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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15112/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Maria Rosaria Palazzolo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
25/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3187/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/4/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione
(8/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3187/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 21/3/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
Procedendo nei termini della riforma a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sempre alle stesse condizioni.
I coniugi dichiarano che non hanno figli minori, che i figli sono economicamente indipendenti, che non sarà corrisposto alcun assegno a titolo di mantenimento per la moglie né per il marito.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto a Terrasini il
17/5/2020 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...] parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte I, serie A dell'anno 2000);
c) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15112/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Maria Rosaria Palazzolo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
25/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3187/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/4/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione
(8/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3187/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 21/3/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
Procedendo nei termini della riforma a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sempre alle stesse condizioni.
I coniugi dichiarano che non hanno figli minori, che i figli sono economicamente indipendenti, che non sarà corrisposto alcun assegno a titolo di mantenimento per la moglie né per il marito.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto a Terrasini il
17/5/2020 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...] parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte I, serie A dell'anno 2000);
c) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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