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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 137/2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 137 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
26.9.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Firenze, Via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ghelli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
E
Controparte_1
C.F. ), in persona del Curatore
[...] P.IVA_2 fallimentare p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Civinini n. 49, presso lo studio dell'Avv. Lara Lunari che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Pollaiolo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Barbetta che la rappresenta e difensa in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vicenda in esame scaturisce dall'affidamento, da parte dell' di Pistoia alla C.P.C. Compagnia Progetti e Parte_2
Costruzioni S.p.a. (di seguito C.P.C.), a seguito di licitazione privata, dei lavori di ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Pescia, dell'importo complessivo di euro 2.520.688,99. Nel corso dell'appalto,
l'impresa C.P.C. riscontrava difficoltà esecutive dovute: al mancato rispetto della tempistica per la consegna delle aree da ristrutturare, avvenuta in modo frazionato (in data 10.12.2001, 5.2.2002, 12.3.2002
e infine 28.6.2002) e tardivo, in violazione dell'art. 5 del contratto di appalto concluso in data 7.12.2001 (secondo il quale la consegna integrale sarebbe dovuta avvenire entro 45 giorni dalla stipula); a carenze nella progettazione originaria ed esecutiva di competenza della stazione appaltante, comportanti modifiche continue alle opere da realizzare e lavori extra contratto. In ragione di tali circostanze, C.P.C. aveva iscritto in contabilità due riserve (la n. 1 per i danni da sottoproduzione dovuti alle frazionate e ritardate consegne delle aree di cantiere;
la riserva n. 2 relativa a lavori extracontrattuali) all'atto del primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), successivamente quantificate nell'importo in occasione del secondo SAL, dandone notizia alla Direzione generale dell' Posto che l'importo delle Pt_3 riserve superava il 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda appaltante attivava la procedura per la composizione bonaria di cui all'art. 31 bis della l. n. 109/1994. Con successiva delibera n. 105 del 14.2.2003, però, il Direttore Generale dell' stabiliva di “non addivenire al Pt_3 procedimento di componimento bonario delle riserve, in quanto le riserve iscritte in contabilità risultano in parte infondate e comunque intempestive e/o informalmente espresse”. Nel terzo S.A.L. datato 28.3.2003, le due riserve erano nuovamente apposte dall'impresa appaltatrice per l'importo aggiornato di euro 393.785,96 per la CP_2 riserva n. 1 (danni da sottoproduzione) e di euro 24.216,68 per la riserva n. 2 (lavori extracontrattuali).
In virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 15 co. 3 del contratto di appalto, la C.P.C. proponeva domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici con atto notificato in data
6.5.2003. Chiedeva al Collegio: di accertare e dichiarare “il diritto dell'impresa C.P.C. S.p.A. ad ottenere l'integrale ristoro dei danni e maggiori oneri sopportati a causa dello stravolgimento dei tempi contrattuali e del programma dei lavori conseguente alla denunziata situazione di sottoproduzione ed il diritto al pagamento dei compensi spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto indicato in
2 premessa, il tutto così come risultante dalle riserve indicate nella presente domanda di arbitrato dalla n. 1 alla n. 2 e per gli importi ivi esposti e relativo aggiornamento in corso di causa ovvero determinato in giudizio, o nella maggiore o minore somma reputata di giustizia, nonché interessi e rivalutazione sulle anzidette somme dalla data delle singole fattispecie dannose ed interessi anatocistici sul complessivo”; di condannare l' di Pistoia “al pagamento della Parte_2 complessiva somma dovuta oltre alle spese, competenze ed onorari del giudizio ivi comprese le spese del Collegio Arbitrale e gli onorari degli arbitri”. Nominava quale arbitro l'Avv. Riccardo Barberis. Con atto notificato in data 3.7.2003, l' di Pistoia Parte_2 contestava le pretese di controparte: in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio arbitrale e l'intempestività/inammissibilità delle riserve formulate dall'impresa appaltatrice;
in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione di alcune somme indebitamente corrisposte, nonché il risarcimento dei danni.
Nominava quale arbitro l'Avv. Renato Salimbeni.
Il Collegio arbitrale, nelle persone dell'Avv. Antonio Mazzeo (arbitro con funzioni di Presidente), dell'Avv. Riccardo Barberis e dell'Avv.
Renato Salimbeni, previo rigetto delle eccezioni sollevate dall'
[...]
di Pistoia, accoglieva parzialmente le domande di C.P.C., Parte_2 dichiarando la convenuta tenuta al risarcimento dei danni e condannandola, per l'effetto, a corrispondere in favore della parte attrice la complessiva somma di euro 138.202,67 (di cui euro
129.520,83 a titolo di risarcimento danni da sottoproduzione relativi alla riserva n. 1 ed euro 8.681,84 a titolo di pagamento di prestazioni relative alla riserva n. 2), oltre rivalutazione e interessi dal fatto dannoso e dalle singole prestazioni;
respingeva la domanda riconvenzionale dell'Azienda sanitaria di risarcimento dei danni perché inammissibile;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dell'Azienda sanitaria i restituzione dell'indebito e, per l'effetto, condannava l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro CP_2
10.860,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno dell'indebito pagamento al saldo, disponendo la parziale compensazione con la maggior somma dovuta all'attrice. Poneva le spese del giudizio arbitrale e le spese per la C.T.U. per il 75% a carico della di Pistoia e per il 25% a carico dell'impresa Parte_2 appaltatrice compensava le spese di difesa. Il lodo veniva CP_2 sottoscritto in Roma il 7.4.2006, depositato presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici il 14.4.2006 e registrato con il n. 29/2006. Con atto notificato in data 18.5.2007, l' di Pistoia Parte_2 impugnava il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Roma
3 chiedendo: in via preliminare, di sospenderne l'esecuzione; nel merito, di dichiarare nullo e/o annullare il lodo impugnato e, per l'effetto, dichiarare intempestive e/o inammissibili le riserve della impresa appaltatrice e, conseguentemente, respingere le domande dalla CP_2 stessa proposte per il risarcimento dei danni da sottoproduzione dovuti alle consegne parziali e all'esistenza di difficoltà esecutive, nonché di dichiarare improcedibili tutte le rimanenti domande della CP_2 condannandola alla restituzione di quanto eventualmente pagato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo;
in ipotesi, di dichiarare improcedibile la domanda relativa al danno da sottoproduzione, condannando la C.P.C. alla restituzione di quanto eventualmente pagato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo;
in via subordinata, di respingere la domanda di risarcimento dei danni da sottoproduzione conseguenti alle consegne parziali;
in via ulteriormente subordinata, di respingere la domanda di risarcimento dei danni da sottoproduzione conseguenti alle consegne parziali, nella parte relativa al mancato utile, alle spese generali e all'incremento dei costi di mercato intervenuti nel periodo di maggior vincolo contrattuale;
in ogni caso, porre a carico della C.P.C. tutte le spese del procedimento arbitrale, condannandola alla restituzione in favore dell'esponente di quanto pagato agli arbitri e al C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo.
