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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1 nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 17/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Opposizione a precetto
(art. 615, I' comma c.p.c.); fra
, rappresentato e difeso dall'avv. MONICA Parte_2
TOTOLO del Foro di Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 24 dicembre 2019;
parte attrice in opposizione e
e rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2
CINZIA GAROGLIO del Foro di Asti presso il cui studio hanno eletto domicilio in forza di procura speciale del 15 marzo 2019; parte convenuta in opposizione
ha così concluso:Parte_2
previa ammissione dei capi di prova dedotti in sede di memoria istruttoria
25/03/2021, depositata il 26/03/2021, e non ammessi, dichiarare totalmente o parzialmente nullo e/o privo di effetti il precetto notificato il 6/12/2019 dalle signore e;
essendo il credito portato estinto Controparte_1 Parte_3 per compensazione con i controcrediti del indicati in citazione;
nella Parte_2
denegata ipotesi in cui venisse ritenuto valido ed efficace il precetto, previa compensazione di ogni importo contemplato nel precetto con il controcredito vantato dal signor come in parte espositiva della citazione, per Parte_2
inesistenza del credito per compensazione con controcredito dell'attore, dichiarare che nulla deve il degli importi precettati;
Voglia condannare le opposte al Pt_2
pag. 1 di 5 pagamento, in favore del , dell'importo di euro 7.415,11, oltre interessi legali Pt_2
ed interessi ex art. 1284 co.4 CC dalla domanda al saldo e danni, per il tardivo pagamento dalla data della ricezione degli importi da parte delle convenute, importo da compensare parzialmente con quello portato dal capitale del precetto;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi di causa, esposti, oltre forf. 15% e accessori di legge.>>.
e hanno così concluso: << Respinta ogni Controparte_1 CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso e di legge,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito -IN VIA PRINCIPALE - RESPINGERE la domanda di compensazione, con pari istanza di nullità/estinzione del precetto, richiamata ed invocata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto ed in generale per le motivazioni tutte di cui in narrativa dell'atto introduttivo, quivi integralmente richiamate - RIGETTARE la domanda di parte Attrice per il pagamento a danno delle odierne convenute della somma di € 7.415,11, perché infondata in fatto e diritto, inesistente e immotivata e più in generale per le ragioni tutte esposte in parte narrativa dell'atto introduttivo, quivi integralmente richiamate In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto del 26 novembre Parte_2
2019, notificato in data 06 dicembre 2019, con cui e Controparte_1 [...]
gli hanno intimato il pagamento della somma di € 6.752,66 dovuta a titolo CP_2
di spese legali liquidate con sentenza n. 179/2018 del Tribunale di Asti. Secondo
l'attore opponente, il credito azionato si sarebbe estinto per compensazione con controcrediti derivanti da affitti, oneri ed accessori che le convenute opposte, nella gestione del compendio immobiliare comune, avrebbero incassato senza rendicontazione né ripartizione ed ha domandato, quindi, dichiararsi la nullità o inefficacia del precetto ex art. 615 c.p.c. ed in subordine, condannarsi le convenute al pagamento di € 7.415,11 oltre interessi e danni.
Le convenute opposte costituendosi in giudizio hanno eccepito la mancanza di prova circa l'an e il quantum dei controcrediti, la risalenza degli stessi in quanto riferibili a periodi anteriori alla sentenza di divisione n. 199/2010 e l'insussistenza dei pag. 2 di 5 presupposti per la compensazione ex art. 1243 c.c. ed hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto integrale dell'opposizione e la condanna dell'attore opponente alle spese.
L'art. 1241 c.c. prevede la compensazione come causa di estinzione dell'obbligazione quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra; l'art. 1243
c.c. richiede che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili per la compensazione legale, mentre la compensazione giudiziale è ammessa solo se il controcredito è di pronta liquidazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 25412/2017, Cass. civ. n.
14490/2019 e Sezioni Unite n. 23225/2016) ha ribadito che la compensazione è opponibile solo quando il controcredito è già accertato o accertabile senza ulteriori attività istruttorie. Nel caso di specie, i crediti dedotti dall'attore opponente non sono stati accertati giudizialmente, non sono supportati da documentazione certa o quietanze e si riferiscono, in parte, a periodi anteriori alla sentenza di divisione n.
199/2010 che ha già regolato i rapporti patrimoniali tra le parti. Difettano, pertanto, i presupposti per la compensazione, che deve essere rigettata insieme alla domanda di nullità o inefficacia del precetto.
