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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7452/2023 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Carso, 14
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Gabriele Messina e Alessandra Mandelli ed elettivamente domiciliata presso il loro in Formigine, Via Farini, 114
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2480/2023
Conclusioni delle parti: parte convenuta opposta all'udienza del 04.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire revocare il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2480/2023 per la somma di € 12,790,48=, oltre interessi e spese, in forza della fattura n. 71017 del 30.06.2023 emessa per l'acquisto di beni mobili ivi descritti, asserendo che nulla era dovuto per insussistenza del credito preteso.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la CP_1
inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto notificata tardivamente oltre le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile e nel merito chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto e confermarsi il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Anzitutto, la eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva notificazione, in quanto avvenuta dopo le ore 21,00 del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, precisamente alle ore 22.25.01, è infondata, atteso che sul punto è intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 16 septies del D.Lgs 179 del 2012, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita per il tramite di modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21,00 ma entro le ore 24,00, si perfezionasse per il notificante alle ore 07.00 del giorno successivo, anziché al momento stesso nel quale si genera la suddetta ricevuta.
Tale principio è stato recepito dalla Suprema Corte, la quale sostiene che in effetti “il divieto di notifica telematica eseguito dal mittente dopo le 21,00 ed entro le ore 24,00, implica, nei confronti del mittente una irragionevole limitazione al proprio diritto di difesa, atteso che gli impedisce di utilizzare in toto il termine utile per potersi difendere”
(Cass. Civ. n. 22136/2020).
Nel merito, valutato il complesso della documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
In diritto, va premesso che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul
Pag. 2 di 4 creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene parte convenuta opposta ha assolto all'nere probatorio del suo credito.
E' documentale e non contestato il contratto intercorso tra le parti tramite l'ordine n. 23/2023 per la compravendita di beni mobili, descritti nella fattura n. 1017 del 30.06.2023 per euro 12.790,48= (doc.
n. 1 comparsa di costituzione e risposta), come risulta documentalmente la consegna della merce, come da ddt n. 1419 del
19.6.2023 e n. 1402 del 15.6.2023, regolarmente sottoscritti (doc. n. 1/1 comparsa di costituzione e risposta).
Di contro, parte opponente non ha apportato alcun supporto probatorio di eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi della pretesa di né ha sollevato alcuna specifica contestazione. CP_1
Ne consegue che la presente opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Non trova accoglimento la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da in mancanza dei CP_1
requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attrice opponente.
La responsabilità aggravata, difatti, non si applica semplicemente per la presentazione dell'atto introduttivo, che non è sufficiente a dimostrare la mala fede o la colpa grave, nel caso in esame di la quale, Parte_1
peraltro, non ha compiuto altre attività processuali, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed idonee ad appesantire il giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7452/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 2480/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.808,00=, oltre accessori.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7452/2023 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Carso, 14
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Gabriele Messina e Alessandra Mandelli ed elettivamente domiciliata presso il loro in Formigine, Via Farini, 114
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2480/2023
Conclusioni delle parti: parte convenuta opposta all'udienza del 04.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire revocare il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2480/2023 per la somma di € 12,790,48=, oltre interessi e spese, in forza della fattura n. 71017 del 30.06.2023 emessa per l'acquisto di beni mobili ivi descritti, asserendo che nulla era dovuto per insussistenza del credito preteso.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la CP_1
inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto notificata tardivamente oltre le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile e nel merito chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto e confermarsi il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Anzitutto, la eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva notificazione, in quanto avvenuta dopo le ore 21,00 del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, precisamente alle ore 22.25.01, è infondata, atteso che sul punto è intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 16 septies del D.Lgs 179 del 2012, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita per il tramite di modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21,00 ma entro le ore 24,00, si perfezionasse per il notificante alle ore 07.00 del giorno successivo, anziché al momento stesso nel quale si genera la suddetta ricevuta.
Tale principio è stato recepito dalla Suprema Corte, la quale sostiene che in effetti “il divieto di notifica telematica eseguito dal mittente dopo le 21,00 ed entro le ore 24,00, implica, nei confronti del mittente una irragionevole limitazione al proprio diritto di difesa, atteso che gli impedisce di utilizzare in toto il termine utile per potersi difendere”
(Cass. Civ. n. 22136/2020).
Nel merito, valutato il complesso della documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
In diritto, va premesso che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul
Pag. 2 di 4 creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene parte convenuta opposta ha assolto all'nere probatorio del suo credito.
E' documentale e non contestato il contratto intercorso tra le parti tramite l'ordine n. 23/2023 per la compravendita di beni mobili, descritti nella fattura n. 1017 del 30.06.2023 per euro 12.790,48= (doc.
n. 1 comparsa di costituzione e risposta), come risulta documentalmente la consegna della merce, come da ddt n. 1419 del
19.6.2023 e n. 1402 del 15.6.2023, regolarmente sottoscritti (doc. n. 1/1 comparsa di costituzione e risposta).
Di contro, parte opponente non ha apportato alcun supporto probatorio di eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi della pretesa di né ha sollevato alcuna specifica contestazione. CP_1
Ne consegue che la presente opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Non trova accoglimento la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da in mancanza dei CP_1
requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attrice opponente.
La responsabilità aggravata, difatti, non si applica semplicemente per la presentazione dell'atto introduttivo, che non è sufficiente a dimostrare la mala fede o la colpa grave, nel caso in esame di la quale, Parte_1
peraltro, non ha compiuto altre attività processuali, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed idonee ad appesantire il giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7452/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 2480/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.808,00=, oltre accessori.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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