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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 5205/2024 R.G.L. promossa da
nato a [...], il [...], avente C.F.: Parte_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Massimo SIDOTI (PEC: , Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberta DI LORENZO (PEC:
, presso il cui studio, sito in Palermo, in P.zza Castelnuovo n.35 Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante, in proprio e quale CP_1 P.IVA_1
mandatario , “ , con sede in Roma Controparte_2 Controparte_3 CP_1
(00187), Largo Chigi n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in persona del legale rappresentante pro-tempore
-resistenti-
Avente ad oggetto: Avviso di addebito
All'udienza del 11.04.2025 definitivamente pronunciando, ha reso ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.170,00 di cui € 2.127,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02.04.2024 il ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n.
59620230004666860000, emesso dall' sede di Palermo, formato in data 24 novembre CP_1
2023 e notificato in data 22 febbraio 2024 eccependo l'insussistenza della pretesa atteso quanto accertato dagli ispettori con verbale n. 2022003350/DDL del 22/01/2024.
L' , costituendosi anche quale mandatario di ha preliminarmente eccepito il difetto CP_1 CP_2
di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione alla quale non sono stati ceduti i crediti per cui è causa e nel merito ha dato atto della volontà di rivedere la posizione contributiva.
Quindi con note depositate il 18.02.2025 ha allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso opposto.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_1
CP_ l' ne ha chiesto invece la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva di non essendovi prova di una titolarità del credito per cui è CP_2
causa in capo alla società di cartolarizzazione.
Preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente interesse a coltivare il giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si CP_1
liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 06.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 5205/2024 R.G.L. promossa da
nato a [...], il [...], avente C.F.: Parte_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Massimo SIDOTI (PEC: , Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberta DI LORENZO (PEC:
, presso il cui studio, sito in Palermo, in P.zza Castelnuovo n.35 Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante, in proprio e quale CP_1 P.IVA_1
mandatario , “ , con sede in Roma Controparte_2 Controparte_3 CP_1
(00187), Largo Chigi n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in persona del legale rappresentante pro-tempore
-resistenti-
Avente ad oggetto: Avviso di addebito
All'udienza del 11.04.2025 definitivamente pronunciando, ha reso ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.170,00 di cui € 2.127,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02.04.2024 il ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n.
59620230004666860000, emesso dall' sede di Palermo, formato in data 24 novembre CP_1
2023 e notificato in data 22 febbraio 2024 eccependo l'insussistenza della pretesa atteso quanto accertato dagli ispettori con verbale n. 2022003350/DDL del 22/01/2024.
L' , costituendosi anche quale mandatario di ha preliminarmente eccepito il difetto CP_1 CP_2
di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione alla quale non sono stati ceduti i crediti per cui è causa e nel merito ha dato atto della volontà di rivedere la posizione contributiva.
Quindi con note depositate il 18.02.2025 ha allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso opposto.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_1
CP_ l' ne ha chiesto invece la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva di non essendovi prova di una titolarità del credito per cui è CP_2
causa in capo alla società di cartolarizzazione.
Preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente interesse a coltivare il giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si CP_1
liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 06.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente