Art. 57. Differimento dell'imposta minima integrativa
e dell'imposta minima suppletiva 1. Se l'entita' controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell'articolo 50 della direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell'articolo 21, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
2. Se l'entita' controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entita' designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 e' considerata pari a zero per l'esercizio.
e dell'imposta minima suppletiva 1. Se l'entita' controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell'articolo 50 della direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell'articolo 21, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
2. Se l'entita' controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entita' designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 e' considerata pari a zero per l'esercizio.