TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 219-1/2025 - Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Presidente dott.ssa Diletta Calò - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 219-1/2025 r.g. promosso da
(P.I. ), in persona l.r.p.t. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
ND (BT) alla c.da San Martino s.n.c, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Sardella;
- ricorrente -
nei confronti di on sede in Bisceglie al Vicinale Macchione n. 24 (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 avente ad oggetto “attività di organizzazione e gestione di magazzini, depositi e stoccaggio merci” (v. visura camerale in atti del 17.11.2025);
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
dato atto della ritualità del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 40, co. 7, C.C.I.I., come da certificato di cancelleria in atti (n. prot. 48673 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Trani nei confronti di 06567100729 inserita in data 04-11-20259) il quale attesta che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento (in data 04/11/2025) e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che il creditore istante vanta un credito residuo di €.15.588,35, rinveniente dal decreto ingiuntivo n. 911/2019 (2294/2019 r.g.) emesso dal Tribunale di Trani, munito di formula esecutiva il 07.10.2025, già al netto di quanto incassato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1026/2019 r.g.es., incardinata presso il Tribunale di Trani (€ 6.067,92) a carico della società debitrice;
Pagina 1 di 3
considerato che
, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372); con riferimento al contenuto di tale onere, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 49 C.C.I.I., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I.;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
1) la società resistente non soddisfa il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare non superiore ad € 500.000,00; invero, nonostante la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, i debiti emersi nell'istruttoria documentale risultano superiori alla soglia di € 500.000,00;
2) sul fronte dell'esposizione debitoria, dagli atti di causa emerge che i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I.: a tal proposito, oltre al debito nei confronti del ricorrente, di importo complessivamente pari a € 15.588,35, dall'informativa della GDF emerge il debito iscritto a ruolo nei confronti di di € Controparte_2
439.484,52 (come da elenco cartelle/avvisi, in atti), nonché il debito nei confronti dell' di € CP_3
102.571,41;
3) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della società, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti della società, dalla verosimile inoperatività della società risultante dall'assenza di personale dipendente, dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio dal 2018, dalle perdite di esercizio risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate in relazione agli anni 2022, 2023 e 2024, dall'incapacità del debitore di adempiere, dall'assenza di beni sociali di valore economico apprezzabile (la convenuta non è titolare di beni immobili); rilevato, in conclusione, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Controparte_1 in Bisceglie al Vicinale Macchione n. 24 (P.I. ; P.IVA_3 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Michele Dinoia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
Pagina 2 di 3 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; fissa
l'udienza del 20 marzo 2026, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore, al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Presidente dott.ssa Diletta Calò - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 219-1/2025 r.g. promosso da
(P.I. ), in persona l.r.p.t. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
ND (BT) alla c.da San Martino s.n.c, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Sardella;
- ricorrente -
nei confronti di on sede in Bisceglie al Vicinale Macchione n. 24 (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 avente ad oggetto “attività di organizzazione e gestione di magazzini, depositi e stoccaggio merci” (v. visura camerale in atti del 17.11.2025);
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
dato atto della ritualità del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 40, co. 7, C.C.I.I., come da certificato di cancelleria in atti (n. prot. 48673 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Trani nei confronti di 06567100729 inserita in data 04-11-20259) il quale attesta che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento (in data 04/11/2025) e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che il creditore istante vanta un credito residuo di €.15.588,35, rinveniente dal decreto ingiuntivo n. 911/2019 (2294/2019 r.g.) emesso dal Tribunale di Trani, munito di formula esecutiva il 07.10.2025, già al netto di quanto incassato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1026/2019 r.g.es., incardinata presso il Tribunale di Trani (€ 6.067,92) a carico della società debitrice;
Pagina 1 di 3
considerato che
, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372); con riferimento al contenuto di tale onere, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 49 C.C.I.I., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I.;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
1) la società resistente non soddisfa il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare non superiore ad € 500.000,00; invero, nonostante la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, i debiti emersi nell'istruttoria documentale risultano superiori alla soglia di € 500.000,00;
2) sul fronte dell'esposizione debitoria, dagli atti di causa emerge che i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I.: a tal proposito, oltre al debito nei confronti del ricorrente, di importo complessivamente pari a € 15.588,35, dall'informativa della GDF emerge il debito iscritto a ruolo nei confronti di di € Controparte_2
439.484,52 (come da elenco cartelle/avvisi, in atti), nonché il debito nei confronti dell' di € CP_3
102.571,41;
3) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della società, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti della società, dalla verosimile inoperatività della società risultante dall'assenza di personale dipendente, dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio dal 2018, dalle perdite di esercizio risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate in relazione agli anni 2022, 2023 e 2024, dall'incapacità del debitore di adempiere, dall'assenza di beni sociali di valore economico apprezzabile (la convenuta non è titolare di beni immobili); rilevato, in conclusione, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Controparte_1 in Bisceglie al Vicinale Macchione n. 24 (P.I. ; P.IVA_3 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Michele Dinoia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
Pagina 2 di 3 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; fissa
l'udienza del 20 marzo 2026, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore, al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Pagina 3 di 3