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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 289/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VARI EMANUELE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 28/02/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 13/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29/09/2015 nel Comune di CALVANICO (SA), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. ciascun coniuge manterrà l'esclusiva titolarità e disponibilità dei beni immobili di proprietà;
4. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
5. le spese ed i compensi professionali del difensore per il presente giudizio sono a carico dei ricorrenti in egual misura;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVANICO (SA), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 16, Parte II, Serie A, dell'anno
2015); compensa le spese di causa.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VARI EMANUELE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 28/02/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 13/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29/09/2015 nel Comune di CALVANICO (SA), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. ciascun coniuge manterrà l'esclusiva titolarità e disponibilità dei beni immobili di proprietà;
4. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
5. le spese ed i compensi professionali del difensore per il presente giudizio sono a carico dei ricorrenti in egual misura;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVANICO (SA), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 16, Parte II, Serie A, dell'anno
2015); compensa le spese di causa.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino