Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3543/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avvocato Anna Sommese (c.f. ) nel cui studio in CodiceFiscale_2
Sant'Anastasia alla via Costanzi n. 12 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , p.i. , anche in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Viscolo nel cui studio in Ottaviano, alla via Pacioni n. 26 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Nola n. 617/2023 pubblicata in data 2 marzo 2023, non notificata, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 25 luglio 2023 e iscritto a ruolo il medesimo giorno Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 617/2023 con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la sua
[...]
- 1 -
1.1. Parte appellante ha censurato la statuizione di primo grado nella parte in cui il giudice che l'ha resa ha ritenuto non provato il fatto storico alla base del sinistro stradale, senza consentire l'espletamento di C.T.U., cinematica e medico-legale, da cui si sarebbero potute chiarire eventuali anomalie - su circostante secondarie e non dirimenti - rilevate tra le dichiarazioni testimoniali a proposito della dinamica del fatto.
Ad ogni modo, ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure laddove non ha applicato il capoverso dell'art. 2054 c.c., dettato proprio per le ipotesi di incertezze sull'esatto cinematismo.
ha stigmatizzato come la condotta processuale dei convenuti sia inidonea a Parte_1 confutare l'assunto attoreo, difettando della specifica contestazione del propalato, ragione per cui ha invocato l'applicazione, in ausilio alla prova offerta, del principio recato dall'art. 115 c.p.c..
Nel chiedere che, in riforma integrale della sentenza di prime cure, la Corte accordi il risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali – ha espressamente ribadito il diritto ad essere ristorato delle per spese mediche sostenute: di cura e terapia, ma anche di trasporto, assistenza, esami specialistici, miglior vitto;
ha anche domandato gli sia riconosciuto il danno futuro per gli oneri che dovrà fronteggiare e per la perdita della capacità lavorativa, per la cui migliore valutazione ha chiesto alla Corte di ammettere una
C.T.U. medico-legale da cui possa emergere l'effettiva entità dei postumi patiti.
L'appellante ha poi ribadito la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, comprensivi del danno biologico da calcolare applicando le tabelle di Milano e della componente morale ed esistenziale, con interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore.
1.2. Ha così concluso chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
in via istruttoria che venga disposta C.T.U. medico-legale e/o tecnica, per poter accertare le responsabilità ed eventuali corresponsabilità in ordine al sinistro stradale, nonché le effettive lesioni e postumi residuati dall'appellante.
Nel merito ha domandato l'accoglimento dell'appello, con accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva del convenuto in ordine al sinistro;
in via gradata ha chiesto
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di annettere le responsabilità alle parti in lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, comma II
c.c., con revoca della condanna alle spese formulata nei sui confronti e condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché per Controparte_1 lucro cessante consistente nel mancato godimento della somma che sarà liquidata anche in via equitativa a titolo di ristoro, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge, nonché condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio delle fasi stragiudiziali e giudiziali di primo e secondo grado.
2. In data 1° dicembre 2023 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con vittoria su spese e onorari di giudizio.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e si è anche verificata la possibilità di consultare quello telematico.
3.1. In data 3 gennaio 2024 il Collegio si è pronunciato sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado respingendola, avendo ritenuto insussistente il requisito della manifesta fondatezza dell'impugnazione e del pregiudizio grave ed irreparabile dall'esecuzione della sentenza.
3.2. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nelle note di precisazione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. depositate il 6 dicembre 2024 il Consigliere designato ai sensi dell'art. 349
c.p.c. ha, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, riservato in decisione collegiale la causa.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2017 ha citato in giudizio Parte_1
la al fine di sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità per il Controparte_2 sinistro oggetto di causa e - per l'effetto - condannare, in qualità di impresa designata dal
F.G.V.S. per la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore dell'istante, da determinarsi a seguito di C.T.U., con condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha allegato che in data 7 ottobre 2014, tra le ore 18,30 e le 19,00 circa, sulla strada statale
Cercola, via Veseri direzione S.S. 162, in Comune di Pollena Trocchia, è stato investito da una vettura viaggiante a forte velocità con direzione Napoli il cui proprietario è rimasto sconosciuto.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha dichiarato che, nel percorrere Veseri in Comune di Pollena Trocchia in qualità di trasportato sulla vettura Fiat Panda di colore grigio targata AH359DS condotta da CP
, ne era disceso per prestare soccorso ad una Fiat Punto di colore bianco e che,
[...] mentre era tra le due macchine intento a valutare il guasto e tentare l'avvio del motore, sopraggiungeva ad alta velocità un'auto scura che impattava il lato posteriore della prefata
Punto dinanzi alla quale egli si trovava, unitamente ad altri
Ha aggiunto che a seguito dell'investimento è stato trasportato al nosocomio Santa Maria della Pietà di Nola dove gli è stato diagnosticato trauma del bacino e della colonna per cui l'indomani è stato trasferito all'Ospedale Cardarelli che ha reso una diagnosi di fratture costali multiple, versamento pleurico a sinistra, frattura scomposta pluriframmentaria della clavicola destra con inibizione ematica dei tessuti molli. Dalle lesioni ha dichiarato, sulla base della consulenza medico legale di parte, di avere patito una I.T.T. di 60 giorni, una
I.T.P. di 100 giorni al 50%, e 100 giorni al 25%, nonché un danno biologico nella misura del
35% con un'incidenza specifica lavorativa di grado grave.
Parte attrice ha dichiarato di aver inoltrato richiesta di risarcimento danni alla
[...]
in qualità di Impresa designata per il F.G.V.S. - Regione Campania, Controparte_4 rimasta senza esito.
Ha dedotto di dover sostenere spese per l'importo di € 800,00 per assistenza medica e legale stragiudiziale, per l'accompagnamento alla visita medica e per la relazione medica.
Ha agito per ripetere anche le spese sostenute per le parcelle del difensore e del C.T. di parte per la perizia medico-legale.
Ha dichiarato di avere subìto dal sinistro danni non patrimoniali, essendosi trovato in uno stato di sofferenza soggettiva e di avere avuto compromessi diritti costituzionalmente garantiti, patendo un forte stress psicologico.
4.2. In data 8 luglio 2017 si è costituita in giudizio la .. Controparte_1
La convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità, non avendo l'attore riportato il numero civico né altro riferimento idoneo a identificare il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro.
Ha opinato l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del d.lgs.
209/2005, non avendo parte attrice inviato all'impresa assicuratrice una richiesta di risarcimento del danno redatta secondo le formalità di cui agli artt. 287, 145 e 148 del citato
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda testo normativo, essendosi limitato ad inviare un'istanza formulata in maniera molto generica.
Ha eccepito il difetto della legittimazione sia attiva sia passiva, non avendo l'attore dimostrato il coinvolgimento dalle parti in causa attraverso l'esibizione di idonea documentazione.
Ha poi contrastato la domanda di parte attrice quanto alle lesioni lamentate, ritenendole incompatibili con la dinamica dell'incidente riportata, evidenziando l'impossibilità di corrispondere la posta risarcitoria in assenza di esami volti a comprovarne la conseguenza da un sinistro della strada.
È stata contestata anche la richiesta di risarcimento del danno morale, richiamando la giurisprudenza che vuole un'apposita attività di allegazione e di dimostrazione e non consente alcun automatismo in percentuale al danno biologico.
In limine litis ha asserito la corresponsabilità di nella causazione del sinistro. Parte_1
A parere di l'indicazione del fatto riferito in citazione sarebbe incompatibile con la CP_1 conformazione di via Veseri.
Ha così concluso chiedendo al Tribunale di accertare preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità, nonché l'improcedibilità ed improponibilità della domanda;
in via subordinata di merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, opponendosi alla richiesta di ammissione di prova di parte attrice e di consulenza medico-legale. Nell'ipotesi in cui venga accolta la richiesta di C.T.U., ha chiesto, tra le altre cose, di domandare all'esperto di stabilire se le lesioni refertate e/o successivamente certificate siano in rapporto causale con il fatto lesivo risultante dagli atti e se siano con esso compatibili.
