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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 2796/2022
UDIENZA del 17/06/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Elisa Tesco
Alle ore 11:00 compaiono: per compare l'avv. CUCCHISI ROSANNA in sostituzione dell'avv. Parte_1
COLOMBARO LUCA
Per e compare l'avv. RIPAMONTI BARBARA Controparte_1 Parte_2
L'avv. Cucchisi esibisce disposizione di bonifico per l'importo di € 966,98 a titolo di mantenimento per le mensilità di febbraio e giugno, più la rivalutazione istat determinata sulla base dei calcoli operati dal sig. ; offre in copia la documentazione attestante il Pt_1 pagamento alla collega;
l'avv. Ripamonti dichiara di imputare l'importo quale acconto sul maggiore avere, ritenendo dovuta la maggior somma a titolo di rivalutazione come analiticamente conteggiata in atti;
L'avv. Cucchisi ai fini della discussione odierna evidenzia che il mantenimento ordinario non è stato oggetto di contestazione in atti, ritenendo che all'esito della decisione gli importi già versati dovranno essere imputati alle eventualmente ritenute dovute spese di mantenimento straordinario;
ribadisce la tardività delle richieste e dei documenti ulteriori svolte in precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale;
l'avv. Ripamonti ai fini della discussione odierna si riporta integralmente alla memoria depositata in data 11/6/2025; ribadisce inoltre la pertinenza e la debenza delle spese mediche e per trasporti, considerato che la ragazza non è ancora economicamente autosufficiente, svolgendo nell'attualità uno stage da cui ricava modestissimi introiti;
1 I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Elisa Tesco
2 Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 17/06/2025 il giudice dr.ssa Elisa Tesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2796/2022 tra le parti:
Attore: , (CF ), nato/a a PORDENONE Parte_1 C.F._1
(PN) il 01/10/1968; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. COLOMBARO LUCA
( , giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._2
Convenuto: (CF ), nato/a a RHO (MI) Controparte_1 C.F._3 il 28/06/1968, , (CF ), nato/a a MAGENTA Parte_2 C.F._4
(MI) il 04/12/1997, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. RIPAMONTI BARBARA
( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._5
Ritenuto in fatto ed in diritto
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1024/2022, emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale a favore di e , per l'importo capitale di Controparte_1 Parte_2
€ 11.073,74, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e rimborso pro quota delle spese straordinarie. L'attore ha contestato l'effettiva debenza della somma ingiunta, in quanto riferita a somme in parte già corrisposte ed in parte non dovute, perché prescritte e/o non previste dal titolo che ha regolamentato la compartecipazione dei genitori nel mantenimento della figlia costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1871/2006. Pt_2
Più in particolare: a) quanto alla somma per € 4.961,88 quale quota delle spese universitarie, ha eccepito che l'incasso della polizza “grande avvenire con lode” per € 9.086,00, pacificamente
3 ammesso dalle controparti, avrebbe dovuto essere imputato a pagamento dell'importo pro quota a suo carico, anziché essere dedotto dal complessivo importo di spese universitarie (€ 19.009,76) a carico di entrambi i genitori;
inoltre, ha contestato la debenza delle tasse di iscrizione per il 4° e 5° anno (€ 8.039,47 per la quota del 50%), presso università privata particolarmente onerosa, in assenza di un previo concerto tra i genitori;
b) quanto alla somma di € 693,25, ha eccepito che trattasi di spesa per causale (spese di trasporto) non ricompresa nel titolo;
c) quanto alla somma di € 335,35, ha eccepito che limitatamente agli importi per certificazione pet e tasse scolastiche la quota a suo carico sarebbe stata già corrisposta o, comunque, prescritta;
d) quanto alla somma di € 2.218,98, ha eccepito la non debenza del rimborso pro quota delle spese di psicoterapia, in quanto da considerarsi straordinarie e, perciò, da previamente concordare;
quanto ad € 50 per certificato medico ad uso patente ha contestato che si tratti di spese classificabili come straordinarie;
quanto al rimborso delle spese per visite dermatologiche e del certificato sportivo ha eccepito essere già state corrisposte o, comunque, prescritte;
e) quanto alla somma di € 489,95 quale quota delle spese per la patente, similmente ha eccepito non essere state ricomprese nella sentenza della Corte d'Appello di Milano;
f) quanto alla somma di € 2.374,33 si è dichiarato disponibile ad offrire l'importo banco iudicis. Ha altresì contestato la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto di adeguata prova scritta dei crediti azionati, per difetto di documentazione comprovante gli esborsi.
