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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
ME RA, Relatore
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T650CTA02132 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore delle società si riporta a quanto in atti insistendo per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società Ricorrente_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), come rappresentata e difesa in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 492/2024 pronunciata il 16/09/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sez. 2 e depositata il 07/10/2024, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T650CTA02132/2023, relativo ad imposta I.R.A.P. anno 2018, oltre a sanzioni e interessi, emesso dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza.
L'atto impositivo faceva seguito ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa che si concludeva con il processo verbale di constatazione del 04/12/2019, consegnato alla parte. I verificatori avevano rilevato una presunta ipotesi di violazione della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir, con riferimento ai rapporti commerciali intercorsi tra la società appellante e la controllata Società_1, con sede negli Stati Uniti. In particolare, la GdF contesta che i prezzi praticati dalla società appellante per la cessione di valigie alla sua controllata americana non sarebbero in linea con quello di mercato, poiché inferiori a quelli applicati, per i medesimi prodotti, di altri clienti operanti in diversi mercati mondiali.
Naufragata la possibilità di definizione in adesione, l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento evidenziando i maggiori imponibili e intimando le relative imposte.
La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, che ha rigettato il ricorso riuniti confermando i rilievi dell'ufficio, con condanna alle spese che liquidava in euro 500,00.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la medesima ricorrente avrebbe artatamente ribassato i prezzi praticati alla società controllata statunitense, in violazione della disposizione contenuta nell'articolo 110, comma 7, del Tuir.
Con l'atto di appello la società contribuente eccepisce:
1. Vizio di motivazione della sentenza sulla presunta violazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, atteso che la disciplina richiamata impone che, nei rapporti commerciali infragruppo tra società con sede in diversi Paesi, i prezzi devono essere determinati tenendo conto delle condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Condizioni che nel caso in esame non sono state dimostrate o non correttamente valutate per le diverse caratteriste e non confrontabilità degli altri mercati. Ciò anche alla luce dell'articolo 6, legge n. 130/2022, che ha modificato l'articolo 7, Dlgs n. 546/1992, introducendo il comma 5-bis, che impone all'amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. In merito ai prezzi praticati nel mercato statunitense ha evidenziato che anche altri produttori praticano prezzi più bassi rispetto ad altri mercati come Europa,
Australia e Russia. Inoltre, evidenzia che il prezzo applicato dalla società appellante a soggetti terzi e indipendenti per i medesimi prodotti nel mercato statunitense, in condizioni di libera concorrenza, risulta molto prossimo rispetto a quello successivamente praticato dalla stessa appellante alla controllata americana. In ogni caso, le differenze sono così minime da non giustificare la rettifica operata.
2. Sull'onere della prova rispetto alla violazione contestata, ribadisce la novella introdotta dall'art 6 della legge 130/2022, che trova ispirazione nel dettato dell'art. 2697 del codice civile, imponendo al giudice di fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e di annullare l'atto impositivo in caso di assenza o di contraddittorietà.
3. Eccepisce l'omessa pronuncia sulla non sanzionabilità della condotta.
4. Lamenta che le sanzioni non sono state determinate correttamente.
Conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento. In via subordinata di rideterminare le sanzioni e in via ancora più gradata annullare le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, ritiene che i motivi di appello possano essere compendiati in due categorie rilevanti ai fini della decisione: il primo profilo riguarda l'applicazione disciplina sui prezzi di trasferimento, che impone, nei rapporti commerciali infragruppo tra società con sede in diversi Paesi, la determinazione del prezzo alle cessioni effettuate nei confronti di clienti indipendenti;
il secondo profilo l'eventuale sanzionabilità della condotta e la determinazione della stessa.
La fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n.
917 del 1986 in tema di transfer pricing, dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto normativo, in tema di valore normale, nonché l'articolo 3 del DM 14/05/2018, che regolamenta le linee guida per l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida OCSE utili alla loro interpretazione.
Il richiamato comma 7 dell'art.110 del Tuir stabilisce che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”.
Il comma 3 dell'art. 9 del Tuir prescrive che “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore."
L'art. 3 del DM 14/05/2018 riguarda la Nozione di comparabilità e stabilisce che “1. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando: a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;
b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.
2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonché' per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue: a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti."
Come chiarito dal Comando Generale della Guardia di Finanza (circolare 1/2018, Volume III, pagina n. 367
e ss.), in un'accezione più ampia, il transfer pricing può essere diretto anche a sviluppare politiche di gruppo per fini di carattere strettamente economico: si pensi al caso in cui un trasferimento di beni a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati avvenga al solo scopo di consentire al cessionario/consociato di conquistare fette di mercato, attraverso la successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, n. 36275 del 13/12/2022), la disposizione, portata dall'art.110, comma 7 del Tuir, non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato;
sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, terzo comma, T.u.i.r. (Cass. 30/06/2021, n. 18436; Cass. 16/01/2019, n.
898; Cass. 25/06/2019, n. 16948; Cass., 15/4/2016, n. 7493; Cass., 30/6/2016, n. 13387; Cass., 15/11/2017,
n. 27018; Cass., 18/9/2015, n. 18392; Cass., 19/4/2018, n. 9673).
Dunque, si condivide l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il quale ha precisato che la ratio della norma sta nel principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione
OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato, sicché si tratta di verificare l'interesse economico dell'operazione in concreto perseguito, di compararla con analoghe operazioni realizzate in condizioni di libero mercato e di valutarne la conformità a queste (Cass. 18/06/2020, n. 11837).
La Suprema Corte ha evidenziato che «Il modello di convenzione OCSE è stato recepito dal d.P.R. n.
917/1986, art. 9, richiamato dall'art. 76, commi 2 e 5, (ora art. 110, commi 2 e 7) dello stesso decreto, ove in ultima analisi si stabilisce l'irrilevanza, ai fini fiscali, dei valori concordati dalle parti nell'ambito di transazioni "controllate" e l'inserimento automatico nelle transazioni medesime di valori legali, ancorati al regime della libera concorrenza;
con la conseguenza che, in simili vicende, non rileva il corrispettivo effettivamente convenuto, bensì quello che sarebbe stato stabilito ove le imprese fossero state indipendenti l'una dall'altra, secondo il cd. arm's lenght principle».
L'art. 9, terzo comma, t.u.i.r. individua quale strumento di calcolo del «valore normale» (e, quindi, del valore che sarebbe praticato in un regime di libera concorrenza), il metodo del confronto del prezzo con imprese indipendenti (cd. metodo CUP, Comparable Uncontrolled Price), declinato della duplice versione del « confronto interno» ovvero tra la transazione effettuata dal soggetto che deve applicare il prezzo di trasferimento con un soggetto terzo, e del «confronto esterno» tra transazioni in cui cedente e cessionario sono soggetti terzi rispetto al gruppo.
Sul punto non convince l'assunto del collegio di prime cure che ha ritenuto irrilevanti i diversi elementi fattuali allegati in giudizio relativi alla diversità/specificità delle funzioni svolte e dei rischi assunti nelle cessioni infragruppo rispetto alle cessioni effettuate nei confronti di terzi indipendenti, ovvero per apparenza della motivazione specifica, omettendo di spiegare, a parte il rinvio alle affermazioni dell'Ufficio, le ragioni in base alle quali ha maturato il convincimento che i prezzi praticati dall'appellante alla società controllata e i prezzi praticati a terzi nei mercati dei diversi Stati potessero essere validamente comparati tra di loro, tanto da impedire la individuazione della relativa ratio decidendi.
Le Linee guida OCSE secondo costante giurisprudenza di legittimità, costituiscono linee interpretative utili al fine di individuare i metodi di comparazione da utilizzare nella verifica della correttezza del prezzo di trasferimento e delle eventuali riprese reddituali. Si tratta di regole dirette a riempire gli spazi interpretativi lasciati dalle norme di diritto interno (Cass. 9/10/2020, n. 21828; Cass. 6/08/2020, n. 16755; Cass.
18/06/2020, n. 11837; Cass. 5/04/2019, n. 9615; Cass. 27/12/2018, n. 33406; Cass. 16/11/2018, n. 29529;
Cass. 15/11/2017, n. 27018; Cass. 27/10/2017, n. 25566; Cass. 22/04/2016, n. 8130; Cass. 15/04/2016, n.
7493; Cass. 19/10/2012, n. 17953).
Dunque, in applicazione dei principi risultanti dalle menzionate Linee guida OCSE, deve, pertanto, sempre individuarsi quale sia il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che risulti più appropriato alle circostanze del caso di specie, non sussistendo una rigida gerarchia predefinita dei metodi utilizzabili, né dovendo i vari metodi, alternativamente previsti dalle suddette Linee guida, essere utilizzati in chiave ausiliaria (Cass. n. 11837 del 2020).
Nel metodo del confronto del prezzo, per determinare la loro comparabilità con una transazione tra parti indipendenti è necessario effettuare un'analisi funzionale, che mira a identificare le attività economicamente significative e le responsabilità assunte, i beni utilizzati o apportati e i rischi assunti dalle parti che realizzano le transazioni.
Nel caso concreto, come evidenziato e documentato dall'appellante, il mercato statunitense delle valigie, risulta di gran lunga il primo mercato mondiale per la compravendita di valigie ove agiscono un numero elevato di concorrenti commerciali, determinando una forte contrazione dei prezzi delle valigie, che si differenzia in modo netto rispetto agli altri mercati mondiali. Tra l'altro ogni mercato delle valigie (asiatico, europeo o australiano ecc.) è influenzato da fattori eterogenei ed ha proprie specifiche caratteristiche che non lo rendono comparabile con gli altri. L'unico mercato che, anche per la vicinanza geografica, presenta delle caratteristiche simili a quello degli Stati Uniti risulterebbe quello canadese, che in sede di verifica sono stati scartati per le differenti clausole contrattuali. L'appellante ha dimostrato come anche il maggior produttore mondiale di valige, Pellican, applica dei prezzi diversi ai propri prodotti a seconda del mercato di riferimento e che gli stessi risultano sensibilmente più bassi nel mercato statunitense.
L'appellante ha inoltre evidenziato che l'attività di distribuzione nel mercato statunitense dei propri prodotti, ora esercitata dalla Società_1, prima (fino al 2016) veniva svolta dalla società Società_2 – terza e indipendente – e che i prezzi praticati dall'appellante erano pressoché in linea con quelli in precedenza previsti nel rapporto commerciale con la società Società_2, di cui ha prodotto le relative fatture. In sostanza, è stato dimostrato, che il prezzo applicato dalla società appellante a soggetti terzi e indipendenti (Società_2) per i medesimi prodotti nel medesimo mercato statunitense e in condizioni di libera concorrenza, risulta molto prossimo rispetto a quello successivamente praticato dalla stessa appellante alla controllata americana. Le differenze riscontrate sono talmente insignificanti che non legittimano una rettifica ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir.
Risulta evidente che la rettifica dell'ufficio in merito ai prezzi di trasferimento si basa su dati che non sono affatto comparabili.
Per le medesime ragioni si ritiene che sia da condividere anche la prospettazione dell'appellante in relazione all'onere della prova della violazione asseritamente contestata, ciò anche in applicazione della novella introdotta dall'articolo 6, legge n. 130/2022, che ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 7, Dlgs n. 546/1992, prevedendo che “l'Amministrazione finanziaria e tenuta a dare prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impositivo”. Con la conseguenza che grava in capo all'ufficio l'onere di dimostrare che la società ha artatamente ribassato i prezzi dei prodotti venduti alla controllata americana, che, nel caso che ci occupa, non è stato compiutamente assolto. Conseguentemente anche le eccezioni sulla non sanzionabilità della condotta della società appellante sono da accogliere.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di accertamento.
In relazione alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in ordine alla complessità della vertenza, alla sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti e sulla base della controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 5, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate dell'intero giudizio. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 06 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco
Mercurio Il Presidente Dott.ssa Luisa Napolitano
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
ME RA, Relatore
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T650CTA02132 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore delle società si riporta a quanto in atti insistendo per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società Ricorrente_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), come rappresentata e difesa in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 492/2024 pronunciata il 16/09/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sez. 2 e depositata il 07/10/2024, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T650CTA02132/2023, relativo ad imposta I.R.A.P. anno 2018, oltre a sanzioni e interessi, emesso dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza.
L'atto impositivo faceva seguito ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa che si concludeva con il processo verbale di constatazione del 04/12/2019, consegnato alla parte. I verificatori avevano rilevato una presunta ipotesi di violazione della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir, con riferimento ai rapporti commerciali intercorsi tra la società appellante e la controllata Società_1, con sede negli Stati Uniti. In particolare, la GdF contesta che i prezzi praticati dalla società appellante per la cessione di valigie alla sua controllata americana non sarebbero in linea con quello di mercato, poiché inferiori a quelli applicati, per i medesimi prodotti, di altri clienti operanti in diversi mercati mondiali.
Naufragata la possibilità di definizione in adesione, l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento evidenziando i maggiori imponibili e intimando le relative imposte.
La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, che ha rigettato il ricorso riuniti confermando i rilievi dell'ufficio, con condanna alle spese che liquidava in euro 500,00.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la medesima ricorrente avrebbe artatamente ribassato i prezzi praticati alla società controllata statunitense, in violazione della disposizione contenuta nell'articolo 110, comma 7, del Tuir.
Con l'atto di appello la società contribuente eccepisce:
1. Vizio di motivazione della sentenza sulla presunta violazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, atteso che la disciplina richiamata impone che, nei rapporti commerciali infragruppo tra società con sede in diversi Paesi, i prezzi devono essere determinati tenendo conto delle condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Condizioni che nel caso in esame non sono state dimostrate o non correttamente valutate per le diverse caratteriste e non confrontabilità degli altri mercati. Ciò anche alla luce dell'articolo 6, legge n. 130/2022, che ha modificato l'articolo 7, Dlgs n. 546/1992, introducendo il comma 5-bis, che impone all'amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. In merito ai prezzi praticati nel mercato statunitense ha evidenziato che anche altri produttori praticano prezzi più bassi rispetto ad altri mercati come Europa,
Australia e Russia. Inoltre, evidenzia che il prezzo applicato dalla società appellante a soggetti terzi e indipendenti per i medesimi prodotti nel mercato statunitense, in condizioni di libera concorrenza, risulta molto prossimo rispetto a quello successivamente praticato dalla stessa appellante alla controllata americana. In ogni caso, le differenze sono così minime da non giustificare la rettifica operata.
2. Sull'onere della prova rispetto alla violazione contestata, ribadisce la novella introdotta dall'art 6 della legge 130/2022, che trova ispirazione nel dettato dell'art. 2697 del codice civile, imponendo al giudice di fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e di annullare l'atto impositivo in caso di assenza o di contraddittorietà.
3. Eccepisce l'omessa pronuncia sulla non sanzionabilità della condotta.
4. Lamenta che le sanzioni non sono state determinate correttamente.
Conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento. In via subordinata di rideterminare le sanzioni e in via ancora più gradata annullare le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, ritiene che i motivi di appello possano essere compendiati in due categorie rilevanti ai fini della decisione: il primo profilo riguarda l'applicazione disciplina sui prezzi di trasferimento, che impone, nei rapporti commerciali infragruppo tra società con sede in diversi Paesi, la determinazione del prezzo alle cessioni effettuate nei confronti di clienti indipendenti;
il secondo profilo l'eventuale sanzionabilità della condotta e la determinazione della stessa.
La fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n.
917 del 1986 in tema di transfer pricing, dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto normativo, in tema di valore normale, nonché l'articolo 3 del DM 14/05/2018, che regolamenta le linee guida per l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida OCSE utili alla loro interpretazione.
Il richiamato comma 7 dell'art.110 del Tuir stabilisce che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”.
Il comma 3 dell'art. 9 del Tuir prescrive che “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore."