4.3. Il giudizio è stato istruito in primo grado con l'escussione dei testimoni ed indi rinviato per conclusioni.
5. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 617/2023 qui impugnata, ha rigettato la domanda spiegata dall'attore non ritenendo provato con necessaria tranquillizzante certezza il fatto storico, condannando alle spese di giudizio in favore della Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 2.768,00 oltre accessori.
[...]
5.1. L'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata denuncia all'Autorità è stata superata con l'argomento che la prescrizione dell'art. 19 della legge n. 990/1969 non ne condiziona la procedibilità.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le ulteriori obiezioni della compagnia assicuratrice sono state assorbite nel rigetto della domanda nel merito, applicando il principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”.
5.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'accadimento che avrebbe dato origine al sinistro stradale, descritto come investimento da un veicolo (la Fiat bianca non assicurata risultata appartenuta a tale ) a sua volta sospinta in avanti mentre era in Persona_1
panne sul ciglio stradale in quanto tamponato da una vettura non identificata perché dileguatasi immantinente.
A tale determinazione, in base al libero convincimento, il primo giudice è pervenuto non avendo i testimoni escussi su indicazione della parte attrice dimostrato né i fatti storici allegati in citazione, né il nesso di causalità tra l'asserito investimento procurato da un ignoto automobilista ed i danni lamentati dal . Pt_1
Nello specifico, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio sono apparse non solamente generiche ma persino contradditorie, tanto da far dubitare dell'effettiva verificazione del sinistro alle modalità allegate e da non permettere di verificare la compatibilità tra la dinamica riportata in citazione e le sue conseguenze ad essa ascritte.
5.3. Sono stati richiamati i principi nomofilattici sugli oneri probatori a carico delle parti ove sia coinvolto il Fondo di garanzia e sul fatto che al danneggiato compete dimostrare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo e che il suo conducente sia rimasto sconosciuto per l'incolpevole impossibilità di identificarlo.
Tanto premesso, si è stigmatizzata la contraddittorietà tra quanto scritto nell'annotazione di servizio dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio intervenuti sul luogo, le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti nell'immediatezza e nelle ore immediatamente seguenti e quanto allegato in citazione e confermato dai testimoni.
Altra aporia è stata indicata esistere tra la certificazione medica di Pronto Soccorso, la cartella clinica e quanto emerso dall'istruttoria orale, dalla quale neanche sarebbe provata l'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo danneggiante, né l'assenza di colpa del medesimo danneggiato.
Si è osservato come i testimoni ascoltati nel giudizio non siano stati indicati dai militi intervenuti a rilevare il sinistro tra i presenti sul luogo del fatto, né menzionati da altri, nonostante costoro abbiano dichiarato di avere lasciato i propri nominativi ai feriti, ritenendo trattarsi di elemento apprezzabile per la formazione del libero convincimento giudiziale sull'attendibilità o meno del loro propalato.
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Sono state passate in rassegna le testimonianze raccolte da e Testimone_1 Testimone_2
e comparate le dichiarazioni così raccolte con quanto riferito ai Carabinieri, intervenuti sui luoghi di causa intorno alle ore 19,20, da , e dallo stesso Controparte_3 Persona_2
, sottolineando i contrasti insormontabili addirittura sull'orario del fatto. Pt_1
Quanto da costoro riferito è stato poi confrontato con ciò che , Persona_1
proprietario della Fiat Punto bianca, presentatosi a s.i.t., ha dichiarato e sottolineato ulteriori anomalie nelle circostanze raccolte, sia quanto alla pregressa conoscenza del e del CP
(dal primo negata e dall' invece affermata) e all'indicazione che , Pt_1 Per_1 Per_2 rimasto ferito in terra dopo l'allontanamento della Fiat Punto bianca, era addirittura stato trasportato sulla sua vettura prima dell'avaria.
Anche dell'interrogatorio formale dell'attore è stato sinteticamente riferito il contenuto, altrettanto contraddittorio e inverosimile.
Ulteriori anomalie dell'accadimento (tra le quali il non avere l'attore dichiarato ai sanitari del P.S. ove è stato trasportato l'omesso soccorso dai due veicoli indicati danneggianti: la
Punto e l'auto pirata dileguatasi), è stato aggiunto l'assoluto difetto di prova sulle caratteristiche della vettura investitrice che nessun teste ha descritto, a differenza dell'attore che in citazione ne ha parlato come si un'automobile scura, quando ai Carabinieri l'aveva descritta un fuoristrada bianco, per negare tipologia e colore in sede di interrogatorio formale.
Alle spese è stato applicato il principio della soccombenza.
6. In rito va apprezzata la tempestività dell'impugnazione e la sua ammissibilità in quanto declinato in un duplice motivo e nella riedizione delle pretese sostanziali non accolte nel primo grado del giudizio con i quali parte appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque sia sufficiente critica alla decisione (sia pure con la precisazione del § 7.4.), sia la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sebbene nel senso lato ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez.,
18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre
2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
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7. L'appello, declinato nel duplice motivo dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie e della contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha fato ingresso alle consulenze tecniche, di cui è possibile effettuare la trattazione congiunta, è infondato.
7.1. Spiegando le ragioni di dissenso dalla decisione resa dal Tribunale, la difesa del Pt_1
ha relegato le contraddizioni e le aporie sulla dinamica del sinistro e che hanno destato nel giudicante il sospetto che l'evento dal quale l'attore ha patito lesioni possa essere diverso da quello narrato in citazione, a marginali differenze su accadimenti secondari che non sarebbero di nocumento all'intelligibilità dell'occorso.
Così non è.
È la stessa difesa appellante a convenire sul fatto che il rapporto di servizio stilato dai militi della legione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, intervenuti sul luogo dell'occorso, riportino le dichiarazioni a s.i.t. rilasciate da , proprietario della Fiat Persona_1
Punto in avaria cui sarebbe stato prestato soccorso stradale, da , Controparte_3 conducente della Fiat Punto grigia che ha prestato il soccorso e sulla quale viaggiava anche l'attore, e dallo stesso , in maniera diversa da quanto riportato nella citazione Parte_1
e confermato dai testimoni.
Le circostanze che a parere della difesa appellante sarebbero di secondaria importanza tali non sono affatto in quanto, sia per importanza, sia per numero, non permettono di ritenere verificato il sinistro nel modo descritto dall'attore. In modo particolare, del tutto carente è la prova che l'evento si sia procurato con il coinvolgimento di un veicolo pirata, solo dimostrando la cui reale presenza e responsabilità, opera la copertura assicurativa per le vittime della strada diversamente prive di tutela.
Si tratta, in primis, dell'orario del sinistro, se non preciso almeno approssimativo e soprattutto coerente con gli elementi di certezza aliunde acquisiti.
L'essere i Carabinieri intervenuti alle ore 19,20 scredita la possibilità che i fatti siano, come dichiarato dai testi e dallo stesso , addirittura successivi. Pt_1
L'avere il dichiarato che la vettura che, a forte velocità, avrebbe urtato la vettura in Pt_1
avaria e, di conseguenza, lui ed altri che erano intenti a controllarne il motore con il cofano aperto, dinanzi ad essa, sia stata un veicolo con precise caratteristiche, poi ripetutamente smentite e rettificate. Il prefato ne ha parlato come di un fuoristrada di colore bianco quando, a poche ore dal suo ferimento, è stato ascoltato presso il nosocomio di Nola dai
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Carabinieri e come di una vettura scura in citazione, mentre in sede di interpello ha negato possa essersi trattato del fuoristrada bianco che ricordava in precedenza. Si osserva che nella citazione il particolare cromatico è stato ripetuto due volte, la qual cosa consente di escludere un lapsus calami del difensore, mentre la dichiarazione resa ai Carabinieri è senz'altro quella temporalmente più prossima ai fatti, la qual cosa non è indifferente né per saggiare l'attendibilità delle differenti narrazioni, né per accertare il reale coinvolgimento di un ignoto automobilista nei fatti ed escluderne l'identificabilità.
Altra non irrilevante anomalia è data dalle stesse versioni del fatto riferire dall'attore che, sebbene sia stato indicato intento a ispezionare l'auto in avaria, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non conoscere il motivo per cui la Fiat Punto fosse guasta.
Altrettanto sorprendente, a questo proposito, è il fatto, non riportato in citazione, ma evinto dalla annotazione di servizio allegata sub 11 nella produzione attorea, che la Fiat Punto bianca, subito dopo avere ricevuto da tergo il tamponamento dal veicolo dileguatosi, si sia data anch'essa alla fuga, addirittura lasciando a terra il suo passeggero . Persona_2
Si tratta, anche in questo caso, di una manovra poco credibile per una vettura fino a pochi istanti prima guasta, con il cofano aperto e dinanzi alla quale si trovavano i corpi delle persone da essa stessa investiti (ancorché, secondo la narrazione, non per causa propria, ma in quanto sospinta dall'urto d'altra vettura). Oltre a non esserne chiara la ragione del repentino allontanamento del proprietario del mezzo in avaria, non è chiaro neppure come ciò possa essere avvenuto, stante il cofano d'impedimento della visuale, la presenza di astanti e, soprattutto, il guasto.
Né ha chiarito la cosa quanto riferito da , proprietario della Fiat Punto Persona_1 bianca prima in avaria e poi datasi alla fuga, il quale alle ore 23,40 dello stesso 7 ottobre
2014, è comparso presso i Carabinieri della tenenza di Cercola che lo hanno sentito a s.i.t..
Costui ha dichiarato che mentre era rimasto in panne con la vettura lungo il ciglio della via
Veseri in compagnia di e di due suoi conoscenti fermatisi a prestargli Persona_3
soccorso, tra cui che lo aveva contattato facendogli sapere che era richiesto il suo CP ascolto dall'Autorità, era stato attinto da tergo da una vettura che ha creduto possa essere stata una Fiat Croma di colore grigio scuro il cui conducente, dopo essersi fermato e visto che tutti e quattro loro erano in terra colpiti, si sarebbe rimesso in macchina per scappare in direzione Cercola. Egli ha giustificato la sua ripartenza con il tentativo di inseguire la CP_5
e quindi tornare sul posto dopo circa venti minuti, senza trovare più nessuno. Costui ha poi
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dichiarato di avere sollecitato lui stesso l'aiuto dal con la macchina in avaria, CP
contattandolo sulla sua utenza telefonica;
di avere compreso che il problema alla macchina era stata l'assenza di benzina che avrebbe momentaneamente mandato in blocco il motore;
di avere atteso avendo come trasportato l'arrivo di con Persona_4 CP
“ suo conoscente;
di non essere immediatamente andato dai Carabinieri avendo Pt_1
timore per le conseguenze essendo il suo mezzo privo dell'assicurazione per la r.c.a..
Già solo da queste affermazioni la narrazione della citazione appare del tutto inverosimile, sia per la descrizione dell'occorso, sia per le modalità in cui si sarebbe verificato.
Le anomalie si moltiplicano dall'analisi delle altre sommarie informazioni e delle prove, tra cui l'interrogatorio formale dello stesso attore che, come già detto, ha nell'occasione negato che il veicolo pirata sia stato il fuoristrada bianco di cui ha riferito ai verbalizzanti che lo hanno interrogato all'Ospedale di Nola la stessa serata del suo ricovero, aggiungendo di non ricordare nulla di esso ma anche di non conoscere il proprietario della Fiat Punto soccorsa, smentendo lo stesso (anche riguardo all'occasione dell'intervento: Per_1 casuale per incontro sulla strada, secondo;
a seguito di chiamata sull'utenza telefonica Pt_1
del , per l' ). CP Per_1
Contraddizioni, dubbi e decise aporie si leggono anche nelle dichiarazioni di che CP
sempre ai Carabinieri ha negato di conoscere , a dire del quale invece vi sarebbe Per_1
stata sia la richiesta di soccorso stradale (da lui al ), sia la sollecitazione a presentarsi CP ai Carabinieri dopo il fatto (da a ). CP Per_1
L'ipotesi che il soccorso alla vettura in avaria possa essere avvenuto da amici dell' Per_1
si trae anche dalle sommarie informazioni raccolte da , anche lui sentito Persona_3 dai Carabinieri.
Gli elementi fortemente contraddittori fin qui descritti diventano ancor più oscuri e fumosi a seguito delle testimonianze raccolte da soggetti mai dichiarati presenti: né da quanti sono stati certamente tali ( , , e ) né dai Carabinieri recatisi sui Pt_1 Per_1 CP Per_3
luoghi. Il fatto che sia , sia dichiaratisi testimoni oculari, Testimone_1 Testimone_2 abbia riferito il primo di avere parlato con , il secondo di avere lasciato il proprio CP
recapito ai tre rimasti danneggiati dal sinistro, non consta da alcun atto per cui non ne è verificabile la reale presenza lungo la via teatro del sinistro. Inoltre anche i loro racconti destano meraviglia per la conoscenza di particolari che non avrebbero potuto sapere (la mancanza di assicurazione della Fiat Punto bianca, all'origine della decisione di dileguarsi
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda presa dall' , riferita dal;
la circostanza che fosse trasportato sulla Per_1 Tes_1 Pt_1
vettura del nonostante il fatto che entrambi ne fossero ormai discesi per prestare il CP
soccorso alla Fiat Punto bianca in panne) ovvero per il tenore stesso delle dichiarazioni (la ripartenza della Fiat Punto bianca descritta con il cofano aperto per consentirne l'ispezione agli investiti che, infatti, al momento di riceverne l'urto come procurato dall'ignoto automobilista, erano intenti a guardare al suo interno).
Neanche del teste , automobilista che seguiva, secondo il suo Testimone_3
racconto, la vettura pirata, da lui descritta come avente gli stop in posizione alta sulla carrozzeria, vi è possibilità di riscontro certo di presenza.
7.2. Ebbene, nonostante tanta confusione che il Tribunale ha giustamente rilevato, secondo la difesa appellante sarebbe possibile dipanare ogni dubbio ammettendo una consulenza tecnica, nonché valorizzando le mancate contestazioni dei fatti ritenuti principali.
La prima possibilità è esclusa semplicemente considerando che la consulenza tecnica mai potrebbe sopperire alle lacune istruttorie del giudizio, pena la violazione del principio dispositivo delle prove che, nel caso presente, si aggrava per la pretesa di supplire suo tramite al loro sostanziale fallimento: sia quanto alla conferma di ciò che lo stesso attore ha allegato in citazione, sia quanto al fatto – dirimente per la decisione – che nel sinistro sia realmente coinvolto un veicolo rimasto ignoto senza che ne sia stata realmente possibile l'identificazione.
La consulenza tecnica d'ufficio ha infatti lo scopo di adiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte richiedente tenda con esso a colmare la deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in argomento, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2011, n. 3130; Cassazione civile sez. II, 09.05.2016, n. 9318; Cassazione civile sez. VI, 15.12.2017, n. 30218).
Così sarebbe nel caso di specie perché, data anche l'assenza di tracce del sinistro rilevate dai
Carabinieri (che non hanno potuto farlo per essere, come dichiarato dalla parte e dai testi, due dei tre veicoli coinvolti allontanatisi e il terzo spostato con la giustificazione del suo conducente che diversamente avrebbe costituito ostacolo per la circolazione), alcuna possibilità di verificare la dinamica è immaginabile (in analogo senso per fattispecie
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comparabile alla presente in cui non erano disponibili indicazioni su possibili tracce di frenata o di scarrocciamento sull'asfalto, Cassazione civile sez. III, 25.07.2024, n. 20714).
Né dimostra l'evento (e meno che mai le sue modalità) la documentazione clinica, da cui si comprende solo che ha patito lesioni da un sinistro stradale di cui tuttavia Parte_1
nulla è possibile ritenere, se non rilevare, come ha fatto il Tribunale, che neanche ai sanitari il ha dichiarato il coinvolgimento di vetture pirata. Pt_1
Né è possibile trarre qualche effetto esonerativo dalla prova della difesa di che, CP_1
senza accondiscendere ad alcun fatto allegato dall'avversario, nulla di utile avrebbe potuto né ammettere né concedere non avendo, in quanto assicuratore sociale, diretta conoscenza dei fatti.
È evidente che la compagnia di assicurazione, chiamata in causa nella veste indicata in epigrafe e completamente estranea alla verificazione del sinistro, che non l'ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato. Consegue, quindi, che il principio di non contestazione e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione, come disciplina dall'art. 115 c.p.c., non hanno utilità nel caso di specie (“Il principio secondo il quale non vi è bisogno di provare il fatto non contestato e per converso, che occorre una contestazione da parte del convenuto costituito perché sorga l'onus probandi del fatto costituito in capo all'attore, presuppone che di tutti gli elementi del fatto costitutivo il convenuto abbia piena contezza”, Cassazione civile, sez. III, 06.03.2014, n.
5242).
7.3. Così ricostruito l'esito dell'attività istruttoria svolta, le conclusioni del primo giudice meritano assoluta conferma, senza che neanche possa convenirsi con la difesa appellante sulla sussistenza degli elementi per applicare la presunzione del capoverso dell'art. 2054
c.c..
Il Tribunale, escludendola, ha applicato il principio secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ai sensi dell'art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086;
Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto
2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Tanto premesso, il Tribunale ha scrutinato in maniera attenta le prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse non abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, senza che possa sopperire a tale deficit istruttorio (e ancor prima d'allegazione, essendo stati riferiti fatti contraddetti dalle prove) né l'invocata consulenza cinematica, né la presunzione di corresponsabilità del veicolo pirata, poiché anch'essa postula che sia dimostrata con certezza la sua efficienza causale nel sinistro.
7.4. Di tutto il percorso argomentativo e valutativo è contenuta esauriente motivazione nella sentenza, senza che essa sia francamente incisa dalle contestazioni contenute nell'appello che, per come articolate, talora peccano di specificità e talaltra sembrano confrontarsi poco con la decisione.
L'impugnazione, ove non tesa ad ammettere una consulenza francamente superflua, si limita a reiterare le pretese già avanzate dinanzi al Tribunale, senza però indicare elementi
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda maggiormente persuasivi di quelli che il primo giudice ha impiegato per decidere e senza sollecitare attenzione per possibili altri che possano essergli sfuggiti.
In altre parole, a panorama istruttorio immutato rispetto a quello di cui si legge in sentenza, parte appellante vorrebbe sentirsi accordato il risarcimento in base ad una differente valutazione delle prove che, invece, poiché sorretta da ampia motivazione ed eseguita ripartendone correttamente il carico, si dimostra pienamente convincente e tale da non ammetterne differente valutazione. Non senza tacere, per altro, che “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cassazione civile, sez. VI, 10.10.2022, n.
29361).
7.5. Neppure coglie nel segno l'indicazione secondo l'appellante non dirimente della mancanza di una denuncia-querela all'Autorità.
Il Tribunale, per le ragioni sommariamente riferite al § 5.1, ha dimostrato piena consapevolezza del fatto che “in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada” (Cassazione civile 18.06.2012, n. 9939; Cassazione civile 04.11.2014 n. 23434; Cassazione civile, 17.02.2016,
n. 3019; Cassazione civile, 30.12.2016 n. 27541 e, più recentemente, Cassazione civile, sez. VI,
11.04.2022, n. 11656 e Cassazione civile, sez. III, 23.06.2017, n. 15659).
La cosa, tuttavia, non esime dalla prova, a maggior ragione considerando che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209/2005 “al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua ascrivibilità alla condotta dolosa
o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (su cui, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 19.04.2023, n. 10540).
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Se, infatti, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata e se il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, resta la necessità che sia acquisita comunque la prova che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile, sez. VI, 12.07.2022, n. 21983).
Ebbene, il difetto probatorio non è colmato neanche dalla indicazione di una dinamica coerente in una denuncia-querela che possa avere chiarito anche la presenza di possibili altri soggetti oltre quelli direttamente coinvolti e sentiti anche dai Carabinieri che solo successivamente e cioè nel corso del giudizio sono stati escussi a testi.
8. Ne consegue la conferma della sentenza, con assorbimento d'ogni ulteriore riflessione sull'an e sul quantum del risarcimento.
Tutte le ampie dissertazioni sui ristori cui il ambisce non possono essere prese in nulla Pt_1
considerazione.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ rigetta l'appello proposto da verso la sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
617/2023 pubblicata in data 2 marzo 2023;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1
Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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