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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti rese anche nelle note di trattazione scrutta, pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, assistito dal Patronato EPAS ed elett.te dom.to in S. Giorgio a Cremano (NA) C.F._1 alla via G. Matteotti n° 1 presso lo studio dell'Avv. Eliana Ciccarelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli atti al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
Ricorrenti
E
l C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionaria
C.F. , il quale si dichiara disponibile a ricevere Controparte_2 C.F._2 le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081 19926124 e/o all'indirizzo di PEC
t, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Email_2
Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell di Napoli sita in Alcide De CP_1
Gasperi, n. 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 16.5.23 la PARTE ricorrente in epigrafe chiedeva:
“confermare il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 07/12/2016 e condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dom.to ex lege presso la CP_1 sede legale dell'istituto medesimo, in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 C.F. , nonché P.IVA_1
l in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Napoli alla Via Alcide De CP_1
Gasperi n. 55, al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze mensili, con decorrenza dal 01.09.2021 al saldo oltre spese, diritti ed onorari della procedura da attribuirsi al sottoscritto avv.to anticipatario. “
In data 07.12.2016 i sigg.ri e , quali genitori legali rapp.ti del Controparte_3 Controparte_4 loro figlio, allora minorenne, , presentavano all domanda di invalidità. Parte_1 CP_1
- Che la Commissione Medica, dopo la visita del 03.04.2017, riconosceva il minore con Per_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: indennità di frequenza;
oltre a riconoscerlo quale portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 1992/104.
- Che, necessitando il piccolo di cure ed assistenza continua, i genitori, entro i sei mesi dalla Pt_1 notifica del decreto, avvenuta in data 14.04.2017, non ritenendo giusta e corretta la valutazione effettuata dalla Commissione, presentavano ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente per chiedere un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare il grado di invalidità del minore e vedere accolto il suo diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal mese successivo a quello della domanda amministrativa.
In data 09.04.2018 con DECRETO DI OMOLOGA otteneva il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione di indennità di accompagnamento a far data dal
07.12.2016
A seguito di visita di revisione disposta dall in data 03.09.2021 arbitrariamente ed CP_1 ingiustificatamente riteneva che - l'interessato non possedesse alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012 n. 5, revocandogli così il beneficio allo stesso concesso legalmente dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva l che chiedeva un'altra consulenza peritale. CP_1
Nominato nuovo CTU, egli concludeva: “sulla base della documentazione in atti, del riscontro clinico-obiettivo e della illuminante, puntuale relazione sulla valutazione psicometrica, che abbiamo fatto eseguire e in sintonia con quanto certificato dallo specialista psichiatra, il signor non è in Pt_1 grado di compiere autonomamente le funzioni e i compiti della vita quotidiana, avendo necessità di assistenza continua, dalla data della visita di revisione (03/09/2021).”
Dunque la domanda è fondata.
Va confermato il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
07/12/2016 con condanna dell al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali sulle CP_1 somme rivalutate dalle singole scadenze mensili, con decorrenza dal 01.09.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
▪ accoglie il ricorso e per l'effetto:
▪ dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
07/12/2016 con condanna dell al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali CP_1 sulle somme rivalutate dalle singole scadenze mensili, con decorrenza dal 01.09.2021 al saldo. CP_
▪ Condanna l alla refusione delle spese di lite liquidate in €.1200,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione
NAPOLI 13.1.25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti rese anche nelle note di trattazione scrutta, pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, assistito dal Patronato EPAS ed elett.te dom.to in S. Giorgio a Cremano (NA) C.F._1 alla via G. Matteotti n° 1 presso lo studio dell'Avv. Eliana Ciccarelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli atti al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
Ricorrenti
E
l C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionaria
C.F. , il quale si dichiara disponibile a ricevere Controparte_2 C.F._2 le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081 19926124 e/o all'indirizzo di PEC
t, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Email_2
Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell di Napoli sita in Alcide De CP_1
Gasperi, n. 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 16.5.23 la PARTE ricorrente in epigrafe chiedeva:
“confermare il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 07/12/2016 e condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dom.to ex lege presso la CP_1 sede legale dell'istituto medesimo, in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 C.F. , nonché P.IVA_1
l in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Napoli alla Via Alcide De CP_1
Gasperi n. 55, al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze mensili, con decorrenza dal 01.09.2021 al saldo oltre spese, diritti ed onorari della procedura da attribuirsi al sottoscritto avv.to anticipatario. “
In data 07.12.2016 i sigg.ri e , quali genitori legali rapp.ti del Controparte_3 Controparte_4 loro figlio, allora minorenne, , presentavano all domanda di invalidità. Parte_1 CP_1
- Che la Commissione Medica, dopo la visita del 03.04.2017, riconosceva il minore con Per_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: indennità di frequenza;
oltre a riconoscerlo quale portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 1992/104.
- Che, necessitando il piccolo di cure ed assistenza continua, i genitori, entro i sei mesi dalla Pt_1 notifica del decreto, avvenuta in data 14.04.2017, non ritenendo giusta e corretta la valutazione effettuata dalla Commissione, presentavano ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente per chiedere un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare il grado di invalidità del minore e vedere accolto il suo diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal mese successivo a quello della domanda amministrativa.
In data 09.04.2018 con DECRETO DI OMOLOGA otteneva il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione di indennità di accompagnamento a far data dal
07.12.2016
A seguito di visita di revisione disposta dall in data 03.09.2021 arbitrariamente ed CP_1 ingiustificatamente riteneva che - l'interessato non possedesse alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012 n. 5, revocandogli così il beneficio allo stesso concesso legalmente dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva l che chiedeva un'altra consulenza peritale. CP_1
Nominato nuovo CTU, egli concludeva: “sulla base della documentazione in atti, del riscontro clinico-obiettivo e della illuminante, puntuale relazione sulla valutazione psicometrica, che abbiamo fatto eseguire e in sintonia con quanto certificato dallo specialista psichiatra, il signor non è in Pt_1 grado di compiere autonomamente le funzioni e i compiti della vita quotidiana, avendo necessità di assistenza continua, dalla data della visita di revisione (03/09/2021).”
Dunque la domanda è fondata.
Va confermato il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
07/12/2016 con condanna dell al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali sulle CP_1 somme rivalutate dalle singole scadenze mensili, con decorrenza dal 01.09.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
▪ accoglie il ricorso e per l'effetto:
▪ dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
07/12/2016 con condanna dell al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali CP_1 sulle somme rivalutate dalle singole scadenze mensili, con decorrenza dal 01.09.2021 al saldo. CP_
▪ Condanna l alla refusione delle spese di lite liquidate in €.1200,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione
NAPOLI 13.1.25