Sentenza 17 giugno 2025
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- 1. Quando viene a configurarsi una donazione indiretta e quali sono gli effetti che ne conseguono?Accesso limitatoAldo Carrato · https://www.altalex.com/ · 22 luglio 2025
- 2. Donazione indiretta dei genitori con bonifico per acquisto immobiliareAccesso limitatohttps://www.ratio.it/ · 29 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3836 del Ruolo Generale dell'anno 2023, vertente tra
(C.F.I. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Merante Giovanni ( , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._1
suo studio sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 326, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti RP NA
( ) e LI ER ( , ed elettivamente domiciliata C.F._3 C.F._4 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, Via Acri n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Conclusioni come da verbale di causa redatto all'udienza del 5.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 29.9.2023ex art. 281 decies cod. proc. civ., adiva l'intestato Parte_1
Tribunale premettendo di aver conosciuto la convenuta per ragioni di lavoro e di averla incaricata ad acquistare un'abitazione in Catanzaro, via Vincenzo Dattilo snc;
precisava che per l'acquisto di detto immobile il ricorrente le trasferiva la complessiva somma di € 280.000,00 mediante diversi bonifici, eseguiti tra dicembre 2022 e febbraio 2023 con causale “per acquisto casa” (“for purchase of house” cfr. all. 1).
Tuttavia, a fronte degli importi così corrisposti, la resistente consegnava al un'unica fattura Pt_1 di € 20.000,00, emessa dalla BM S.r.l. (società non meglio descritta in ricorso) in favore della prima,
pagina 1 di 10
Richiesta stragiudizialmente la restituzione dell'intero importo (cfr. all 3) - il quale veniva negato poiché ritenuto espressivo di una donazione indiretta di danaro giustificata dai rapporti affettivi esistenti tra le parti (cfr. all. 4 del ricorso) -, il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente al mandato conferitole dal ricorrente o, in subordine, la nullità della donazione della somma di denaro indicata in atti;
per l'effetto condannare la resistente alla ripetizione in favore del ricorrente della somma di €
280.000,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio il Controparte_1
24.11.2023 confutando la fondatezza della domanda avversa.
Nel dettaglio, contestava la ricostruzione in fatto prospettata dal ricorrente, sostenendo l'inesistenza di un contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra le parti, peraltro privo della necessaria forma.
Riteneva, contrariamente (come comprovato dalle interlocuzioni avvenute tra le parti mediante scambi di messaggi WhatsApp), che il avesse personalmente trovato, tramite pubblicità Pt_1 televisiva, un'agenzia immobiliare che si occupava della vendita di immobili da costruire, insistendo affinché la SI.ra accettasse la sua offerta, tanto da averla autorizzata a stipulare CP_1 personalmente il contratto preliminare per munirsi di un'abitazione.
Pertanto, riteneva che “il SI. ha donato delle somme di denaro a scopo di liberalità, posto Pt_1 che è lui ad aver contattato l'agenzia e sempre lui ha insistito per corrispondere il denaro necessario all'acquisto di quella casa affinché la SI.ra potesse viverci insieme a sua OT (cfr. pag. 4 CP_1
comparsa di costituzione e risposta); liberalità diretta di denaro, secondo la resistente, gravata dall'onere di acquistare un determinato bene che, invero, si sarebbe tradotta in una donazione indiretta, come si evincerebbe proprio dalla causale dei bonifici (cfr. “relation: family/friendreason: donation for purchase of propetry”).
Pertanto, affermando la validità della suddetta donazione, non soggetta al rispetto dell'elemento essenziale della forma pubblica ex art. 782 cod. civ., chiedeva “In via principale: in ragione di quanto premesso, rigettarsi integralmente il ricorso in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto;
Nel merito: in ragione di quanto presso, accertare e dichiarare che la somma pari ad €.
280.000,00 è stata corrisposta dal SI. a titolo di donazione “indiretta” e quale liberalità al Pt_1 fine di acquistare l'immobile da intestare alla SI.ra , e per l'effetto, rigettare il ricorso;
Con CP_1 vittoria di spese e di competenze del giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti”.
pagina 2 di 10 La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste indicato da parte resistente;
matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 5.6.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
***
L'esame delle domande proposte dal ricorrente - l'una gradata all'altra - non può che seguire la loro corretta qualificazione giuridica.
Appare di fondamentale rilievo evidenziare che entrambe le richieste (come si evince dal petitum) sono finalizzate ad ottenere una pronuncia di condanna della alla ripetizione della somma CP_1
elargita in suo favore, benchè la prima - avanzata in via principale - si giustifica in ragione dell'inadempimento di un contratto di mandato ad acquistare (cfr. “essendo incorsa in inadempimento delle trattative precontrattuali… tenuta, ai sensi dell'art. 1337 e ss. cod. civ.” pag. 2 del ricorso), mentre la seconda - proposta in via gradata – pone a suo fondamento la nullità della donazione di danaro per assenza della forma richiesta ad substantiam, laddove risulti essere questo il contratto effettivamente concluso tra le parti.
La loro congiunta proposizione non pone alcun dubbio di ammissibilità, considerato che l'obbligazione di ripetizione di un indebito determina il sorgere di un diritto c.d. eterodeterminato, il quale, per la sua identificazione, necessita del riferimento ai relativi fatti costitutivi, potenzialmente divergenti sul piano genetico e funzionale;
nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha allegato due fatti costitutivi (tra loro, peraltro, incompatibili), quali l'inadempimento del contratto di mandato e la nullità della donazione (ove emerga quest'ultima natura giuridica del contratto), entrambi astrattamente idonei a giustificare il sorgere del diritto alla ripetizione della prestazione eseguita.
Ciò premesso, procedendo con l'esame della domanda di ripetizione proposta in via principale e giustificata dal dedotto inadempimento, la stessa risulta infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Va evidenziato che, com'è noto, l'azione prevista dall'ordinamento per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione di un contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., la quale può essere esercitata laddove si accerti, per qualunque causa, la mancanza
(originaria o sopravvenuta) della causa adquirendi; il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione può trovare, invero, la sua genesi o nello scioglimento ex tunc del vincolo contrattuale a seguito della sua risoluzione (art. 1458 cod. civ.), o, più in generale, nel caso in cui venga accertata la mancanza
(originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, della causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens non dovuta.
Si osserva ancora, per quanto rileva in questa sede, che la domanda di ripetizione di quanto versato in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive, formulata in ragione dell'inadempimento pagina 3 di 10 dell'altra parte, non può che avere quale presupposto indefettibile lo scioglimento del vincolo negoziale, non potendo, invece, tale ultimo effetto conseguire al mero verificarsi dell'inadempimento stesso;
occorre, quindi, o che il giudice accerti, anche d'ufficio, l'avvenuta vicenda risolutiva (nei casi di c.d. risoluzione di diritto) o che sia accolta la proposta domanda di risoluzione ex art. 1453 e ss. cod. civ., il cui accoglimento comporta l'adozione di una pronuncia giurisdizionale di natura costitutiva
(Corte di cassazione Sez. 2, ordinanza n. 28148 del 31/10/2024).
Questa premessa deve necessariamente inserirsi in un contesto specifico.
Invero, affinché si possa agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, la parte “in bonis” è comunque onerata di allegare e provare l'esistenza del vincolo negoziale;
in altri termini, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte.
Ad affermarlo è il granitico orientamento della Suprema Corte, la quale da oltre vent'anni è costante nell'affermare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del
25/09/2018).
Ebbene, alla luce delle riferite premesse in diritto, nel caso in esame, pur costituendo dato pacifico tra le parti (cfr. all. n. 1 del fascicolo del ricorrente) che il ricorrente, tra il mese di dicembre del 2022 e il mese di febbraio del 2023, abbia disposto diversi bonifici in favore della resistente, per un totale di €
280.000,00, occorre rilevare che il non solo non si è attivato nel dimostrare l'esistenza di un Pt_1 contratto di mandato stipulato con la per l'acquisto dell'immobile, ma non ha nemmeno CP_1
chiesto una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento del citato titolo negoziale.
Sotto il primo profilo, infatti, genericamente ha allegato di aver conferito oralmente Parte_1
incarico alla di acquistare un immobile, sostenendo di aver concluso con la medesima un CP_1
contratto di mandato senza rappresentanza;
circostanza, tuttavia, rimasta inesplorata e del tutto sfornita di prova, oltre ad essere fortemente contestata da parte convenuta, la quale, invece, ha sostenuto di aver ricevuto il denaro in regalo e al fine di poter acquistare per se stessa un immobile.
Situazione fattuale, peraltro, che appare smentita anche dal tenore dei messaggi prodotti dalla resistente in giudizio (oltre che dalla prova orale), da cui non è possibile trarre alcun elemento di convincimento che consenta di ipotizzare un incarico ad acquistare.
pagina 4 di 10 Con riferimento al secondo profilo, ad abundantiam, la stessa domanda di ripetizione non è stata accompagnata dalla necessaria domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, la quale avrebbe – nel caso di accoglimento - determinato gli effetti restitutori ex art. 1458 cod. civ.; domanda che, per la sua natura costitutiva, non può in alcun modo ritenersi implicitamente inclusa nella mera richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto.