e si sono costituite in giudizio contestando l'avversa Controparte_1 Parte_2 opposizione e domandando la condanna dell'attore al pagamento delle ulteriori mensilità di mantenimento ordinario non versate, da novembre 2022 in avanti, oltre al pagamento di ulteriori spese straordinarie maturate dopo la fase monitoria, per assistenza psicoterapeutica, pari, per la quota del 50%, ad € 410, formulando anche istanza ex art 186 ter c.p.c. in relazione ai predetti importi. Quanto all'imputazione della polizza assicurativa hanno dedotto che le intese tra genitori circa il suo impiego non sono mai state in termini di imputazione esclusivamente sulla quota del 50% a carico del padre, bensì di imputazione sul totale delle spese e conseguente equa ripartizione dell'eccedenza tra i due genitori. In ogni caso l'attore, nel corso di precedenti scambi di corrispondenza tra le parti, non avrebbe mai previamente contestato l'imputazione della somma nei predetti termini. Quanto alle spese universitarie relative agli anni accademici sostenuti presso università privata, hanno eccepito che l'attore fosse stato previamente informato della circostanza e nulla avesse opposto in merito. Hanno evidenziato che il titolo costitutivo dell'obbligo di mantenimento a carico del padre
- essendo costituito da una pronuncia risalente al 2006 quando non erano in uso protocolli che dettagliavano le voci di spesa rientranti nel mantenimento ordinario piuttosto che straordinario - deve essere interpretato come inclusivo delle voci di spesa azionate in via monitoria.
4 Hanno contesto le avverse eccezioni di parziale estinzione delle pretese creditorie azionate, ritenendo non provato dall'opponente l'effettivo pagamento della quota a suo carico, in difetto di documentazione comprovante gli esborsi, nonché hanno contestato le eccezioni di prescrizione, richiamando, quali atti interruttivi, le diffide stragiudiziali trasmesse a mezzo raccomandata e prodotte anche in sede monitoria. Hanno, inoltre, contestato che le pretese azionate non fossero supportate da idonee prove scritte, richiamando analiticamente nella comparsa di costituzione la documentazione già versata nel procedimento monitorio e l'ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio e celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, nel corso della quale parte attrice opponente ha offerto banco iudicis l'importo di € 2.374,33 a titolo di mantenimento ordinario pregresso, a scioglimento della riserva espressa alla predetta udienza, il giudice istruttore precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nonché accolto l'istanza di ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. formulata dalle convenute opposte, con clausola di provvisoria esecutività, per l'importo di € 2.141,75 oltre interessi e spese, a titolo di spese di mantenimento ordinario da novembre 2022 a marzo 2023 e rimborso spese straordinarie per spese mediche di psicoterapia. Il procedimento è stato istruito attraverso lo scambio di memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.; all'esito, ritenuta la causa documentalmente istruita, il procedimento è stato differito per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuto in decisione con concessione di termini per lo scambio di atti conclusivi. Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo è stato sollecitato il contraddittorio tra le parti in merito alla sussistenza di un interesse ad agire delle convenute opposte in relazione ai crediti per mantenimento ordinario, rispetto ai quali sussisterebbe già titolo giudiziale.
In diritto si osserva che, in relazione alle voci di mantenimento c.d. straordinarie, un risalente orientamento della corte di legittimità già inquadrava il provvedimento giudiziale un idoneo titolo esecutivo - anche quando questo si limitava a ripartire pro quota determinate voci di spesa “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore.” (cfr. Cass.11316 del 2011); a tale orientamento sono seguite ulteriori pronunce, che hanno comunque ribadito la sussistenza di un interesse ad agire del genitore titolare di un credito restitutorio pro quota, per proporre un giudizio di accertamento circa gli specifici esborsi sostenuti e la relativa entità, ottenendo così un ulteriore titolo esecutivo. Ne consegue che deve escludersi il rischio di duplicazione di titoli esecutivi - conseguente ad eventuale difetto di interesse ad agire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - in ragione della pluralità di forme di tutela giudiziale rimesse alla parte creditrice, a fronte dell'inadempimento del genitore obbligato, senza escludere la legittimità della
5 scelta quando si ritenga necessario un accertamento a cognizione piena a fronte delle prevedibili contestazioni di controparte, nella fattispecie effettivamente verificatesi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4513 del 2020).
Le medesime ragioni sopra esposte conducono, invece, a contrario a ritenere non sussistente un interesse ad agire delle parti ricorrenti-opposte, in relazione agli importi richiesti a titolo di ratei di mantenimento ordinario in precedenza non versati (sia per quanto attiene le mensilità richieste in sede monitoria, da aprile ad ottobre 2022; sia per le ulteriori mensilità richieste nel presente procedimento di opposizione, da novembre 2022), in quanto già munite di idoneo titolo esecutivo. La debenza del contributo nel mantenimento ordinario, infatti, non è contestata dall'attore-opponente, per quanto egli spontaneamente non abbia regolarmente provveduto al relativo pagamento dei ratei. Consegue che il decreto ingiuntivo opposto, così come l'ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., dovranno essere revocati e, in parte qua, rideterminato l'importo azionato dalle parti creditrici, escludendo le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario, per le quali non sussiste la necessità di acquisire titolo giudiziale ulteriore rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1871/2006 (cfr. in punto limiti alla duplicazione dei titoli esecutivi Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n. 18248 in materia di assegno di mantenimento, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21768 del 2019).
Per quanto attiene la previa concertazione tra genitori o informazione del genitore non collocatario circa spese sostenute nell'interesse di un figlio, la corte di legittimità ha ripetutamente escluso che il genitore presso il quale siano collocati i figli minori sia tenuto ad informare preventivamente l'altro coniuge ed a concordare preventivamente con lo stesso il compimento di scelte produttive di spese straordinarie, osservando che l'art. 155 (oggi, art. 337-ter), terzo comma, cod. civ. consente a ciascuno dei coniugi d'intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto con riguardo alle «decisioni di maggiore interesse», e concludendo quindi che, negli altri casi, il coniuge non collocatario è tenuto al rimborso delle predette spese, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass., Sez. VI, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19607; 27/04/2011, n. 9376). Più recente, si richiama la pronuncia Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 2023 (che esamina, fra l'altro, l'ipotesi di iscrizione ad istituto scolastico privato e conseguenti oneri economici), laddove si esamina la rilevanza di un eventuale dissenso del/mancato concerto con il genitore non collocatario: “Il Giudice di merito ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell'esistenza dell'eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica. Su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse
6 dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016).”.
Nella fattispecie - premesso che nel presente giudizio di opposizione l'attore opponente non ha eccepito che alcuna delle spese straordinarie di cui è stato chiesto il rimborso proquota fosse incoerente, ossia non sostenibile, rispetto alle condizioni economiche dei genitori, salvo sollevare tale eccezione in termini generici in relazione alla retta per l'università privata frequentata per due anni da - le spese supra indicate (ossia spese Pt_2 mediche, di istruzione, di trasporto pubblico e necessarie per il conseguimento della patente di guida) sono tutte qualificabili come spese necessarie per la soddisfazione di esigenze primarie della vita di una figlia, tenuto conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della ragazza;
è documentata (docc. 11-14 delle convenute) l'assenza di tempestive contestazioni da parte dell'attore quanto all'imputazione della somma all'epoca ottenuta dal riscatto della polizza assicurativa (cfr. in particolare docc. 12, in cui l'attore riscontra a distanza di oltre un anno e mezzo la precedente mail della figlia di cui al doc. 11, afferente le spese universitarie, l'impiego della somma ottenuta dal riscatto della polizza e l'iscrizione ad università privata), a valere sui complessivi importi per spese di istruzione universitaria, conseguentemente dovendo essere i residui oneri equamente ripartiti tra i genitori;
infine, nella fattispecie non vengono addotti validi motivi di dissenso quanto alle spese, concentrandosi le doglianze sulla assenza di previo concerto, come supra esposto di per sé non determinante per escluderne la ripetibilità.
In conseguenza di quanto sopra esposto, dovrà rilevarsi la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti in sede monitoria, in relazione al credito per mantenimento ordinario, con conseguente revoca tanto del decreto ingiuntivo che dell'ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., accertandosi il credito delle parti ricorrenti negli importi richiesti a titolo di contributo pro quota nelle spese straordinarie, per complessivi € 9.109,41 (incluso l'importo di € 410 per spese mediche chiesto in sede di comparsa di costituzione, tenuto conto dell'ammissibilità della modifica della domanda della parte ingiungente, purché connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale;
cfr. Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310), con conseguente condanna dell'attore al relativo pagamento. Risulta, invece, inammissibile, poiché tardiva, l'ulteriore domanda di condanna formulata dalle convenute opposte con deposito telematico del 4/11/2024, successivo al maturare tanto delle preclusioni assertive e probatorie.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte attrice opponente, ai sensi dell'art 91 c.p.c., potendo essere parzialmente compensate nella misura di un terzo a fronte del non integrale accoglimento delle domande delle controparti;
le stesse si liquidano, in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, anche per la fase monitoria, tenuto conto del valore della causa, per l'intero in € 5.610,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 e l'ingiunzione di pagamento ex art 186 ter c.p.c. emessi dall'intestato Tribunale;
- condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Parte_1
e , in solido tra loro, dell'importo di € 9.109,41 oltre interessi Controparte_1 Parte_2 legali decorrenti dal giorno della domanda giudiziale (nella specie, la notifica del decreto ingiuntivo) sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara compensate per un terzo le spese di lite, ponendole per i restanti due terzi a carico dell'attore e liquidandole per l'intero nell'importo di € 5.610,00 per Parte_1 compenso professionale oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A. come per legge. Sentenza resa a verbale, ex art 281 sexies c.p.c.
Pordenone, 17/06/2025
Il giudice dr.ssa Elisa Tesco
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UDIENZA del 17/06/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Elisa Tesco
Alle ore 11:00 compaiono: per compare l'avv. CUCCHISI ROSANNA in sostituzione dell'avv. Parte_1
COLOMBARO LUCA
Per e compare l'avv. RIPAMONTI BARBARA Controparte_1 Parte_2
L'avv. Cucchisi esibisce disposizione di bonifico per l'importo di € 966,98 a titolo di mantenimento per le mensilità di febbraio e giugno, più la rivalutazione istat determinata sulla base dei calcoli operati dal sig. ; offre in copia la documentazione attestante il Pt_1 pagamento alla collega;
l'avv. Ripamonti dichiara di imputare l'importo quale acconto sul maggiore avere, ritenendo dovuta la maggior somma a titolo di rivalutazione come analiticamente conteggiata in atti;
L'avv. Cucchisi ai fini della discussione odierna evidenzia che il mantenimento ordinario non è stato oggetto di contestazione in atti, ritenendo che all'esito della decisione gli importi già versati dovranno essere imputati alle eventualmente ritenute dovute spese di mantenimento straordinario;
ribadisce la tardività delle richieste e dei documenti ulteriori svolte in precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale;
l'avv. Ripamonti ai fini della discussione odierna si riporta integralmente alla memoria depositata in data 11/6/2025; ribadisce inoltre la pertinenza e la debenza delle spese mediche e per trasporti, considerato che la ragazza non è ancora economicamente autosufficiente, svolgendo nell'attualità uno stage da cui ricava modestissimi introiti;
1 I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Elisa Tesco
2 Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 17/06/2025 il giudice dr.ssa Elisa Tesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2796/2022 tra le parti:
Attore: , (CF ), nato/a a PORDENONE Parte_1 C.F._1
(PN) il 01/10/1968; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. COLOMBARO LUCA
( , giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._2
Convenuto: (CF ), nato/a a RHO (MI) Controparte_1 C.F._3 il 28/06/1968, , (CF ), nato/a a MAGENTA Parte_2 C.F._4
(MI) il 04/12/1997, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. RIPAMONTI BARBARA
( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._5
Ritenuto in fatto ed in diritto
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1024/2022, emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale a favore di e , per l'importo capitale di Controparte_1 Parte_2
€ 11.073,74, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e rimborso pro quota delle spese straordinarie. L'attore ha contestato l'effettiva debenza della somma ingiunta, in quanto riferita a somme in parte già corrisposte ed in parte non dovute, perché prescritte e/o non previste dal titolo che ha regolamentato la compartecipazione dei genitori nel mantenimento della figlia costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1871/2006. Pt_2
Più in particolare: a) quanto alla somma per € 4.961,88 quale quota delle spese universitarie, ha eccepito che l'incasso della polizza “grande avvenire con lode” per € 9.086,00, pacificamente
3 ammesso dalle controparti, avrebbe dovuto essere imputato a pagamento dell'importo pro quota a suo carico, anziché essere dedotto dal complessivo importo di spese universitarie (€ 19.009,76) a carico di entrambi i genitori;
inoltre, ha contestato la debenza delle tasse di iscrizione per il 4° e 5° anno (€ 8.039,47 per la quota del 50%), presso università privata particolarmente onerosa, in assenza di un previo concerto tra i genitori;
b) quanto alla somma di € 693,25, ha eccepito che trattasi di spesa per causale (spese di trasporto) non ricompresa nel titolo;
c) quanto alla somma di € 335,35, ha eccepito che limitatamente agli importi per certificazione pet e tasse scolastiche la quota a suo carico sarebbe stata già corrisposta o, comunque, prescritta;
d) quanto alla somma di € 2.218,98, ha eccepito la non debenza del rimborso pro quota delle spese di psicoterapia, in quanto da considerarsi straordinarie e, perciò, da previamente concordare;
quanto ad € 50 per certificato medico ad uso patente ha contestato che si tratti di spese classificabili come straordinarie;
quanto al rimborso delle spese per visite dermatologiche e del certificato sportivo ha eccepito essere già state corrisposte o, comunque, prescritte;
e) quanto alla somma di € 489,95 quale quota delle spese per la patente, similmente ha eccepito non essere state ricomprese nella sentenza della Corte d'Appello di Milano;
f) quanto alla somma di € 2.374,33 si è dichiarato disponibile ad offrire l'importo banco iudicis. Ha altresì contestato la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto di adeguata prova scritta dei crediti azionati, per difetto di documentazione comprovante gli esborsi.
e si sono costituite in giudizio contestando l'avversa Controparte_1 Parte_2 opposizione e domandando la condanna dell'attore al pagamento delle ulteriori mensilità di mantenimento ordinario non versate, da novembre 2022 in avanti, oltre al pagamento di ulteriori spese straordinarie maturate dopo la fase monitoria, per assistenza psicoterapeutica, pari, per la quota del 50%, ad € 410, formulando anche istanza ex art 186 ter c.p.c. in relazione ai predetti importi. Quanto all'imputazione della polizza assicurativa hanno dedotto che le intese tra genitori circa il suo impiego non sono mai state in termini di imputazione esclusivamente sulla quota del 50% a carico del padre, bensì di imputazione sul totale delle spese e conseguente equa ripartizione dell'eccedenza tra i due genitori. In ogni caso l'attore, nel corso di precedenti scambi di corrispondenza tra le parti, non avrebbe mai previamente contestato l'imputazione della somma nei predetti termini. Quanto alle spese universitarie relative agli anni accademici sostenuti presso università privata, hanno eccepito che l'attore fosse stato previamente informato della circostanza e nulla avesse opposto in merito. Hanno evidenziato che il titolo costitutivo dell'obbligo di mantenimento a carico del padre
- essendo costituito da una pronuncia risalente al 2006 quando non erano in uso protocolli che dettagliavano le voci di spesa rientranti nel mantenimento ordinario piuttosto che straordinario - deve essere interpretato come inclusivo delle voci di spesa azionate in via monitoria.
