Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 27/11/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Pitrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- – notificato in data 07.05.2024, mediante il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata dal cittadino egiziano -OMISSIS- per motivi di lavoro spedita tramite kit postale in data 19.05.2023 (assicurata n. -OMISSIS-), nonché di ogni altro provvedimento presupposto o successivo a quello sopraindicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati, in cui si espone di avere dimora in -OMISSIS- -OMISSIS- dopo essere entrato in territorio italiano dall’Egitto con regolare visto di ingresso con validità dal 13/3/2023 al 26/3/2024 rilasciato a seguito di regolare nullaosta al lavoro subordinato dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano prot. N. -OMISSIS-; giunto in Italia si recava presso il datore di lavoro sig. -OMISSIS- che in data 27/1/2022 aveva presentato regolare domanda di assunzione per lavoro subordinato nell’ambito della procedura Flussi programmati giusto il DPCM 21 dicembre 2021, ciò al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, ma il nominato si rifiutava di procedere con la domanda di assunzione presso la propria azienda posto il tempo trascorso dal deposito della domanda. Il ricorrente provvedeva in ogni caso in data 12/4/2023 a comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano il proprio ingresso sul territorio italiano, nonché a presentare alla Questura di -OMISSIS- istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione previa sottoscrizione di contratto di lavoro con la Ditta individuale -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- -OMISSIS- con mansione di aiuto pizzaiolo, ma con il provvedimento impugnato è stato disposto il rigetto per mancata firma del contratto di soggiorno. Parte ricorrente deduce l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto dei presupposti, disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione dell’art.10-bis della Legge n.241/1990;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.795 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame “Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, ai fini del riesame della fattispecie da parte dell’amministrazione, in quanto:
- dalla documentazione in atti emerge che la mancata stipulazione del contratto di soggiorno è dipesa da una causa non imputabile al ricorrente, il quale in epoca anteriore all’emanazione del provvedimento impugnato ha reperito una nuova occupazione, protrattasi per un tempo superiore a quello considerato dall’amministrazione; circostanza che il ricorrente avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione stessa qualora fosse stato adottato un formale preavviso di rigetto; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame ad opera dell’amministrazione resistente, sospendendo nelle more il provvedimento gravato. Fissa per l’ulteriore corso la prima camera di consiglio del mese di aprile 2025. Spese al prosieguo”;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di nota della Questura di -OMISSIS- del 28 maggio 2025 di conferma del rigetto dell’istanza di rilascio del titolo;
Visto il rinvio disposto alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 per eventuale proposizione di motivi aggiunti avverso la citata nota del 28 maggio 2025, con comunicazione del verbale alle parti;
Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 la relazione del dott. EL NU, ed ivi uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Considerato:
che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
che, in particolare, tale forma di definizione del giudizio, secondo una valutazione effettuata "con la necessaria prudenza" (Cons. Stato, VI, ord.za 21.4.2020, n.2538), non compromette alcun diritto processuale delle parti, anche perché, come affermato in termini generali dalla Corte di Cassazione (I, 12.3.2020, n.7055), il canone del contraddittorio non è formale, bensì elastico proprio "perché plasmato sulla vicenda processuale concreta" (cfr. TAR Lombardia, Milano, II, 23.4.2020, n.677; TAR Campania, Napoli, VI, 29.4.2020, n. 1593);
che la nota della Questura di -OMISSIS- del 28 maggio 2025, depositata dall’Avvocatura erariale nel fascicolo di causa il 29 maggio 2025, ha confermato il rigetto dell’istanza di rilascio del titolo;
che parte ricorrente non ha proposto motivi aggiunti diretti all’impugnazione del suddetto atto di conferma;
che il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo della causa decidenda non risulta attualmente lesivo degli interessi del Sig. -OMISSIS-, in quanto la fattispecie afferente il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno è oggi disciplinata dal nuovo atto del 28 maggio 2025 (allo stato, per quanto in atti, non impugnato);
che il Collegio, ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse del Sig. -OMISSIS- alla decisione del giudizio, ritiene di dover adottare sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.;
che le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda fattuale e della reciproca natura delle stesse,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’atto impugnato.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NU, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL NU |
IL SEGRETARIO