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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3155/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini del cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 4 giugno 2025,
promossa da
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Alessandro Mario Travìa; attrice contro cod. fisc. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore p.t. geom. (cod. fisc. ), Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Coppola;
convenuto
Oggetto: risarcimento danni
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 11 1. Le conclusioni delle parti.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 16 maggio 2025 parte attrice così precisava le conclusioni:
a) Condannare l'odierno convenuto in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al ripristino dello stato dei luoghi;
in subordine ad eseguire le opere indicate in perizia dal CTU al fine di liberare l'area di proprietà della società attrice anche al fine di renderne possibile l'accesso (in particolare rimozione delle opere realizzate dal come in indicate dal CTU) nonché al fine di ripristinarla CP_1
nello status quo ante e nella sua esatta consistenza;
b) condannare il convenuto al pagamento delle indennità stabilite in CP_1
perizia dal CTU nonché quelle maturande fino alla data di esecuzione delle opere di cui al precedente capo a), atteso che controparte ancora, ad oggi, occupa la porzione di proprietà di parte attrice, impedendone ogni accesso. Il tutto con interessi legali dalle singole scadenze nonché, dalla domanda, interessi ex art 1284 co. 4 cc.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 15 maggio 2025 parte convenuta così precisava le conclusioni:
1. In via principale rigettare la domanda ex adverso proposta poiché infondata già in punto di fatto;
2. In via gradata ed in conformità con le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa accertare e dichiarare che:
A) le opere eseguite dal non hanno determinato l'interclusione Controparte_1
dell'area di proprietà della società dal momento che, da Parte_1
sempre, si è potuto accedere a tale corte soltanto dalla via II Settembre;
pagina 2 di 11 B) la porzione di proprietà attorea occupata da una parte del pilastro condominiale, è di soli 40 cm, conseguentemente rigettare l'esorbitante domanda risarcitoria spiegata dall'attrice ovvero rideterminarne l'importo, alla luce delle conclusioni rassegnate dal
Tecnico d'ufficio nella integrazione alla CTU.
2. Sul giudizio definito con la sentenza n. 1572/2012 e sulla domanda di risarcimento in forma specifica e rimozione delle opere.
La domanda di rimozione delle opere eseguite sulla porzione immobiliare di proprietà della società attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito esposti.
È utile premettere che la proprietà immobiliare a tutela della quale la società ha agito in giudizio coincide con quella “oggetto della sentenza Parte_1
n. 1573/2012, emessa nell'ambito della precedente causa n. 3922/2004 RG, e oggetto della CTU già espletata, la cui relazione peritale risulta versata in atti assieme agli elaborati fotocartografici prodotti all'epoca)” (v. pag. 22 CTU ing. . Per_1
Con la sentenza n. 1572/2012, emessa a definizione della causa n. 3922/2004 R.G., il
Tribunale di Reggio Calabria, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento della società
accoglieva “la domanda di ripristino dei luoghi secondo le Parte_1
modalità descritte in motivazione”; accoglieva, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla medesima società terza intervenuta e condannava l'attrice ( Pt_2
a pagare in favore della società proprietaria dell'area la somma di € 25.160,00,
[...]
oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Nella parte motivazionale della sentenza - che ha rigettato la domanda di usucapione, proposta dalla della medesima porzione dell'ex stradella denominata VI Parte_2
Labocetta di cui oggi la società lamenta l'occupazione abusiva - si legge che: Parte_1
pagina 3 di 11 “ l'immobile oggetto di causa, ossia una stradella che era solo una porzione di VI
Laboccetta della quale si chiede l'attribuzione in proprietà per maturato possesso ad usucapionem, era intestato al Comune di Reggio Calabria (concedente) e venne poi ceduta con atto di vendita del 1935 rep. 3836; che, inoltre, detta stradella non avendo sbocco su altre strade di pubblico transito è percorsa dai proprietari dei locali (cortili e garage) che si affacciano su detto vico. Dette circostanze sono state dichiarate e descritte dal CTU Arch. , giusta perizia in atti alle pagg. 1, 2, 3 e segg. Il Per_2
perito ha osservato come la condizione dei luoghi, finora descritta, è mutata a causa del fabbricato realizzato dalla [n.d.r. oggi , che insiste Pt_2 Controparte_3
non solo sulla proprietà di quest'ultima, ma nache sull'area oggetto di usucapione (pag.
2 della perizia). Il CTU segnala che oggi l'accesso ai luoghi è mutato in quanto non è più possibile accedervi dalla via II Settembre per l'esistenza di un cancello, mentre dalla via D. Tripepi, nonché dal vico Labocetta è possibile accedervi solo attraverso il cantiere Il CTU ha evidenziato come dall'esame dello stralcio di mappa Pt_2
catastale (foglio 125/RC) l'area in esame non è identificabile come singola unità, ma è compresa nell'intera particella 55 identificata come corte;
che inoltre dal rogito d Di compravendita del 1935 risulta che l'originario VI fu soppresso e la parte relitta fu venduta ai proprietari dei suoli prospicienti virgola e precisamente: …omissis … Part.c) alla società E' noto come la società Parte_3 Parte_3
ha subito molteplici variazioni fino ad arrivare all'ultima dell'8.06.2004 con denominazione pur rimanendo invariato il codice identificativo. Parte_1
Dunque, la porzione della particella 55 foglio 125 coincidente con la striscia di terreno antistante la particella 36 risulta essere di proprietà della ditta Parte_1
(pag. 7 della perizia). Il CTU Ha inoltre evidenziato che dall'esame degli atti e pagina 4 di 11 documenti di causa emerge che detta particella è stata integralmente occupata dall'intervento edilizio effettuato dalla . Pt_2
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. , nominato nel corso del presente Persona_3
procedimento, è pervenuto a conclusioni analoghe circa la corrispondenza tra l'area cortilizia, della superficie di 31,45 mq, rivendicata da parte attrice e quella acquistata dalla sua dante causa con l'atto di compravendita del 16.01.1935, al quale non è seguito il frazionamento della porzione di area cortilizia dalla più ampia particella 55 (v. pagg.
21-22 CTU).
Parimenti, dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio ha trovato conferma la circostanza che l'area di proprietà di parte attrice è (rectius, continua ad essere) inaccessibile dal “per via della recinzione condominiale costituita da Controparte_4
un muro, realizzato apparentemente in c.a., almeno in parte, regolarmente intonacato, il cui piano geometrico è posto trasversalmente rispetto all'asse stradale, lungo circa 1,60
m, alto 2,05 m e spesso 34 cm, posto a sostegno di un cancello metallico a singola anta e ad apertura con braccio elettromeccanico, che anticipa l'accesso alla rampa condominiale, larga mediamente 3,00 m”.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato quanto segue:
“- l'area oggetto d'accertamento, quale porzione della particella 534 del foglio di mappa 125, risulta occupata dal muro/pilastro che costituisce parte integrante della recinzione del lungo circa 1,60 m, alto 2,05 m e spesso 34 cm, Controparte_3
posto a sostegno del cancello metallico a singola anta e ad apertura con braccio elettromeccanico che anticipa l'accesso alla rampa condominiale. Il cancello, tuttavia, non rientra nell'area in questione, poiché il muro/pilastro che lo sostiene è approssimativamente lungo quant'è larga l'area stessa;
pagina 5 di 11 - l'area in questione è inoltre occupata, per circa 4 mq, dalla rampa condominiale d'accesso al piano garage (piano 1° rispetto alla Via D. Tripepi) e dalla corte a valle della rampa stessa, entrambi spazi in uso comune al Condominio e rientranti nel sub. 50
(ex sub. 35, già 5) della particella 536. In particolare, la rampa (lunga circa 11,50m) e la porzione di corte comune a valle della rampa occupano la predetta area per una fascia laterale lunga 20 m circa, ossia quanto il confine con la part. 36, e larga circa 20 cm;
- altri elementi che occupano ancora l'area in questione sono la barriera metallica e il sottostante cordolo che la separano dalla rampa d'accesso al , elementi CP_1
che emergono da un muro (o da altra opera, evidentemente di sostegno) atto a vincere la differenza di quota, via via crescente, esistente tra la rampa e la predetta porzione d'area adiacente alla part. 36” (pag. 23 CTU).
