Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 125
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla presunta violazione della disciplina sui prezzi di trasferimento

    La Corte ritiene che la rettifica dell'ufficio si basi su dati non comparabili e che l'appellante abbia dimostrato che i prezzi praticati a terzi indipendenti nel mercato statunitense siano prossimi a quelli praticati alla controllata americana, rendendo le differenze insignificanti.

  • Accolto
    Onere della prova della violazione contestata

    La Corte condivide la prospettazione dell'appellante in relazione all'onere della prova, applicando la novella introdotta dall'art. 6 della legge 130/2022, che impone all'amministrazione di provare le violazioni contestate, onere che nel caso di specie non è stato compiutamente assolto.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla non sanzionabilità della condotta

    La Corte ritiene che, conseguentemente all'accoglimento dei motivi relativi alla violazione dei prezzi di trasferimento e all'onere della prova, anche le eccezioni sulla non sanzionabilità della condotta siano da accogliere.

  • Accolto
    Determinazione delle sanzioni

    La Corte, accogliendo l'appello e annullando l'avviso di accertamento, assorbe ogni altra questione relativa alle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 125
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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