Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 260 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
ECUADOR, il 25/06/1988, residente in [...]4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BOCCA BARBARA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nata in [...], Parte_2 C.F._3
il22/08/1988, residente in [...]4 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BELTRAMI GIANLUCA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 11.09.2008 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) dalla loro unione sono nati tre figli: (il 13/9/2008), (il 21/10/2012) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 14/8/2014);
c) i medesimi coniugi si sono separati come da Sentenza emessa da questo Tribunale di
GENOVA in data 19.04.2024 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 11.09.2008 dai SInori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i SI.ri e la SInora continueranno Parte_1 Parte_4
a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori , e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori ed avranno collocazione prevalente presso la residenza materna sita in Genova Via
A. Castelli 4/12. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli ed avranno cura di salvaguardare l'altra figura genitoriale e di introdurre con gradualità nuovi, eventuali, compagni;
3) nell'immobile sito in Genova, Via A. Castelli 4/12, di proprietà di entrambi i coniugi al
50% ciascuno, resterà ad abitare la SI.ra con i tre figli minori. Il predetto immobile Pt_2 continuera', pertanto, ad essere assegnato alla SI.ra in quanto Parte_2
convivente con i tre figli. La SI.ra si impegna a non consentire Pt_2 Parte_2
l'utilizzo costante di detto immobile da parte di soggetti diversi da se stessa ed i figli. Le parti danno atto che il marito ha, da epoca antecedente la separazione, assunto domicilio diverso dalla residenza e sito in Genova corso Gastaldi n. 1 / 5;
4) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo impegni lavorativi: Parte_1
- a weekend alternati, dal venerdi' pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà direttamente a scuola;
- nonche' due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino alle ore 21, quando li riaccompagnerà presso la residenza materna;
- durante il periodo di astensione scolastica estiva, 15 giorni non consecutivi;
- durante le festività secondo il criterio dell'alternanza. Il SI. si impegna, Parte_1 laddove l'orario lavorativo non gli consenta di essere presente personalmente per l'intero orario di frequentazione pattuito, a gestire i figli tramite persona di sua fiducia;
5) il SI. corrisponderà, a mezzo bonifico bancario, alla SI.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, e fino al raggiungimento
[...] dell'indipendenza economica degli stessi, la somma di euro 400,00 mensili, entro il giorno
26. Detta somma sara' rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) fino a quando detta istanza non verra' accolta, la somma percepita mensilmente dal SI.
a titolo di assegno unico per i figli (pari attualmente ad euro 756,00) verra' CP_1
girocontata mensilmente alla SI.ra . Parte_5
7) Le parti concordano che nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, l'assegno unico che percepira' in misura integrale la SI.ra per i tre figli dovesse essere revocato o Parte_2
diminuito (salvo che la causa dipenda dal superamento dei limiti reddituali da parte della
SI.ra ), il SI. avra' l'onere di corrispondere Parte_6 Parte_1
mensilmente alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre Parte_5
figli, la differenza relativa, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 1.156,00 mensili.
8) i genitori si accolleranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i tre figli e rimandano all'uopo al Protocollo adottato dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, nella seduta del 15/9/16. I coniugi ripartiranno in maniera paritetica le pezze giustificative di spesa ai fini della detrazione fiscale.
9) i coniugi concordano fin d'ora affinche' la figlia sia iscritta al corso di danza Per_3
classica e la figlia possa analogamente essere iscritta ad un'attivita' di suo gradimento, Per_2 cosi' come il figlio . Per_1
10) i SInori si prestano fin d'ora reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio Parte_7
del documento di identità e passaporto, anche valido per l'espatrio, per i figli minori;
11) i SInori e si accolleranno, in ragione del 50% ciascuno, Parte_1 Parte_4
l'onere del pagamento delle rate di mutuo residuo contratto con l' Banco di Sardegna CP_2 per l'acquisto dell'immobile sito in Via A. Castelli 4/12 B. Il debito maturato fino al
31/12/2023 a titolo di spese di amministrazione ordinaria relativamente a detto immobile verra' estinto in via integrale ed esclusiva entro il 31/12/2024 dalla SIra . Parte_2
12) i coniugi ripartiranno, in ragione del 50% ciascuno, l'IMU pregressa. L'IMU che maturera' per il periodo successivo alla cessazione della convivenza rimarra' a carico della
SIra . Parte_2 13) l'autovettura Nissan Qashqai targata ED239DT intestata alla SI.ra rimarra' Parte_2
in uso alla SIra senza alcun corrispettivo in favore del SI. La GN Parte_2 CP_1
si farà carico di tutti gli oneri connessi al suo utilizzo (assicurazione, bollo, sanzioni) Pt_2
14) Le sanzioni amministrative gia' pervenute relative all'anno 2023 verranno pagate dal SI.
Quelle relative al periodo antecedente all'anno 2023 verranno pagate in via CP_1 paritetica da entrambi i coniugi, cosi' come i bolli auto.
15) i coniugi si impegnano a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, del pagamento dell'assicurazione della casa;
16) il SI. si impegna a prendersi cura del cane convivente con i figli laddove CP_1 la SI.ra abbia necessita' di allontanarsi per brevi periodi di vacanza. Il SI. Pt_2 CP_1
si impegna, altresì, a farsi carico, in ragione del 50% del totale, delle spese
[...]
straordinarie di cura eventualmente occorrenti al suddetto cane.
17) la SI.ra riconosce che il terreno sito in Ecuador ed attualmente Parte_5
intestato al di lei padre, è stato acquistato con denari provenienti, al 50%, dal SI.
[...]
. Per detta ragione ella espressamente, e con il presente atto, si Parte_1
impegna a rimborsare al SI. entro la data del 31/12/2027 la somma di euro CP_1
8.000,00 (ottomila//00) ;
18) i SI.ri ed il SI. si dichiarano Parte_5 Parte_1
reciprocamente indipendenti e rinunciano a qualsiasi mantenimento reciproco;
19) i coniugi danno atto che l'originale dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Via
Castelli verra' custodito, unitamente al contratto di mutuo, dalla SI.ra , Parte_5
la quale si impegna a mettere a disposizione del SI. detti documenti a semplice CP_1
richiesta.
20) Con l'esatto adempimento delle clausole del presente accordo le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.
21) Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. I SI.ri ed il SI. dichiarano di non Parte_5 Parte_1
avere pendenze né procedimenti pregressi aperti presso il TM e che quest'ultimo organo non ha mai emesso alcun provvedimento nei confronti dei loro figli.
I Legali sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ed autentica delle firme.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
Numero I 859, Parte I Serie Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini