CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 20/2020 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, vertente
TRA
e nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
, e (quali eredi di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in San Pietro a Maida (CZ), alla Via G. Nicotera n. 98, presso lo studio dell'Avv. Caterina Berlingieri, la quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all' atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(già , codice fiscale n. , in persona Controparte_3 CP_3 P.IVA_1 dell'Avv. Maria Carmela Macrì, nella sua qualità di procuratore di giusta Controparte_3 procura per Notar di Milano, del 1° febbraio 2017, Rep. 13657 – Racc. 7181, Persona_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Sensales n. 29, presso lo studio dell'Avv.
LE ER, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per e nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
, e (quali eredi di ): “Voglia
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza reietta, in parziale riforma della
1 sentenza n. 620/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme il 17.06.2019, resa pubblica in data 24.06.2019 non notificata tra le parti: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_4
(intervenuta volontaria nel giudizio di primo grado quale legittimata passiva), relativi alla mancata realizzazione degli impianti per la fornitura del gas metano domestico di cui ai contratti stipulati tra le parti e come da relative fatture di pagamento rispettivamente N° 0355 SOGEA 0694 del 26.05.2003 per;
N° 0355 SOGEA 0692 del 26.05.2003 per Persona_1 Parte_1
; IMP.16CPC0269 del 20.09.2002 per;
[...] Parte_2 condannare l' (intervenuta volontaria nel giudizio di Controparte_4 primo grado quale legittimata passiva) in persona del l.r.p.t, all'immediato adempimento dei suddetti contratti stipulati rispettivamente da (e per esso i suoi eredi Persona_1 ritualmente costituitisi), e;
Parte_1 Parte_2 condannare l' (intervenuta volontaria nel giudizio di Controparte_4 primo grado) in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di e di Parte_1 [...]
nonché in favore di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
quali eredi di ritualmente costituitisi della somma complessiva CP_2 Persona_1 pari ad €uro 24.000,00 (di cui € 4.000,00 per;
€ 3.000,00 in favore di Parte_1
Pa ; € 2.000,00 in favore degli eredi di quale danno Parte_2 Persona_1 patrimoniale da approvvigionamento di altri combustibili più gravosi ed € 5.000,00 cadauno per
, , e per esso ai suoi eredi a titolo Parte_1 Parte_2 Persona_1 di risarcimento danni non patrimoniale/esistenziale) o di quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia. Il tutto maggiorato di rivalutazione ex indice ISTAT ed interessi legali come per legge e contenuta nel suddetto importo.
Condannare parte appellata, in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Condannare parte appellata, in persona del l.r.p.t. alla rifusione di somme pagate da parte appellante e non dovute ivi comprese spese di CTU, spese registrazione sentenza e altre ed eventuali”.
Per SO (già : “Che piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_3 CP_3 adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta: Par
- dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri
[...]
, , , , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
; CP_2
2 - condannare parte appellante alla refusione, in favore dell' delle spese e Controparte_3 compensi di questo grado di giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario spese generali, il C.P.A.
e l'I.V.A., come per legge”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 18.07.2008, , e Persona_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2 Controparte_5
Lamezia Terme, per ivi sentirla condannare all'adempimento dei contratti intervenuti tra gli stessi per la realizzazione degli impianti della fornitura di gas metano, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati nella complessiva somma di euro 24.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ hanno stipulato con un contratto per la realizzazione di un impianto Controparte_5 esterno di fornitura di gas metano nelle rispettive unità immobiliari in forza del qualehanno corrisposto le somme convenute come da fattura n. 0355 SOCEA 0694, n. 0355 SOCEA
0692 entrambe del 26.05.2003 e n. IMP16CPC0269 del 20.09.2002;
➢ con raccomandata del 23.02.2004, hanno chiesto a gruppo esercizio Calabria sud, CP_3 alla giunta comunale e all'ufficio tecnico del comune di San Pietro a Maida (CZ) di dotare le loro abitazioni degli impianti oggetto della stipula contrattuale;
➢ con nota prot. n. 04089ITG0114 la suddetta società ha comunicato agli esponenti, di non aver potuto eseguire gli allacci per assenza di permesso “di attraversamento nella proprietà privata limitrofa” e, e di dovere effettuare un sopralluogo al fine di poter comunque mantenere il proprio impegno contrattualmente assunto;
➢ dopo alcuni sopralluoghi, è emerso che la proprietà limitrofa era un'aerea già oggetto di esproprio da parte del per la realizzazione di un impianto Controparte_6 di rete fognaria e idrica;
➢ nonostante l'assenza di alcun elemento ostativo e dopo ripetuti solleciti, la società CP_3 non ha mai realizzato i lavori convenuti obbligano gli attori ad approvvigionarsi con modalità più costose.