Il medesimo ausiliario ha osservato che:
- la situazione rilevata non è altro che quella conseguente “alla normale evoluzione dei luoghi attestata dal precedente CTU nella relazione versata in atti, in conseguenza dell'ultimazione di quegli stessi lavori a suo tempo ancora in corso, finalizzati alla realizzazione del complesso;
CP_5
- l'originaria giacitura della parte terminale del vicolo è stata evidentemente variata per via della rampa realizzatavi al fine di garantire l'accesso al piano garage del fabbricato condominiale (piano 1° rispetto alla Via D. Tripepi), tanto da interessare parzialmente anche l'area di parte attrice, sia con la rampa stessa che con le relative opere di sostegno, come già attestato dal precedente CTU (cfr. relazione di CTU in atti, pag. 5 e relativa fotografia);
pagina 6 di 11 - nell'ambito dell'accertamento eseguito dal precedente CTU per altra causa, avente ad oggetto gli stessi luoghi, risulta che “il collegamento tra la part. 55 e la porzione di
VI Laboccetta, rimasta di uso pubblico, era impedito da un diaframma in muratura”
(cfr. relazione di CTU in atti, pag. 4 e relativa ); CP_6
- il precedente CTU, intervenendo sui luoghi in corso d'opera, ha avuto modo di poter apprezzare e, quindi, attestare che “per la realizzazione della suddetta rampa … è stato necessario realizzare: strutture di contenimento a salvaguardia dei terrapieni su cui insistono i fabbricati individuati con le part.lle 36, 37 e 18”, di cui la 36 è quella di parte attrice alla quale l'area oggetto di causa è adiacente, nonché lo “sbancamento dell'area necessaria a realizzare le volumetrie dei seminterrati, con conseguente soppressione di parte della part. 55” (da pag. 24 CTU).
In forza delle sintetizzate risultanze processuali, la domanda di riduzione in pristino o risarcimento in forma specifica merita di essere accolta limitatamente a quelle opere che possono essere ricondotte al convenuto e che, dunque, non esistevano CP_1
all'epoca in cui sono stati svolti gli accertamenti compendiati nell'elaborato peritale redatto dall'arch. (costituente l'allegato n. 2 del fascicolo di parte attrice). Per_2
Del resto, con la memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n. 1, la stessa parte attrice ha precisato che nel risarcimento dei danni disposto con la sentenza numero 1572/2012 non potevano essere compresi “i danni successivi derivanti dalle opere eseguite successivamente (in particolare il pilastro e il cancello per cui è causa che, al momento della perizia non esistevano ancora, come risulta dalla CTU espletata in quel giudizio
(all. 2a e 2b dell'atto di citazione)”.
Invero, già con la menzionata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria argomenta che la riduzione in pristino, richiesta dalla società , è possibile solo in Parte_1
pagina 7 di 11 chiave parziale “essendo la trasformazione dei luoghi avvenuta in via irreversibile, pertanto il CTU indica che gli unici interventi possibili di ripristino dell'area sono quelli inerenti all'individuazione del confine di proprietà tra e Pt_2 Parte_4
e la realizzazione del muro di contenimento lungo tutto il confine e ripristino della
[...]
quota originaria di stradella da vico Laboccetta sino al limite di proprietà”.
In ragione di tutto quanto esposto e, segnatamente, in considerazione delle opere, costruzioni ed interventi già realizzati all'epoca del giudizio conclusosi con la sentenza emessa nell'anno 2012, nonché di quanto con essa disposto, il Controparte_3
deve essere condannato a realizzare, esclusivamente, l'intervento di “demolizione e rimozione del muro/pilastro (dim. 1,60 m x 34 cm;
alto 2,05 m) posto a sostegno del cancello metallico, adeguando il cancello esistente mediante realizzazione di un altro supporto eventualmente con l'inversione dell'apertura” (v. pag. 25 CTU).
