TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 167/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. BIZZARRI LOREDANA parte ricorrente
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO parte resistente
Le conclusioni delle parti Per il ricorrente:
“ferma la concessa e corrisposta somma di Euro 23.826,00, in favore del ricorrente, a titolo di Speciale Elargizione, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1479, datato 06.02.2017, notificato in data
10.11.2017, a firma dell'allora Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, in accoglimento del presente ricorso: .
1. LI ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], Largo
[...] C.F._1
Iseo n. 3, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, Vittima del Dovere, alla concessione, a titolo di Speciale Elargizione, della complessiva somma di Euro 27.324,00, per la corretta rivalutazione dell'importo di Euro 22.000,00, da Gennaio
2003, sino a Febbraio 2017, data della concessione e liquidazione del beneficio con il Decreto Prot. n.
559/C/3/E/8/CC/1479, in applicazione dei criteri di rivalutazione stabiliti dall'art. 8 della Legge 302/1990, considerato l'art. 2 del Decreto Legge 337/2003, convertito con modificazioni nella Legge 369/2003, che espressamente richiama la Legge 466/1980 e la Legge 302/1990; .
2. considerata l'avvenuta concessione in favore del ricorrente, a titolo di Speciale Elargizione dell'indicata somma di Euro 23.826,00 in data 06.02.2017, LI ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...], Largo Iseo n. 3, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, Vittima del C.F._1
Dovere, alla corresponsione in suo favore, della ulteriore e residua somma di Euro 3.498,00
(tremilaquattrocentonovantotto/00), a titolo di differenza tra la Speciale Elargizione corrisposta e dovuta, pari ad Euro
1 23.826,00, e quella corretta parimenti dovuta, pari ad Euro 27.324,00; .
3. per l'effetto, LI
CONDANNARE il , in persona del Ministro p.t., a corrispondere in favore del Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Rieti, Largo Iseo n. 3, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, Vittima del Dovere, l'indicata ulteriore somma di Euro
3.498,00 (tremilaquattrocentonovantotto/00), per le ragioni spiegate, oltre interessi legali 13 sull'indicato importo, da calcolarsi a partire dal 06.02.2017, data della concessione del beneficio, e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oneri fiscali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per il resistente:
In via principale, il rigetto del ricorso di controparte perché infondato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
- In subordine, in caso di accoglimento delle pretese avversarie, si chiede la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 26.08.2024, con compensazione delle spese di lite.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso del 12/2/2024 il ricorrente ha rilevato che, a seguito della sentenza n. 140/2015, otteneva il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
Il , con decreto datato 06.02.2017, dava esecuzione al citato provvedimento e Controparte_1 liquidava al ricorrente la somma di € 23.826,00 a titolo di Speciale Elargizione.
Secondo il ricorrente, il erroneamente non applicava la rivalutazione annuale, Controparte_1 prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge 302/1990, e dovuta fino dalla data della corresponsione della elargizione.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il dies a quo della citata rivalutazione dovrebbe individuarsi nel 1° gennaio 2003 in quanto “per espressa previsione dell'art. 2 del Decreto Legge 337/2003, convertito con modificazioni nella Legge 369/2003, il beneficio di cui trattasi è stato elevato ad Euro 200.000,00 e, quindi, 2.000,00, con riferimento ad eventi per i quali si ottenga la condizione di Vittima, successivi a quella data” (si veda ricorso, pag. 3).
Pertanto, il ricorrente ha richiesto l'applicazione della predetta rivalutazione secondo i criteri indicati nel ricorso e appena sintetizzati.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la legittimità del provvedimento impugnato in quanto, con riferimento alle vittime del dovere, l'allargamento della platea dei beneficiari delle speciali elargizioni è avvenuta solo a seguito del D.L. n. 159 del 2007.
Perciò, anche sulla base di precedente parere emesso dal Consiglio di Stato, “le Amministrazioni titolari dei procedimenti in materia di vittime del dovere si sono uniformate alla suindicata pronuncia resa in sede consultiva, procedendo
2 alla rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1 dicembre 2007 - data di entrata in vigore del già citato d.l. n.