➢ Con comparsa del 22.12.2008 si è costituita in giudizio quale società CP_7 incorporante per fusione per eccepire preliminarmente la propria carenza Controparte_5 di legittimazione passiva, in quanto mera società di vendita e non di distribuzione del gas, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio. Nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
3 Con comparsa depositata in data 7.01.2009, è intervenuta in giudizio Controparte_4 dichiarandosi unica legittimata passiva a contraddire la domanda formulata dagli attori,
[...] chiedendone il rigetto.
lLa causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di espletamento di CTU.
Con provvedimento del 12.05.2016, la prova per testi articolata da parte attrice è stata ritenuta inammissibile e irrilevante. Inoltre, a seguito delle osservazioni formulate dalle parti e dopo diversi solleciti per il deposito dei successivi chiarimenti richiesti, il nominato consulente ha comunicato in data 17.05.2016 l'impossibilità di provvedere a siffatto incombente per gravi motivi di salute.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di con comparsa depositata in Persona_1 data 28.11.2017 si sono costituiti , , e Parte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
tutti in qualità di eredi. CP_2
Dopo diversi rinvii, precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2019, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 620/2019, pubblicata in data 24.06.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha dichiarato l'estromissione di (già ; 2) ha rigettato la CP_7 Controparte_5 domanda attorea;
3) ha condannato la parte attrice alla refusione, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, già Controparte_4 compensate al 50%, sono state liquidate definitivamente in € 2.417,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e CPA se dovuti come per legge;
4) ha compensato integralmente le spese tra le altre parti;
5) ha posto definitivamente le spese della
CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice e della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in solido.
[...]
In estrema sintesi il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda formulata dagli attori per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, ha accolto la richiesta di estromissione formulata da CP_7
Passando al merito della vicenda, il giudice di prime cure ha concluso nel senso di non ritenere sussistente alcun inadempimento contrattuale da parte della società convenuta per mancata realizzazione dell'impianto perché: 1) dalle condizioni inserite nel modulo di offerta è emerso che i criteri tecnici per eseguire l'impianto sono stabiliti in via esclusiva dalla suddetta società in conformità ai parametri a regola d'arte e agli standards di sicurezza previsti ex lege al fine di prevenire incendi o esplosioni;
2) la ha evidenziato agli attori le Controparte_4 criticità sulla loro soluzione proposta circa la realizzazione dell'impianto; 3) tali rilievi consistono nella maggiore estensione delle tubazioni da realizzare (nello specifico mt 70 circa rispetto a quelle
4 previste per l'allaccio fronte strada in via Pertini), nella presenza in prossimità di un torrente che renderebbe più difficoltosi i futuri interventi di dispersione e di riparazione, nonché nella circostanza per cui il lato ovest (dove si trovano le cucine degli attori e al quale si sarebbero dovute allacciare le condutture) è collocato in posizione opposta rispetto a quella in cui è situata la rete del gas già esistente;
4) anche il nominato CTU ha concluso affermando che “la derivazione della
Rete Gas per l'alimentazione delle utenze degli Attori, è consigliato che avvenga dalla v. Pertini, dove è già presente la rete di distribuzione Italgas… ” (cfr. p. 7 CTU ing. ). Per_3
Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale ha poi ritenuto di non dover compiere ulteriori attività istruttorie di chiarimenti al CTU. Infine, è rimasta assorbita ogni ulteriore domanda
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, hanno proposto appello e contestuale istanza di Parte_4 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo UNEP il 27.12.2019 e a mezzo pec il 30.12.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 20.04.2020, si è costituita in giudizio (già , per CP_4 Controparte_3 CP_3 resistere al gravame chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, ha dedotto la inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Ha, altresì, chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 comma 3 c.p.c. circa le istanze istruttorie ex adverso formulate.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2020, con provvedimento del
27.05.2020 il Collegio ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 28.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.07.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento dell'11.07.2025 depositato il
14.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2 Le questioni preliminari
- L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
5 Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: le parti appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspicano la riforma e hanno indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal
Tribunale quella che, a loro dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 comma 3 c.p.c. sollevata da parte appellata circa le istanze istruttorie ex adverso formulate. Sul punto si deve precisare che, com'è noto, mentre la CTU è un mezzo istruttorio che in ragione della sua natura e funzione non soggiace al regime delle preclusioni previsto dal codice di rito, le istanze istruttorie (in particolare l'espletamento della prova per testi) non sono da considerarsi come istanze nuove poiché già formulate in sede di giudizio di I grado.