L'art. 3 del DM 14/05/2018 riguarda la Nozione di comparabilità e stabilisce che “1. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando: a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;
b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.
2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonché' per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue: a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti."
Come chiarito dal Comando Generale della Guardia di Finanza (circolare 1/2018, Volume III, pagina n. 367
e ss.), in un'accezione più ampia, il transfer pricing può essere diretto anche a sviluppare politiche di gruppo per fini di carattere strettamente economico: si pensi al caso in cui un trasferimento di beni a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati avvenga al solo scopo di consentire al cessionario/consociato di conquistare fette di mercato, attraverso la successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, n. 36275 del 13/12/2022), la disposizione, portata dall'art.110, comma 7 del Tuir, non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato;
sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, terzo comma, T.u.i.r. (Cass. 30/06/2021, n. 18436; Cass. 16/01/2019, n.
898; Cass. 25/06/2019, n. 16948; Cass., 15/4/2016, n. 7493; Cass., 30/6/2016, n. 13387; Cass., 15/11/2017,
n. 27018; Cass., 18/9/2015, n. 18392; Cass., 19/4/2018, n. 9673).
Dunque, si condivide l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il quale ha precisato che la ratio della norma sta nel principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione
OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato, sicché si tratta di verificare l'interesse economico dell'operazione in concreto perseguito, di compararla con analoghe operazioni realizzate in condizioni di libero mercato e di valutarne la conformità a queste (Cass. 18/06/2020, n. 11837).
La Suprema Corte ha evidenziato che «Il modello di convenzione OCSE è stato recepito dal d.P.R. n.
917/1986, art. 9, richiamato dall'art. 76, commi 2 e 5, (ora art. 110, commi 2 e 7) dello stesso decreto, ove in ultima analisi si stabilisce l'irrilevanza, ai fini fiscali, dei valori concordati dalle parti nell'ambito di transazioni "controllate" e l'inserimento automatico nelle transazioni medesime di valori legali, ancorati al regime della libera concorrenza;
con la conseguenza che, in simili vicende, non rileva il corrispettivo effettivamente convenuto, bensì quello che sarebbe stato stabilito ove le imprese fossero state indipendenti l'una dall'altra, secondo il cd. arm's lenght principle».
L'art. 9, terzo comma, t.u.i.r. individua quale strumento di calcolo del «valore normale» (e, quindi, del valore che sarebbe praticato in un regime di libera concorrenza), il metodo del confronto del prezzo con imprese indipendenti (cd. metodo CUP, Comparable Uncontrolled Price), declinato della duplice versione del « confronto interno» ovvero tra la transazione effettuata dal soggetto che deve applicare il prezzo di trasferimento con un soggetto terzo, e del «confronto esterno» tra transazioni in cui cedente e cessionario sono soggetti terzi rispetto al gruppo.
Sul punto non convince l'assunto del collegio di prime cure che ha ritenuto irrilevanti i diversi elementi fattuali allegati in giudizio relativi alla diversità/specificità delle funzioni svolte e dei rischi assunti nelle cessioni infragruppo rispetto alle cessioni effettuate nei confronti di terzi indipendenti, ovvero per apparenza della motivazione specifica, omettendo di spiegare, a parte il rinvio alle affermazioni dell'Ufficio, le ragioni in base alle quali ha maturato il convincimento che i prezzi praticati dall'appellante alla società controllata e i prezzi praticati a terzi nei mercati dei diversi Stati potessero essere validamente comparati tra di loro, tanto da impedire la individuazione della relativa ratio decidendi.
Le Linee guida OCSE secondo costante giurisprudenza di legittimità, costituiscono linee interpretative utili al fine di individuare i metodi di comparazione da utilizzare nella verifica della correttezza del prezzo di trasferimento e delle eventuali riprese reddituali. Si tratta di regole dirette a riempire gli spazi interpretativi lasciati dalle norme di diritto interno (Cass. 9/10/2020, n. 21828; Cass. 6/08/2020, n. 16755; Cass.
18/06/2020, n. 11837; Cass. 5/04/2019, n. 9615; Cass. 27/12/2018, n. 33406; Cass. 16/11/2018, n. 29529;
Cass. 15/11/2017, n. 27018; Cass. 27/10/2017, n. 25566; Cass. 22/04/2016, n. 8130; Cass. 15/04/2016, n.
7493; Cass. 19/10/2012, n. 17953).
Dunque, in applicazione dei principi risultanti dalle menzionate Linee guida OCSE, deve, pertanto, sempre individuarsi quale sia il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che risulti più appropriato alle circostanze del caso di specie, non sussistendo una rigida gerarchia predefinita dei metodi utilizzabili, né dovendo i vari metodi, alternativamente previsti dalle suddette Linee guida, essere utilizzati in chiave ausiliaria (Cass. n. 11837 del 2020).
Nel metodo del confronto del prezzo, per determinare la loro comparabilità con una transazione tra parti indipendenti è necessario effettuare un'analisi funzionale, che mira a identificare le attività economicamente significative e le responsabilità assunte, i beni utilizzati o apportati e i rischi assunti dalle parti che realizzano le transazioni.
Nel caso concreto, come evidenziato e documentato dall'appellante, il mercato statunitense delle valigie, risulta di gran lunga il primo mercato mondiale per la compravendita di valigie ove agiscono un numero elevato di concorrenti commerciali, determinando una forte contrazione dei prezzi delle valigie, che si differenzia in modo netto rispetto agli altri mercati mondiali. Tra l'altro ogni mercato delle valigie (asiatico, europeo o australiano ecc.) è influenzato da fattori eterogenei ed ha proprie specifiche caratteristiche che non lo rendono comparabile con gli altri. L'unico mercato che, anche per la vicinanza geografica, presenta delle caratteristiche simili a quello degli Stati Uniti risulterebbe quello canadese, che in sede di verifica sono stati scartati per le differenti clausole contrattuali. L'appellante ha dimostrato come anche il maggior produttore mondiale di valige, Pellican, applica dei prezzi diversi ai propri prodotti a seconda del mercato di riferimento e che gli stessi risultano sensibilmente più bassi nel mercato statunitense.
L'appellante ha inoltre evidenziato che l'attività di distribuzione nel mercato statunitense dei propri prodotti, ora esercitata dalla Società_1, prima (fino al 2016) veniva svolta dalla società Società_2 – terza e indipendente – e che i prezzi praticati dall'appellante erano pressoché in linea con quelli in precedenza previsti nel rapporto commerciale con la società Società_2, di cui ha prodotto le relative fatture. In sostanza, è stato dimostrato, che il prezzo applicato dalla società appellante a soggetti terzi e indipendenti (Società_2) per i medesimi prodotti nel medesimo mercato statunitense e in condizioni di libera concorrenza, risulta molto prossimo rispetto a quello successivamente praticato dalla stessa appellante alla controllata americana. Le differenze riscontrate sono talmente insignificanti che non legittimano una rettifica ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir.
Risulta evidente che la rettifica dell'ufficio in merito ai prezzi di trasferimento si basa su dati che non sono affatto comparabili.
Per le medesime ragioni si ritiene che sia da condividere anche la prospettazione dell'appellante in relazione all'onere della prova della violazione asseritamente contestata, ciò anche in applicazione della novella introdotta dall'articolo 6, legge n. 130/2022, che ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 7, Dlgs n. 546/1992, prevedendo che “l'Amministrazione finanziaria e tenuta a dare prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impositivo”. Con la conseguenza che grava in capo all'ufficio l'onere di dimostrare che la società ha artatamente ribassato i prezzi dei prodotti venduti alla controllata americana, che, nel caso che ci occupa, non è stato compiutamente assolto. Conseguentemente anche le eccezioni sulla non sanzionabilità della condotta della società appellante sono da accogliere.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di accertamento.
In relazione alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in ordine alla complessità della vertenza, alla sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti e sulla base della controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 5, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate dell'intero giudizio. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 06 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco
Mercurio Il Presidente Dott.ssa Luisa Napolitano