Di conseguenza, la parte convenuta deve essere condannata alla rimozione del pilatro, con successivo adeguamento del cancello.
3. Sulla domanda di risarcimento danni per equivalente.
La domanda di risarcimento danni per equivalente e/o di pagamento “degli indennizzi” è infondata per quanto di seguito esposto.
È emerso chiaramente, da quanto sopra riportato, che l'accesso alla porzione della particella 55, rivendicata da parte attrice (e la cui proprietà in forza dell'atto di compravendita nel 1935 non è contestata specificatamente dal , era già CP_1
precluso all'epoca delle ispezioni e dei sopralluoghi effettuati in funzione dell'elaborato peritale, datato 30 ottobre 2006.
Nel determinare i danni subiti dalla società proprietaria del fondo occupato, l'arch. ha considerato che “La porzione di superficie di 31,45 m² facente parte della Per_2
pagina 8 di 11 particella 55 del foglio 125, di proprietà della (ex Industrie Parte_1
Frigorifere di Reggio Calabria) è stata totalmente occupata dall'intervento edilizio effettuato dalla … omissis … che la modesta superficie di 31,45 m² e la Parte_2
sua posizione interna al lotto di fabbricati la rendono idonea a mantenere solo la destinazione ad area cortilizia, come da visura catastale;
che gli interventi edilizi effettuati dalla sul suolo in oggetto non hanno recato danni materiali alle Parte_2
strutture esistenti … ma solo la soppressione dell'area”. Il medesimo consulente ha considerato, poi, che la società avesse subito danni per: 1) Parte_1
“l'impossibilità di uso della superficie”; 2 “per la perdita del valore economico del suolo in oggetto, considerato come superficie autonoma (area cortilizia) e 3 “per la perdita del valore economico del suolo variabile in funzione del valore aggiunto ottenuto dall'accorpamento ad altre particelle confinanti, o porzioni di esse di maggiore entità”.
Sulla base di tali considerazioni è giunto a determinare il valore di mercato del terreno
“come pari ad euro 800 al metro quadrato” ed il valore dell'intera striscia “in euro
25.160” (v. CTU effettuata nel procedimento n. 3922/2004 R.G.).
In favore della società attrice, dunque, è stato disposto non solo il ristoro per la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima protrattosi fino alla pronuncia della decisione n. 1573/2012, ma anche il risarcimento comprensivo dell'integrale valore del bene.
In altri termini, la società proprietaria è stata già destinataria di una integrale tutela risarcitoria per la sostanziale perdita di godimento del bene, trasformato dagli interventi realizzati dalla e di cui ha mantenuto la proprietà formale (donde la sua Parte_2
titolarità attiva a conseguire, nei limiti di cui si è detto, la tutela risarcitoria in forma specifica).
pagina 9 di 11 Parte attrice non ha dimostrato - ed invero neppure allegato – di avere subito specifici e diversi danni (rispetto alla già integralmente ristorata perdita di godimento del bene) a causa delle opere fatte dal e, pertanto, non ha diritto ad ulteriori CP_1
risarcimenti.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite in considerazione del limitato accoglimento delle domande proposte da parte attrice ed anche della disponibilità offerta dal , nel corso del CP_1
giudizio, ad eseguire “le opere di apertura del varco d'accesso all'area interclusa del vicolo e il ripristino della sede per una larghezza complessiva di 1,60 m …” (v. CTU ing. non possono che compensarsi integralmente. Per_1
Restano a carico del in applicazione del principio di causalità, le spese CP_1
di ctu già liquidate col decreto del 26 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, ordina al la demolizione e rimozione del muro/pilastro posto a CP_1 CP_3
sostegno del cancello metallico, con conseguente adeguamento della posizione del cancello nei termini descritti dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 25 CTU, ing.
); Persona_3
b) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
c) compensa integralmente le spese del giudizio;
pagina 10 di 11 d) pone le spese di CTU, già liquidate con il decreto depositato in data 26 marzo 2024,
a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 22 ottobre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3155/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini del cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 4 giugno 2025,
promossa da
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Alessandro Mario Travìa; attrice contro cod. fisc. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore p.t. geom. (cod. fisc. ), Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Coppola;
convenuto
Oggetto: risarcimento danni
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 11 1. Le conclusioni delle parti.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 16 maggio 2025 parte attrice così precisava le conclusioni:
a) Condannare l'odierno convenuto in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al ripristino dello stato dei luoghi;
in subordine ad eseguire le opere indicate in perizia dal CTU al fine di liberare l'area di proprietà della società attrice anche al fine di renderne possibile l'accesso (in particolare rimozione delle opere realizzate dal come in indicate dal CTU) nonché al fine di ripristinarla CP_1
nello status quo ante e nella sua esatta consistenza;
b) condannare il convenuto al pagamento delle indennità stabilite in CP_1
perizia dal CTU nonché quelle maturande fino alla data di esecuzione delle opere di cui al precedente capo a), atteso che controparte ancora, ad oggi, occupa la porzione di proprietà di parte attrice, impedendone ogni accesso. Il tutto con interessi legali dalle singole scadenze nonché, dalla domanda, interessi ex art 1284 co. 4 cc.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 15 maggio 2025 parte convenuta così precisava le conclusioni:
1. In via principale rigettare la domanda ex adverso proposta poiché infondata già in punto di fatto;
2. In via gradata ed in conformità con le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa accertare e dichiarare che:
A) le opere eseguite dal non hanno determinato l'interclusione Controparte_1
dell'area di proprietà della società dal momento che, da Parte_1
sempre, si è potuto accedere a tale corte soltanto dalla via II Settembre;
pagina 2 di 11 B) la porzione di proprietà attorea occupata da una parte del pilastro condominiale, è di soli 40 cm, conseguentemente rigettare l'esorbitante domanda risarcitoria spiegata dall'attrice ovvero rideterminarne l'importo, alla luce delle conclusioni rassegnate dal
Tecnico d'ufficio nella integrazione alla CTU.
2. Sul giudizio definito con la sentenza n. 1572/2012 e sulla domanda di risarcimento in forma specifica e rimozione delle opere.
La domanda di rimozione delle opere eseguite sulla porzione immobiliare di proprietà della società attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito esposti.
È utile premettere che la proprietà immobiliare a tutela della quale la società ha agito in giudizio coincide con quella “oggetto della sentenza Parte_1
n. 1573/2012, emessa nell'ambito della precedente causa n. 3922/2004 RG, e oggetto della CTU già espletata, la cui relazione peritale risulta versata in atti assieme agli elaborati fotocartografici prodotti all'epoca)” (v. pag. 22 CTU ing. . Per_1
Con la sentenza n. 1572/2012, emessa a definizione della causa n. 3922/2004 R.G., il
Tribunale di Reggio Calabria, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento della società
accoglieva “la domanda di ripristino dei luoghi secondo le Parte_1
modalità descritte in motivazione”; accoglieva, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla medesima società terza intervenuta e condannava l'attrice ( Pt_2
a pagare in favore della società proprietaria dell'area la somma di € 25.160,00,
[...]
oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Nella parte motivazionale della sentenza - che ha rigettato la domanda di usucapione, proposta dalla della medesima porzione dell'ex stradella denominata VI Parte_2
Labocetta di cui oggi la società lamenta l'occupazione abusiva - si legge che: Parte_1
pagina 3 di 11 “ l'immobile oggetto di causa, ossia una stradella che era solo una porzione di VI
Laboccetta della quale si chiede l'attribuzione in proprietà per maturato possesso ad usucapionem, era intestato al Comune di Reggio Calabria (concedente) e venne poi ceduta con atto di vendita del 1935 rep. 3836; che, inoltre, detta stradella non avendo sbocco su altre strade di pubblico transito è percorsa dai proprietari dei locali (cortili e garage) che si affacciano su detto vico. Dette circostanze sono state dichiarate e descritte dal CTU Arch. , giusta perizia in atti alle pagg. 1, 2, 3 e segg. Il Per_2
perito ha osservato come la condizione dei luoghi, finora descritta, è mutata a causa del fabbricato realizzato dalla [n.d.r. oggi , che insiste Pt_2 Controparte_3
non solo sulla proprietà di quest'ultima, ma nache sull'area oggetto di usucapione (pag.
2 della perizia). Il CTU segnala che oggi l'accesso ai luoghi è mutato in quanto non è più possibile accedervi dalla via II Settembre per l'esistenza di un cancello, mentre dalla via D. Tripepi, nonché dal vico Labocetta è possibile accedervi solo attraverso il cantiere Il CTU ha evidenziato come dall'esame dello stralcio di mappa Pt_2
catastale (foglio 125/RC) l'area in esame non è identificabile come singola unità, ma è compresa nell'intera particella 55 identificata come corte;
che inoltre dal rogito d Di compravendita del 1935 risulta che l'originario VI fu soppresso e la parte relitta fu venduta ai proprietari dei suoli prospicienti virgola e precisamente: …omissis … Part.c) alla società E' noto come la società Parte_3 Parte_3
ha subito molteplici variazioni fino ad arrivare all'ultima dell'8.06.2004 con denominazione pur rimanendo invariato il codice identificativo. Parte_1
Dunque, la porzione della particella 55 foglio 125 coincidente con la striscia di terreno antistante la particella 36 risulta essere di proprietà della ditta Parte_1
(pag. 7 della perizia). Il CTU Ha inoltre evidenziato che dall'esame degli atti e pagina 4 di 11 documenti di causa emerge che detta particella è stata integralmente occupata dall'intervento edilizio effettuato dalla . Pt_2
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. , nominato nel corso del presente Persona_3
procedimento, è pervenuto a conclusioni analoghe circa la corrispondenza tra l'area cortilizia, della superficie di 31,45 mq, rivendicata da parte attrice e quella acquistata dalla sua dante causa con l'atto di compravendita del 16.01.1935, al quale non è seguito il frazionamento della porzione di area cortilizia dalla più ampia particella 55 (v. pagg.
21-22 CTU).
Parimenti, dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio ha trovato conferma la circostanza che l'area di proprietà di parte attrice è (rectius, continua ad essere) inaccessibile dal “per via della recinzione condominiale costituita da Controparte_4
un muro, realizzato apparentemente in c.a., almeno in parte, regolarmente intonacato, il cui piano geometrico è posto trasversalmente rispetto all'asse stradale, lungo circa 1,60
m, alto 2,05 m e spesso 34 cm, posto a sostegno di un cancello metallico a singola anta e ad apertura con braccio elettromeccanico, che anticipa l'accesso alla rampa condominiale, larga mediamente 3,00 m”.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato quanto segue:
“- l'area oggetto d'accertamento, quale porzione della particella 534 del foglio di mappa 125, risulta occupata dal muro/pilastro che costituisce parte integrante della recinzione del lungo circa 1,60 m, alto 2,05 m e spesso 34 cm, Controparte_3
posto a sostegno del cancello metallico a singola anta e ad apertura con braccio elettromeccanico che anticipa l'accesso alla rampa condominiale. Il cancello, tuttavia, non rientra nell'area in questione, poiché il muro/pilastro che lo sostiene è approssimativamente lungo quant'è larga l'area stessa;
pagina 5 di 11 - l'area in questione è inoltre occupata, per circa 4 mq, dalla rampa condominiale d'accesso al piano garage (piano 1° rispetto alla Via D. Tripepi) e dalla corte a valle della rampa stessa, entrambi spazi in uso comune al Condominio e rientranti nel sub. 50
(ex sub. 35, già 5) della particella 536. In particolare, la rampa (lunga circa 11,50m) e la porzione di corte comune a valle della rampa occupano la predetta area per una fascia laterale lunga 20 m circa, ossia quanto il confine con la part. 36, e larga circa 20 cm;
- altri elementi che occupano ancora l'area in questione sono la barriera metallica e il sottostante cordolo che la separano dalla rampa d'accesso al , elementi CP_1
che emergono da un muro (o da altra opera, evidentemente di sostegno) atto a vincere la differenza di quota, via via crescente, esistente tra la rampa e la predetta porzione d'area adiacente alla part. 36” (pag. 23 CTU).
Il medesimo ausiliario ha osservato che:
- la situazione rilevata non è altro che quella conseguente “alla normale evoluzione dei luoghi attestata dal precedente CTU nella relazione versata in atti, in conseguenza dell'ultimazione di quegli stessi lavori a suo tempo ancora in corso, finalizzati alla realizzazione del complesso;
CP_5
- l'originaria giacitura della parte terminale del vicolo è stata evidentemente variata per via della rampa realizzatavi al fine di garantire l'accesso al piano garage del fabbricato condominiale (piano 1° rispetto alla Via D. Tripepi), tanto da interessare parzialmente anche l'area di parte attrice, sia con la rampa stessa che con le relative opere di sostegno, come già attestato dal precedente CTU (cfr. relazione di CTU in atti, pag. 5 e relativa fotografia);
pagina 6 di 11 - nell'ambito dell'accertamento eseguito dal precedente CTU per altra causa, avente ad oggetto gli stessi luoghi, risulta che “il collegamento tra la part. 55 e la porzione di
VI Laboccetta, rimasta di uso pubblico, era impedito da un diaframma in muratura”
(cfr. relazione di CTU in atti, pag. 4 e relativa ); CP_6
- il precedente CTU, intervenendo sui luoghi in corso d'opera, ha avuto modo di poter apprezzare e, quindi, attestare che “per la realizzazione della suddetta rampa … è stato necessario realizzare: strutture di contenimento a salvaguardia dei terrapieni su cui insistono i fabbricati individuati con le part.lle 36, 37 e 18”, di cui la 36 è quella di parte attrice alla quale l'area oggetto di causa è adiacente, nonché lo “sbancamento dell'area necessaria a realizzare le volumetrie dei seminterrati, con conseguente soppressione di parte della part. 55” (da pag. 24 CTU).
In forza delle sintetizzate risultanze processuali, la domanda di riduzione in pristino o risarcimento in forma specifica merita di essere accolta limitatamente a quelle opere che possono essere ricondotte al convenuto e che, dunque, non esistevano CP_1
all'epoca in cui sono stati svolti gli accertamenti compendiati nell'elaborato peritale redatto dall'arch. (costituente l'allegato n. 2 del fascicolo di parte attrice). Per_2
Del resto, con la memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n. 1, la stessa parte attrice ha precisato che nel risarcimento dei danni disposto con la sentenza numero 1572/2012 non potevano essere compresi “i danni successivi derivanti dalle opere eseguite successivamente (in particolare il pilastro e il cancello per cui è causa che, al momento della perizia non esistevano ancora, come risulta dalla CTU espletata in quel giudizio
(all. 2a e 2b dell'atto di citazione)”.
Invero, già con la menzionata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria argomenta che la riduzione in pristino, richiesta dalla società , è possibile solo in Parte_1
pagina 7 di 11 chiave parziale “essendo la trasformazione dei luoghi avvenuta in via irreversibile, pertanto il CTU indica che gli unici interventi possibili di ripristino dell'area sono quelli inerenti all'individuazione del confine di proprietà tra e Pt_2 Parte_4
e la realizzazione del muro di contenimento lungo tutto il confine e ripristino della
[...]
quota originaria di stradella da vico Laboccetta sino al limite di proprietà”.
In ragione di tutto quanto esposto e, segnatamente, in considerazione delle opere, costruzioni ed interventi già realizzati all'epoca del giudizio conclusosi con la sentenza emessa nell'anno 2012, nonché di quanto con essa disposto, il Controparte_3
deve essere condannato a realizzare, esclusivamente, l'intervento di “demolizione e rimozione del muro/pilastro (dim. 1,60 m x 34 cm;
alto 2,05 m) posto a sostegno del cancello metallico, adeguando il cancello esistente mediante realizzazione di un altro supporto eventualmente con l'inversione dell'apertura” (v. pag. 25 CTU).