Tuttavia, entrambe le richieste istruttorie devono essere rigettate perché la rinnovazione della CTU risulta irrilevante ai fini del decidere mentre la richiesta di prova testimoniale dopo il provvedimento di inammissibilità e di irrilevanza del 12.05.2016, non è stata reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. civ., sez. II, sent. n. 30711 del
29.11.2024).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un unico e articolato motivo di gravame gli appellanti impugnano complessivamente la sentenza per contraddittorietà della motivazione ed erroneità nell'applicazione delle norme di diritto nonché nella ricostruzione fattuale.
In particolare, denunciano:
a) la violazione dell'art. 156 c.p.c. per illogicità manifesta della motivazione e della palese contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza;
b) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.;
c) la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
6 Lamentano sul punto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sussiste l'inadempimento contrattuale di parte appellata perché l'unica impossibilità tecnica/normativa manifestata dalla società, anche in sede di sopralluogo, è stata solo “l'assenza di permesso di attraversamento delle proprietà private limitrofe” mentre le criticità dettate dalla normativa di settore, in particolare la UNI 9165 dell'1.04.2004, sono state sollevate per la prima volta solo in sede di giudizio di primo grado.
A ulteriore supporto della loro tesi difensiva, hanno evidenziato di aver dimostrato che non solo in fase di trattative hanno concordato di realizzare il suddetto impianto sul lato ovest dei fabbricati
(lato in cui sono situate le rispettive cucine) ma come si evince dalla diffida prodotta in giudizio e dalla nota del 29.03.2004, la società ha, richiesto la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione circa la servitù di passaggio sui fondi limitrofi ed ha sempre manifestato la sua disponibilità a effettuare dei sopralluoghi per dare effettiva concretizzazione a quanto previsto nel contratto. Pertanto, il comportamento doveva essere valutato dal Tribunale alla stregua di una confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e 2735 c.c.
Gli appellanti lamentano inoltre che non sono stati tenuti in considerazione nemmeno i dubbi sollevati in sede di osservazione alla CTU. In tale occasione, infatti, il proprio CTP geom. Per_4
, sulla scorta di quanto previsto dal Testo Unico sull'Edilizia ha sostenuto che la
[...] realizzazione dell'impianto per cui è causa sul lato est e non ovest avrebbe comportato una serie di problematiche, nello specifico: 1) alterazioni e danni alle strutture abitative;
2) violazione delle norme antisismiche;
3) assenza delle distanze tecniche;
4) aggravio dei costi per la messa in sicurezza;
5) difficoltà negli interventi successivi e nelle operazioni di verifica di dispersione del gas.
Nonostante ciò, però, tali osservazioni sono rimaste prive di alcun riscontro perché, dopo ripetuti solleciti durati 3 anni, il CTU ha rinunciato successivamente all'incarico senza mai fornire i chiarimenti richiesti e necessari. Inoltre, il giudice di prime cure ha comunque recepito le conclusioni del CTU ma, in contrasto con quanto affermato in motivazione, non ha condannato la società appellata all'adempimento della realizzazione dell'impianto secondo le modalità indicate dal nominato consulente.
Infine, concludono gli appellanti che, in violazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, le richieste istruttorie sono state assorbite dalla pronuncia di rigetto senza tenere in considerazione però che queste sarebbero state necessarie per provare tutti i danni subiti, patrimoniali e non, anche di rilievo costituzionale (come l'approvvigionamento più oneroso del combustibile, pagamento dei relativi allacci senza alcuna fornitura).
7 Il motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Ricostruendo il perimetro del petitum, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli appellanti hanno chiesto: 1) di dichiarare l'inadempimento contrattuale della società CP_5 relativamente ai contratti stipulati per la realizzazione degli impianti per la fornitura del gas metano, come prodotti in atti;
2) l'immediato adempimento dei suddetti contratti;
3) di condannare la controparte al risarcimento del danno, patrimoniale e non, riconducibile all'inadempimento e per la complessiva somma di euro 24.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e di rivalutazione.
Tuttavia, quando gli stessi hanno poi proceduto a specificare l'oggetto del giudizio e, dunque, in cosa consiste l'inadempimento della convenuta, hanno sempre rappresentato che l'odierna appellata non ha realizzato l'impianto di metanizzazione secondo le modalità stabilite in fase di trattativa. A sostegno della loro tesi hanno evidenziato che: 1) entrambe le parti hanno approvato le modalità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione dell'allaccio alla rete del gas sul lato Ovest dei loro fabbricati perché su quel lato sono ubicate le rispettive cucine, 2) l'unico elemento ostativo comunicato dalla controparte è stata l'iniziale assenza di un “permesso di attraversamento della proprietà limitrofa”, successivamente sanata con la costituzione di una servitù di passaggio (cfr. doc.ti 6 e 9 fasc. di I grado appellanti); 3) solo in sede di giudizio di I grado la società debitrice ha rilevato l'impossibilità di realizzare l'impianto secondo le loro modalità argomentando che quest'ultima non rispetterebbe gli standards di cui all'art. 111 UNI 9165, a mente del quale la scelta e il posizionamento dell'organo di presa deve consentire il minimo percorso e il minor numero possibile di deviazione sull'allacciamento interessato;
4) in ragione della citata normativa, la società ha manifestato la possibilità di realizzare l'opera sul lato est dei fabbricati (in Via
Pertini), dove vi era già la rete del gas.
Premesso quanto sopra, com'è noto in tema di inadempimento contrattuale grava sul creditore la prova della fonte negoziale e l'allegazione dell'inadempimento.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso, da un lato, che gli appellanti hanno assolto il loro onere probatorio producendo la fonte negoziale ma, da altro lato, si evince agevolmente che la modalità di realizzazione dagli stessi rappresentata non è stata mai formalizzata in un negozio.
Procedendo con ordine, risultano agli atti l'offerta per la realizzazione impianto esterno gas n.
0694 del 26.05.2003 a nome di e tre fatture quietanzate in cui si riprende Parte_1
l'offerta n. 692 e n. 0269 sottoscritte rispettivamente da e da Persona_1 [...]
(cfr. doc.ti 1-2 fasc. I grado appellanti). Parte_2
8 Tuttavia, tra le condizioni contrattuali si legge espressamente che: 1) l'impianto e il complesso delle tubazioni saranno eseguite a cura e criterio della società che ne rimane Controparte_4 proprietaria;
2) ai sensi dell'art. 1 della L. 1083 del 6.12.1971, la realizzazione avverrà secondo specifiche norme della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
Da quanto precede è evidente, pertanto, che il giudice di prime cure ha correttamente concluso nel senso di non ravvisare alcun inadempimento contrattuale in capo all'appellata, atteso che la scelta sulle modalità di allaccio non è mai stata formalizzata nel suddetto contratto anche perché, come da precisa clausola contrattuale, la modalità rientrava nella esclusiva scelta tecnica della società.
Tali considerazioni non sono efficacemente resistite dalla tesi difensiva degli appellanti che pretende di attribuire efficacia di confessione stragiudiziale alla nota prot. n. 04089ITG0114 del
29.03.2004 (cfr. doc. 7 fasc. I grado appellanti), in cui la società ha comunicato Controparte_4
l'impossibilità di provvedere all'esecuzione del lavoro programmato in fase di cantiere per mancanza del “permesso di attraversamento” Lo si ribadisce, nel contratto l'unica modalità convenuta è la realizzazione dell'opera secondo specifiche norme della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. Le eventuali intese intervenute in fase di trattative dovevano essere trasfuse nel regolamento contrattuale, residuando, in difetto, eventualmente profili di responsabilità precontrattuale mai azionati dagli odierni appellanti.
Va ulteriormente rilevato che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. è stata commessa dal giudice di prime cure, considerato che se da un lato gli appellanti hanno chiesto di condannare la controparte all'adempimento dei contratti stipulati, da altro lato, però dal comportamento processuale tenuto e da tutti i loro scritti difensivi (ivi comprese le osservazioni alla CTU) è sempre emerso che l'unica prestazione che avrebbero accettato sarebbe stata la realizzazione dell'impianto sul lato ovest dei propri fabbricati.
Pertanto, sulla scorta di ciò, il Tribunale non avrebbe potuto emettere una pronuncia di condanna a un facere non voluto e non richiesto.
Infine, nessuna omessa motivazione su un punto decisivo della controversia può ravvisarsi nella vicenda in esame, atteso che gli stessi appellanti hanno espressamente rinunciato ai chiarimenti all'udienza del 9.05.2016 e che, in ragione dell'insussistenza di un adempimento in capo all'appellata, risulta corretto l'assorbimento delle richieste istruttorie dalla pronuncia di rigetto.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.4. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
9 Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022n relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nonché da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e (in qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Per_1
) nei confronti di (già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3 CP_3
620/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 24.06.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
3. dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 20/2020 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, vertente
TRA
e nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
, e (quali eredi di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in San Pietro a Maida (CZ), alla Via G. Nicotera n. 98, presso lo studio dell'Avv. Caterina Berlingieri, la quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all' atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(già , codice fiscale n. , in persona Controparte_3 CP_3 P.IVA_1 dell'Avv. Maria Carmela Macrì, nella sua qualità di procuratore di giusta Controparte_3 procura per Notar di Milano, del 1° febbraio 2017, Rep. 13657 – Racc. 7181, Persona_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Sensales n. 29, presso lo studio dell'Avv.
LE ER, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per e nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
, e (quali eredi di ): “Voglia
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza reietta, in parziale riforma della
1 sentenza n. 620/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme il 17.06.2019, resa pubblica in data 24.06.2019 non notificata tra le parti: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_4
(intervenuta volontaria nel giudizio di primo grado quale legittimata passiva), relativi alla mancata realizzazione degli impianti per la fornitura del gas metano domestico di cui ai contratti stipulati tra le parti e come da relative fatture di pagamento rispettivamente N° 0355 SOGEA 0694 del 26.05.2003 per;
N° 0355 SOGEA 0692 del 26.05.2003 per Persona_1 Parte_1
; IMP.16CPC0269 del 20.09.2002 per;
[...] Parte_2 condannare l' (intervenuta volontaria nel giudizio di Controparte_4 primo grado quale legittimata passiva) in persona del l.r.p.t, all'immediato adempimento dei suddetti contratti stipulati rispettivamente da (e per esso i suoi eredi Persona_1 ritualmente costituitisi), e;
Parte_1 Parte_2 condannare l' (intervenuta volontaria nel giudizio di Controparte_4 primo grado) in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di e di Parte_1 [...]
nonché in favore di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
quali eredi di ritualmente costituitisi della somma complessiva CP_2 Persona_1 pari ad €uro 24.000,00 (di cui € 4.000,00 per;
€ 3.000,00 in favore di Parte_1
Pa ; € 2.000,00 in favore degli eredi di quale danno Parte_2 Persona_1 patrimoniale da approvvigionamento di altri combustibili più gravosi ed € 5.000,00 cadauno per
, , e per esso ai suoi eredi a titolo Parte_1 Parte_2 Persona_1 di risarcimento danni non patrimoniale/esistenziale) o di quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia. Il tutto maggiorato di rivalutazione ex indice ISTAT ed interessi legali come per legge e contenuta nel suddetto importo.
Condannare parte appellata, in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Condannare parte appellata, in persona del l.r.p.t. alla rifusione di somme pagate da parte appellante e non dovute ivi comprese spese di CTU, spese registrazione sentenza e altre ed eventuali”.
Per SO (già : “Che piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_3 CP_3 adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta: Par
- dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri
[...]
, , , , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
; CP_2
2 - condannare parte appellante alla refusione, in favore dell' delle spese e Controparte_3 compensi di questo grado di giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario spese generali, il C.P.A.
e l'I.V.A., come per legge”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 18.07.2008, , e Persona_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2 Controparte_5
Lamezia Terme, per ivi sentirla condannare all'adempimento dei contratti intervenuti tra gli stessi per la realizzazione degli impianti della fornitura di gas metano, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati nella complessiva somma di euro 24.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ hanno stipulato con un contratto per la realizzazione di un impianto Controparte_5 esterno di fornitura di gas metano nelle rispettive unità immobiliari in forza del qualehanno corrisposto le somme convenute come da fattura n. 0355 SOCEA 0694, n. 0355 SOCEA
0692 entrambe del 26.05.2003 e n. IMP16CPC0269 del 20.09.2002;
➢ con raccomandata del 23.02.2004, hanno chiesto a gruppo esercizio Calabria sud, CP_3 alla giunta comunale e all'ufficio tecnico del comune di San Pietro a Maida (CZ) di dotare le loro abitazioni degli impianti oggetto della stipula contrattuale;
➢ con nota prot. n. 04089ITG0114 la suddetta società ha comunicato agli esponenti, di non aver potuto eseguire gli allacci per assenza di permesso “di attraversamento nella proprietà privata limitrofa” e, e di dovere effettuare un sopralluogo al fine di poter comunque mantenere il proprio impegno contrattualmente assunto;
➢ dopo alcuni sopralluoghi, è emerso che la proprietà limitrofa era un'aerea già oggetto di esproprio da parte del per la realizzazione di un impianto Controparte_6 di rete fognaria e idrica;
➢ nonostante l'assenza di alcun elemento ostativo e dopo ripetuti solleciti, la società CP_3 non ha mai realizzato i lavori convenuti obbligano gli attori ad approvvigionarsi con modalità più costose.
➢ Con comparsa del 22.12.2008 si è costituita in giudizio quale società CP_7 incorporante per fusione per eccepire preliminarmente la propria carenza Controparte_5 di legittimazione passiva, in quanto mera società di vendita e non di distribuzione del gas, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio. Nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
3 Con comparsa depositata in data 7.01.2009, è intervenuta in giudizio Controparte_4 dichiarandosi unica legittimata passiva a contraddire la domanda formulata dagli attori,
[...] chiedendone il rigetto.
lLa causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di espletamento di CTU.
Con provvedimento del 12.05.2016, la prova per testi articolata da parte attrice è stata ritenuta inammissibile e irrilevante. Inoltre, a seguito delle osservazioni formulate dalle parti e dopo diversi solleciti per il deposito dei successivi chiarimenti richiesti, il nominato consulente ha comunicato in data 17.05.2016 l'impossibilità di provvedere a siffatto incombente per gravi motivi di salute.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di con comparsa depositata in Persona_1 data 28.11.2017 si sono costituiti , , e Parte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
tutti in qualità di eredi. CP_2
Dopo diversi rinvii, precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2019, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 620/2019, pubblicata in data 24.06.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha dichiarato l'estromissione di (già ; 2) ha rigettato la CP_7 Controparte_5 domanda attorea;
3) ha condannato la parte attrice alla refusione, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, già Controparte_4 compensate al 50%, sono state liquidate definitivamente in € 2.417,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e CPA se dovuti come per legge;
4) ha compensato integralmente le spese tra le altre parti;
5) ha posto definitivamente le spese della
CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice e della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in solido.
[...]
In estrema sintesi il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda formulata dagli attori per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, ha accolto la richiesta di estromissione formulata da CP_7
Passando al merito della vicenda, il giudice di prime cure ha concluso nel senso di non ritenere sussistente alcun inadempimento contrattuale da parte della società convenuta per mancata realizzazione dell'impianto perché: 1) dalle condizioni inserite nel modulo di offerta è emerso che i criteri tecnici per eseguire l'impianto sono stabiliti in via esclusiva dalla suddetta società in conformità ai parametri a regola d'arte e agli standards di sicurezza previsti ex lege al fine di prevenire incendi o esplosioni;
2) la ha evidenziato agli attori le Controparte_4 criticità sulla loro soluzione proposta circa la realizzazione dell'impianto; 3) tali rilievi consistono nella maggiore estensione delle tubazioni da realizzare (nello specifico mt 70 circa rispetto a quelle
4 previste per l'allaccio fronte strada in via Pertini), nella presenza in prossimità di un torrente che renderebbe più difficoltosi i futuri interventi di dispersione e di riparazione, nonché nella circostanza per cui il lato ovest (dove si trovano le cucine degli attori e al quale si sarebbero dovute allacciare le condutture) è collocato in posizione opposta rispetto a quella in cui è situata la rete del gas già esistente;
4) anche il nominato CTU ha concluso affermando che “la derivazione della
Rete Gas per l'alimentazione delle utenze degli Attori, è consigliato che avvenga dalla v. Pertini, dove è già presente la rete di distribuzione Italgas… ” (cfr. p. 7 CTU ing. ). Per_3
Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale ha poi ritenuto di non dover compiere ulteriori attività istruttorie di chiarimenti al CTU. Infine, è rimasta assorbita ogni ulteriore domanda
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, hanno proposto appello e contestuale istanza di Parte_4 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo UNEP il 27.12.2019 e a mezzo pec il 30.12.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 20.04.2020, si è costituita in giudizio (già , per CP_4 Controparte_3 CP_3 resistere al gravame chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, ha dedotto la inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Ha, altresì, chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 comma 3 c.p.c. circa le istanze istruttorie ex adverso formulate.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2020, con provvedimento del
27.05.2020 il Collegio ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 28.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.07.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento dell'11.07.2025 depositato il
14.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2 Le questioni preliminari
- L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
5 Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: le parti appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspicano la riforma e hanno indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal
Tribunale quella che, a loro dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 comma 3 c.p.c. sollevata da parte appellata circa le istanze istruttorie ex adverso formulate. Sul punto si deve precisare che, com'è noto, mentre la CTU è un mezzo istruttorio che in ragione della sua natura e funzione non soggiace al regime delle preclusioni previsto dal codice di rito, le istanze istruttorie (in particolare l'espletamento della prova per testi) non sono da considerarsi come istanze nuove poiché già formulate in sede di giudizio di I grado.
Tuttavia, entrambe le richieste istruttorie devono essere rigettate perché la rinnovazione della CTU risulta irrilevante ai fini del decidere mentre la richiesta di prova testimoniale dopo il provvedimento di inammissibilità e di irrilevanza del 12.05.2016, non è stata reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. civ., sez. II, sent. n. 30711 del
29.11.2024).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un unico e articolato motivo di gravame gli appellanti impugnano complessivamente la sentenza per contraddittorietà della motivazione ed erroneità nell'applicazione delle norme di diritto nonché nella ricostruzione fattuale.
In particolare, denunciano:
a) la violazione dell'art. 156 c.p.c. per illogicità manifesta della motivazione e della palese contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza;
b) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.;
c) la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
6 Lamentano sul punto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sussiste l'inadempimento contrattuale di parte appellata perché l'unica impossibilità tecnica/normativa manifestata dalla società, anche in sede di sopralluogo, è stata solo “l'assenza di permesso di attraversamento delle proprietà private limitrofe” mentre le criticità dettate dalla normativa di settore, in particolare la UNI 9165 dell'1.04.2004, sono state sollevate per la prima volta solo in sede di giudizio di primo grado.
A ulteriore supporto della loro tesi difensiva, hanno evidenziato di aver dimostrato che non solo in fase di trattative hanno concordato di realizzare il suddetto impianto sul lato ovest dei fabbricati
(lato in cui sono situate le rispettive cucine) ma come si evince dalla diffida prodotta in giudizio e dalla nota del 29.03.2004, la società ha, richiesto la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione circa la servitù di passaggio sui fondi limitrofi ed ha sempre manifestato la sua disponibilità a effettuare dei sopralluoghi per dare effettiva concretizzazione a quanto previsto nel contratto. Pertanto, il comportamento doveva essere valutato dal Tribunale alla stregua di una confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e 2735 c.c.
Gli appellanti lamentano inoltre che non sono stati tenuti in considerazione nemmeno i dubbi sollevati in sede di osservazione alla CTU. In tale occasione, infatti, il proprio CTP geom. Per_4
, sulla scorta di quanto previsto dal Testo Unico sull'Edilizia ha sostenuto che la
[...] realizzazione dell'impianto per cui è causa sul lato est e non ovest avrebbe comportato una serie di problematiche, nello specifico: 1) alterazioni e danni alle strutture abitative;
2) violazione delle norme antisismiche;
3) assenza delle distanze tecniche;
4) aggravio dei costi per la messa in sicurezza;
5) difficoltà negli interventi successivi e nelle operazioni di verifica di dispersione del gas.
Nonostante ciò, però, tali osservazioni sono rimaste prive di alcun riscontro perché, dopo ripetuti solleciti durati 3 anni, il CTU ha rinunciato successivamente all'incarico senza mai fornire i chiarimenti richiesti e necessari. Inoltre, il giudice di prime cure ha comunque recepito le conclusioni del CTU ma, in contrasto con quanto affermato in motivazione, non ha condannato la società appellata all'adempimento della realizzazione dell'impianto secondo le modalità indicate dal nominato consulente.
Infine, concludono gli appellanti che, in violazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, le richieste istruttorie sono state assorbite dalla pronuncia di rigetto senza tenere in considerazione però che queste sarebbero state necessarie per provare tutti i danni subiti, patrimoniali e non, anche di rilievo costituzionale (come l'approvvigionamento più oneroso del combustibile, pagamento dei relativi allacci senza alcuna fornitura).
7 Il motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Ricostruendo il perimetro del petitum, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli appellanti hanno chiesto: 1) di dichiarare l'inadempimento contrattuale della società CP_5 relativamente ai contratti stipulati per la realizzazione degli impianti per la fornitura del gas metano, come prodotti in atti;
2) l'immediato adempimento dei suddetti contratti;
3) di condannare la controparte al risarcimento del danno, patrimoniale e non, riconducibile all'inadempimento e per la complessiva somma di euro 24.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e di rivalutazione.
