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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1626/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. , in proprio e, CP_1 P.IVA_1 congiuntamente al coniuge , nata a [...], Brasile, in data Controparte_2
26 febbraio 1983, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori , nato Persona_1 in data 01/04/2016 a San Paolo, Brasile, C.F. , e , nato in P.IVA_2 Controparte_3 data 01/04/2016 a San Paolo, Brasile, C.F. ; P.IVA_3
, nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_4 P.IVA_4
, nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_5 P.IVA_5
, nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_6 P.IVA_6
, nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; CP_7 Parte_1 C.F._1
nata in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_8 Parte_2
; P.IVA_7
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Parte_3 P.IVA_8
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_9 P.IVA_9
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Parte_4 P.IVA_10
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Parte_5 P.IVA_11
nata il [...] a [...], San Paolo, Brasile, Parte_6
C.F. P.IVA_12
, nata il [...] a [...], San Paolo, Brasile, C.F. ; Parte_7 P.IVA_13
, nata il [...] a [...], San Paolo, Brasile, C.F. , Parte_8 P.IVA_14 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Giulia Ferrari e
Marco Infusino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giulia Ferrari in Roma alla
Via D. De Dominicis n. 24
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_10 P.IVA_15
(convenuto contumace)
1 Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , CP_1 Persona_1 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, Controparte_11 Controparte_12 Parte_3 [...]
Controparte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Parte_7 Parte_8 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_10 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_2
a AC (IS) in data 22/04/1867 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Gli attori hanno omesso di depositare le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione della prima udienza del 27/01/2025. E' stata pertanto fissata una nuova udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il
17/02/2025, alla quale gli attori hanno preso parte, depositando note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Con ordinanza del 26/02/2025 la scrivente ha riservato la decisione.
In data 3/03/2025 il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il 22 Persona_2 aprile 1867 e, precisamente, a AC (IS), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugatosi con ai figli , nato il Persona_2 Persona_3 Persona_4
25/11/1900, e , nato il [...]; Persona_5
- da , coniugatosi con alla figlia , Persona_4 Persona_6 Persona_7 nata in data [...];
- da , coniugatasi con in data 12/02/1958, ai figli Persona_7 Controparte_13
nata in data [...], e , nato in Parte_6 Persona_8 data 01/08/1961;
- da , coniugatosi con alle figlie Persona_8 Controparte_14 [...]
, nata in data [...], e , nata in data [...]; Parte_8 Parte_7
2 - da , coniugatosi con ai figli Persona_5 Controparte_15 Pt_4
nato il [...], , nato il [...], e
[...] Persona_9 Persona_10
nata il [...].
[...]
- da , coniugatosi con al figlio Parte_4 Persona_11 Parte_4
nato il [...];
[...]
- da , coniugatasi con in data 06/07/1974, alla figlia Persona_10 CP_16
nata il [...]; Parte_5
- da , coniugatosi con , ai figli , Persona_9 Persona_12 Persona_13 nato il [...], nata in data [...], Controparte_12 CP_6
nata il [...], e nato il [...] (con la precisazione
[...] CP_1 che lo stesso era nato come , e che con successiva sentenza di adozione del 21 Persona_14 luglio 1983 è stato dichiarato adottato dai coniugi e , Persona_9 Persona_12 acquisendo il nome di , come da documentazione prodotta in atti); CP_1
- da , coniugatosi con , alla figlia Controparte_4 Controparte_17 [...]
, nata il [...]; Controparte_5
- da coniugatasi con in data Controparte_12 Controparte_18
02/09/1991, ai figli nato il [...], e Parte_3 Controparte_9
nata il [...];
[...]
- da al figlio , nato il [...]; Controparte_6 Controparte_11
- da ai figli , nato in data [...], e CP_1 Persona_1 [...]
nato in data [...]. Controparte_3
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_2
Più nello specifico si osserva che, mentre relativamente a , Parte_4 Controparte_4
, , Controparte_12 Controparte_6 Controparte_5 CP_1
e la linea di discendenza è tutta per via
[...] Persona_1 Controparte_3 paterna, per i restanti attori la linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, né per coloro i quali la linea di discendenza è tutta paterna, né
3 tantomeno per coloro i quali la linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile da e sono avvenuti Persona_7 Persona_10 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante le predette abbiano contratto matrimonio con i rispettivi coniugi, esse hanno potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana ai rispettivi figli, e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti.
Si osserva poi che gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da ai figli (nato il [...]) e Controparte_12 Parte_3
(nata il [...]), nonchè da al figlio Controparte_9 Controparte_6 [...] CP_1
(nato il [...]), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la Controparte_11 legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
La domanda, relativamente ai richiedenti per i quali la discendenza è tutta per linea paterna, nonché per quelli nati in data successiva all'entrata in vigore della legge 91/1992, deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, per i suddetti attori la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in Brasile: dalle schermate delle pagine Web del (prodotte in atti), portale “Prenotami”, si evince Parte_9 infatti che nei mesi da febbraio ad agosto 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, , , , CP_1 Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11 Controparte_12
[...] Parte_3 Controparte_9 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato Controparte_10 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
4 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1626/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 23/03/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1626/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. , in proprio e, CP_1 P.IVA_1 congiuntamente al coniuge , nata a [...], Brasile, in data Controparte_2
26 febbraio 1983, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori , nato Persona_1 in data 01/04/2016 a San Paolo, Brasile, C.F. , e , nato in P.IVA_2 Controparte_3 data 01/04/2016 a San Paolo, Brasile, C.F. ; P.IVA_3
, nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_4 P.IVA_4
, nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_5 P.IVA_5
, nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_6 P.IVA_6
, nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; CP_7 Parte_1 C.F._1
nata in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_8 Parte_2
; P.IVA_7
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Parte_3 P.IVA_8
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Controparte_9 P.IVA_9
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Parte_4 P.IVA_10
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. ; Parte_5 P.IVA_11
nata il [...] a [...], San Paolo, Brasile, Parte_6
C.F. P.IVA_12
, nata il [...] a [...], San Paolo, Brasile, C.F. ; Parte_7 P.IVA_13
, nata il [...] a [...], San Paolo, Brasile, C.F. , Parte_8 P.IVA_14 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Giulia Ferrari e
Marco Infusino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giulia Ferrari in Roma alla
Via D. De Dominicis n. 24
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_10 P.IVA_15
(convenuto contumace)
1 Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , CP_1 Persona_1 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, Controparte_11 Controparte_12 Parte_3 [...]
Controparte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Parte_7 Parte_8 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_10 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_2
a AC (IS) in data 22/04/1867 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Gli attori hanno omesso di depositare le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione della prima udienza del 27/01/2025. E' stata pertanto fissata una nuova udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il
17/02/2025, alla quale gli attori hanno preso parte, depositando note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Con ordinanza del 26/02/2025 la scrivente ha riservato la decisione.
In data 3/03/2025 il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il 22 Persona_2 aprile 1867 e, precisamente, a AC (IS), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugatosi con ai figli , nato il Persona_2 Persona_3 Persona_4
25/11/1900, e , nato il [...]; Persona_5
- da , coniugatosi con alla figlia , Persona_4 Persona_6 Persona_7 nata in data [...];
- da , coniugatasi con in data 12/02/1958, ai figli Persona_7 Controparte_13
nata in data [...], e , nato in Parte_6 Persona_8 data 01/08/1961;
- da , coniugatosi con alle figlie Persona_8 Controparte_14 [...]
, nata in data [...], e , nata in data [...]; Parte_8 Parte_7
2 - da , coniugatosi con ai figli Persona_5 Controparte_15 Pt_4
nato il [...], , nato il [...], e
[...] Persona_9 Persona_10
nata il [...].
[...]
- da , coniugatosi con al figlio Parte_4 Persona_11 Parte_4
nato il [...];
[...]
- da , coniugatasi con in data 06/07/1974, alla figlia Persona_10 CP_16
nata il [...]; Parte_5
- da , coniugatosi con , ai figli , Persona_9 Persona_12 Persona_13 nato il [...], nata in data [...], Controparte_12 CP_6
nata il [...], e nato il [...] (con la precisazione
[...] CP_1 che lo stesso era nato come , e che con successiva sentenza di adozione del 21 Persona_14 luglio 1983 è stato dichiarato adottato dai coniugi e , Persona_9 Persona_12 acquisendo il nome di , come da documentazione prodotta in atti); CP_1
- da , coniugatosi con , alla figlia Controparte_4 Controparte_17 [...]
, nata il [...]; Controparte_5
- da coniugatasi con in data Controparte_12 Controparte_18
02/09/1991, ai figli nato il [...], e Parte_3 Controparte_9
nata il [...];
[...]
- da al figlio , nato il [...]; Controparte_6 Controparte_11
- da ai figli , nato in data [...], e CP_1 Persona_1 [...]
nato in data [...]. Controparte_3
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_2
Più nello specifico si osserva che, mentre relativamente a , Parte_4 Controparte_4
, , Controparte_12 Controparte_6 Controparte_5 CP_1
e la linea di discendenza è tutta per via
[...] Persona_1 Controparte_3 paterna, per i restanti attori la linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, né per coloro i quali la linea di discendenza è tutta paterna, né
3 tantomeno per coloro i quali la linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile da e sono avvenuti Persona_7 Persona_10 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante le predette abbiano contratto matrimonio con i rispettivi coniugi, esse hanno potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana ai rispettivi figli, e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti.
Si osserva poi che gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da ai figli (nato il [...]) e Controparte_12 Parte_3
(nata il [...]), nonchè da al figlio Controparte_9 Controparte_6 [...] CP_1
(nato il [...]), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la Controparte_11 legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
La domanda, relativamente ai richiedenti per i quali la discendenza è tutta per linea paterna, nonché per quelli nati in data successiva all'entrata in vigore della legge 91/1992, deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, per i suddetti attori la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in Brasile: dalle schermate delle pagine Web del (prodotte in atti), portale “Prenotami”, si evince Parte_9 infatti che nei mesi da febbraio ad agosto 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, , , , CP_1 Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11 Controparte_12
[...] Parte_3 Controparte_9 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato Controparte_10 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
4 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1626/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 23/03/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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