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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1133/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 28/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1133/ 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Sist ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio legale di quest'ultima, via dell'Olmata n. 9, NETTUNO (RM)- CAP 00048, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Savoia e domiciliata con quest'ultima alla via Leuca n.
105, Lecce (LE), CAP 73100, giusta procura in atti;
APPELLATO E
Filiale di RO Tuscolano in persona del Controparte_2
Presidente e del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella
Piergentili e, domiciliato con quest'ultima, presso l'Ufficio legale distrettuale, alla Via Cesare
Beccaria n. 29, (RM)- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di RO numero 146 del 10 gennaio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 novembre 2023, il sig. adiva il Tribunale di RO, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al fascicolo n. 338094/2023, notificatagli il 15.11.2023, con la quale si intimava il pagamento di € 22.635,88, per il presunto mancato pagamento a seguito di intimazione di pagamento n. 09720239049173371000, notificatogli l'1.09.2023, anch'esso impugnato.
Chiedeva, poi, l'annullamento di ogni altro atto presupposto o consequenziale a questi connesso, nonché, previa formulazione dell'istanza di sospensione, la condanna delle parti convenute, alla refusione delle spese di lite in suo favore, con relativa condanna anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva l'estinzione del credito relativo agli anni
2010, 2012, 2013 per intervenuta prescrizione delle presunte pretese tributarie, stante il decorso di oltre cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Pertanto, eccepiva l'inesistenza del titolo e dei relativi atti connessi, per mancanza di prova dell'avvenuta notifica, nonché,
l'infondatezza della conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, preliminarmente, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti all'avviso di addebito, nonché, l'inammissibilità per intervenuta decadenza;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne domandava il rigetto.
In data 18.12.2023, si costituiva in giudizio, altresì, l' , il quale eccepiva in via preliminare la CP_3
nullità del ricorso;
nel merito, contestava la predetta prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti costituite.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano, i propri scritti domandando la decisione.
Con sentenza n. 146/2024, il Giudice dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 09720130137321589000,
09720140070476109000, 09720160111918079000; 09720160149275775000;
09720170146498803000. Contestualmente, rigettava per il resto il ricorso, condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti costituite, che liquida in complessivi € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA, come per legge.
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza per Parte_1
i seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti delle cartelle n. 09720130137321589000,
09720140070476109000, 09720160111918079000; 09720160149275775000;
09720170146498803000, poiché, mai notificate;
2) errata motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso, con riguardo all'applicazione dell'eccezione di prescrizione dell'avviso di addebito ed errata valutazione in merito al principio della irretrattabilità del processo;
3) CP_3
inapplicabilità della normativa COVID per decorso del termine di 5 anni, antecedentemente al periodo COVID;
4) omessa e contraddittoria valutazione del Giudicante con riguardo alle due cartelle aggiunte rispetto a quelle contenute nell'intimazione di pagamento che ha preceduto la comunicazione de quo;
5) erroneità della pronuncia nella parte in cui dispone la condanna al pagamento delle spese di lite;
6) sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In data 10.06.2024 si costituiva in giudizio l' , deducendo l'inammissibilità della richiesta di CP_3 sospensione dell'esecutività della sentenza e nel merito, l'infondatezza del ricorso. Pertanto, chiedeva il rigetto del primo e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado. In data 24.06.2024 il Giudice rigettava la richiesta di inibitoria, per assenza di conseguenze dirette della pronuncia di primo grado
In data 17.01.2025 si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, l'infondatezza dello stesso. Pertanto, insisteva per la conferma della impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello è infondato. Il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla contestazione relativa all'intervenuta notifica di cartelle aventi ad oggetto pretese di carattere tributario risultando detta materia devoluta alle commissioni tributarie .
Il signor assume che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'eccezione di Pt_1
prescrizione trattandosi di fatti estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella . L'allegazione è tuttavia errata . Il in effetti contesta la ritualità della notifica della Pt_1
cartella avente ad oggetto crediti tributari . La giurisprudenza di legittimità richiamata dal Pt_1
(Cassazione sentenza numero 34447 del 24 dicembre 2019 )a sostegno della sussistenza della giurisdizione ordinaria riguarda l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento , segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo .
Statuisce infatti la Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dal “::::l'art. 2 del d. Igs. Pt_1
n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non prevedesse che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [...]», in disparte la questione della vigenza dell'art. 9 cod. proc. civ. La notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussurnibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni, come rilevato da Cass. SU n. 7526 del 2013). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. Igs.
n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare, come sostenuto dalla ricorrente, nell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -6- impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata. 4.1.- Argomenti a conferma dell'impostazione cui si aderisce provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), dPR n.602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. La Corte premette che «la linea di demarcazione della giurisdizione
[è] posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione»; quindi osserva che «È questo un criterio di riparto della giurisdizione;
ma la sommatoria della tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice (ordinario) dell'esecuzione deve realizzare per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo: in ogni caso deve esserci una risposta di giustizia perché siano rispettati gli artt. 24 e 113 Cost.». La Corte, quindi, si interroga se il divieto del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. (ferma l'ammissibilità dell'opposizione riguardante la pignorabilità dei beni) sia compatibile con la Costituzione ed offre al quesito una duplice risposta, una in termini affermativi, un'altra in termini negativi: la prima si giustifica quando «la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, [riguardando] atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario», assicurandosi in tal modo «la continuità della tutela giurisdizionale»; ed infatti «In questa parte l'art. 57 va raccordato con l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento", e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. [...]»; «Altrimenti detto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - che non è soggetta a termine di decadenza - in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art.
57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza
(di sessanta giorni)»; la seconda risposta, in termini negativi, si spiega in ragione de del fatto che
«l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attiva bile con il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia
Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -8- invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima [...]»: in tal caso «c'è una carenza di tutela giurisdizionale» giudicata costituzionalmente non tollerabile «perché il censurato art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione». 4.2.- Per quanto interessa in questa sede, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste dunque in tutte le controversie che si collocano «a valle della notifica della cartella di pagamento», dove non v'è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, «deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva» (sentenza n. 114 del 2018). E' questo il modo per colmare la carenza di tutela giurisdizionale che è all'origine della incostituzionalità dell'art. 57 del dPR n. 602 del 1973, che si spiega in ragione del fatto che non
«era» ammessa siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, pur non essendo ammissibile il ricorso al giudice tributario, in quanto privo di giurisdizione. 4.3.- Tra le «altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva» mediante
l'opposizione ex art. 615 c.p.c., la Corte costituzionale menziona le «ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l'eliminazione del contenzioso tributario, quale, ad esempio, la cosiddetta "rottamazione" [...]» e non v'è ragione di non ricomprendervi l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella. 4.4.- L'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del 2018). Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”
L'orientamento espresso è stato poi confermato nella successiva pronuncia della Corte di
Cassazione n. 13767/2021 . Peraltro si rinvengono pronunciamenti di legittimità, più recenti, che escludono anche nelle ipotesi ravvisata dalle sentenze citate della Corte di Cassazione , la giurisdizione del giudice ordinario . Con Ordinanze n. 16986 del 25/05/2022 e n. 32539 del
14.12.2024 la Corte di legittimità ha infatti ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e ciò persino nei casi di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, sicchè ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva.
Per le considerazioni che precedono , in ogni caso, il primo motivo di appello - ai sensi del quale permarrebbe la giurisdizione ordinaria in caso di richiesta di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito tributario conseguente all'omessa notifica delle cartelle cui rinvia l'intimazione contenuta nel preavviso di ipoteca – è infondato posto che l'accertamento sulla ritualità della notifica della cartella tributaria compete esclusivamente al giudice tributario . Non si verte dunque in materia di opposizione all'esecuzione Sono altresì infondati il secondo e il terzo motivo di appello .La prescrizione estintiva del credito azionato con l'avviso di pagamento n. 39720170023319781000 notificato il 9.1.18 non è infatti mai maturata.
Deve preliminarmente rilevarsi come , costituendosi in giudizio, ha rilevato che il CP_4 contribuente ha impugnato con separato giudizio la legittimità dell'avviso di addebito di cui si controverte e pure dell'intimazione n. 09720239049173371000 che a tale avviso rinviava , notificata l'1.9.2023 e che in relazione a detto ricorso le pretese del contribuente sono state tutte ritenute infondate dal tribunale di RO ( con sentenza 143/2024) con statuizione confermata dalla corte di appello di RO (CDA 3359/2024) .
Parte appellante nulla deduce al riguardo. In ogni caso anche a voler considerare la censura alla pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto formalizzata , in ragione della prescrizione del credito, per la prima volta in questo giudizio, la domanda sarebbe parimenti infondata. La perentorietà del termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva , introdotta dall'art. 24 comma 5 del dlgs 46 del 1999 , è finalizzata a rendere non più contestabile il credito contributivo dell'ente previdenziale e a consentire una rapida riscossione del credito medesimo (Cass.
144592/2007, 17978/2008, 2835/2009, 8931/2011). In caso di mancata opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile , salvo gli effetti della prescrizione . Sul tema le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. SU, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016), ponendo fine ad un ampio dibattito giurisprudenziale hanno rilevato che il termine prescrizionale applicabile al credito azionato con la notifica della cartella non è quello decennale ordinario, bensì quello quinquennale . La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_3
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_5
dalla l n. 122 del 2010). Dalle considerazioni che precedono discende che in caso di irretrattabilità del credito contributivo per decadenza dalla impugnativa il contribuente può azionare esclusivamente la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, giammai quella precedente rispetto alla quale è decaduto ( in questi esatti termini anche tutta la giurisprudenza di legittimità richiamata dal contribuente nell'atto di appello). Nel caso di specie siffatta prescrizione estintiva non era maturata successivamente alla notifica in ragione dell'operatività della normativa emergenziale COVID che ha introdotto la sospensione dei termini per il pagamento della contribuzione di complessivi 311 giorni .
In effetti l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 , al comma 1, ha previsto la sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle emesse dall'agente della riscossione, in scadenza nel periodo fra il 8.3.2020 ed il 31.8.2021. La norma in esame dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” ed il successivo comma 4 bis ha correlativamente disposto, per i casi di cui al citato comma 1, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione. Siffatta norma si riferisce all'ipotesi, ben diversa da quella oggetto del presente giudizio, di termini di pagamento scadenti fra il 8.3.2020 e il 31.8.2021 derivanti da cartelle, non già al termine di prescrizione per il recupero di contribuzioni azionate con titoli pregressi ( avviso del 2018). Per questi ultimi vigono invece le specifiche disposizioni introdotte dagli artt. 37 del D.L. n. 18/2020 e 11 del D.L. n. 183/2020. In specie, l'art. 37, co. 2 D.L. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020. Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del
D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei detti crediti dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021.
In realtà, osserva la Corte che, partendo dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 9.1.2018 il credito si sarebbe prescritto in data 9.1.2023 ma, tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per complessivi 128 giorni, la maturazione della prescrizione è stata differita al 18 maggio 2023 . Nel frattempo però, per effetto del citato art. 11 del
D.L. 183/2020 è stata prevista una ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, per complessivi 181 giorni;
computando tale ulteriore periodo, il termine di prescrizione sarebbe maturato in data 19.11.23 quindi in data successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239049173371000 dell'1.9.23 (e pure del preavviso di ipoteca opposto notificato il 15.11.23).
Nel quarto motivo di appello la parte lamenta l'omessa pronuncia sulla illegittimità delle due cartelle menzionate nel preavviso di ipoteca ma non contenute nella precedente intimazione dii pagamento;
anche in relazione a tale censura valgono le considerazioni già espresse con riferimento al primo motivo di appello avendo tali pretese natura tributaria e difettando conseguentemente la giurisdizione del giudice adito. L'appello deve essere dunque integralmente respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascuna parte appellata in complessivi euro 1900,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% , con distrazione in favore del procuratore costituito per ZI delle Entrate;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 28/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1133/ 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Sist ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio legale di quest'ultima, via dell'Olmata n. 9, NETTUNO (RM)- CAP 00048, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Savoia e domiciliata con quest'ultima alla via Leuca n.
105, Lecce (LE), CAP 73100, giusta procura in atti;
APPELLATO E
Filiale di RO Tuscolano in persona del Controparte_2
Presidente e del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella
Piergentili e, domiciliato con quest'ultima, presso l'Ufficio legale distrettuale, alla Via Cesare
Beccaria n. 29, (RM)- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di RO numero 146 del 10 gennaio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 novembre 2023, il sig. adiva il Tribunale di RO, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al fascicolo n. 338094/2023, notificatagli il 15.11.2023, con la quale si intimava il pagamento di € 22.635,88, per il presunto mancato pagamento a seguito di intimazione di pagamento n. 09720239049173371000, notificatogli l'1.09.2023, anch'esso impugnato.
Chiedeva, poi, l'annullamento di ogni altro atto presupposto o consequenziale a questi connesso, nonché, previa formulazione dell'istanza di sospensione, la condanna delle parti convenute, alla refusione delle spese di lite in suo favore, con relativa condanna anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva l'estinzione del credito relativo agli anni
2010, 2012, 2013 per intervenuta prescrizione delle presunte pretese tributarie, stante il decorso di oltre cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Pertanto, eccepiva l'inesistenza del titolo e dei relativi atti connessi, per mancanza di prova dell'avvenuta notifica, nonché,
l'infondatezza della conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, preliminarmente, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti all'avviso di addebito, nonché, l'inammissibilità per intervenuta decadenza;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne domandava il rigetto.
In data 18.12.2023, si costituiva in giudizio, altresì, l' , il quale eccepiva in via preliminare la CP_3
nullità del ricorso;
nel merito, contestava la predetta prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti costituite.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano, i propri scritti domandando la decisione.
Con sentenza n. 146/2024, il Giudice dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 09720130137321589000,
09720140070476109000, 09720160111918079000; 09720160149275775000;
09720170146498803000. Contestualmente, rigettava per il resto il ricorso, condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti costituite, che liquida in complessivi € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA, come per legge.
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza per Parte_1
i seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti delle cartelle n. 09720130137321589000,
09720140070476109000, 09720160111918079000; 09720160149275775000;
09720170146498803000, poiché, mai notificate;
2) errata motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso, con riguardo all'applicazione dell'eccezione di prescrizione dell'avviso di addebito ed errata valutazione in merito al principio della irretrattabilità del processo;
3) CP_3
inapplicabilità della normativa COVID per decorso del termine di 5 anni, antecedentemente al periodo COVID;
4) omessa e contraddittoria valutazione del Giudicante con riguardo alle due cartelle aggiunte rispetto a quelle contenute nell'intimazione di pagamento che ha preceduto la comunicazione de quo;
5) erroneità della pronuncia nella parte in cui dispone la condanna al pagamento delle spese di lite;
6) sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In data 10.06.2024 si costituiva in giudizio l' , deducendo l'inammissibilità della richiesta di CP_3 sospensione dell'esecutività della sentenza e nel merito, l'infondatezza del ricorso. Pertanto, chiedeva il rigetto del primo e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado. In data 24.06.2024 il Giudice rigettava la richiesta di inibitoria, per assenza di conseguenze dirette della pronuncia di primo grado
In data 17.01.2025 si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, l'infondatezza dello stesso. Pertanto, insisteva per la conferma della impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello è infondato. Il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla contestazione relativa all'intervenuta notifica di cartelle aventi ad oggetto pretese di carattere tributario risultando detta materia devoluta alle commissioni tributarie .
Il signor assume che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'eccezione di Pt_1
prescrizione trattandosi di fatti estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella . L'allegazione è tuttavia errata . Il in effetti contesta la ritualità della notifica della Pt_1
cartella avente ad oggetto crediti tributari . La giurisprudenza di legittimità richiamata dal Pt_1
(Cassazione sentenza numero 34447 del 24 dicembre 2019 )a sostegno della sussistenza della giurisdizione ordinaria riguarda l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento , segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo .
Statuisce infatti la Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dal “::::l'art. 2 del d. Igs. Pt_1
n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non prevedesse che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [...]», in disparte la questione della vigenza dell'art. 9 cod. proc. civ. La notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussurnibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni, come rilevato da Cass. SU n. 7526 del 2013). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. Igs.
n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare, come sostenuto dalla ricorrente, nell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -6- impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata. 4.1.- Argomenti a conferma dell'impostazione cui si aderisce provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), dPR n.602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. La Corte premette che «la linea di demarcazione della giurisdizione
[è] posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione»; quindi osserva che «È questo un criterio di riparto della giurisdizione;
ma la sommatoria della tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice (ordinario) dell'esecuzione deve realizzare per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo: in ogni caso deve esserci una risposta di giustizia perché siano rispettati gli artt. 24 e 113 Cost.». La Corte, quindi, si interroga se il divieto del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. (ferma l'ammissibilità dell'opposizione riguardante la pignorabilità dei beni) sia compatibile con la Costituzione ed offre al quesito una duplice risposta, una in termini affermativi, un'altra in termini negativi: la prima si giustifica quando «la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, [riguardando] atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario», assicurandosi in tal modo «la continuità della tutela giurisdizionale»; ed infatti «In questa parte l'art. 57 va raccordato con l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento", e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. [...]»; «Altrimenti detto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - che non è soggetta a termine di decadenza - in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art.
57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza
(di sessanta giorni)»; la seconda risposta, in termini negativi, si spiega in ragione de del fatto che
«l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attiva bile con il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia
Ric. 2014 n. 06946 sez. SU - ud. 03-12-2019 -8- invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima [...]»: in tal caso «c'è una carenza di tutela giurisdizionale» giudicata costituzionalmente non tollerabile «perché il censurato art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione». 4.2.- Per quanto interessa in questa sede, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste dunque in tutte le controversie che si collocano «a valle della notifica della cartella di pagamento», dove non v'è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, «deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva» (sentenza n. 114 del 2018). E' questo il modo per colmare la carenza di tutela giurisdizionale che è all'origine della incostituzionalità dell'art. 57 del dPR n. 602 del 1973, che si spiega in ragione del fatto che non
«era» ammessa siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, pur non essendo ammissibile il ricorso al giudice tributario, in quanto privo di giurisdizione. 4.3.- Tra le «altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva» mediante
l'opposizione ex art. 615 c.p.c., la Corte costituzionale menziona le «ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l'eliminazione del contenzioso tributario, quale, ad esempio, la cosiddetta "rottamazione" [...]» e non v'è ragione di non ricomprendervi l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella. 4.4.- L'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del 2018). Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”
L'orientamento espresso è stato poi confermato nella successiva pronuncia della Corte di
Cassazione n. 13767/2021 . Peraltro si rinvengono pronunciamenti di legittimità, più recenti, che escludono anche nelle ipotesi ravvisata dalle sentenze citate della Corte di Cassazione , la giurisdizione del giudice ordinario . Con Ordinanze n. 16986 del 25/05/2022 e n. 32539 del
14.12.2024 la Corte di legittimità ha infatti ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e ciò persino nei casi di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, sicchè ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva.
Per le considerazioni che precedono , in ogni caso, il primo motivo di appello - ai sensi del quale permarrebbe la giurisdizione ordinaria in caso di richiesta di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito tributario conseguente all'omessa notifica delle cartelle cui rinvia l'intimazione contenuta nel preavviso di ipoteca – è infondato posto che l'accertamento sulla ritualità della notifica della cartella tributaria compete esclusivamente al giudice tributario . Non si verte dunque in materia di opposizione all'esecuzione Sono altresì infondati il secondo e il terzo motivo di appello .La prescrizione estintiva del credito azionato con l'avviso di pagamento n. 39720170023319781000 notificato il 9.1.18 non è infatti mai maturata.
