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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 01/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 5177/2023 avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Parte_1
SA AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Vitaliano (NA), Piazza
CO OF n. 23;
OPPONENTE
CONTRO
, in proprio e quale mandatario della Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1 , in persona Controparte_3 del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
LO IA IG ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale angolo San
Lazzaro;
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Genoveffa Perna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (Na), Viale Orazio n. 20;
OPPOSTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.09.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000821000, notificata in data 07.08.2023, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120110044121060502000, n.
07120150155314418502, n. 07120160063601639502 e all'avviso di addebito n.
37120150011166934503, aventi ad oggetto contributi e premi . CP_1 CP_3
Deduceva, preliminarmente, la nullità degli atti impugnati per difetto di notifica degli atti presupposto;
nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito, maturata anche dalla data di presunta notifica della cartella (o avviso), nonché l'illegittimità e/o la non debenza delle somme richieste con le cartelle di pagamento n. 07120150155314418502 e n.
07120160063601639502 in quanto notificate successivamente alla cessazione dalla carica di socio accomandatario della “CER.MEC. S.A.S. DI ER GI.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , la l' , e l' , rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 conclusioni “IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per tutti i motivi suesposti e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o, comunque, l'illegittimità delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati, per omessa e/o irregolare notificazione degli stessi, con conseguente declaratoria di nullità e/o irritualità e/o, comunque, illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della pretesa azionata;
- ANCORA IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ed assistenziali portati nelle cartelle di pagamento e nell'avviso di addebito impugnati, con ogni pronuncia consequenziale;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate alla società
“CER.MEC. S.A.S. DI ER GI, in date successive alla cessazione dalla carica di socio accomandatario del ricorrente, con conseguente declaratoria di nullità e/o, comunque, illegittimità, anche parziale, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della pretesa azionata;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via principale, ridurre la pretesa creditoria a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n.
46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n.
15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
3. Ciò posto, in virtù del principio della ragione più liquida, va esaminata la doglianza relativa l'avvenuta prescrizione del credito contributivo maturata successivamente alla data di
(presunta) notifica degli atti sottesi al preavviso di ipoteca.
Ebbene, dagli estratti di ruolo risulta che le cartelle di pagamento e l'avviso di addebito in discussione sarebbero stati notificati tra l'11.05.2012 ed il 03.10.2016.
Deve rilevarsi che l' non ha dato prova di ulteriori atti interruttivi Controparte_6 notificati prima del preavviso di ipoteca di cui è causa. Pertanto, tenuto conto della data di notifica (come indicata negli estratti di ruolo) delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito (l'ultimo di tali atti sarebbe stato notificato in data
03.10.2016), nonché dei due periodi di sospensione della prescrizione dei contributi previsti dalla normativa emergenziale VI (pari a complessivi 311 giorni)1, il termine quinquennale di prescrizione è venuto a spirare (per l'ultimo degli atti presupposto) in data 10.08.2022, con la conseguenza che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (07.08.2023) il credito contributivo portato dalle cartelle e dall'avviso di addebito risultava già estinto per prescrizione.
In conclusione, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle esattoriali n. 07120110044121060502000, n. 07120150155314418502, n. 07120160063601639502
e dall'avviso di addebito n. 37120150011166934503, con conseguente illegittimità in parte qua del preavviso di ipoteca opposto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale e seriale del contenzioso, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle esattoriali n. 07120110044121060502000, n. 07120150155314418502, n.
07120160063601639502 e dall'avviso di addebito n. 37120150011166934503, l'illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 07176202300000821000;
• Condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.265,60, oltre IVA e CPA, € 43,00 per spese di c.u., e rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 01/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero dapprima l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 01/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 5177/2023 avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Parte_1
SA AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Vitaliano (NA), Piazza
CO OF n. 23;
OPPONENTE
CONTRO
, in proprio e quale mandatario della Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1 , in persona Controparte_3 del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
LO IA IG ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale angolo San
Lazzaro;
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Genoveffa Perna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (Na), Viale Orazio n. 20;
OPPOSTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.09.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000821000, notificata in data 07.08.2023, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120110044121060502000, n.
07120150155314418502, n. 07120160063601639502 e all'avviso di addebito n.
37120150011166934503, aventi ad oggetto contributi e premi . CP_1 CP_3
Deduceva, preliminarmente, la nullità degli atti impugnati per difetto di notifica degli atti presupposto;
nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito, maturata anche dalla data di presunta notifica della cartella (o avviso), nonché l'illegittimità e/o la non debenza delle somme richieste con le cartelle di pagamento n. 07120150155314418502 e n.
07120160063601639502 in quanto notificate successivamente alla cessazione dalla carica di socio accomandatario della “CER.MEC. S.A.S. DI ER GI.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , la l' , e l' , rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 conclusioni “IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per tutti i motivi suesposti e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o, comunque, l'illegittimità delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati, per omessa e/o irregolare notificazione degli stessi, con conseguente declaratoria di nullità e/o irritualità e/o, comunque, illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della pretesa azionata;
- ANCORA IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ed assistenziali portati nelle cartelle di pagamento e nell'avviso di addebito impugnati, con ogni pronuncia consequenziale;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate alla società
“CER.MEC. S.A.S. DI ER GI, in date successive alla cessazione dalla carica di socio accomandatario del ricorrente, con conseguente declaratoria di nullità e/o, comunque, illegittimità, anche parziale, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della pretesa azionata;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via principale, ridurre la pretesa creditoria a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n.
46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n.
15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
3. Ciò posto, in virtù del principio della ragione più liquida, va esaminata la doglianza relativa l'avvenuta prescrizione del credito contributivo maturata successivamente alla data di
(presunta) notifica degli atti sottesi al preavviso di ipoteca.
Ebbene, dagli estratti di ruolo risulta che le cartelle di pagamento e l'avviso di addebito in discussione sarebbero stati notificati tra l'11.05.2012 ed il 03.10.2016.
Deve rilevarsi che l' non ha dato prova di ulteriori atti interruttivi Controparte_6 notificati prima del preavviso di ipoteca di cui è causa. Pertanto, tenuto conto della data di notifica (come indicata negli estratti di ruolo) delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito (l'ultimo di tali atti sarebbe stato notificato in data
03.10.2016), nonché dei due periodi di sospensione della prescrizione dei contributi previsti dalla normativa emergenziale VI (pari a complessivi 311 giorni)1, il termine quinquennale di prescrizione è venuto a spirare (per l'ultimo degli atti presupposto) in data 10.08.2022, con la conseguenza che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (07.08.2023) il credito contributivo portato dalle cartelle e dall'avviso di addebito risultava già estinto per prescrizione.
In conclusione, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle esattoriali n. 07120110044121060502000, n. 07120150155314418502, n. 07120160063601639502
e dall'avviso di addebito n. 37120150011166934503, con conseguente illegittimità in parte qua del preavviso di ipoteca opposto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale e seriale del contenzioso, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalle cartelle esattoriali n. 07120110044121060502000, n. 07120150155314418502, n.
07120160063601639502 e dall'avviso di addebito n. 37120150011166934503, l'illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 07176202300000821000;
• Condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.265,60, oltre IVA e CPA, € 43,00 per spese di c.u., e rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 01/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero dapprima l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.