Articolo 16 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 marzo 1992
Art. 16. 1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992