Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, proposto da
OL LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 2.1.2023 (R.G. n. 5546/2022) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 16.9.2025 e depositato il 17.9.2025 LI OL ha agito per l’ottemperanza, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
In data 25.3.2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., previamente notificato il 16.3.2026 all’amministrazione intimata, che non si è opposta, chiedendo la compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio del 15.4.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia è stata infatti ritualmente e tempestivamente notificata all’amministrazione intimata che, non costituendosi, non ha manifestato opposizione.
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esonera il Collegio dalla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA EN, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
CO GL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO GL | NA EN |
IL SEGRETARIO