Si costituiva in giudizio chiedendo: in via preliminare, di CP_2 rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del lodo impugnato;
in via principale, di dichiarare l'inammissibilità e improponibilità dell'appello per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
in via principale, di rigettare come infondate e inammissibili le censure formulate dall'appellante e, per l'effetto, di respingere l'appello proposto confermando il lodo impugnato;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
La Corte di Appello di Roma, disattesa la richiesta di sospensiva, all'esito del giudizio con la sentenza n. 3950/2015 dell'1.7.2015 rigettava l'impugnativa del lodo arbitrale n. 29/2006 (dichiarando, in buona parte, inammissibili le censure dell' ) e Parte_4 condannava l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite, liquidate in euro 800,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Avverso la sentenza n. 3950/2015 della Corte di Appello di Roma, l' , quale successore (nel 2016) Parte_1 dell' , proponeva ricorso per Cassazione Parte_5 per annullare “in ogni sua decisione la sentenza della Corte d'Appello
4 di Roma 12.6-1.7.2015, n. 3950” e, per l'effetto, “rinviare la causa, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., al Giudice d'appello che intenderà designare, indicando i necessari principi di diritto”. (già C.P.C. S.p.A.) si Controparte_3 opponeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il rigetto stante la sua infondatezza, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26594 del 30.9.2021 accoglieva, in parte, il ricorso dell' nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza della Corte d'appello n. CP_2
3950/2015, limitatamente al secondo e terzo motivo “nei termini di cui in motivazione”, dichiarando assorbito il sesto motivo e rinviando a questa Corte per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione in riassunzione ex. art. 392 c.p.c., l'
[...]
ripropone le seguenti censure: Parte_1
2.a) violazione di regole di diritto (art. 829, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 31 D.M. 19.4.2000, n. 145; ai principi in materia di riserve e fatti continuativi;
all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c.); assenza di motivazione (art. 829, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3). Il Collegio arbitrale, mal interpretando la disciplina dei cd. fatti continuativi, avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la quantificazione delle riserve in materia di carenze progettuali e organizzative apposte dall'impresa appaltatrice in data 19.7.2002, nonostante la stessa fosse stata effettuata soltanto in data 15.10.2002.
La Corte di Appello, nella sentenza del 2015, aveva rigettato dette censure (in ordine alla tempestività della quantificazione dei danni e in punto di scarsa chiarezza dell'iter logico seguito dagli arbitri), senza nulla argomentare e la Suprema Corte cassava la decisione, evidenziando come “nessuna circostanziata giustificazione è stata fornita alla Corte territoriale onde spiegare perché la motivazione offerta dagli arbitri consentisse di comprendere le valutazioni compiute rispetto alla rilevanza e alla fondatezza della questione così posta” “in maniera del tutto apodittica”, ritenendo viziata per difetto di motivazione la valutazione compiuta nella sentenza n. 3950/2015 in ordine ai dedotti vizi di motivazione del lodo arbitrale;
2.b) violazione di regole di diritto (art. 829, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 31-bis e 32 L. 27.2.1994, n. 109; agli artt. 32 e 33 D.M. 19.4.2000, n. 145; all'art. 149 D.P.R. 21.12.1999, n. 554); omessa pronuncia (art. 829, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3). Il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente ritenuto procedibile la domanda di arbitrato sotto il profilo del superamento del 10% del valore
5 dell'appalto, pur in presenza della evidente inammissibilità della maggior parte delle riserve e della conseguente inesistenza di valide ragioni che impedissero la differibilità della risoluzione delle problematiche al termine dell'appalto. La Corte di Cassazione dichiarava tale motivo di impugnazione assorbito dalle considerazioni svolte in riferimento ai primi due motivi (uno dei quali rigettato dai
Giudici di legittimità, mentre il secondo era accolto e viene qui riproposto sub 2.a);
2.c) violazione di regole di diritto (art. 829, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 31-bis e 32 L. 27.2.1994, n. 109; agli artt. 32 e 33 D.M.
19.4.2000, n. 145; all'art. 149 D.P.R. 21.12.1999, n. 554). Nel corso del procedimento arbitrale, C.P.C. avrebbe agito per un importo superiore rispetto a quello che aveva formato oggetto del tentativo di accordo bonario. Specificamente, l'impresa appaltatrice CP_2 proponeva domanda di condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni così come quantificati nel terzo S.A.L., per l'importo complessivo di euro 418.002,64 (di cui euro 393.785,96 per danni da sottoproduzione ed euro 24.216,68 per lavori extracontrattuali). Differentemente, nella procedura di composizione bonaria delle riserve di cui all'art. 31 bis della L. n. 109/1994, si teneva conto della quantificazione delle riserve contenuta nel secondo S.A.L. del 15.10.2002, con la quantificazione dei danni da sottoproduzione
(riserva n. 1) nella differente misura di euro 328.864,90, fermo restando l'importo richiesto per la riserva n. 2 (lavori extracontrattuali) di euro 24.216,68. In proposito, il Collegio arbitrale si era limitato a rilevare che “le riserve iscritte al 2° SAL ed esplicitate nel registro di contabilità in data 15.10.02 (…) risultano quantificabili non in complessivi euro 353.081,8, ma nella maggior somma di euro 690.255 + 24.216,68”, mentre lo stesso Collegio arbitrale avrebbe dovuto rilevare che, sebbene nella riserva del terzo SAL era stata richiesta la complessiva somma di euro 690.255,00, questa derivava da due titoli diversi: il danno da sottoproduzione (per euro 328.864,90) e il danno da protrazione del termine di ultimazione (per la residua somma). Il Collegio arbitrale avrebbe dovuto limitare, in ogni caso, l'esame a quanto inizialmente richiesto nella domanda arbitrale dalla ricorrente impresa appaltatrice ovvero i soli danni da sottoproduzione. La Corte di Appello, con la sentenza del 2015, ritenendo non specificato il canone di diritto in concreto violato, dichiarava inammissibile tale (quarto) motivo di impugnazione del lodo arbitrale. La Suprema Corte cassava la decisione, evidenziando come la contraddittorietà della motivazione offerta, in punto di mancata deduzione del canone di diritto violato, emergesse “non solo dal contenuto dell'impugnazione, che indica
6 espressamente come la procedibilità della domanda in sede arbitrale fosse condizionata dal contenuto della riserva espressa nel registro di contabilità ai sensi dell'art. 32, comma 4, D.M. 1974/2000 n. 145, ma anche dal contenuto della stessa sentenza, laddove essa, nel riepilogare
i motivi di impugnazione, indica in relazione al quarto motivo l'avvenuta deduzione anche della violazione di tale norma”. La Suprema Corte rilevava, altresì, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto, mentre l' impugnante aveva dedotto che, nel Parte_4 giudizio arbitrale, era stato richiesto il solo danno da sovrapproduzione, la Corte distrettuale, nel ravvisare una mancanza di specifica impugnazione rispetto all'accertamento dell'avvenuta proposizione nel giudizio arbitrale di una domanda di risarcimento danni da protrazione del termine di ultimazione dei lavori, mancava di pronunciarsi sul contenuto del motivo dedotto, che lamentava una discordanza tra l'importo che aveva formato oggetto del tentativo di accordo bonario e quello richiesto in sede di arbitrato.
Concludeva chiedendo: di dichiarare nullo e/o annullare il lodo n.
29/2006 e, per l'effetto, dichiarare intempestive e/o inammissibili le riserve di C.P.C. e conseguentemente respingere le domande dalla stessa proposte per il risarcimento dei danni da sottoproduzione dovuti alle consegne parziali e all'esistenza di difficoltà esecutive, nonché dichiarare improcedibili tutte le rimanenti domande di C.P.C.., condannandola alla restituzione di quanto eventualmente pagato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo;
di dichiarare improcedibile e quindi respingere la domanda relativa al danno da sottoproduzione, condannando la C.P.C. alla restituzione di quanto eventualmente pagato oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo;
con ogni consequenziali pronuncia in merito alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
3. Si costituivano in giudizio Controparte_4
, unitamente a nella
[...] Controparte_2 qualità di assegnataria del ramo d'azienda della Controparte_4
avente ad oggetto l'attività di appalti pubblici e privati, con
[...] un unico difensore, chiedendo: in via principale, di dichiarare l'inammissibilità della riassunzione proposta dalla Parte_1
per inosservanza delle statuizioni dell'ordinanza di
[...] rinvio;
sempre in via principale, di confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 3950/2015 della Corte di Appello di Roma
e, per i capi oggetto del giudizio di rinvio, confermare le statuizioni di merito con la dovuta esplicazione della motivazione, in ottemperanza all'ordinanza della Cassazione n. 26594/2021; per l'effetto, in via principale, dichiarare l'inammissibilità e improponibilità dell'appello
7 proposto dalla avverso il lodo n. Parte_1
29/2006, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
in via principale, rigettare comunque come infondate ed inammissibili le censure formulate dalla e respingere l'appello Parte_6 proposto confermando il lodo appellato n. 29/2006; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2024. All'udienza del 4.4.2024, la Corte dichiarava l'interruzione del processo per la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società CP_2
La causa veniva successivamente riassunta su istanza dell'
[...]
appellante, con atto depositato in data 10.4.2024. Parte_4
Si costituiva in giudizio la Liquidazione Giudiziale della
[...]
chiedendo: in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità della prosecuzione del giudizio ordinario nei confronti di Parte_7
e, per l'effetto, dichiarare
[...]
l'estromissione dal giudizio di quest'ultima, con l'avversa condanna alle spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge maturati fino all'estromissione dal giudizio della stessa;
in via subordinata, nel merito, di dichiarare l'infondatezza delle avverse pretese;
con condanna dell'appellante alle spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si costituiva anche (con proprio difensore), Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il credito di cui è causa di competenza di
[...]
; si riportava, per il resto, alle Controparte_4 conclusioni già rassegnate nella originaria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio.
All'udienza del 26.9.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, il Collegio procede all'esame dell'eccezione di improcedibilità del presente giudizio sollevata dalla
[...]
Controparte_1
In via di premessa l'appellata rappresenta che, ove accolto l'appello di controparte, sarebbe tenuta a restituire alla quanto Parte_4 percepito in esecuzione del lodo arbitrale impugnato (avendo la stessa già ottenuto dalla controparte, nelle more, il pagamento dei seguenti importi: euro 178.991,60 il 31/12/2007 come da fattura del 22/01/2008
8 ed euro 12.289,04 il 21/04/2008, a titolo di risarcimento comprensivo di rivalutazione e interessi;
euro 13.232,08 il 04.12.2015, a titolo di refusione delle spese legali). Ciò posto, invoca l'applicazione della regola generale della vis actractiva della procedura concorsuale di cui all'art. 204, 2° comma, lett. c), del Codice della Crisi delle Imprese
(C.C.I.). Nel caso di specie afferma che il Controparte_4 diritto del singolo creditore avente ad oggetto un bene appreso alla massa dovrebbe ricevere il proprio accertamento e la propria soddisfazione unicamente nella sede concorsuale, secondo il vecchio art. 52 l. fallim., ora sostituito dall'art. 151, co. 2, C.C.I. ma ad esso conforme e sovrapponibile, il quale ultimo stabilisce che ogni credito debba essere accertato innanzi al Giudice Delegato, secondo il principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo. In senso contrario, questa Corte osserva che la previsione di cui alla l. fallim. art. 96, co. 2, n. 3), lett. c) (ora trasfusa nell'art. 204 del C.C.I, rubricato “Formazione ed esecutività dello stato passivo”), in via di eccezione al principio appena citato, prevede che il Curatore debba proporre o proseguire il giudizio di impugnazione nelle forme ordinarie se, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, sia già intervenuta una sentenza (o un lodo arbitrale) avente ad oggetto un rapporto creditorio relativo all'impresa soggetta a procedura concorsuale. La giurisprudenza ha confermato che, in caso di pronuncia che accerti o escluda, in primo grado, l'esistenza di un credito nei confronti di un imprenditore insolvente poi posto, successivamente alla pubblicazione della sentenza o del lodo, in amministrazione straordinaria, detta decisione è opponibile alla procedura concorsuale e le parti del giudizio che chiedano la riforma della decisione o del lodo debbano impugnarli nelle forme ordinarie. “Il disposto della L.Fall., art. 96, comma 2, n. 3), contiene, infatti, una deroga al principio generale fissato dalla L. Fall., art. 52 e alla vis attractiva della procedura concorsuale, onerando il curatore (o il commissario, in caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza), e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito
o (dell'insolvente). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui il fallimento o la dichiarazione di insolvenza (cui va assimilata, per
i motivi sopra evidenziati, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) sopravvengano nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, tenuto conto che si tratta di un vero
e proprio giudizio di appello, riferito a quello svoltosi dinanzi agli arbitri, che deve, pertanto, proseguire davanti al giudice naturale
9 dell'impugnazione” (Cass., Sez. I, 16.5.2022, sent. n. 15612; v. anche Cass. Sez. 1, 21.6.2024, n. 17154).
Tale previsione eccezionale è applicabile al procedimento in esame, posto che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta in pendenza del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., quando già erano stati pronunciati il lodo arbitrale del 2006 e la sentenza della Corte di appello del 2015, poi cassata dalla Suprema
Corte, in sede di legittimità, con rinvio a questa Corte d'Appello.
6. Nel merito, però, l'impugnativa dell' è infondata. Parte_4
Giova ripercorrere alcuni passaggi salienti, in aggiunta a quanto già anticipato nell'esporre lo svolgimento del processo. Come anticipato, l' di Pistoia affidava alla C.P.C. i Parte_2 lavori di riorganizzazione funzionale del Presidio ospedaliero di Pescia per un importo complessivo di euro 2.520.688,99. Nel corso della realizzazione delle opere, la stazione appaltante consegnava gli edifici interessati dall'appalto solo parzialmente, in violazione dell'art. 5 del contratto di appalto secondo il quale la consegna integrale dei lavori era prevista entro 45 giorni dalla stipula avvenuta in data 7.12.2001. A sostegno, si richiamano i verbali di consegna che documentano quanto segue;
in data 10.12.2001 si procedeva ad una prima consegna parziale della aree;
in data 5.02.2002 la stazione appaltante provvedeva ad un'ulteriore consegna parziale, attesa la persistente indisponibilità di tutti i locali a piano terra lato Ovest destinati ad Officina Meccanica dell'Ente ove dovevano ancora essere compiuti i CP_5 CP_6 lavori di sgombero da parte di altra ditta impegnata in cantiere;
in data
12.03.2002 interveniva una nuova consegna dei lavori parziale, atteso che un locale interessato dall'appalto risultava occupato da altra impresa;
solo in data 28.6.2002 era consegnato (senza preavviso: v. verbale n.10 del 30.05.2002, nel quale C.P.C. dava atto della perdurante “indisponibilità dell'area ancora non appartenente al cantiere in esame e quindi soggetta ad autorizzazione della DL e della committenza “ riferendo come “nonostante l'impegno preso nell'ultima riunione in cantiere del 14.5.2002 ad oggi l'impresa non ha ricevuto nessuna risposta circa la disponibilità dell'area suindicata”) l'intero cantiere e, in tale occasione, C.P.C. firmava il verbale con riserva, preannunziando la formulazione di richiesta risarcitoria dovuta ai maggiori oneri subiti per la sottoproduzione del cantiere.
Contestualmente, l'impresa appaltatrice si doleva di ulteriori pregiudizi, dovuti a carenze nella progettazione originaria ed esecutiva di competenza della stazione appaltante, che avevano richiesto alla impresa lavori extracontratto non contabilizzati (cfr. nota del
10 18.02.2002 con la quale chiedeva formalmente all'azienda CP_2 appaltante la definizione del nuovo prezzo riferito alle fondazioni del corpo tecnologico, trattandosi di lavorazione non contemplata dalla progettazione originaria;
nota del 28.03.2002 di C.P.C. sulla incompletezza della progettazione originaria dell'appalto in ordine alle opere di sottofondazione dell'edificio; verbale n.4 del 23.04.2002 nel quale le parti danno conto della necessità di approvare “nuovi prezzi da aggiungere al computo metrico estimativo per nuove opere da eseguire all'interno e all'esterno del cantiere”; nota dell'11.06.2002 con la quale la C.P.C. operava ulteriori significative segnalazioni circa le carenze della progettazione relativamente all'apertura di vani di passaggio).
In ragione delle problematiche appena riferite, in data 19.7.2002, all'atto del primo S.A.L., nel registro di contabilità, “ad esplicazione della riserva apposta in calce alle scritturazioni contabili del presente SAL, l'impresa esecutrice, CPC S.p.a., preliminarmente richiama e trascrive la riserva apposta in data 28.06.2002 in calce al verbale di consegna definitivo: <<l sottoscrive con riserva il presente verbale rilevando ad ogni fine che la consegna parziale non prevista in contratto e prendendo atto della protrazione del tempo contrattuale conseguente al completamento odierno medesima> lamentando un'anomala gestione dei lavori per le consegne ritardate e frazionate oltre che per le modifiche in corso d'opera, circostanze addebitabili alla sola stazione appaltante (riserva n.1). Contestava anche la sussistenza di lavori non contabilizzati (riserva n.2).
In data 2.10.2002 era predisposto il secondo S.A.L., anch'esso sottoscritto da con due riserve che, però, questa volta erano CP_2 quantificate. Precisamente, “ad esplicazione della riserva apposta in calce alle scritturazioni contabili del presente SAL, l'impresa preliminarmente richiama tutta la corrispondenza intercorsa nel periodo “e “espone le seguenti riserve. Riserva n.1: oneri e danni per ridotta produttività. Indebita protrazione del termine di ultimazione”.
“Ogni giorno di mancata produzione (per il passato) e ogni giorno di protrazione del termine di ultimazione (per il futuro) comporta l'insorgenza di oneri e danni a carico della scrivente che si quantificano provvisoriamente in Euro/gg 378,35+290,07+126,90+5,00+1.008,93 = Euro/gg 1.806,95”.
“Riserva n. 2: errate e mancate contabilizzazioni”. in relazione alla quale l'impresa “rammenta che al precedente SAL, la stessa, come ivi chiaramente espresso, era stata apposta (ancorché non quantificata in attesa che la D.L. sanasse le omissioni contabili al successivo SAL) proprio ai fini della tempestività della medesima nel caso la si fosse dovuta azionare successivamente, come, in effetti, ora avvenuto”.
11 Con nota del 19.11.2002 la Direzione dei Lavori della CP_2 comunicava alla Direzione generale dell' l'iscrizione Parte_4 delle due riserve dovute alle problematiche citate (incremento dei costi complessivi per la ritardata e frazionata consegna degli edifici e le carenze progettuali;
lavori extracontratto non contabilizzati) sul registro di contabilità da parte dell'impresa appaltatrice, per l'importo complessivo (per la riserva n. 1 e n.2) pari a euro 353.081,80.
Rilevato che detto importo superava il 10% dell'importo contrattuale, veniva attivata la procedura per la composizione bonaria di cui all'art. 31 bis della l. n. 109/1994 ma, con delibera n. 105 del 14.2.2003, il Direttore Generale dell' stabiliva di “non addivenire al Pt_3 procedimento di componimento bonario delle riserve, in quanto le riserve iscritte in contabilità risultano in parte infondate e comunque intempestive e/o informalmente espresse”. Anche il terzo S.A.L. datato 28.3.2003 era sottoscritto dall'appaltatore
C.P.C. con le medesime due riserve nel registro di contabilità, con gli importi aggiornati: in euro 393.785,96, con riguardo alla riserva n. 1 relativa a danni da ritardo nello svolgimento dei lavori (“la scrivente
CPC S.p.a., in qualità di appaltatore dei lavori in argomento, nel confermare la riserva n. 1 inscritta sul presente Registro di contabilità in calce al SAL n. 2, ne aggiorna la quantificazione”, richiamando le precedenti contestazioni sul punto, in particolare “le note CPC 1.8.02 e 2.8.02, prot. 1395/20.9.02, 12.10.02, 28.10.02, 4.11.02, 21.11.02,
22.11.02, prot. 479/25.11.02, 5.12.02, 12.12.02, 13.12.02, 16.12.02, prot. 88/17.1.03, prot. 298/ 21.2 03. prot. 347 / 3.3.03, prot. 553/ 3.4.03.”” Conseguentemente si evidenziano, a tutto il 283.2003 (gg. 473 – gg. 163=) 310 gg. Totalmente improduttivi, nei quali i costi delle risorse dispiegate dall'impresa per eseguire la produzione contrattualmente dovuta, sono andati completamente perduti, con riferimento alle seguenti voci: a) improduttive spese generali Euro
2.520.689 / 1,15 / 1,10/ 790 gg * 310 gg * 1,15 = Euro 117.288,27 b) mancato utile Euro 2.520.689 / 1,10 / 790 gg * 310 gg * 0,10 = Euro 89.921,01 c) improduttivo impiego dei macchinari e mezzi d'opera d) improduttivi costi polizze fidejussorie Cauzione definitiva 5% * Euro
2.520.689 * 1% * 1/365 = Euro/g 3,45 Euro 2.520.689 / 1,15 / 1,10 /
790 gg * 310 gg + 0,10 = Euro/g 3,45 Polizza RCT/RCO generale societaria: pro quota commessa Euro/g 1,50 In totale Euro/g 4,95 Euro
4,95 * 310 gg= Euro 1.534,50 e) improduttive spese per il personale direttivo di cantiere La forza media del personale presente in cantiere
è costituta da un direttore di cantiere (Euro/g 150) e da un assistente di cantiere (Euro/g 85) per totali Euro/g 235. Euro/g 235 * 310 gg=
Euro 72.850,00 e') improduttive spese per l'impiego della manodopera
12 Tale maggiore onere viene presuntivamente valutato sulla base della forza lavoro media giornaliera presente in cantiere e salvo la migliore precisazione giustificabile a consuntivo in complessivi Euro 34.000,00
f) improduttive spese fisse di cantiere (forestiere, utenze, carburanti, mensa, beni a noleggio) Tali oneri possono essere presuntivamente stimati in 16,7 Euro/g (foresteria direttore cantiere), 16,7 Euro/g
(utenze: telefono fisso e mobile, energia elettrica, acqua), 11,67 Euro/g
(carburanti), 10,00 Euro/g (mensa), 8,00 Euro/g (noli) per totali
Euro/g 63,07. Euro/g 63,07 * 310 gg = g) maggiorazione degli oneri generali d'appalto tale maggiore onere trova origine nella parzializzazione delle consegne e nella conseguente protrazione del tempo esecutivo. Se ne richiede sin d'ora cautelativamente il riconoscimento, restando possibile la relativa quantificazione, direttamente proporzionale al maggior tempo necessario per l'esecuzione ed alla lievitazione dei costi intervenuta, solo allo spirare dei tempi originari contrattualmente previsti. Riepilogando si ottiene il complessivo importo di
(117.288,27+89.921,01+78.192,18+1.534,50+72.850,00+34.000,00
+19.551,7 0=) Euro 393.785,96 (diconsi trecentonovantamilasettecentottantacinque/96) oltre rivalutazione monetaria ed interessi effettivi, con la più ampia salvezza di aggiornare, precisare, integrare la richiesta nel prosieguo dei lavori.
La presente vale quale costituzione in mora del Committente.”); in euro
24.216,68, di cui alla riserva n. 2 relativa ai lavori extracontrattuali non contabilizzati.
Con atto notificato in data 6.5.2003, C.P.C. faceva domanda di arbitrato nei confronti dell' per le ragioni creditorie avanzate Parte_4 con le due riserve iscritte in contabilità all'atto del primo e secondo
SAL, vista la mancata definizione in via bonaria. La società formulava, nel dettaglio: “1) accerti e dichiari il Collegio il Parte_8 diritto dell'impresa C.P.C spa ad ottenere l'integrale ristoro dei danni e maggiori oneri sopportati a causa dello stravolgimento dei tempi contrattuali e del programma dei lavori conseguente alla denunziata situazione di sottoproduzione ed il diritto al pagamento dei compensi spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto indicato in premessa, il tutto così come risultante dalle riserve indicate nella presente domanda di arbitrato dalla n.1 alla n.2 e per gli importi ivi esposti e relativo aggiornamento in corso di causa ovvero determinato in giudizio, o nella maggiore o minore somma reputata di giustizia nonché interessi e rivalutazione sulle anzidette somme dalla data delle singole fattispecie dannose ed interessi anatocistici sul complessivo. 2)
SECONDO QUESITO condanni il Collegio conseguentemente
13 l' al pagamento della complessiva somma Parte_5 dovuta oltre alle spese, competenze ed onorari del giudizio ivi comprese le spese del Collegio Arbitrale e gli onorari degli arbitri”. La controparte si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e muovendo a sua volta domanda riconvenzionali. Costituitosi il Collegio presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici con la nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Pistoia giusta ordinanza
19.5.2004, nella seduta del 6.12.2004 erano convocate le parti assistite dai difensori per il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, con concessione dei termini per memorie e produzioni documentali. All'esito, il Collegio disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'Ing. cui l'incarico era conferito il Persona_1
22.4.2005. Depositato l'elaborato peritale e integrata la relazione tecnica, le parti depositavano le note finali.
Con il lodo sottoscritto il 7.4.2006, il Collegio accoglieva parzialmente le domande della per euro 129.520,83 oltre rivalutazione CP_2 monetaria (con riguardo alla riserva n. 1), riconoscendo per tale importo i danni dovuti alla sottoproduzione conseguente alle consegne parziali e ritardate;
non liquidava, invece, alcun risarcimento del danno per le carenze progettuali in quanto, pur ritenendole provate (stante le documentate richieste di varianti al progetto, apportate unilateralmente dalla ), rilevava il difetto di prova sul pregiudizio a Parte_4 tale titolo subito da C.P.C. Inoltre, condannava l' , Parte_4 inoltre, al pagamento di euro 8.681,84 per i lavori extra contratto
(riserva n. 2). Accoglieva la sola domanda riconvenzionale dell' di restituzione di euro 10.860,00 oltre interessi, Parte_4 compensando tale somma con quanto dovuto all'appaltatrice; poneva le Parte spese del procedimento a carico della per il 75% e dell'appaltatrice per il 25%.
Con sentenza n. 3950/2015, la Corte d'Appello di Roma respingeva l'impugnazione dell' ritenendo i motivi di gravame, Parte_4 per lo più, inammissibili, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio.
Impugnata la sentenza innanzi alla Suprema Corte, la Cassazione con l'ordinanza del 30.9.2021, n. 26594 accoglieva solo due motivi di ricorso, ritenendone assorbito un terzo e rigettando per il resto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per l'applicazione dei principi di diritto enunciati, demandando alla stessa di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
6.a) Il motivo di ricorso accolto dalla Cassazione di cui al punto 2.a) attiene alla asserita “violazione di regole di diritto (art. 829, comma 2,
14 c.p.c. in relazione all'art. 31 d.m. 19.4.2000, n. 145; ai principi in materia di riserve relative a fatti continuativi;
all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c.). assenza di motivazione (art. 829, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3)”. La censura dell' sul difetto di motivazione/violazione Parte_4 di legge era condivisa dal Giudici di legittimità, con riguardo alla parte del lodo che riteneva tempestiva la quantificazione dei danni effettuata in data 15.10.2002 (secondo SAL) per le riserve precedentemente apposte in data 19.7.2002 (primo SAL). Sul punto, la Cassazione rilevava che, stante la denunciata violazione dell'art. 31 D.M.
19.4.2000, n. 145 (applicabile ratione temporis), per confermare la tempestività di detta quantificazione sarebbe stato indispensabile dimostrare l'impossibilità per l'appaltatore di quantificare il pregiudizio subito già all'atto di iscrizione della riserva nel registro di contabilità avvenuta il 19.7.2002. Invece, nessuna circostanziata giustificazione risultava fornita dalla Corte territoriale per comprendere il ragionamento e le valutazioni effettuate dagli arbitri e “una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal collegio di merito a proposito dei vizi di motivazione del lodo arbitrale in punto di tempestività nella quantificazione dei danni”. Nel riproporre la censura in sede di riassunzione, la Azienda sanitaria contesta la possibilità di ritenere sussistenti, nel caso di specie, i cc.dd. fatti continuativi in quanto non si tratterebbe di pregiudizi cessati, nella loro verificazione, nell'ottobre 2002 (con il secondo SAL), bensì di pregiudizi scaturenti da specifici episodi analiticamente individuati nella domanda di arbitrato, ciascuno dei quali potenzialmente generatore di pregiudizi a carico dell'appaltatrice. A giudizio di questo Collegio, la censura della non è Parte_4 fondata, stante l'anomalo e ritardato svolgimento dei lavori conseguente alle inadempienze della stazione appaltante.
Per apprezzare adeguatamente le doglianze in parola, va richiamata la disciplina di riferimento in materia di riserva, dettata dall'art. 165 d.P.R.
n. 554/2000 (rimasto in vigore fino alla sua abrogazione, intervenuta con il d.P.R. n. 207/2010), secondo il quale l'appaltatore deve firmare il registro di contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni (e, qualora fosse persistita l'astensione o il rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro).
15 Qualora firmi con riserva, l'appaltatore a pena di decadenza, sempre nel termine di 15 giorni, deve esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità: “…e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda” (art. 165, comma 3). Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, deve esporre nel registro le sue motivate deduzioni. Qualora ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, non consentendo alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre: “…in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare” (art. 165, comma 4). Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro nel termine di 15 giorni (oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie domande nel successivo termine, sempre di 15 giorni, sopra indicato): “…i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”. Tale disciplina è finalizzata a operare il bilanciamento tra l'interesse privatistico ad ottenere la giusta remunerazione per l'opera prestata e l'esigenza di tutela dell'Amministrazione che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr. Cass., Sez. 1, 3/03/2006, n. 4702; 21/07/2004, n. 13500; 1/12/1999, n. 13399).
Ciò posto in punto di diritto, nel lodo arbitrale impugnato si rappresenta che, con le due riserve iscritte nel luglio 2002 da C.P.C. con il primo
SAL, l'impresa dava atto che, “per quanto attiene più specificatamente alle problematiche tecniche del cantiere, l'impresa conferma quanto già espresso nella corrispondenza intercorsa tutt'oggi in merito alle problematiche via via emerse, da intendersi come qui di seguito integralmente trascritte “ ovvero “ situazione di incertezza operativa”,
“forzata anomala gestione del cantiere”, “stillicidio di indicazioni progettuali innovative” (cfr. lodo pagg. 11 e ss.). Tali riserve erano confermate con il secondo SAL di ottobre 2002, occasione nella quale avveniva, per la prima volta, la quantificazione dei relativi danni. Come preme evidenziare, l'effettiva verificazione di dette problematiche e la loro ascrivibilità alla sola stazione appaltante risulta ampiamente confermata dal Collegio arbitrale che, sul punto, ha reso ampia motivazione (cfr. lodo pag. 19 e ss.) con richiami ai documenti
16 acquisiti (verbali di consegna parziale e corrispondenza tra impresa e azienda).
Come già anticipato, è documentato che la consegna definitiva e completa del cantiere avveniva solo in data 28.6.2002, quindi, oltre 5 mesi il termine ultimo contrattualmente concordato. In ordine a detta consegna definitiva, poi, dall'esame del lodo emerge che era CP_2 rimasta all'oscuro, nel periodo tra gennaio 2002- giugno 2002, sulle modalità e le tempistiche con le quali sarebbe avvenuta la consegna definitiva e integrale degli edifici da ristrutturare, in quanto l'
[...]
non riusciva a fornire notizie certe in merito alla accessibilità Parte_4 alle aree (affermazione che trova riscontro, tra l'altro, nel già citato verbale n.10 del 30.05.2002, nel quale si rappresentava la perdurante
“indisponibilità dell'area ancora non appartenente al cantiere in esame e quindi soggetta ad autorizzazione della DL e della committenza “ e riferisce come “nonostante l'impegno preso CP_2 nell'ultima riunione in cantiere del 14.5.2002 ad oggi l'impresa non ha ricevuto nessuna risposta circa la disponibilità dell'area suibdicata”). I correlati disagi non erano prevedibili dall'impresa poiché, secondo il contratto di appalto, tutto il cantiere avrebbe dovuto essere a disposizione già a fine gennaio 2002, non essendo contemplata l'eventualità di una consegna parziale (ipotesi regolata dall'art. 130 del dPR 554/1999) nemmeno nel capitolato speciale dei lavori. Il lodo precisava, condividendo gli esiti della CTU, che, in ragione di tale problematica, nel periodo compreso tra il 10.12.2001 (prima consegna parziale del cantiere) e il 28.6.2002 (consegna completa delle aree sulle quali intervenire) ben 134 giornate si erano rivelate totalmente improduttive per C.P.C.
Al contempo, il Collegio arbitrale confermava (richiamando la CTU nella quale, a pag. 85, si conferma “la sussistenza di alcune carenze progettuali” e la documentazione in atti) anche le lamentate carenze progettuali, tenuto conto delle plurime “varianti” al progetto concordato, richieste unilateralmente nel corso dei lavori dalla committente (cfr. in particolare, il verbale del 17.5.2002 e verbale del
30.5.2002). Dette carenze risultano ontologicamente accertate nel lodo, pur venendo rigettata la relativa richiesta risarcitoria per difetto di prova da parte di C.P.C. sui pregiudizi concretamente subiti.
Ribadito che risultano verificate, nel lodo, sia la ritardata/frazionata consegna delle aree, che le carenze progettuali, il collegio arbitrale escludeva la possibilità per l'impresa di quantificare i danni subiti già con il primo SAL.
Questa Corte condivide tale conclusione, in quanto dall'esame del lodo emerge che la stima dei danni in parola avrebbe richiesto la conoscenza
17 dei tempi effettivi e complessivi di esecuzione dell'appalto, degli oneri per il mancato utile (che richiedono l'individuazione dei costi vivi di produzione e delle spese generali dell'impresa), dell'incremento dei costi di mercato intervenuti nel periodo di maggiore vincolo contrattuale, dell'incremento degli oneri per le spese fisse di cantiere
(per le utenze, per le polizze fideiussorie e assicurative, di eventuale vigilanza nel cantiere etc.), degli oneri per improduttivo vincolo del personale di cantiere (tutte voci poi utilizzate dal collegio arbitrale per liquidare il danno causato a C.P.C. in ordine alla riserva n. 1 e ritenuto provato per circa 130.000,00 euro complessivi). Invece, i primi mesi di esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto si erano svolti in un clima di estrema incertezza, dovuta alla imprevista indisponibilità delle aree e alla esigenza di provvedere alle varianti richieste dalla
[...]
, circostanze entrambe non preventivabili dall'impresa e Parte_4 dovute al colpevole modus operandi tenuto dalla stazione appaltante.
Nel caso di specie, quindi, pur tenuto conto che la finalità delle riserve
è anche quella di fornire alla stazione appaltante uno strumento di controllo continuo della spesa stanziata (per contenerla nell'ambito della previsione), la Corte ritiene che a metà luglio 2002, CP_2 potesse solo cogliere l'immediata portata onerosa delle difficoltà operative incontrate, senza poterne indicare la portata, secondo criteri di media diligenza e di buona fede.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nei pubblici appalti, anche in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre solo il «quantum» può essere successivamente indicato, sicché la riserva può essere iscritta successivamente solo ove l'appaltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta”; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2112; “(…) l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile 'ratione temporis'), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica qualificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni” (Cass. Sez. I, 23/03/2017, n.
7479); “La riserva per le problematiche che giustificano i maggiori
18 compensi dipendenti da un fatto continuativo può dirsi adempiuta non con la sola prima denuncia del fatto produttivo del pregiudizio ma con la consecutiva e tempestiva quantificazione della pretesa non appena essa sia divenuta determinabile al cessare della causa generatrice degli aggravi”: Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 2000, n. 1515). Part
6.b) La ripropone, altresì, la censura sulla “violazione di regole di diritto (art. 829, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 31-bis e 32 L.
27.2.1994, n. 109; agli artt. 32 e 33 D.M. 19.4.2000, n. 145; all'art.
