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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2024, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 42/2022 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 42 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualifica di genitori esercenti la C.F._2
responsabilità sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3
(C.F. ) rappresentati e difesi come da Persona_2 C.F._4
procura in calce al presente atto dall'Avv. Rita Sisti , con studio in Porto Recanati,
Corso Matteotti 224, con la quale eleggono domicilio in Ancona, Corso Mazzini
107, presso l'Avv. Marcellino Marcellini, pec Email_1
1 - APPELLANTI -
CONTRO
(UstID - n. DE813973241, Controparte_1
registro delle imprese di Monaco di Baviera n. HRB 151891), con sede a D-
82398 Polling in via Sankt-Jakobs 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alexander Ausserer (c.f.: , pec: C.F._5 Email_2
telefax: 0471/980426) e Gregor Raffl (c.f.: , pec: C.F._6
telefax: 0471/980426), entrambi del foro di Bolzano ed Email_3
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio di quest'ultimi a 39100 Bolzano (BZ), Via Alto Adige 40
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1024/2021 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 29.10.2021 e notificata in data 10.12.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte di Appello di Ancona, riformare la sentenza
di primo grado num. 1024/2021 emessa dal Tribunale di Macerata in data
29/10/2021 e notificata in data 10/12/2021 nel giudizio 2730/2018 e per
l'effetto annullare gli effetti dell'accoglimento della domanda revocatoria proposta in primo grado nei confronti degli appellanti accogliendo i motivi di appello formulati dal num. 1 al num. 5 del suddetto atto e quindi ritenere carenti
i presupposti dell'azione revocatoria proposta ed inammissibile la sua
proposizione, confermando la validità ed opponibilità alla parte appellata del fondo patrimoniale oggetto della domanda revocatoria legittimamente costituito dagli appellanti in data 04/10/2013, con la revisione anche della statuizione delle
2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da porre a carico della parte appellata ed in ogni caso con revisione dei criteri di determinazione della statuizione di condanna alle spese stabiliti erroneamente dal giudice di primo grado. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia codesta Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: in via principale: - respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dagli appellanti, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali al 15%, IVA e CAP, sulle poste gravate come per legge, di entrambi i
gradi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 1024/2021 pubblicata in data
29.10.2021, accoglieva la domanda revocatoria proposta dal Fallimento della
Co
(nel prosieguo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ed , dichiarando inefficace nei Parte_2 Per_1 Persona_2
confronti della curatela attrice il fondo patrimoniale costituito da Parte_1
e dalla in favore dei figli ed , contumaci in primo grado. Parte_2 Per_1 Per_2
Il giudice di prime cure riteneva sussistente la qualità di creditore del fallimento nonché l' eventus damni, non avendo i convenuti provato che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le pretese creditorie.
Veniva altresì ravvisata l'anteriorità del credito vantato dal fallimento, atteso che il contratto preliminare fonte della pretesa era stato concluso nel 2008; ad esso
3 aveva fatto seguito l'inadempimento dell'impresa di nell'anno Parte_1
2009, mentre la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta solo nel 2013.
Avverso detta sentenza, propongono appello e Parte_1 [...]
in proprio e quali genitori di e , lamentando Parte_2 Per_1 Persona_2
la carenza della qualità di creditore in capo al Controparte_3
e del requisito dell'eventus damni. Gli appellanti impugnano altresì il capo
[...]
relativo alla quantificazione delle spese di lite.
Si costituisce il , insistendo per il rigetto Controparte_3
del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, deve rilevarsi la validità della procura degli appellanti, anche nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e , risultando tale qualità dall' intestazione dell'atto Per_3 Persona_2
d'appello, in calce al quale è apposta la procura “ad litem”, in virtù del principio della strumentalità delle forme e dell'esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell'intestazione e contenuto dell'atto (Cass. 10937 del 2017).
Trattandosi inoltre di impugnazione proposta dai minori, unitamente ai genitori, avverso sentenza sfavorevole, l'atto deve qualificarsi come “non eccedente l'ordinaria amministrazione” onde non è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare.