Tuttavia, quando gli stessi hanno poi proceduto a specificare l'oggetto del giudizio e, dunque, in cosa consiste l'inadempimento della convenuta, hanno sempre rappresentato che l'odierna appellata non ha realizzato l'impianto di metanizzazione secondo le modalità stabilite in fase di trattativa. A sostegno della loro tesi hanno evidenziato che: 1) entrambe le parti hanno approvato le modalità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione dell'allaccio alla rete del gas sul lato Ovest dei loro fabbricati perché su quel lato sono ubicate le rispettive cucine, 2) l'unico elemento ostativo comunicato dalla controparte è stata l'iniziale assenza di un “permesso di attraversamento della proprietà limitrofa”, successivamente sanata con la costituzione di una servitù di passaggio (cfr. doc.ti 6 e 9 fasc. di I grado appellanti); 3) solo in sede di giudizio di I grado la società debitrice ha rilevato l'impossibilità di realizzare l'impianto secondo le loro modalità argomentando che quest'ultima non rispetterebbe gli standards di cui all'art. 111 UNI 9165, a mente del quale la scelta e il posizionamento dell'organo di presa deve consentire il minimo percorso e il minor numero possibile di deviazione sull'allacciamento interessato;
4) in ragione della citata normativa, la società ha manifestato la possibilità di realizzare l'opera sul lato est dei fabbricati (in Via
Pertini), dove vi era già la rete del gas.
Premesso quanto sopra, com'è noto in tema di inadempimento contrattuale grava sul creditore la prova della fonte negoziale e l'allegazione dell'inadempimento.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso, da un lato, che gli appellanti hanno assolto il loro onere probatorio producendo la fonte negoziale ma, da altro lato, si evince agevolmente che la modalità di realizzazione dagli stessi rappresentata non è stata mai formalizzata in un negozio.
Procedendo con ordine, risultano agli atti l'offerta per la realizzazione impianto esterno gas n.
0694 del 26.05.2003 a nome di e tre fatture quietanzate in cui si riprende Parte_1
l'offerta n. 692 e n. 0269 sottoscritte rispettivamente da e da Persona_1 [...]
(cfr. doc.ti 1-2 fasc. I grado appellanti). Parte_2
8 Tuttavia, tra le condizioni contrattuali si legge espressamente che: 1) l'impianto e il complesso delle tubazioni saranno eseguite a cura e criterio della società che ne rimane Controparte_4 proprietaria;
2) ai sensi dell'art. 1 della L. 1083 del 6.12.1971, la realizzazione avverrà secondo specifiche norme della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
Da quanto precede è evidente, pertanto, che il giudice di prime cure ha correttamente concluso nel senso di non ravvisare alcun inadempimento contrattuale in capo all'appellata, atteso che la scelta sulle modalità di allaccio non è mai stata formalizzata nel suddetto contratto anche perché, come da precisa clausola contrattuale, la modalità rientrava nella esclusiva scelta tecnica della società.
Tali considerazioni non sono efficacemente resistite dalla tesi difensiva degli appellanti che pretende di attribuire efficacia di confessione stragiudiziale alla nota prot. n. 04089ITG0114 del
29.03.2004 (cfr. doc. 7 fasc. I grado appellanti), in cui la società ha comunicato Controparte_4
l'impossibilità di provvedere all'esecuzione del lavoro programmato in fase di cantiere per mancanza del “permesso di attraversamento” Lo si ribadisce, nel contratto l'unica modalità convenuta è la realizzazione dell'opera secondo specifiche norme della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. Le eventuali intese intervenute in fase di trattative dovevano essere trasfuse nel regolamento contrattuale, residuando, in difetto, eventualmente profili di responsabilità precontrattuale mai azionati dagli odierni appellanti.
Va ulteriormente rilevato che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. è stata commessa dal giudice di prime cure, considerato che se da un lato gli appellanti hanno chiesto di condannare la controparte all'adempimento dei contratti stipulati, da altro lato, però dal comportamento processuale tenuto e da tutti i loro scritti difensivi (ivi comprese le osservazioni alla CTU) è sempre emerso che l'unica prestazione che avrebbero accettato sarebbe stata la realizzazione dell'impianto sul lato ovest dei propri fabbricati.
Pertanto, sulla scorta di ciò, il Tribunale non avrebbe potuto emettere una pronuncia di condanna a un facere non voluto e non richiesto.
Infine, nessuna omessa motivazione su un punto decisivo della controversia può ravvisarsi nella vicenda in esame, atteso che gli stessi appellanti hanno espressamente rinunciato ai chiarimenti all'udienza del 9.05.2016 e che, in ragione dell'insussistenza di un adempimento in capo all'appellata, risulta corretto l'assorbimento delle richieste istruttorie dalla pronuncia di rigetto.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.4. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
9 Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022n relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nonché da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e (in qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Per_1
) nei confronti di (già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3 CP_3
620/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 24.06.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
3. dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
10