149 D.P.R. 21.12.1999, n. 554). Omessa pronuncia (art. 829, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 823, comma 2, n.3”. A parere della ricorrente
, se il Collegio arbitrale avesse ritenuto inammissibili Parte_4 le riserve avversarie, avrebbe dovuto concludere ritenendo che il tetto del 10% del valore dell'appalto non fosse stato superato, con improcedibilità della domanda di arbitrato sino all'avvenuto collaudo delle opere.
Il motivo è assorbito dal rigetto della censura sub 2.a) chiarendo che, in ogni caso, esso trascura, da un lato, l'art. 45 del capitolato speciale d'appalto, che consentiva il ricorso all'arbitrato “anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10%” e che, dall'altro, l'arbitrato ha avuto corso a seguito di specifica determinazione della che si pronunciava Parte_4 negativamente sul tentativo di accordo bonario ex art. 31 bis della legge
109/1994, con ciò rendendo obbligatoria l'instaurazione della procedura arbitrale, pena la decadenza della impresa dalle CP_2 riserve iscritte in contabilità.
6.c) Sul motivo di impugnazione qui proposto sub
2.c), i Giudici di legittimità hanno rilevato che l'azienda sanitaria impugnante aveva dedotto, in modo sufficientemente chiaro, che nel giudizio arbitrale sarebbe stato richiesto “soltanto il danno da sovrapproduzione”, il quale andava accertato nei limiti dedotti con la riserva apposta sul registro di contabilità, mentre la Corte non aveva motivato Part adeguatamente sul punto. Precisamente, la veva eccepito che “La motivazione offerta (nda dalla sentenza 1.7.2015, n. 3950) non è perciò coerente con il contenuto delle difese dell' sanitaria e, Pt_4 assumendo una mancanza di impugnazione che invece sussisteva, trascura di pronunciare – in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. – sul contenuto del motivo dedotto, che lamentava un'incoerenza fra il contenuto della riserva iscritta, in termini di tipo di danno denunciato
e relativa quantificazione, e la domanda proposta in sede arbitrale”. I giudici di legittimità confermavano “la contraddittorietà, sul punto, della motivazione offerta (n.d.a. dai Giudici di appello), che valorizza la mancata deduzione del canone di diritto violato pur avendo
19 espressamente riportato il medesimo nelle pagine precedenti”, aggiungendo che “la Corte distrettuale poi, nel ravvisare una mancanza di specifica impugnazione rispetto all'accertamento dell'avvenuta proposizione nel giudizio arbitrale di una domanda di risarcimento danni da protrazione del termine di ultimazione dei lavori, trascura di considerare che, al contrario, l'azienda sanitaria impugnante aveva dedotto che nel giudizio arbitrale era stato richiesto
“soltanto il danno da sovrapproduzione”, il quale quindi andava accertato nei limiti dedotti con la riserva apposta sul registro di contabilità”. A giudizio di questo Collegio, la censura sub 2.c) dell'
[...]
, ritenuta la sua ammissibilità (coerentemente con il decisum Parte_4 della Cassazione), esaminata nel merito è priva di pregio.
Secondo la parte appellante, il collegio arbitrale avrebbe individuato a titolo di danno da risarcire “la complessiva somma di € 690.255,00, ma questa derivava da due titoli diversi, e cioè il danno da sottoproduzione per soli € 328.864,90 e il danno da protrazione del termine di ultimazione per la residua somma”, mentre C.P.C. avrebbe richiesto agli arbitri la condanna della a risarcire solo la prima voce di Pt_4 danno (da sottoproduzione). Inoltre, il lodo non avrebbe chiarito perché
l'importo richiesto da C.P.C (quale danno da sottoproduzione) fosse diverso (e maggiorato) rispetto a quello iscritto in riserva e differente, altresì, rispetto a quello oggetto del tentativo di accordo bonario.
Disattendendo quanto prospettato dalla , questa Corte Parte_4 rileva, in primo luogo, che nell'azionare giudizio arbitrale, CP_2 aveva “quantificato la domanda in una misura inferiore a quella risultante dalle riserve iscritte nel registro di contabilità in data
15.10.2002” di euro complessivi 690.255,00, come correttamente riscontrato dal collegio arbitrale (cfr. lodo pag. 10-11). Precisamente,
C.P.C nel giudizio arbitrale aveva domandato il risarcimento dei danni nella somma di euro 418.002,64 (ben minore rispetto a quella iscritta nel registro di contabilità di euro 690.255,00); conformemente, nel lodo, il collegio arbitrale si limitava ad esaminare le riserve di cui al primo e secondo SAL (ad esclusione di quelle del terzo SAL), nei limiti della cifra richiesta dalla impresa di euro 418.002,64. A tale ultimo riguardo, va precisato che si tratta dell'importo già indicato nell'ottobre 2002 al momento del secondo SAL, come chiarito nella stessa domanda di C.P.C. di giudizio arbitrale ( a pag 15
“Riepilogando, dalla somma delle voci a),b),c),d),e),f),g) suindicate si ottiene il totale di euro 393.785,96 otre rivalutazione monetaria ed interessi, con la più ampia salvezza di aggiornamento, precisazione e integrazione della richiesta nel prosieguo dei lavori”) oltre
20 “aggiornamento” in quanto, nelle more del tentativo di accordo bonario, era stato emanato un ulteriore SAL e l'importo delle riserve, in tale sede, era stato aggiornato in relazione al decorso del tempo nelle more intercorso. Circostanza puntualmente specificata nella stessa domanda di C.P.C. introduttiva del giudizio arbitrale, laddove l'impresa affermava che “Le medesime riserve (nda. quelle del primo e secondo SAL , per l'ammontare complessivo di Euro 391.825,51, sono state ribadite dall'impresa nei SAL successivi con aggiornamento delle motivazioni delle pretese risarcitorie e del loro ammontare”. Quindi, C.P.C. non proponeva domanda di arbitrato per importi differenti rispetto a quelli oggetto della riserva al secondo S.A.L., trattandosi delle medesime somme oltre aggiornamenti, riportate anche nel tentativo di accordo bonario. Entro tali limiti si pronunciava il collegio arbitrale, sulla base di quanto ritenuto provato dalla documentazione depositata da C.P.C. (libri paga, fatture per i macchinari etc.)
In secondo luogo, C.P.C. nell'atto introduttivo, oltre alla ritardata e frazionata consegna dei lavori, aveva contestato la “anomala gestione del cantiere”, come già segnalato all'atto del primo SAL del luglio 2002 ( v. lodo pagg. 11 e ss. ) stante la“ situazione di incertezza operativa”, la “forzata anomala gestione del cantiere”, lo “stillicidio di indicazioni progettuali innovative”, assumendo un pregiudizio economico derivante dal prolungamento dei lavori e dalla minore produttività del cantiere dovute alle ritardate/frazionate consegne, oltre che ai vizi della progettazione effettuata dalla committente, con continue richieste di varianti in corso d'opera da parte della
[...]
