Art. 16. 1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.
Articolo 16 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 15Articolo 17
Articolo 16 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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14 marzo 1992
14 marzo 1992
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