4 Hanno contesto le avverse eccezioni di parziale estinzione delle pretese creditorie azionate, ritenendo non provato dall'opponente l'effettivo pagamento della quota a suo carico, in difetto di documentazione comprovante gli esborsi, nonché hanno contestato le eccezioni di prescrizione, richiamando, quali atti interruttivi, le diffide stragiudiziali trasmesse a mezzo raccomandata e prodotte anche in sede monitoria. Hanno, inoltre, contestato che le pretese azionate non fossero supportate da idonee prove scritte, richiamando analiticamente nella comparsa di costituzione la documentazione già versata nel procedimento monitorio e l'ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio e celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, nel corso della quale parte attrice opponente ha offerto banco iudicis l'importo di € 2.374,33 a titolo di mantenimento ordinario pregresso, a scioglimento della riserva espressa alla predetta udienza, il giudice istruttore precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nonché accolto l'istanza di ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. formulata dalle convenute opposte, con clausola di provvisoria esecutività, per l'importo di € 2.141,75 oltre interessi e spese, a titolo di spese di mantenimento ordinario da novembre 2022 a marzo 2023 e rimborso spese straordinarie per spese mediche di psicoterapia. Il procedimento è stato istruito attraverso lo scambio di memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.; all'esito, ritenuta la causa documentalmente istruita, il procedimento è stato differito per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuto in decisione con concessione di termini per lo scambio di atti conclusivi. Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo è stato sollecitato il contraddittorio tra le parti in merito alla sussistenza di un interesse ad agire delle convenute opposte in relazione ai crediti per mantenimento ordinario, rispetto ai quali sussisterebbe già titolo giudiziale.
In diritto si osserva che, in relazione alle voci di mantenimento c.d. straordinarie, un risalente orientamento della corte di legittimità già inquadrava il provvedimento giudiziale un idoneo titolo esecutivo - anche quando questo si limitava a ripartire pro quota determinate voci di spesa “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore.” (cfr. Cass.11316 del 2011); a tale orientamento sono seguite ulteriori pronunce, che hanno comunque ribadito la sussistenza di un interesse ad agire del genitore titolare di un credito restitutorio pro quota, per proporre un giudizio di accertamento circa gli specifici esborsi sostenuti e la relativa entità, ottenendo così un ulteriore titolo esecutivo. Ne consegue che deve escludersi il rischio di duplicazione di titoli esecutivi - conseguente ad eventuale difetto di interesse ad agire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - in ragione della pluralità di forme di tutela giudiziale rimesse alla parte creditrice, a fronte dell'inadempimento del genitore obbligato, senza escludere la legittimità della
5 scelta quando si ritenga necessario un accertamento a cognizione piena a fronte delle prevedibili contestazioni di controparte, nella fattispecie effettivamente verificatesi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4513 del 2020).
Le medesime ragioni sopra esposte conducono, invece, a contrario a ritenere non sussistente un interesse ad agire delle parti ricorrenti-opposte, in relazione agli importi richiesti a titolo di ratei di mantenimento ordinario in precedenza non versati (sia per quanto attiene le mensilità richieste in sede monitoria, da aprile ad ottobre 2022; sia per le ulteriori mensilità richieste nel presente procedimento di opposizione, da novembre 2022), in quanto già munite di idoneo titolo esecutivo. La debenza del contributo nel mantenimento ordinario, infatti, non è contestata dall'attore-opponente, per quanto egli spontaneamente non abbia regolarmente provveduto al relativo pagamento dei ratei. Consegue che il decreto ingiuntivo opposto, così come l'ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., dovranno essere revocati e, in parte qua, rideterminato l'importo azionato dalle parti creditrici, escludendo le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario, per le quali non sussiste la necessità di acquisire titolo giudiziale ulteriore rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1871/2006 (cfr. in punto limiti alla duplicazione dei titoli esecutivi Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n. 18248 in materia di assegno di mantenimento, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21768 del 2019).
Per quanto attiene la previa concertazione tra genitori o informazione del genitore non collocatario circa spese sostenute nell'interesse di un figlio, la corte di legittimità ha ripetutamente escluso che il genitore presso il quale siano collocati i figli minori sia tenuto ad informare preventivamente l'altro coniuge ed a concordare preventivamente con lo stesso il compimento di scelte produttive di spese straordinarie, osservando che l'art. 155 (oggi, art. 337-ter), terzo comma, cod. civ. consente a ciascuno dei coniugi d'intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto con riguardo alle «decisioni di maggiore interesse», e concludendo quindi che, negli altri casi, il coniuge non collocatario è tenuto al rimborso delle predette spese, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass., Sez. VI, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19607; 27/04/2011, n. 9376). Più recente, si richiama la pronuncia Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 2023 (che esamina, fra l'altro, l'ipotesi di iscrizione ad istituto scolastico privato e conseguenti oneri economici), laddove si esamina la rilevanza di un eventuale dissenso del/mancato concerto con il genitore non collocatario: “Il Giudice di merito ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell'esistenza dell'eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica. Su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse
6 dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016).”.
Nella fattispecie - premesso che nel presente giudizio di opposizione l'attore opponente non ha eccepito che alcuna delle spese straordinarie di cui è stato chiesto il rimborso proquota fosse incoerente, ossia non sostenibile, rispetto alle condizioni economiche dei genitori, salvo sollevare tale eccezione in termini generici in relazione alla retta per l'università privata frequentata per due anni da - le spese supra indicate (ossia spese Pt_2 mediche, di istruzione, di trasporto pubblico e necessarie per il conseguimento della patente di guida) sono tutte qualificabili come spese necessarie per la soddisfazione di esigenze primarie della vita di una figlia, tenuto conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della ragazza;
è documentata (docc. 11-14 delle convenute) l'assenza di tempestive contestazioni da parte dell'attore quanto all'imputazione della somma all'epoca ottenuta dal riscatto della polizza assicurativa (cfr. in particolare docc. 12, in cui l'attore riscontra a distanza di oltre un anno e mezzo la precedente mail della figlia di cui al doc. 11, afferente le spese universitarie, l'impiego della somma ottenuta dal riscatto della polizza e l'iscrizione ad università privata), a valere sui complessivi importi per spese di istruzione universitaria, conseguentemente dovendo essere i residui oneri equamente ripartiti tra i genitori;
infine, nella fattispecie non vengono addotti validi motivi di dissenso quanto alle spese, concentrandosi le doglianze sulla assenza di previo concerto, come supra esposto di per sé non determinante per escluderne la ripetibilità.
In conseguenza di quanto sopra esposto, dovrà rilevarsi la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti in sede monitoria, in relazione al credito per mantenimento ordinario, con conseguente revoca tanto del decreto ingiuntivo che dell'ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., accertandosi il credito delle parti ricorrenti negli importi richiesti a titolo di contributo pro quota nelle spese straordinarie, per complessivi € 9.109,41 (incluso l'importo di € 410 per spese mediche chiesto in sede di comparsa di costituzione, tenuto conto dell'ammissibilità della modifica della domanda della parte ingiungente, purché connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale;
cfr. Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310), con conseguente condanna dell'attore al relativo pagamento. Risulta, invece, inammissibile, poiché tardiva, l'ulteriore domanda di condanna formulata dalle convenute opposte con deposito telematico del 4/11/2024, successivo al maturare tanto delle preclusioni assertive e probatorie.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte attrice opponente, ai sensi dell'art 91 c.p.c., potendo essere parzialmente compensate nella misura di un terzo a fronte del non integrale accoglimento delle domande delle controparti;
le stesse si liquidano, in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, anche per la fase monitoria, tenuto conto del valore della causa, per l'intero in € 5.610,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 e l'ingiunzione di pagamento ex art 186 ter c.p.c. emessi dall'intestato Tribunale;
- condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Parte_1
e , in solido tra loro, dell'importo di € 9.109,41 oltre interessi Controparte_1 Parte_2 legali decorrenti dal giorno della domanda giudiziale (nella specie, la notifica del decreto ingiuntivo) sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara compensate per un terzo le spese di lite, ponendole per i restanti due terzi a carico dell'attore e liquidandole per l'intero nell'importo di € 5.610,00 per Parte_1 compenso professionale oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A. come per legge. Sentenza resa a verbale, ex art 281 sexies c.p.c.
Pordenone, 17/06/2025
Il giudice dr.ssa Elisa Tesco
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