2.Ciò posto, con i primi due motivi d'appello, gli appellanti rilevano la carenza di
Co una ragione di credito attuale della nei confronti di e la Parte_1
mancanza di coincidenza soggettiva dei convenuti nel presente giudizio e della
4 parte del giudizio arbitrale, di , cui si riferisce Controparte_4 Parte_1
la pretesa posta a fondamento dell'azione revocatoria.
2.1. Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito e pertanto anche di un credito contestato e litigioso (Cass. n.11121 del 2020).
Co Nel caso di specie la ha proposto domanda ex art. 2932 c.c. nonché azione di risarcimento danni nei confronti del mediante giudizio arbitrale, Parte_1
pendente alla data di introduzione del presente giudizio e che nelle more del presente giudizio è stato definito con condanna del al pagamento di Parte_1
100.000,00 €.
2.2. Quanto al secondo profilo, il è titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, denominata Fattoria Le Origini di De IS Paolo, onde non è ipotizzabile alcuna autonoma soggettività dell'impresa individuale distinta da quella del titolare, di talché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità
(ex multiis, Cass., 19/09/2014 n. 19735).
3. Con il terzo motivo, gli appellanti rilevano la mancanza dell'eventus damni e contestano l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, affermata dal primo giudice.
In particolare, al momento della costituzione del fondo, e la Parte_1
sarebbero stati in buona fede, non essendo, all'epoca dei fatti, debitori Parte_2
dell'appellata.
Né inoltre e la avrebbero conferito al fondo Parte_1 Parte_2
patrimoniale tutti i beni immobili di cui sono proprietari, residuando al di fuori di
5 esso un opificio di considerevole valore economico in grado di garantire il credito del Fallimento della . Controparte_1
4. Premessa la legittimazione passiva della in quanto è pacifico che, Parte_2
in tema di revocatoria avverso un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, sussistendo litisconsorzio necessario (ex multiis,
Cass., 24/03/2023 n. 8447) anche in relazione al coniuge non debitore ( Cass.,
03/08/2017 n. 19330), nel caso di specie, va anzitutto affermata l'anteriorità del
Co credito della
5. Il credito è sorto nel 2008, data della stipula del negozio che integra la fonte
Co del credito fatto valere dalla (Cass., 10/06/2020 n. 11121).
5.1. L'anteriorità del credito sussiste pure a voler considerare la data dell'inadempimento fatto valere dall'appellata (anno 2009) e quella di deposito della domanda di arbitrato (istanza di arbitrato depositata dall'appellato presso la Camera di Commercio di Bolzano in data 2.8.2012) atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data 4.10.2013.
6. Da ciò discende, considerata la natura di atto a titolo gratuito della costituzione del fondo patrimoniale, che ai fini del presupposto soggettivo è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio alle ragioni del creditore.
6.1. Nel caso di specie tale consapevolezza appare ravvisabile alla luce del già
Co citato giudizio arbitrale pendente tra le parti, in cui la aveva fatto valere un credito di oltre 1.000.000,00 €, all'esito del quale è stato riconosciuto – come già evidenziato- in favore dell'appellata un credito di 100.000,00 €.
6 7. Quanto alla questione, sollevata dagli appellanti, dei limiti alla revocabilità del fondo patrimoniale derivanti dalla natura del credito, si osserva che la disciplina dell'art. 170 c.c. si riferisce all'esecuzione sui beni del fondo, mentre, secondo il consolidato indirizzo della S.C. la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori mediante l'esperimento dell' azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c.
7.1. Con l'azione revocatoria ordinaria, infatti, viene appunto rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 . 1° co. n. 1, c.c. (v. Cass., 17/6/1999, n. 6017, e,
conformemente, Cass., 7/10/2008, n. 24757), senza alcun che rivesta alcun rilievo lo scopo avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo
(ex multiis, Cass., 08/02/2021 n. 2904).
8. Va infine confermato il requisito dell'eventus damni, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (ex plurimis
Cass., 19/07/2018, n. 19207; conf. 09/02/2012, n. 1896), essendo onere della parte debitrice provare che il patrimonio residuo esulante dall'atto dispositivo per cui si agisce in revocatoria, sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multiis, Cass., 18/06/2019 n. 16221).
9. A tal riguardo, gli appellanti rilevano la sussistenza di un opificio di rilevante valore economico.
7 9.1. Orbene, a fronte di tale allegazione, non risulta in alcun modo provato che tale bene sia idoneo a garantire la pretesa del creditore, avuto riguardo al suo valore effettivo in relazione alla complessiva esposizione debitoria degli appellanti, in disparte il fatto che, secondo quanto ammesso dagli appellanti medesimi, detto bene è soggetto ad ipoteca iscritta da un istituto di credito.
10. Con il quarto mezzo gli appellanti lamentano l'ammontare della condanna alle spese di lite, rilevando che il primo giudice avrebbe errato nel considerare quale valore della causa l' importo del risarcimento chiesto dal Controparte_5
pur non essendo, al momento della proposizione della domanda, ancora
[...]
definita l'entità del credito, stante la pendenza del relativo giudizio.
10.1. La censura va accolta nei limiti di cui appresso.
10.2. Ed invero, considerato l'ammontare del credito dell'appellata (Cass.,
13/02/2020 n. 3697) quale accertato nel giudizio arbitrale (100.000,00 €), il valore della presente causa va determinato sulla base dei parametri corrispondenti allo scaglione tra 52.000,00 € e 260.000,00 € ; considerata dunque la complessità della controversia e le questioni affrontate, le spese possono determinarsi per il giudizio di primo grado in 6.700,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Considerato l'esito complessivo della causa ed i limiti di accoglimento dell'impugnazione (ammontare delle spese di lite liquidate dal primo giudice) e dunque la prevalente soccombenza degli appellanti, gli stessi vanno condannati in solido alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da e in proprio e quali genitori di e Parte_1 Parte_2 Per_1
, nei confronti del avverso la Persona_2 Controparte_3
sentenza n. 1024/2021 del Tribunale di Macerata, così dispone:
In parziale accoglimento dell'impugnazione, condanna gli appellanti alla minor somma, a titolo di spese del giudizio di primo grado, di 6.700,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi , oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese del grado, che liquida in complessivi 6.946,00 di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% e c.a.p. e i.v.a. come per legge;
Così deciso in Ancona il 13.11.2024
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 42/2022 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 42 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualifica di genitori esercenti la C.F._2
responsabilità sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3
(C.F. ) rappresentati e difesi come da Persona_2 C.F._4
procura in calce al presente atto dall'Avv. Rita Sisti , con studio in Porto Recanati,
Corso Matteotti 224, con la quale eleggono domicilio in Ancona, Corso Mazzini
107, presso l'Avv. Marcellino Marcellini, pec Email_1
1 - APPELLANTI -
CONTRO
(UstID - n. DE813973241, Controparte_1
registro delle imprese di Monaco di Baviera n. HRB 151891), con sede a D-
82398 Polling in via Sankt-Jakobs 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alexander Ausserer (c.f.: , pec: C.F._5 Email_2
telefax: 0471/980426) e Gregor Raffl (c.f.: , pec: C.F._6
telefax: 0471/980426), entrambi del foro di Bolzano ed Email_3
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio di quest'ultimi a 39100 Bolzano (BZ), Via Alto Adige 40
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1024/2021 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 29.10.2021 e notificata in data 10.12.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte di Appello di Ancona, riformare la sentenza
di primo grado num. 1024/2021 emessa dal Tribunale di Macerata in data
29/10/2021 e notificata in data 10/12/2021 nel giudizio 2730/2018 e per
l'effetto annullare gli effetti dell'accoglimento della domanda revocatoria proposta in primo grado nei confronti degli appellanti accogliendo i motivi di appello formulati dal num. 1 al num. 5 del suddetto atto e quindi ritenere carenti
i presupposti dell'azione revocatoria proposta ed inammissibile la sua
proposizione, confermando la validità ed opponibilità alla parte appellata del fondo patrimoniale oggetto della domanda revocatoria legittimamente costituito dagli appellanti in data 04/10/2013, con la revisione anche della statuizione delle
2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da porre a carico della parte appellata ed in ogni caso con revisione dei criteri di determinazione della statuizione di condanna alle spese stabiliti erroneamente dal giudice di primo grado. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia codesta Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: in via principale: - respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dagli appellanti, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali al 15%, IVA e CAP, sulle poste gravate come per legge, di entrambi i
gradi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 1024/2021 pubblicata in data
29.10.2021, accoglieva la domanda revocatoria proposta dal Fallimento della
Co
(nel prosieguo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ed , dichiarando inefficace nei Parte_2 Per_1 Persona_2
confronti della curatela attrice il fondo patrimoniale costituito da Parte_1
e dalla in favore dei figli ed , contumaci in primo grado. Parte_2 Per_1 Per_2
Il giudice di prime cure riteneva sussistente la qualità di creditore del fallimento nonché l' eventus damni, non avendo i convenuti provato che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le pretese creditorie.
Veniva altresì ravvisata l'anteriorità del credito vantato dal fallimento, atteso che il contratto preliminare fonte della pretesa era stato concluso nel 2008; ad esso
3 aveva fatto seguito l'inadempimento dell'impresa di nell'anno Parte_1
2009, mentre la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta solo nel 2013.
Avverso detta sentenza, propongono appello e Parte_1 [...]
in proprio e quali genitori di e , lamentando Parte_2 Per_1 Persona_2
la carenza della qualità di creditore in capo al Controparte_3
e del requisito dell'eventus damni. Gli appellanti impugnano altresì il capo
[...]
relativo alla quantificazione delle spese di lite.
Si costituisce il , insistendo per il rigetto Controparte_3
del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, deve rilevarsi la validità della procura degli appellanti, anche nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e , risultando tale qualità dall' intestazione dell'atto Per_3 Persona_2
d'appello, in calce al quale è apposta la procura “ad litem”, in virtù del principio della strumentalità delle forme e dell'esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell'intestazione e contenuto dell'atto (Cass. 10937 del 2017).
Trattandosi inoltre di impugnazione proposta dai minori, unitamente ai genitori, avverso sentenza sfavorevole, l'atto deve qualificarsi come “non eccedente l'ordinaria amministrazione” onde non è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare.
2.Ciò posto, con i primi due motivi d'appello, gli appellanti rilevano la carenza di
Co una ragione di credito attuale della nei confronti di e la Parte_1
mancanza di coincidenza soggettiva dei convenuti nel presente giudizio e della
4 parte del giudizio arbitrale, di , cui si riferisce Controparte_4 Parte_1
la pretesa posta a fondamento dell'azione revocatoria.
2.1. Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito e pertanto anche di un credito contestato e litigioso (Cass. n.11121 del 2020).
Co Nel caso di specie la ha proposto domanda ex art. 2932 c.c. nonché azione di risarcimento danni nei confronti del mediante giudizio arbitrale, Parte_1
pendente alla data di introduzione del presente giudizio e che nelle more del presente giudizio è stato definito con condanna del al pagamento di Parte_1
100.000,00 €.
2.2. Quanto al secondo profilo, il è titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, denominata Fattoria Le Origini di De IS Paolo, onde non è ipotizzabile alcuna autonoma soggettività dell'impresa individuale distinta da quella del titolare, di talché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità
(ex multiis, Cass., 19/09/2014 n. 19735).
3. Con il terzo motivo, gli appellanti rilevano la mancanza dell'eventus damni e contestano l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, affermata dal primo giudice.
In particolare, al momento della costituzione del fondo, e la Parte_1
sarebbero stati in buona fede, non essendo, all'epoca dei fatti, debitori Parte_2
dell'appellata.
Né inoltre e la avrebbero conferito al fondo Parte_1 Parte_2
patrimoniale tutti i beni immobili di cui sono proprietari, residuando al di fuori di
5 esso un opificio di considerevole valore economico in grado di garantire il credito del Fallimento della . Controparte_1
4. Premessa la legittimazione passiva della in quanto è pacifico che, Parte_2
in tema di revocatoria avverso un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, sussistendo litisconsorzio necessario (ex multiis,
Cass., 24/03/2023 n. 8447) anche in relazione al coniuge non debitore ( Cass.,
03/08/2017 n. 19330), nel caso di specie, va anzitutto affermata l'anteriorità del
Co credito della
5. Il credito è sorto nel 2008, data della stipula del negozio che integra la fonte
Co del credito fatto valere dalla (Cass., 10/06/2020 n. 11121).
5.1. L'anteriorità del credito sussiste pure a voler considerare la data dell'inadempimento fatto valere dall'appellata (anno 2009) e quella di deposito della domanda di arbitrato (istanza di arbitrato depositata dall'appellato presso la Camera di Commercio di Bolzano in data 2.8.2012) atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data 4.10.2013.
6. Da ciò discende, considerata la natura di atto a titolo gratuito della costituzione del fondo patrimoniale, che ai fini del presupposto soggettivo è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio alle ragioni del creditore.
6.1. Nel caso di specie tale consapevolezza appare ravvisabile alla luce del già
Co citato giudizio arbitrale pendente tra le parti, in cui la aveva fatto valere un credito di oltre 1.000.000,00 €, all'esito del quale è stato riconosciuto – come già evidenziato- in favore dell'appellata un credito di 100.000,00 €.
6 7. Quanto alla questione, sollevata dagli appellanti, dei limiti alla revocabilità del fondo patrimoniale derivanti dalla natura del credito, si osserva che la disciplina dell'art. 170 c.c. si riferisce all'esecuzione sui beni del fondo, mentre, secondo il consolidato indirizzo della S.C. la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori mediante l'esperimento dell' azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c.
7.1. Con l'azione revocatoria ordinaria, infatti, viene appunto rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 . 1° co. n. 1, c.c. (v. Cass., 17/6/1999, n. 6017, e,
conformemente, Cass., 7/10/2008, n. 24757), senza alcun che rivesta alcun rilievo lo scopo avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo
(ex multiis, Cass., 08/02/2021 n. 2904).
8. Va infine confermato il requisito dell'eventus damni, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (ex plurimis
Cass., 19/07/2018, n. 19207; conf. 09/02/2012, n. 1896), essendo onere della parte debitrice provare che il patrimonio residuo esulante dall'atto dispositivo per cui si agisce in revocatoria, sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multiis, Cass., 18/06/2019 n. 16221).
9. A tal riguardo, gli appellanti rilevano la sussistenza di un opificio di rilevante valore economico.
7 9.1. Orbene, a fronte di tale allegazione, non risulta in alcun modo provato che tale bene sia idoneo a garantire la pretesa del creditore, avuto riguardo al suo valore effettivo in relazione alla complessiva esposizione debitoria degli appellanti, in disparte il fatto che, secondo quanto ammesso dagli appellanti medesimi, detto bene è soggetto ad ipoteca iscritta da un istituto di credito.
10. Con il quarto mezzo gli appellanti lamentano l'ammontare della condanna alle spese di lite, rilevando che il primo giudice avrebbe errato nel considerare quale valore della causa l' importo del risarcimento chiesto dal Controparte_5
pur non essendo, al momento della proposizione della domanda, ancora
[...]
definita l'entità del credito, stante la pendenza del relativo giudizio.
10.1. La censura va accolta nei limiti di cui appresso.
10.2. Ed invero, considerato l'ammontare del credito dell'appellata (Cass.,
13/02/2020 n. 3697) quale accertato nel giudizio arbitrale (100.000,00 €), il valore della presente causa va determinato sulla base dei parametri corrispondenti allo scaglione tra 52.000,00 € e 260.000,00 € ; considerata dunque la complessità della controversia e le questioni affrontate, le spese possono determinarsi per il giudizio di primo grado in 6.700,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Considerato l'esito complessivo della causa ed i limiti di accoglimento dell'impugnazione (ammontare delle spese di lite liquidate dal primo giudice) e dunque la prevalente soccombenza degli appellanti, gli stessi vanno condannati in solido alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da e in proprio e quali genitori di e Parte_1 Parte_2 Per_1
, nei confronti del avverso la Persona_2 Controparte_3
sentenza n. 1024/2021 del Tribunale di Macerata, così dispone:
In parziale accoglimento dell'impugnazione, condanna gli appellanti alla minor somma, a titolo di spese del giudizio di primo grado, di 6.700,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi , oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese del grado, che liquida in complessivi 6.946,00 di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% e c.a.p. e i.v.a. come per legge;
Così deciso in Ancona il 13.11.2024
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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