Questo Tribunale ha valutato le deposizioni dei testimoni indicati dall'attore opponente i quali rispettivamente hanno riferito di aver pagato alcuni canoni per conto di ma senza precisare importi, date o destinatari, Parte_4
collocandoli genericamente nel 2010, quando la gestione era già affidata al geom.
(teste , hanno dichiarato di non Controparte_3 Testimone_1
aver mai personalmente versato denaro e di non poter confermare la documentazione prodotta (teste , hanno confermato di aver Parte_4
pagato a fino al 2004 e che la causa intentata da CP_4 CP_2
era stata respinta perché i pagamenti risultavano effettuati (teste , Testimone_2 hanno affermato di “non sapere nulla” delle questioni economiche in causa (teste ed hanno riferito di “non occuparsi dei conti” e di sapere solo Testimone_3
che “le somme non venivano corrisposte”, senza dettagli ulteriori (teste
[...]
). Tali dichiarazioni risultano generiche, frammentarie e prive di Testimone_4
riferimenti certi a importi o destinatari: nessuna ha fornito elementi concreti idonei a provare l'esistenza o la misura del credito vantato dall'attore OPPONENTE, difettando quindi la prova richiesta dall'art. 2697 c.c.
pag. 3 di 5 Le convenute opposte hanno sostenuto che il geom. , Controparte_3
nominato nella causa di divisione n. 2461/2006 R.G., gestì l'intero compendio dall'anno 2008 all'anno 2010, predisponendo un rendiconto completo delle entrate e delle uscite, confluito nella C.T.U. contabile sulla base della quale il Tribunale pronunciò la sentenza n. 199/2010, poi confermata nei successivi gradi di giudizio.
L'attore opponente ha eccepito che il geom. non si Controparte_3
occupò di tutti gli immobili e che alcune somme, tra cui quelle pagate da
, non furono mai incluse nella C.T.U. Testimone_1 CP_5
Questo Giudice osserva che la sentenza n. 199/2010, fondata anche sulla C.T.U. del geom. , ha autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. su Controparte_3
tutte le questioni relative alla gestione sino al 2010. Le contestazioni dell'attore opponente, in quanto riferite a poste contabili già esaminate nella causa di divisione, non possono essere riproposte in questa sede, non essendo state fornite prove nuove e certe di importi estranei al rendiconto già approvato. Le somme eventualmente versate dopo il 2010, invece, mancano di documentazione chiara o testimonianze univoche.
La richiesta di condannare le convenute opposte al pagamento di € 7.415,11 deve essere, pertanto, respinta. L'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto: in assenza di documentazione contabile certa e alla luce della genericità delle testimonianze, non è provato né l'an né il quantum del credito.
Le convenute opposte hanno eccepito la risalenza dei crediti vantati dall'attore opponente il quale, sul punto, ha replicato che la prescrizione non è stata formalmente eccepita nei termini di legge ed, in ogni caso, sarebbe stata interrotta mediante raccomandate prodotte in atti e mai contestate.
Il Tribunale osserva che le convenute opposte non hanno fornito prova della decorrenza dei termini prescrizionali e le raccomandate, ai sensi dell'art. 2943 c.c., hanno efficacia interruttiva, come confermato da Cass. civ. n. 24258/2023 e n.
17841/2023.
Pertanto, la suddetta eccezione non ha fondamento.
La soccombenza integrale dell'attore opponente comporta la condanna alle spese pag. 4 di 5 di lite in favore delle convenute opposte.
Le istanze istruttorie non ammesse, richiamate dall'attore opponente in sede di precisazione delle conclusioni, sono da ritenersi superflue alla luce della decisione sopra assunta nonché tardive atteso che, all'esito dell'istruttoria orale, le parti hanno concordemente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rinunciando implicitamente ad ogni ulteriore istanza istruttoria.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota, seguono l'integrale soccombenza dell'attore opponente in favore delle convenute opposte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
a) dichiara la piena validità ed efficacia del precetto opposto;
b) rigetta le domande di compensazione e di condanna al pagamento di € 7.415,11 proposta dall'attore opponente;
Pt_2 Parte_2
c) respinge le istanze istruttorie richiamate dall'attore opponente
[...]
; Parte_2
d) condanna a rifondere alle convenute opposte Parte_2
e , in solido fra loro, le spese di lite, che Controparte_1 CP_2 liquida forfettariamente in difetto di nota, in complessivi € 4.000,00 per compensi, oneri ed accessori (15%) come per legge, compresi.
Così deciso in Asti il 31 agosto 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica
(Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 5 di 5
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1 nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 17/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Opposizione a precetto
(art. 615, I' comma c.p.c.); fra
, rappresentato e difeso dall'avv. MONICA Parte_2
TOTOLO del Foro di Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 24 dicembre 2019;
parte attrice in opposizione e
e rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2
CINZIA GAROGLIO del Foro di Asti presso il cui studio hanno eletto domicilio in forza di procura speciale del 15 marzo 2019; parte convenuta in opposizione
ha così concluso:
previa ammissione dei capi di prova dedotti in sede di memoria istruttoria
25/03/2021, depositata il 26/03/2021, e non ammessi, dichiarare totalmente o parzialmente nullo e/o privo di effetti il precetto notificato il 6/12/2019 dalle signore e;
essendo il credito portato estinto Controparte_1 Parte_3 per compensazione con i controcrediti del indicati in citazione;
nella Parte_2
denegata ipotesi in cui venisse ritenuto valido ed efficace il precetto, previa compensazione di ogni importo contemplato nel precetto con il controcredito vantato dal signor come in parte espositiva della citazione, per Parte_2
inesistenza del credito per compensazione con controcredito dell'attore, dichiarare che nulla deve il degli importi precettati;
Voglia condannare le opposte al Pt_2
pag. 1 di 5 pagamento, in favore del , dell'importo di euro 7.415,11, oltre interessi legali Pt_2
ed interessi ex art. 1284 co.4 CC dalla domanda al saldo e danni, per il tardivo pagamento dalla data della ricezione degli importi da parte delle convenute, importo da compensare parzialmente con quello portato dal capitale del precetto;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi di causa, esposti, oltre forf. 15% e accessori di legge.>>.
e hanno così concluso: << Respinta ogni Controparte_1 CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso e di legge,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito -IN VIA PRINCIPALE - RESPINGERE la domanda di compensazione, con pari istanza di nullità/estinzione del precetto, richiamata ed invocata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto ed in generale per le motivazioni tutte di cui in narrativa dell'atto introduttivo, quivi integralmente richiamate - RIGETTARE la domanda di parte Attrice per il pagamento a danno delle odierne convenute della somma di € 7.415,11, perché infondata in fatto e diritto, inesistente e immotivata e più in generale per le ragioni tutte esposte in parte narrativa dell'atto introduttivo, quivi integralmente richiamate In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto del 26 novembre Parte_2
2019, notificato in data 06 dicembre 2019, con cui e Controparte_1 [...]
gli hanno intimato il pagamento della somma di € 6.752,66 dovuta a titolo CP_2
di spese legali liquidate con sentenza n. 179/2018 del Tribunale di Asti. Secondo
l'attore opponente, il credito azionato si sarebbe estinto per compensazione con controcrediti derivanti da affitti, oneri ed accessori che le convenute opposte, nella gestione del compendio immobiliare comune, avrebbero incassato senza rendicontazione né ripartizione ed ha domandato, quindi, dichiararsi la nullità o inefficacia del precetto ex art. 615 c.p.c. ed in subordine, condannarsi le convenute al pagamento di € 7.415,11 oltre interessi e danni.
Le convenute opposte costituendosi in giudizio hanno eccepito la mancanza di prova circa l'an e il quantum dei controcrediti, la risalenza degli stessi in quanto riferibili a periodi anteriori alla sentenza di divisione n. 199/2010 e l'insussistenza dei pag. 2 di 5 presupposti per la compensazione ex art. 1243 c.c. ed hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto integrale dell'opposizione e la condanna dell'attore opponente alle spese.
L'art. 1241 c.c. prevede la compensazione come causa di estinzione dell'obbligazione quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra; l'art. 1243
c.c. richiede che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili per la compensazione legale, mentre la compensazione giudiziale è ammessa solo se il controcredito è di pronta liquidazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 25412/2017, Cass. civ. n.
14490/2019 e Sezioni Unite n. 23225/2016) ha ribadito che la compensazione è opponibile solo quando il controcredito è già accertato o accertabile senza ulteriori attività istruttorie. Nel caso di specie, i crediti dedotti dall'attore opponente non sono stati accertati giudizialmente, non sono supportati da documentazione certa o quietanze e si riferiscono, in parte, a periodi anteriori alla sentenza di divisione n.
199/2010 che ha già regolato i rapporti patrimoniali tra le parti. Difettano, pertanto, i presupposti per la compensazione, che deve essere rigettata insieme alla domanda di nullità o inefficacia del precetto.
Questo Tribunale ha valutato le deposizioni dei testimoni indicati dall'attore opponente i quali rispettivamente hanno riferito di aver pagato alcuni canoni per conto di ma senza precisare importi, date o destinatari, Parte_4
collocandoli genericamente nel 2010, quando la gestione era già affidata al geom.
(teste , hanno dichiarato di non Controparte_3 Testimone_1
aver mai personalmente versato denaro e di non poter confermare la documentazione prodotta (teste , hanno confermato di aver Parte_4
pagato a fino al 2004 e che la causa intentata da CP_4 CP_2
era stata respinta perché i pagamenti risultavano effettuati (teste , Testimone_2 hanno affermato di “non sapere nulla” delle questioni economiche in causa (teste ed hanno riferito di “non occuparsi dei conti” e di sapere solo Testimone_3
che “le somme non venivano corrisposte”, senza dettagli ulteriori (teste
[...]
). Tali dichiarazioni risultano generiche, frammentarie e prive di Testimone_4
riferimenti certi a importi o destinatari: nessuna ha fornito elementi concreti idonei a provare l'esistenza o la misura del credito vantato dall'attore OPPONENTE, difettando quindi la prova richiesta dall'art. 2697 c.c.
pag. 3 di 5 Le convenute opposte hanno sostenuto che il geom. , Controparte_3
nominato nella causa di divisione n. 2461/2006 R.G., gestì l'intero compendio dall'anno 2008 all'anno 2010, predisponendo un rendiconto completo delle entrate e delle uscite, confluito nella C.T.U. contabile sulla base della quale il Tribunale pronunciò la sentenza n. 199/2010, poi confermata nei successivi gradi di giudizio.
L'attore opponente ha eccepito che il geom. non si Controparte_3
occupò di tutti gli immobili e che alcune somme, tra cui quelle pagate da
, non furono mai incluse nella C.T.U. Testimone_1 CP_5
Questo Giudice osserva che la sentenza n. 199/2010, fondata anche sulla C.T.U. del geom. , ha autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. su Controparte_3
tutte le questioni relative alla gestione sino al 2010. Le contestazioni dell'attore opponente, in quanto riferite a poste contabili già esaminate nella causa di divisione, non possono essere riproposte in questa sede, non essendo state fornite prove nuove e certe di importi estranei al rendiconto già approvato. Le somme eventualmente versate dopo il 2010, invece, mancano di documentazione chiara o testimonianze univoche.
La richiesta di condannare le convenute opposte al pagamento di € 7.415,11 deve essere, pertanto, respinta. L'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto: in assenza di documentazione contabile certa e alla luce della genericità delle testimonianze, non è provato né l'an né il quantum del credito.
Le convenute opposte hanno eccepito la risalenza dei crediti vantati dall'attore opponente il quale, sul punto, ha replicato che la prescrizione non è stata formalmente eccepita nei termini di legge ed, in ogni caso, sarebbe stata interrotta mediante raccomandate prodotte in atti e mai contestate.
Il Tribunale osserva che le convenute opposte non hanno fornito prova della decorrenza dei termini prescrizionali e le raccomandate, ai sensi dell'art. 2943 c.c., hanno efficacia interruttiva, come confermato da Cass. civ. n. 24258/2023 e n.
17841/2023.
Pertanto, la suddetta eccezione non ha fondamento.
La soccombenza integrale dell'attore opponente comporta la condanna alle spese pag. 4 di 5 di lite in favore delle convenute opposte.
Le istanze istruttorie non ammesse, richiamate dall'attore opponente in sede di precisazione delle conclusioni, sono da ritenersi superflue alla luce della decisione sopra assunta nonché tardive atteso che, all'esito dell'istruttoria orale, le parti hanno concordemente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rinunciando implicitamente ad ogni ulteriore istanza istruttoria.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota, seguono l'integrale soccombenza dell'attore opponente in favore delle convenute opposte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
a) dichiara la piena validità ed efficacia del precetto opposto;
b) rigetta le domande di compensazione e di condanna al pagamento di € 7.415,11 proposta dall'attore opponente;
Pt_2 Parte_2
c) respinge le istanze istruttorie richiamate dall'attore opponente
[...]
; Parte_2
d) condanna a rifondere alle convenute opposte Parte_2
e , in solido fra loro, le spese di lite, che Controparte_1 CP_2 liquida forfettariamente in difetto di nota, in complessivi € 4.000,00 per compensi, oneri ed accessori (15%) come per legge, compresi.
Così deciso in Asti il 31 agosto 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica
(Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 5 di 5