. A riprova, si richiama la domanda arbitrale del 23.4.2003 di Parte_4
C.P.C., nella quale si rappresentava, sulla ritardata e frazionata consegna, che “nonostante il contratto d'appalto non consentisse alcuna consegna frazionata dei lavori imponendo alla stazione appaltante di garantire all'appaltatore sin da subito le condizioni di eseguibilità dell'opera, in data 10.12.2001 si è proceduto ad una consegna meramente parziale dei lavori;
consegna che è stata addirittura limitata alla sola sistemazione dell'area esterna del cantiere, mentre tutti gli immobili oggetto dell'appalto erano ancora indisponibili (in tal senso si vedano i contenuti del primo verbale di consegna ove si riferisce espressamente dell'indisponibilità assoluta di tutti gli immobili oggetto dell'appalto). In buona sostanza, la stazione appaltante, pur essendo obbligata contrattualmente a rendere integralmente disponibile l'area ed i beni oggetto dell'appalto (obbligo contrattuale assunto in ossequio dell'art.5 del R.D. 25.5.1895 n.350), ha espressamente certificato l'indisponibilità degli immobili della
21 interessata dai lavori, con limitazione dell'esecutività Pt_3 dell'impresa addirittura alla sola sistemazione esterna dell'area di cantiere (…)in data 28.06.2002 (a distanza di sei mesi e mezzo dalla data del primo verbale di consegna dei lavori) l'azienda appaltante procedeva alla consegna definitiva dei lavori. Nel verbale di consegna in questione, si stabiliva che il termine contrattuale di 790 giorni decorresse dalla data dell'ultima consegna e che, quindi, venisse a Contr spirare in data 27.08.2004 L'impresa firmava con riserva l'ultimo verbale di consegna preannunziando la formulazione di richiesta risarcitoria dovuta ai maggiori oneri subiti per la sottoproduzione del cantiere (…).In ordine alle varianti, nella stessa domanda si lamentava che “al difetto di programmazione già denunziato (in ordine alla materiale disponibilità dell'area e degli immobili interessati dall'appalto), si è aggiunta anche una evidente carenza nella progettazione esecutiva e carenze della progettazione originaria, con conseguente necessità di apportare varianti (in tal senso esiste anche puntuale richiesta formulata dalla Sovrintendenza per i BB.AA. e per il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, nell'ottobre 2002, nella quale si segnala la necessità di numerose integrazioni al progetto originario).
Si rammenta anche la necessità di pervenire ad apposita variante delle sottofondazioni dell'edificio interessato dall'appalto (in tal senso esiste apposita evidenziazione della C.P.C. intesa a rappresentare la necessità di intervenire sulle fondazioni onde garantire l'effettiva stabilità dell'intero edificio). Le vicende di cui sopra trovano adeguato riscontro nelle ripetute comunicazioni della C.P.C. relative alla indisponibilità dell'area di cantiere e all'insufficiente progettazione predisposta dall'azienda appaltante Già in data 7.02.2002 la C.P.C. segnalava come l'impresa non potesse dare luogo alle fondazioni del corpo tecnologico del fabbricato ciò che determinava, di fatto, la sospensione dei lavori (tanto è vero che l'impresa richiedeva che alla sospensione si procedesse mediante la redazione di apposito verbale ai sensi dell'art.133 del d.p.r 554/1999. In detta nota l'impresa ribadiva come, “nonostante le tre ripetute consegne parziali dell'appalto di cui si è detto, molte zone del cantiere fossero ancora occupate da persone
e/o cose che rendevano di fatto impossibile la piena attività del cantiere(…) Con nota del 28.03.2002 la ribadiva le perplessità CP_2 circa la completezza della progettazione originaria dell'appalto. Si segnalavano, in particolare, le difficoltà esecutive delle opere di sottofondazione dell'edificio esistente secondo le originarie previsioni progettuali. Con nota dell'11.06.2002 la C.P.C. operava ulteriori significative segnalazioni circa le carenze della progettazione predisposta dall'azienda appaltante. In particolare, la C.P.C. chiedeva
22 all'azienda appaltante di rivedere integralmente gli elaborati progettuali relativi all'apertura di vani di passaggio;
alla posa in opera di piattabande armate e alla demolizione di pareti e setti murari. La richiesta era motivata in ragione dell'esigenza di garantire maggiori condizioni di stabilità agli edifici oggetto dell'intervento. Con nota del 5.08.2002 si segnalava come la progettazione di tutte le opere impiantistiche fosse ancora in corso di revisione e di ulteriore modifica. Con nota del 18.02.2002 la C.P.C. chiedeva formalmente all'azienda appaltante che venisse definito il nuovo prezzo riferito alle fondazioni del corpo tecnologico, trattandosi di lavorazione non contemplata dalla progettazione originaria”.
Entrambe le problematiche oggetto delle doglianze dell'appaltatore, pertanto, erano specificamente argomentate nell'atto introduttivo del
2003 ai fini della richiesta risarcitoria e, come già riportato, erano pienamente accertate dal Collegio arbitrale, a livello di fatti storici. In coerenza con le domande di C.P.C., il collegio arbitrale liquidava i danni alla luce: degli oneri per le spese generali, degli oneri per il mancato utile, dell'incremento dei costi di mercato intervenuti nel periodo di maggiore vincolo contrattuale, dell'incremento degli oneri per le spese fisse di cantiere degli oneri per improduttivo vincolo del personale di cantiere, anche quello di qualifica direttiva, oltre aggiornamento;
invece, il collegio arbitrale rigettava la richiesta risarcitoria in ordine alle carenze progettuali, per difetto di prova. Ne consegue l'integrale conferma del lodo impugnato.
7. Quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità e a quelle di fase, le stesse sono poste a carico dell' in Parte_1 virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro
52.000,00 e inferiore a euro 260.000,00, senza calcolare la fase istruttoria. La liquidazione tiene conto, altresì, degli atti processuali depositati, precisandosi sul punto che: l'appellante Parte_1
(Avv. Ghelli) citava in giudizio
[...] [...]
e si costituivano in data 29.3.2022, con Controparte_3 un unico difensore (Avv. Barbetta), le controparti
[...] insieme a Controparte_3 Controparte_2 quale ramo d'azienda. A seguito della dichiarazione di interruzione del 4.4.2024 (per sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società il 10.4.2024 la riassumeva il CP_2 Parte_2 giudizio e, in data 20.9.2024, depositava comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di Liquidazione Giudiziale la
[...]
(Avv. Lunari) mentre, in data 25.9.2024, Controparte_1 depositava comparsa di costituzione (Avv. Controparte_2
23 Barbetta). Alla data del 22.11.2024 depositava comparsa conclusionale
(Avv. Barbetta); il 25.11.2024 l' Controparte_2 Parte_1
(Avv. Ghelli) e, in pari data, la Liquidazione Giudiziale
[...]
(Avv. Lunari); in data CP_1 Controparte_1
9.12.2024 depositava memoria di replica (Avv. Controparte_2
Barbetta); in data 16.12.2024, depositavano memoria di replica
(Avv. Ghelli) e la Parte_1 [...]
(Avv. Lunari). Controparte_1
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 26594/2021 della Corte di Cassazione che annullava la sentenza n. 3950/2015 di questa Corte territoriale, rigetta l'impugnativa proposta dall' , avverso il Parte_1 lodo arbitrale n. 29/2006, nei confronti di della Controparte_1
e di Controparte_1 Controparte_2
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali: della fase innanzi alla Suprema corte, che liquida a favore di Liquidazione
Giudiziale della Compagnia in euro Controparte_1
7.665,00 per compensi oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge;
del presente grado di giudizio, che liquida in favore di
Giudiziale della CP_4 Controparte_1 in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e, in favore di in euro 7000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge . Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 14.1.2025
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca
Mangano
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