Di conseguenza, la parte convenuta deve essere condannata alla rimozione del pilatro, con successivo adeguamento del cancello.
3. Sulla domanda di risarcimento danni per equivalente.
La domanda di risarcimento danni per equivalente e/o di pagamento “degli indennizzi” è infondata per quanto di seguito esposto.
È emerso chiaramente, da quanto sopra riportato, che l'accesso alla porzione della particella 55, rivendicata da parte attrice (e la cui proprietà in forza dell'atto di compravendita nel 1935 non è contestata specificatamente dal , era già CP_1
precluso all'epoca delle ispezioni e dei sopralluoghi effettuati in funzione dell'elaborato peritale, datato 30 ottobre 2006.
Nel determinare i danni subiti dalla società proprietaria del fondo occupato, l'arch. ha considerato che “La porzione di superficie di 31,45 m² facente parte della Per_2
pagina 8 di 11 particella 55 del foglio 125, di proprietà della (ex Industrie Parte_1
Frigorifere di Reggio Calabria) è stata totalmente occupata dall'intervento edilizio effettuato dalla … omissis … che la modesta superficie di 31,45 m² e la Parte_2
sua posizione interna al lotto di fabbricati la rendono idonea a mantenere solo la destinazione ad area cortilizia, come da visura catastale;
che gli interventi edilizi effettuati dalla sul suolo in oggetto non hanno recato danni materiali alle Parte_2
strutture esistenti … ma solo la soppressione dell'area”. Il medesimo consulente ha considerato, poi, che la società avesse subito danni per: 1) Parte_1
“l'impossibilità di uso della superficie”; 2 “per la perdita del valore economico del suolo in oggetto, considerato come superficie autonoma (area cortilizia) e 3 “per la perdita del valore economico del suolo variabile in funzione del valore aggiunto ottenuto dall'accorpamento ad altre particelle confinanti, o porzioni di esse di maggiore entità”.
Sulla base di tali considerazioni è giunto a determinare il valore di mercato del terreno
“come pari ad euro 800 al metro quadrato” ed il valore dell'intera striscia “in euro
25.160” (v. CTU effettuata nel procedimento n. 3922/2004 R.G.).
In favore della società attrice, dunque, è stato disposto non solo il ristoro per la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima protrattosi fino alla pronuncia della decisione n. 1573/2012, ma anche il risarcimento comprensivo dell'integrale valore del bene.
In altri termini, la società proprietaria è stata già destinataria di una integrale tutela risarcitoria per la sostanziale perdita di godimento del bene, trasformato dagli interventi realizzati dalla e di cui ha mantenuto la proprietà formale (donde la sua Parte_2
titolarità attiva a conseguire, nei limiti di cui si è detto, la tutela risarcitoria in forma specifica).
pagina 9 di 11 Parte attrice non ha dimostrato - ed invero neppure allegato – di avere subito specifici e diversi danni (rispetto alla già integralmente ristorata perdita di godimento del bene) a causa delle opere fatte dal e, pertanto, non ha diritto ad ulteriori CP_1
risarcimenti.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite in considerazione del limitato accoglimento delle domande proposte da parte attrice ed anche della disponibilità offerta dal , nel corso del CP_1
giudizio, ad eseguire “le opere di apertura del varco d'accesso all'area interclusa del vicolo e il ripristino della sede per una larghezza complessiva di 1,60 m …” (v. CTU ing. non possono che compensarsi integralmente. Per_1
Restano a carico del in applicazione del principio di causalità, le spese CP_1
di ctu già liquidate col decreto del 26 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, ordina al la demolizione e rimozione del muro/pilastro posto a CP_1 CP_3
sostegno del cancello metallico, con conseguente adeguamento della posizione del cancello nei termini descritti dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 25 CTU, ing.
); Persona_3
b) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
c) compensa integralmente le spese del giudizio;
pagina 10 di 11 d) pone le spese di CTU, già liquidate con il decreto depositato in data 26 marzo 2024,
a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 22 ottobre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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