Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2023 del Registro Generale e promossa da
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Per_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: arretrati supplemento gestione autonoma
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
I ricorrenti – dopo aver premesso in fatto che 1) Il sig. era titolare di pensione cat. VO n. Pt_2 CP_ 10048225 con decorrenza febbraio 2005 (all.1). 2) In data 04.05.2022 l'istante presentava all domanda amministrativa chiedendo il supplemento dei contributi da commerciante precedenti il pensionamento (all.2-3). 3) La predetta domanda veniva accolta in data 11/07/2022 ma non venivano erogati arretrati come per legge ma soltanto con decorrenza dalla presentazione della domanda, come fosse una domanda di supplemento per contributi successivi al pensionamento ex art. 7 legge 155/81 (all.3) – hanno chiesto di “a) dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire sulla predetta pensione VO di cui era titolare il sig. la contribuzione da commerciante Persona_1 CP_ antecedente il pensionamento;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1
155/81 così come da consolidata giurisprudenza della Cassazione.
In senso contrario, l' ha invece dedotto che “Controparte confonde i c.d. termini dilatori CP_1 previsti dalla L. 155/81 e/o della L. 1338/62 (di 5 o di 2 anni dalla liquidazione della pensione) con la data della liquidazione del supplemento indipendentemente dai termini dilatori stessi”.
La tesi dell' è corretta, in quanto la norma indicata dai ricorrenti (art. 7 L. 155/81) non rileva CP_1 ai fini per cui è causa;
essa, infatti, prevede che “La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso”.
Tale norma si limita quindi a disciplinare il momento a partire dal quale può essere presentata la domanda di supplemento di pensione, prevedendo un termine dilatorio di “almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento”
(o, in alternativa, un termine più breve di soli due anni, “a condizione che sia stata superata l'età pensionabile”), ma non disciplina la data di decorrenza degli arretrati.
Il fatto che si tratti di termini dilatori si ricava anche dai precedenti invocati in ricorso (Cass.
28738/2011 e 12369/2017), secondo cui “In materia di supplementi di pensione da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art.7 co. 6 della legge
155/81, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplenti di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione…”.
In relazione ai contributi anteriori, la S.C. ha stabilito che rimane salva “la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge n. 9/1963 e art. 25 legge 613/1966), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base dei contributi versati nella gestione ordinaria”.
2 Ne consegue la correttezza della tesi dell' , che ha dedotto di avere applicato alla domanda CP_1 di supplemento di pensione presentata dal defunto proprio l'art. 25 L. 613/1966 Persona_1
(richiamato dalla S.C.), in base al quale “Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa. Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.”
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04/01/2023 da , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , nei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00.
Lecce, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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