159 del 2007 (convertito con modificazioni nella legge n. 222/07), che ha esteso l'implemento dell'emolumento anche alle vittime del dovere - per gli eventi anteriori alla stessa” (si veda comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
La resistente, in via subordinata, ha eccepito che “nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, si chiede reputa che la rivalutazione della speciale elargizione debba essere effettuata a far data dal 26.08.2004 e non, invero, dal 01.01.2003 come invece richiesto dalla controparte” (si veda comparsa di costituzione e risposta, pag.
3).
Inoltre, sempre in via subordinata, nel caso in cui venisse accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la rivalutazione della somma, la resistente ha richiesto venisse esclusa l'applicazione degli interessi legali, sul presupposto che “che il meccanismo di conservazione del valore economico dei benefici garantita dall'indicizzazione prevista dall'art. 8 della legge n. 302/1990, porti ad escludere che sugli emolumenti, già oggetto di rivalutazione, possano essere applicati gli interessi legali”.
3. Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, deve rilevarsi che la prima questione su cui si ritiene doveroso soffermarsi è l'applicabilità del meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 8 co. 2 della legge n.
302/1990 e, in particolare, l'individuazione del dies a quo.
A tal proposito, si ritiene di condividere l'orientamento assunto da recente provvedimento di legittimità; nel provvedimento che delinea l'interpretazione che si intende accogliere si legge che “con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 34 comma 1 del DL n. CP_1
159/07, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 222/07, in combinato disposto con l'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente riconosciuto il diritto alla rivalutazione della speciale elargizione, riliquidata in conseguenza del riconoscimento di un'invalidità complessiva indennizzabile nella misura dell'82%, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge n. 206/2004 (a decorrere dal
28.6.04), sulla base dell'assunto che il beneficio della speciale elargizione, originariamente previsto solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sarebbe stato esteso in favore delle vittime del dovere da tale data, mentre in realtà il beneficio in questione è stato attribuito alle vittime del dovere dall'art. 34 comma 1 del DL n. 159/07, come modificato dalla legge di conversione n. 222 del 2007, con decorrenza dall' 1.12.2007, avendo la Corte d'appello fatto un'applicazione retroattiva dell'indicato disposto normativo”.
La soluzione individuata dal Giudice di legittimità è stata argomentata rilevando che “il secondo motivo è infondato;
infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 5, comma 2 della legge n. 206/04 ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di Euro 200.000,00 con Euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla L. n. 302 del 1990) si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 della medesima legge e precisato che "a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 Euro per l'anno 2004", spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore,
3 negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto alla L. n. 206 del 2004, art. 5 dovesse applicarsi anche ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con il D.L. n. 159 del 2007, art. 34 cit., conv. con modif. in L. n. 222 del 2007, che anche le vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla L. n. 206 del 2004 con compensazione di quanto già ricevuto. Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.
Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso decreto n. 181/09 (cfr. Cass. sez. un. n.
6214/22, punti 8.27 e 8.28)” (citazione testuale da Cass. n. 34795/2024).
Deve dunque ritenersi applicabile la rivalutazione di cui all'8 co. 2 L. n. 302/1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, avendo l'art. 5 co. 1 della predetta legge previsto sia la “misura massima” in € 200.000,00 che il criterio di € 2.000,00 “per ogni punto percentuale”.
Deve rilevarsi, sul punto, che l'art. 2 co. 1 D.L. n. 337/2003 si era limitato a individuare la misura massima delle speciali elargizioni (in € 200.000,00), ma non il criterio di quantificazione correlato ai punti percentuali correlati al grado di invalidità; di talché non risulta possibile accogliere pienamente la tesi del ricorrente.
4. Con riferimento alla ulteriore questione sollevata dalla resistente, relativa al possibile cumulo tra la rivalutazione e l'applicazione di interessi legali, si ritiene corretto valorizzare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuto condivisibile.
Con provvedimenti di legittimità si è argomentato in maniera convincente rilevando che “con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, l. n 302/1990, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la disciplina ivi prevista della rivalutazione annuale degli assegni vitalizi doveva considerarsi di natura speciale rispetto alla previsione generale dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, con conseguente impossibilità di liquidare anche gli interessi legali ai soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali spettanti alle vittime del dovere;
(…) che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che l'art. 8, l. n. 302/1990, stabilisce, per quanto qui rileva, che “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT” (comma 1) e che “le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione” (comma 2); che le norme testé enunciate si riferiscono, com'è evidente, alla determinazione della misura dell'importo dovuto, anno per anno, a titolo di vitalizi ed elargizioni e nulla hanno perciò a che fare con la disciplina di cui all'art. 22, comma 36, l. n.
724/1994, che è prevista viceversa per il caso di inadempimento di quanto dovuto (anche) a titolo di assegni vitalizi e/o elargizioni;
4 che il principio di specialità, che è espressamente sancito dall'art. 15 c.p. ma opera nell'intero ordinamento per il suo carattere generale (così già Cass. n. 5216 del 1977), è destinato a risolvere il concorso tra norme che siano apparentemente chiamate a disciplinare la stessa classe di accadimenti e non può venire in rilievo allorché, viceversa, le norme considerate abbiano – come nella specie – diversi presupposti applicativi, operando l'una per determinare il dovuto in caso di adempimento tempestivo e l'altra per determinare il dovuto in caso di adempimento tardivo o inadempimento;
” (citazione testuale da
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16197 del 2025).
Analogamente, si è rilevato che “2.– Con la seconda censura, il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, lex specialis quanto alla disciplina degli accessori sugli assegni vitalizi erogati alle vittime del dovere. La Corte territoriale avrebbe errato, pertanto, nel condannare il Controparte_2
a corrispondere, sulle somme dovute a titolo di benefici assistenziali, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali e non la sola rivalutazione annuale, sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente.
2.2.– L'art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, di cui il lamenta la violazione, disciplina la Controparte_2 rivalutazione della speciale elargizione una tantum prevista dalla medesima legge, commisurandola al tasso d'inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, al fine di salvaguardare il valore reale dell'importo economico determinato dal legislatore e di porlo al riparo dall'erosione delle dinamiche inflattive.
2.3.– Questa Corte ha chiarito di recente che «4.1. È evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.
5.1. Viene, dunque, in rilievo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo. In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura […] assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. Il richiamato articolo 16, comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento»
(Cass., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14603, nei Motivi della decisione).
2.4.– La sentenza d'appello, nell'applicare il regime degli accessori che contraddistingue le prestazioni assistenziali, è conforme ai princìpi richiamati. Dev'essere disattesa, pertanto, la prospettazione del ricorrente, che, anche a fronte del pregiudizio derivante dalla mancata o tardiva corresponsione dei benefici, considera satisfattiva la rivalutazione di cui all'art. 5 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, deputata, invece, a svolgere la diversa funzione di adeguamento dell'originario importo predeterminato ex lege” (sul punto si veda Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17450 del 2025).
Pertanto, deve ritenersi corretta la congiunta applicazione della rivalutazione della somma ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 della legge n. 302/1990 a partire dalla entrata in vigore della Legge n. 206 del 2004 e degli interessi legali secondo i criteri e le modalità dettate dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
5. Le spese sono compensate della metà in ragione della circostanza per cui la giurisprudenza sul tema risulta non risulta ancora pienamente consolidatasi e comunque dell'incertezza giurisprudenziale al momento del deposito del ricorso;
l'onorario viene quantificato secondo tabelle di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022, valorizzando il valore della causa e attribuendo parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (considerata la complessità e il carattere altamente tecnico delle questioni sottoposte al giudicante), omettendo la liquidazione della fase istruttoria considerato che l'oggetto del presente procedimento ha riguardato unicamente questioni di diritto.
p.q.m.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto condanna parte resistente ad integrare l'importo già corrisposto con l'ulteriore importo corrispondente alla rivalutazione della somma ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 della legge n. 302/1990 a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 206 del 2004, con applicazione degli interessi legali secondo le modalità e i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite affrontate dalla ricorrente, quantificando la suddetta metà in € 884,50 per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Compensa le spese per la restante parte.
22 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
6
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 167/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. BIZZARRI LOREDANA parte ricorrente
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO parte resistente
Le conclusioni delle parti Per il ricorrente:
“ferma la concessa e corrisposta somma di Euro 23.826,00, in favore del ricorrente, a titolo di Speciale Elargizione, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1479, datato 06.02.2017, notificato in data
10.11.2017, a firma dell'allora Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, in accoglimento del presente ricorso: .
1. LI ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], Largo
[...] C.F._1
Iseo n. 3, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, Vittima del Dovere, alla concessione, a titolo di Speciale Elargizione, della complessiva somma di Euro 27.324,00, per la corretta rivalutazione dell'importo di Euro 22.000,00, da Gennaio
2003, sino a Febbraio 2017, data della concessione e liquidazione del beneficio con il Decreto Prot. n.
559/C/3/E/8/CC/1479, in applicazione dei criteri di rivalutazione stabiliti dall'art. 8 della Legge 302/1990, considerato l'art. 2 del Decreto Legge 337/2003, convertito con modificazioni nella Legge 369/2003, che espressamente richiama la Legge 466/1980 e la Legge 302/1990; .
2. considerata l'avvenuta concessione in favore del ricorrente, a titolo di Speciale Elargizione dell'indicata somma di Euro 23.826,00 in data 06.02.2017, LI ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...], Largo Iseo n. 3, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, Vittima del C.F._1
Dovere, alla corresponsione in suo favore, della ulteriore e residua somma di Euro 3.498,00
(tremilaquattrocentonovantotto/00), a titolo di differenza tra la Speciale Elargizione corrisposta e dovuta, pari ad Euro
1 23.826,00, e quella corretta parimenti dovuta, pari ad Euro 27.324,00; .
3. per l'effetto, LI
CONDANNARE il , in persona del Ministro p.t., a corrispondere in favore del Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Rieti, Largo Iseo n. 3, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, Vittima del Dovere, l'indicata ulteriore somma di Euro
3.498,00 (tremilaquattrocentonovantotto/00), per le ragioni spiegate, oltre interessi legali 13 sull'indicato importo, da calcolarsi a partire dal 06.02.2017, data della concessione del beneficio, e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oneri fiscali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per il resistente:
In via principale, il rigetto del ricorso di controparte perché infondato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
- In subordine, in caso di accoglimento delle pretese avversarie, si chiede la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 26.08.2024, con compensazione delle spese di lite.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso del 12/2/2024 il ricorrente ha rilevato che, a seguito della sentenza n. 140/2015, otteneva il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
Il , con decreto datato 06.02.2017, dava esecuzione al citato provvedimento e Controparte_1 liquidava al ricorrente la somma di € 23.826,00 a titolo di Speciale Elargizione.
Secondo il ricorrente, il erroneamente non applicava la rivalutazione annuale, Controparte_1 prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge 302/1990, e dovuta fino dalla data della corresponsione della elargizione.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il dies a quo della citata rivalutazione dovrebbe individuarsi nel 1° gennaio 2003 in quanto “per espressa previsione dell'art. 2 del Decreto Legge 337/2003, convertito con modificazioni nella Legge 369/2003, il beneficio di cui trattasi è stato elevato ad Euro 200.000,00 e, quindi, 2.000,00, con riferimento ad eventi per i quali si ottenga la condizione di Vittima, successivi a quella data” (si veda ricorso, pag. 3).
Pertanto, il ricorrente ha richiesto l'applicazione della predetta rivalutazione secondo i criteri indicati nel ricorso e appena sintetizzati.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la legittimità del provvedimento impugnato in quanto, con riferimento alle vittime del dovere, l'allargamento della platea dei beneficiari delle speciali elargizioni è avvenuta solo a seguito del D.L. n. 159 del 2007.
Perciò, anche sulla base di precedente parere emesso dal Consiglio di Stato, “le Amministrazioni titolari dei procedimenti in materia di vittime del dovere si sono uniformate alla suindicata pronuncia resa in sede consultiva, procedendo
2 alla rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1 dicembre 2007 - data di entrata in vigore del già citato d.l. n.
159 del 2007 (convertito con modificazioni nella legge n. 222/07), che ha esteso l'implemento dell'emolumento anche alle vittime del dovere - per gli eventi anteriori alla stessa” (si veda comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
La resistente, in via subordinata, ha eccepito che “nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, si chiede reputa che la rivalutazione della speciale elargizione debba essere effettuata a far data dal 26.08.2004 e non, invero, dal 01.01.2003 come invece richiesto dalla controparte” (si veda comparsa di costituzione e risposta, pag.
3).
Inoltre, sempre in via subordinata, nel caso in cui venisse accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la rivalutazione della somma, la resistente ha richiesto venisse esclusa l'applicazione degli interessi legali, sul presupposto che “che il meccanismo di conservazione del valore economico dei benefici garantita dall'indicizzazione prevista dall'art. 8 della legge n. 302/1990, porti ad escludere che sugli emolumenti, già oggetto di rivalutazione, possano essere applicati gli interessi legali”.
3. Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, deve rilevarsi che la prima questione su cui si ritiene doveroso soffermarsi è l'applicabilità del meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 8 co. 2 della legge n.
302/1990 e, in particolare, l'individuazione del dies a quo.
A tal proposito, si ritiene di condividere l'orientamento assunto da recente provvedimento di legittimità; nel provvedimento che delinea l'interpretazione che si intende accogliere si legge che “con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 34 comma 1 del DL n. CP_1
159/07, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 222/07, in combinato disposto con l'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente riconosciuto il diritto alla rivalutazione della speciale elargizione, riliquidata in conseguenza del riconoscimento di un'invalidità complessiva indennizzabile nella misura dell'82%, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge n. 206/2004 (a decorrere dal
28.6.04), sulla base dell'assunto che il beneficio della speciale elargizione, originariamente previsto solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sarebbe stato esteso in favore delle vittime del dovere da tale data, mentre in realtà il beneficio in questione è stato attribuito alle vittime del dovere dall'art. 34 comma 1 del DL n. 159/07, come modificato dalla legge di conversione n. 222 del 2007, con decorrenza dall' 1.12.2007, avendo la Corte d'appello fatto un'applicazione retroattiva dell'indicato disposto normativo”.
La soluzione individuata dal Giudice di legittimità è stata argomentata rilevando che “il secondo motivo è infondato;
infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 5, comma 2 della legge n. 206/04 ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di Euro 200.000,00 con Euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla L. n. 302 del 1990) si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 della medesima legge e precisato che "a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 Euro per l'anno 2004", spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore,
3 negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto alla L. n. 206 del 2004, art. 5 dovesse applicarsi anche ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con il D.L. n. 159 del 2007, art. 34 cit., conv. con modif. in L. n. 222 del 2007, che anche le vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla L. n. 206 del 2004 con compensazione di quanto già ricevuto. Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.
Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso decreto n. 181/09 (cfr. Cass. sez. un. n.
6214/22, punti 8.27 e 8.28)” (citazione testuale da Cass. n. 34795/2024).
Deve dunque ritenersi applicabile la rivalutazione di cui all'8 co. 2 L. n. 302/1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, avendo l'art. 5 co. 1 della predetta legge previsto sia la “misura massima” in € 200.000,00 che il criterio di € 2.000,00 “per ogni punto percentuale”.
Deve rilevarsi, sul punto, che l'art. 2 co. 1 D.L. n. 337/2003 si era limitato a individuare la misura massima delle speciali elargizioni (in € 200.000,00), ma non il criterio di quantificazione correlato ai punti percentuali correlati al grado di invalidità; di talché non risulta possibile accogliere pienamente la tesi del ricorrente.
4. Con riferimento alla ulteriore questione sollevata dalla resistente, relativa al possibile cumulo tra la rivalutazione e l'applicazione di interessi legali, si ritiene corretto valorizzare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuto condivisibile.
Con provvedimenti di legittimità si è argomentato in maniera convincente rilevando che “con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, l. n 302/1990, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la disciplina ivi prevista della rivalutazione annuale degli assegni vitalizi doveva considerarsi di natura speciale rispetto alla previsione generale dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, con conseguente impossibilità di liquidare anche gli interessi legali ai soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali spettanti alle vittime del dovere;
(…) che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che l'art. 8, l. n. 302/1990, stabilisce, per quanto qui rileva, che “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT” (comma 1) e che “le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione” (comma 2); che le norme testé enunciate si riferiscono, com'è evidente, alla determinazione della misura dell'importo dovuto, anno per anno, a titolo di vitalizi ed elargizioni e nulla hanno perciò a che fare con la disciplina di cui all'art. 22, comma 36, l. n.
724/1994, che è prevista viceversa per il caso di inadempimento di quanto dovuto (anche) a titolo di assegni vitalizi e/o elargizioni;
4 che il principio di specialità, che è espressamente sancito dall'art. 15 c.p. ma opera nell'intero ordinamento per il suo carattere generale (così già Cass. n. 5216 del 1977), è destinato a risolvere il concorso tra norme che siano apparentemente chiamate a disciplinare la stessa classe di accadimenti e non può venire in rilievo allorché, viceversa, le norme considerate abbiano – come nella specie – diversi presupposti applicativi, operando l'una per determinare il dovuto in caso di adempimento tempestivo e l'altra per determinare il dovuto in caso di adempimento tardivo o inadempimento;
” (citazione testuale da
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16197 del 2025).
Analogamente, si è rilevato che “2.– Con la seconda censura, il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, lex specialis quanto alla disciplina degli accessori sugli assegni vitalizi erogati alle vittime del dovere. La Corte territoriale avrebbe errato, pertanto, nel condannare il Controparte_2
a corrispondere, sulle somme dovute a titolo di benefici assistenziali, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali e non la sola rivalutazione annuale, sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente.
2.2.– L'art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, di cui il lamenta la violazione, disciplina la Controparte_2 rivalutazione della speciale elargizione una tantum prevista dalla medesima legge, commisurandola al tasso d'inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, al fine di salvaguardare il valore reale dell'importo economico determinato dal legislatore e di porlo al riparo dall'erosione delle dinamiche inflattive.
2.3.– Questa Corte ha chiarito di recente che «4.1. È evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.
5.1. Viene, dunque, in rilievo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo. In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura […] assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. Il richiamato articolo 16, comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento»
(Cass., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14603, nei Motivi della decisione).
2.4.– La sentenza d'appello, nell'applicare il regime degli accessori che contraddistingue le prestazioni assistenziali, è conforme ai princìpi richiamati. Dev'essere disattesa, pertanto, la prospettazione del ricorrente, che, anche a fronte del pregiudizio derivante dalla mancata o tardiva corresponsione dei benefici, considera satisfattiva la rivalutazione di cui all'art. 5 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, deputata, invece, a svolgere la diversa funzione di adeguamento dell'originario importo predeterminato ex lege” (sul punto si veda Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17450 del 2025).
Pertanto, deve ritenersi corretta la congiunta applicazione della rivalutazione della somma ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 della legge n. 302/1990 a partire dalla entrata in vigore della Legge n. 206 del 2004 e degli interessi legali secondo i criteri e le modalità dettate dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
5. Le spese sono compensate della metà in ragione della circostanza per cui la giurisprudenza sul tema risulta non risulta ancora pienamente consolidatasi e comunque dell'incertezza giurisprudenziale al momento del deposito del ricorso;
l'onorario viene quantificato secondo tabelle di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022, valorizzando il valore della causa e attribuendo parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (considerata la complessità e il carattere altamente tecnico delle questioni sottoposte al giudicante), omettendo la liquidazione della fase istruttoria considerato che l'oggetto del presente procedimento ha riguardato unicamente questioni di diritto.
p.q.m.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto condanna parte resistente ad integrare l'importo già corrisposto con l'ulteriore importo corrispondente alla rivalutazione della somma ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 della legge n. 302/1990 a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 206 del 2004, con applicazione degli interessi legali secondo le modalità e i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite affrontate dalla ricorrente, quantificando la suddetta metà in € 884,50 per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Compensa le spese per la restante parte.
22 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
6