In definitiva, l'assenza di prova dell'esistenza di un vincolo negoziale a prestazioni corrispettive, così come allegato da parte ricorrente, nonché di una domanda di risoluzione di inadempimento contrattuale impone la declaratoria di infondatezza dell'azione di restituzione proposta in via principale.
Parimenti infondata risulta la domanda di restituzione avanzata dal ricorrente in via subordinata e suffragata da una pretesa nullità della donazione di danaro.
Con la medesima, il ricorrente chiedeva comunque accertarsi la nullità dell'eventuale donazione di danaro per difetto della forma pubblica prevista dall'art. 782 cod. civ. in ragione delle avverse difese già anticipategli prima dell'introduzione del giudizio dalla resistente, la quale ha stragiudizialmente ritenuto di essere beneficiaria di una donazione indiretta d'immobile previa corresponsione di danaro.
Domanda che, si badi, per come proposta dal ricorrente, già in termini di allegazione risulta incompatibile con il necessario spirito di liberalità che deve connotare qualsiasi donazione, anche indiretta, non solo per averla spiegata in via subordinata, ma anche per aver sostenuto l'esistenza di un contratto di mandato ad acquistare, tuttavia non dimostrato.
Per un chiaro quadro dell'istituto in parola, occorre premettere alcune considerazioni in diritto.
Ai sensi dell'art. 769 cod. civ., la donazione è definito quel contratto (da stipularsi per atto pubblico a pena di nullità, art. 782 cod. civ.) con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Trattasi di un rapporto a struttura bilaterale, che richiede per il suo perfezionamento il consenso delle parti, rappresentato, da un lato, dalla volontà del donante di arricchire l'altra senza ricevere alcun corrispettivo in cambio e, dall'altro, dall'accettazione del donatario, che può manifestarsi o nel momento stesso della stipula del contratto o con atto pubblico successivo.
Il contratto di donazione, quindi, si caratterizza, in primo luogo, dal nesso necessario che deve sussistere tra l'incremento patrimoniale del beneficiario dell'atto e il contestuale impoverimento del donante, con la particolarità che l'arricchimento del donatario può avvenire o disponendo di un diritto
(donazione reale) o assumendo verso il donatario un'obbligazione (donazione obbligatoria).
pagina 5 di 10 In secondo luogo, occorre lo spirito di liberalità che deve animare l'attribuzione del vantaggio patrimoniale, dovendo l'atto essere concluso nullo iure cogente, ossia in piena spontaneità, senza esservi determinati da un vincolo giuridico o extra-giuridico rilevante per l'ordinamento.
Secondo parte della dottrina, è necessaria la sussistenza dell'animus donandi, consistente nell'assenza di un interesse patrimoniale del disponente sotteso all'operazione; requisito, quest'ultimo, che differenzia l'atto di liberalità dagli atti gratuiti non liberali - la cui distinzione ridiede nella natura patrimoniale e non patrimoniale dell'interesse posto a fondamento dell'attribuzione - con la conseguenza che la presenza di un interesse patrimoniale, pur in assenza di una controprestazione, è indice della ricorrenza di un atto gratuito interessato che non integra donazione.
Si osserva, invece, che la donazione indiretta partecipa della struttura del c.d. negozio indiretto e si configura quando le parti conseguono il risultato tipico della donazione (l'arricchimento del donatario ed il depauperamento del donante) non con lo schema previsto dall'art. 769 cod. civ. ma per mezzo di strumenti giuridici alternativi che consentono di produrre gli effetti tipici della liberalità in via mediata.
Ne consegue, quindi, che la distinzione tra donazioni dirette ed indirette si rinviene esclusivamente nel mezzo con il quale il fine di liberalità è perseguito e conseguito;
nel primo caso tramite il contratto di donazione (art. 769 cod. civ.) e, nel secondo caso, con un atto o un negozio giuridico che, pur non essendo rivolto nella sua funzione immediata a perseguire il suddetto fine, lo realizza in maniera indiretta, come scopo ulteriore e diverso rispetto alla sua causa tipica.
Tali conclusioni sono state recentemente condivise dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
18725/2017) la quale ha precisato che la donazione indiretta può essere realizzata “con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui)”.
È stato ulteriormente precisato che oggetto della donazione è il denaro quando il soggetto che lo ha ricevuto è libero di impiegarlo come desidera (Cass. n. 18541/2014), con la conseguenza che, trattandosi di donazione tipica, è necessaria la forma dell'atto pubblico (SS.UU. sopra citate); configura, invece, un'ipotesi di donazione indiretta, avente a oggetto l'immobile, quando la somma di denaro viene elargita con lo scopo precipuo di investirla per l'acquisto del bene (Corte Cass., S.U. n.
9282/1992; Cass. n. 11491/2014).
Si ritiene, infatti, che “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio di un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione
pagina 6 di 10 rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. n. 18541/2014 citata;
n. 3642/2004; n. 11327/1997; SS.UU. n.9282/1992).
Pertanto, poiché la donazione indiretta può essere realizzata mediante il compimento di atti che non necessariamente richiedono la forma dell'atto pubblico, nell'ipotesi in esame devono essere sempre adeguatamente provati sia lo spirito di liberalità, sia il suo collegamento diretto con quanto elargito, ossia il fine (nesso teleologico).
Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità richiede il raggiungimento di una prova inequivocabile del rapporto di liberalità con il vincolo d'acquisto di uno specifico bene immobile, avendo riguardo all'idoneità del mezzo impiegato anche in relazione alla pubblicità dei vari rapporti giuridici e passaggi;
deve, quindi, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e l'acquisto dell'immobile, in totale assenza del quale o in mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta di cui si discute (cfr. Cass.
n. 18541/2014).
Ebbene, la domanda in esame risulta in primo luogo generica, oltre che contraddittoria nelle sue asserzioni.
Va evidenziato, infatti, che il ricorrente ha sostenuto che la corresponsione del denaro mediante più bonifici (circostanza non contestata) non sia stata eseguita liberamente ma in esecuzione di un supposto contratto di mandato ad acquistare un bene immobile, seppure - come già esplicitato - non dimostrato.
Tuttavia, tale allegazione non consente di poter ritenere nemmeno configurabile, nelle sue linee essenziali, una disposizione a titolo di liberalità, ancorché sostenuta da parte ricorrente in via subordinata (cfr. pag. 3 del ricorso “Tuttavia, premesso che il ricorrente non ha mai inteso donare alla resistente un così cospicuo importo di denaro, senza alcuna ragione connessa a legami familiari
o affettivi, le donazioni debbano essere concluse, a pena di nullità, nella forma dell'atto pubblico ed alla presenza di almeno due testimoni. Si tratta di un caso di vincolo di forma previsto ad substantiam”).
In altri termini, proprio propone una domanda di ripetizione di quanto corrisposto in Parte_1
esecuzione di una donazione diretta di danaro, ritenendola, nulla per assenza della forma pubblica anche se ne asserisce ab origine l'assenza dell'elemento necessario dato dallo spirito di liberalità.
pagina 7 di 10 Questa circostanza, invero, di per sé renderebbe fondata la domanda di ripetizione, potendosi comunque valorizzare l'insussistenza della giustificazione causale a sostegno dell'attribuzione patrimoniale.
Nondimeno, come sostenuto proprio dalla resistente, la natura liberale della suddetta attribuzione e, per essa, dell'immobile sito in Catanzaro, via V. Dattilo, può essere agevolmente desunta non solo dalla documentazione bancaria offerta dal (cfr. all. 1) ma anche dalla copiosa corrispondenza Pt_1
intercorsa tra le parti mediante messagistica WhatsApp.
Con riferimento a questi ultimi, trattasi di messaggi non contestati da parte ricorrente, dai quali emerge, inequivocabilmente, che il ha espresso, nel dicembre 2022, la libera e consapevole Pt_1 volontà di acquistare un immobile da donare alla resistente, insistendo affinché quest'ultima accettasse la sua proposta, senza porre condizione alcuna, autorizzandola anche a intestare il preliminare di vendita direttamente a se stessa (cfr. messaggio del 7.2.2022 “Se tutto va bene e se tu mi permetti compro una piccola casa a Catanzaro Lido che piacerà a te e farò un contratto a un notaio lì per lasciare la casa a te…io sono solo una persona con un grande cuore Voglio tanto viziarti per vederti felice anche se non sarai la mia compagna”).
In tale conversazione si discorre specificamente della somma complessiva di € 280.000,00 richiesta in questa sede (cfr. messaggio del 31.1.2023 “a fine settimana ti farò in bonifico di € 70.000 per la casa così in totale saranno € 280.000”; bonifico di € 70.000,00 peraltro effettivamente effettuato il 2.2.2023, come risulta da all. 1 del ricorso).
Quanto all'acquisto di immobile, ancora, lo stesso risulterebbe concretamente realizzatosi, non avendo il ricorrente contestato tale circostanza, specificamente allegata da dalla convenuta, anche se non dimostrata documentalmente (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta “Tanto è vero che, anziché richiedere l'esecuzione in forma specifica del trasferimento della titolarità del bene immobile acquistato dal rappresentante (ex art. 2932 c.c.), parte ricorrente si è affrettato a richiedere la restituzione delle somme bonificate, con chiaro intento emulativo nei confronti della SI.ra CP_1 che, purtroppo, ha già destinato le somme bonificate per l'acquisto dell'immobile”).
Orbene, esaminando complessivamente le risultanze documentali del presente giudizio (suffragate dalla prova orale, sebbene quest'ultima possa agevolmente ritenersi sovrabbondante), appare indubitabile dalla lettura dei suddetti messaggi che il ricorrente abbia corrisposto alla la cifra CP_1 richiesta in ricorso proprio al fine di consentire a quest'ultima di acquistare un'abitazione in Catanzaro
Lido, via Dattilo, per puro spirito di liberalità.
Oltre alla causa liberale, vi è anche prova del nesso strumentale e teleologico che caratterizza la corresponsione del denaro con l'acquisto dell'immobile; vi è, in altri termini, perfetta coincidenza tra il pagina 8 di 10 prezzo del bene, come rinvenuto presso il venditore, è la somma di € 280.000 trasferita alla convenuta con diversi bonifici di ingente valore.
Riprova del medesimo disegno è anche la vicinanza temporale dei citati bonifici, alcuni dei quali eseguiti a distanza di ventiquattro ore l'uno dall'altro (cfr. ad esempio, bonifici del 19.12.2022, del
20.12.2022 e del 21.12.2022, per complessivi € 50.000); soccorre, inoltre, a sostegno di tale interpretazione l'esplicita attribuzione causale che è stata impressa a ciascun bonifico.
Quest'ultima, letta nel quadro probatorio complessivo, a prescindere dalla indicazione del termine
“donazione”, risulta specificamente destinata per l'acquisto di una casa;
acquisto che avrebbe dovuto effettivamente concludere la stessa dopo aver ricevuto la provvista dal ricorrente. CP_1
Peraltro, non solo risulta incontestato che la convenuta abbia acquistato la predetta unità immobiliare dopo aver ricevuto il danaro;
ad ulteriore riprova, la fattura n. 1/6 del 6.2.2023 emessa dalla società B.M. s.r.l. (cfr. all. 2 del ricorso) - quattro giorni dopo l'ultimo bonifico di € 70.000 ricevuto dalla convenuta – è stata rilasciata a e riporta, nella propria causale, la Controparte_1 dicitura “Anticipo sull'acquisto di una unità immobiliare sita in Catanzaro, via Vincenzo Dattilo snc”.
In definitiva, parte convenuta ha fornito la prova del fatto che l'allegata dazione di denaro è stata effettuata con lo scopo specifico di consentirle l'acquisto dell'immobile in via Dattilo, essendo emerso in maniera certa e incontrovertibile che l'elargizione della somma di denaro si ponesse in rapporto teleologico con la compravendita del bene oggetto della pretesa donazione indiretta.
L'intera operazione negoziale assume espliciti connotati identificativi di un negozio indiretto;
si caratterizza, infatti, da un primo atto giuridico (corresponsione di danaro) e da un secondo negozio
(compravendita), entrambi intrinsecamente collegati, dai quali si evince chiaramente – per le anzidette ragioni - lo spirito di liberalità sotteso all'approvvigionamento della somma necessaria a consentire alla convenuta l'acquisto dello specifico immobile.
Le risultanze documentali comportano, quindi, il rigetto anche della domanda del ricorrente volta ad ottenere la ripetizione di quanto eseguito in virtù di una donazione di danaro nulla per difetto di forma pubblica, essendo plasticamente affiorata una donazione indiretta di immobile in ragione del nesso di strumentalità della provvista e dello spirito di liberalità che ha animato il al momento della Pt_1
disposizione dei diversi bonifici;
corresponsione che, per le citate caratteristiche strutturali e teleologiche, non è assoggettata al regime formale richiesto dall'art. 782 cod. civ. a pena di nullità
(art. 809 cod. civ.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa pari ad €
280.000,00, in base ai valori minimi tenuto conto del valore della domanda, collocabile in prossimità
pagina 9 di 10 del minimo dello scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori NA RP e ER LI ex art. 93 cod. proc. civ.
17 giugno 2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo ministeriale consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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