TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 01/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 01/04/2025 nella causa RG n. 346/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. COLLA MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
STORNELLO MOMMA CP_2
, assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE
[...] P.IVA_2
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento 13220249000918941000, fondata, per quanto di rilievo, sulla CP_ cartella 13220000013835269501 avente ad oggetto crediti contributivi facenti capo all' lamentando l'invalidità della notifica della cartella ed eccependo la prescrizione del credito, ha assunto le conclusioni di cui all'atto introduttivo;
-gli enti convenuti, costituendosi in giudizio, hanno formulato eccezioni preliminari e di merito volte a paralizzare la pretesa attorea;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza.
Considerato che: CP_
-non è, in primo luogo, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' poiché la presente azione è diretta all'accertamento dell'esistenza (attuale) del credito previdenziale di cui l' convenuto è affermato il titolare della relativa posizione giuridica soggettiva attiva;
CP_3
-non sono fondate le eccezioni di inammissibilità per tardività del ricorso, per essersi il credito consolidato all'esito della mancata impugnazione di precedenti atti (interruttivi della prescrizione) Contr notificati al ricorrente negli anni 2014 e seguenti (doc.
1-3 fasc. ); l'Agente della Riscossione ha sul punto osservato che gli atti individuati (due intimazioni di pagamento ed un pignoramento) non sono mai stati opposti dal ricorrente e, pertanto, il credito di cui si discorre si sarebbe consolidato in capo al creditore, con conseguente impossibilità per il debitore di opporsi ad un atto successivo (ossia l'intimazione di pagamento del 2024 oggetto del presente giudizio); di qui l'asserita inammissibilità del ricorso;
il Tribunale non ritiene tuttavia fondata tale eccezione, poiché l'azione introdotta con il ricorso oggetto di causa si deve qualificare in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., volta all'accertamento dell'attuale insussistenza del credito per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla notificazione del titolo esecutivo;
l'azione non si reputa, dunque, soggetta a termini diversi rispetto a quello di cui all'art. 615 cpc;
si osserva, Contr inoltre, che le sentenze richiamate da pare si riferiscono ad ipotesi non sovrapponibili alla presente, tenuto conto del fatto che le fattispecie esaminate riguardavano crediti tributari;
1 -non è fondata l'eccezione di parte attrice circa l'invalidità della notifica, in quanto effettuata dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata diretta;
si richiama sul punto l'orientamento consolidato della S.C. in base al quale “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (cfr., ex multis Cass. Civ. , Sez . Lav., n. 19270/2018, n.
20918/2016, n. 4567/2015). Si veda, altresì, nello stesso senso, Civ. Sez. Lav., sent. n. 15250/2014
“Vale ricordare che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, è stato così sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12: La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi, comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso ai ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (tale ultimo inciso è stato introdotto dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. c). In ordine al contenuto di tale disposizione la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708 del 27/05/2011). Secondo tale indirizzo, successivamente confermato (Cass. n. 22572 del 2012; Cass. n. 270 del 12/01/2012; Cass. 15746/2012)
...il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento[…]”;
-venendo, ora, all'esame dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal ricorrente, si osserva quanto segue;
-come ritenuto in varie sentenze della Suprema Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 - alla cui motivazione si fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”: il corso della prescrizione è, dunque, quinquennale;
-alla luce di tali considerazioni, il credito portato dalla cartella per cui è causa risulta prescritto, non essendovi, infatti, la prova della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere nel quinquennio successivo alla data della notifica della cartella stessa;
2 -la notifica della cartella è avvenuta nel 2001, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione di cui si ha evidenza, ossia l'intimazione di pagamento del 2014, è stato notificato alla ricorrente soltanto in tale anno, ossia in epoca in cui la prescrizione quinquennale dei crediti era già ampiamente maturata;
-il credito portato dalla cartella oggetto di causa è dunque estinto per prescrizione e, conseguentemente, non sussiste il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere in relazione ad esso all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta;
-inammissibili da ultimo le domande tardive e nuove formulate dalla ricorrente all'odierna udienza;
-le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute, ma, tenuto conto della parziale soccombenza di parte ricorrente, le stesse possono essere compensate, nella misura- che si ritiene equa- di 1/3; le stesse sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, scaglione relativo, valori inferiori ai medi tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni esaminate e della concreta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta la prescrizione del credito portato dalla cartella oggetto di causa e dichiara che non sussiste il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere, in relazione ad esso, all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta;
-condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate, già compensate nella misura di 1/3, in euro 7.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 01/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 01/04/2025 nella causa RG n. 346/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. COLLA MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
STORNELLO MOMMA CP_2
, assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE
[...] P.IVA_2
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento 13220249000918941000, fondata, per quanto di rilievo, sulla CP_ cartella 13220000013835269501 avente ad oggetto crediti contributivi facenti capo all' lamentando l'invalidità della notifica della cartella ed eccependo la prescrizione del credito, ha assunto le conclusioni di cui all'atto introduttivo;
-gli enti convenuti, costituendosi in giudizio, hanno formulato eccezioni preliminari e di merito volte a paralizzare la pretesa attorea;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza.
Considerato che: CP_
-non è, in primo luogo, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' poiché la presente azione è diretta all'accertamento dell'esistenza (attuale) del credito previdenziale di cui l' convenuto è affermato il titolare della relativa posizione giuridica soggettiva attiva;
CP_3
-non sono fondate le eccezioni di inammissibilità per tardività del ricorso, per essersi il credito consolidato all'esito della mancata impugnazione di precedenti atti (interruttivi della prescrizione) Contr notificati al ricorrente negli anni 2014 e seguenti (doc.
1-3 fasc. ); l'Agente della Riscossione ha sul punto osservato che gli atti individuati (due intimazioni di pagamento ed un pignoramento) non sono mai stati opposti dal ricorrente e, pertanto, il credito di cui si discorre si sarebbe consolidato in capo al creditore, con conseguente impossibilità per il debitore di opporsi ad un atto successivo (ossia l'intimazione di pagamento del 2024 oggetto del presente giudizio); di qui l'asserita inammissibilità del ricorso;
il Tribunale non ritiene tuttavia fondata tale eccezione, poiché l'azione introdotta con il ricorso oggetto di causa si deve qualificare in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., volta all'accertamento dell'attuale insussistenza del credito per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla notificazione del titolo esecutivo;
l'azione non si reputa, dunque, soggetta a termini diversi rispetto a quello di cui all'art. 615 cpc;
si osserva, Contr inoltre, che le sentenze richiamate da pare si riferiscono ad ipotesi non sovrapponibili alla presente, tenuto conto del fatto che le fattispecie esaminate riguardavano crediti tributari;
1 -non è fondata l'eccezione di parte attrice circa l'invalidità della notifica, in quanto effettuata dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata diretta;
si richiama sul punto l'orientamento consolidato della S.C. in base al quale “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (cfr., ex multis Cass. Civ. , Sez . Lav., n. 19270/2018, n.
20918/2016, n. 4567/2015). Si veda, altresì, nello stesso senso, Civ. Sez. Lav., sent. n. 15250/2014
“Vale ricordare che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, è stato così sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12: La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi, comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso ai ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (tale ultimo inciso è stato introdotto dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. c). In ordine al contenuto di tale disposizione la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708 del 27/05/2011). Secondo tale indirizzo, successivamente confermato (Cass. n. 22572 del 2012; Cass. n. 270 del 12/01/2012; Cass. 15746/2012)
...il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento[…]”;
-venendo, ora, all'esame dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal ricorrente, si osserva quanto segue;
-come ritenuto in varie sentenze della Suprema Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 - alla cui motivazione si fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”: il corso della prescrizione è, dunque, quinquennale;
-alla luce di tali considerazioni, il credito portato dalla cartella per cui è causa risulta prescritto, non essendovi, infatti, la prova della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere nel quinquennio successivo alla data della notifica della cartella stessa;
2 -la notifica della cartella è avvenuta nel 2001, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione di cui si ha evidenza, ossia l'intimazione di pagamento del 2014, è stato notificato alla ricorrente soltanto in tale anno, ossia in epoca in cui la prescrizione quinquennale dei crediti era già ampiamente maturata;
-il credito portato dalla cartella oggetto di causa è dunque estinto per prescrizione e, conseguentemente, non sussiste il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere in relazione ad esso all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta;
-inammissibili da ultimo le domande tardive e nuove formulate dalla ricorrente all'odierna udienza;
-le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute, ma, tenuto conto della parziale soccombenza di parte ricorrente, le stesse possono essere compensate, nella misura- che si ritiene equa- di 1/3; le stesse sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, scaglione relativo, valori inferiori ai medi tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni esaminate e della concreta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta la prescrizione del credito portato dalla cartella oggetto di causa e dichiara che non sussiste il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere, in relazione ad esso, all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta;
-condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate, già compensate nella misura di 1/3, in euro 7.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 01/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
3