Deve preliminarmente rilevarsi come , costituendosi in giudizio, ha rilevato che il CP_4 contribuente ha impugnato con separato giudizio la legittimità dell'avviso di addebito di cui si controverte e pure dell'intimazione n. 09720239049173371000 che a tale avviso rinviava , notificata l'1.9.2023 e che in relazione a detto ricorso le pretese del contribuente sono state tutte ritenute infondate dal tribunale di RO ( con sentenza 143/2024) con statuizione confermata dalla corte di appello di RO (CDA 3359/2024) .
Parte appellante nulla deduce al riguardo. In ogni caso anche a voler considerare la censura alla pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto formalizzata , in ragione della prescrizione del credito, per la prima volta in questo giudizio, la domanda sarebbe parimenti infondata. La perentorietà del termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva , introdotta dall'art. 24 comma 5 del dlgs 46 del 1999 , è finalizzata a rendere non più contestabile il credito contributivo dell'ente previdenziale e a consentire una rapida riscossione del credito medesimo (Cass.
144592/2007, 17978/2008, 2835/2009, 8931/2011). In caso di mancata opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile , salvo gli effetti della prescrizione . Sul tema le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. SU, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016), ponendo fine ad un ampio dibattito giurisprudenziale hanno rilevato che il termine prescrizionale applicabile al credito azionato con la notifica della cartella non è quello decennale ordinario, bensì quello quinquennale . La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_3
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_5
dalla l n. 122 del 2010). Dalle considerazioni che precedono discende che in caso di irretrattabilità del credito contributivo per decadenza dalla impugnativa il contribuente può azionare esclusivamente la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, giammai quella precedente rispetto alla quale è decaduto ( in questi esatti termini anche tutta la giurisprudenza di legittimità richiamata dal contribuente nell'atto di appello). Nel caso di specie siffatta prescrizione estintiva non era maturata successivamente alla notifica in ragione dell'operatività della normativa emergenziale COVID che ha introdotto la sospensione dei termini per il pagamento della contribuzione di complessivi 311 giorni .
In effetti l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 , al comma 1, ha previsto la sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle emesse dall'agente della riscossione, in scadenza nel periodo fra il 8.3.2020 ed il 31.8.2021. La norma in esame dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” ed il successivo comma 4 bis ha correlativamente disposto, per i casi di cui al citato comma 1, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione. Siffatta norma si riferisce all'ipotesi, ben diversa da quella oggetto del presente giudizio, di termini di pagamento scadenti fra il 8.3.2020 e il 31.8.2021 derivanti da cartelle, non già al termine di prescrizione per il recupero di contribuzioni azionate con titoli pregressi ( avviso del 2018). Per questi ultimi vigono invece le specifiche disposizioni introdotte dagli artt. 37 del D.L. n. 18/2020 e 11 del D.L. n. 183/2020. In specie, l'art. 37, co. 2 D.L. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020. Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del
D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei detti crediti dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021.
In realtà, osserva la Corte che, partendo dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 9.1.2018 il credito si sarebbe prescritto in data 9.1.2023 ma, tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per complessivi 128 giorni, la maturazione della prescrizione è stata differita al 18 maggio 2023 . Nel frattempo però, per effetto del citato art. 11 del
D.L. 183/2020 è stata prevista una ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, per complessivi 181 giorni;
computando tale ulteriore periodo, il termine di prescrizione sarebbe maturato in data 19.11.23 quindi in data successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239049173371000 dell'1.9.23 (e pure del preavviso di ipoteca opposto notificato il 15.11.23).
Nel quarto motivo di appello la parte lamenta l'omessa pronuncia sulla illegittimità delle due cartelle menzionate nel preavviso di ipoteca ma non contenute nella precedente intimazione dii pagamento;
anche in relazione a tale censura valgono le considerazioni già espresse con riferimento al primo motivo di appello avendo tali pretese natura tributaria e difettando conseguentemente la giurisdizione del giudice adito. L'appello deve essere dunque integralmente respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascuna parte appellata in complessivi euro 1900,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% , con distrazione in favore del procuratore costituito per ZI delle Entrate;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia