Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI CATANIA
__________
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati dr ssa Sonia Di Gesu Presidente
dr ssa Venera Condorelli Giudice
dr ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2828/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...] in Vico dello Sport n 2, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv.
Giuseppe Salerno, presso il cui studio è elett.te dom.; Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] in data [...], ivi Controparte_1
residente in [...], c.f. rappr. e dif., giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. Luigi Francesco Cuscunà, presso il cui studio è elett.te dom.; Resistente
1
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ex art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Paternò (CT) l'11/06/2007, con
, dal quale sono nati due figli: nata a [...] il Controparte_1 Per_1
7/11/2007, e nato a [...] il [...]. Per_2
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente mediante convenzione di negoziazione assistita, stipulata tra le parti e depositata in data
17/03/2021, giusta autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Catania dei dì 25-
28/3/2021, precisando che da allora non si erano mai più riconciliati;
ha quindi chiesto, fermo restando il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (per come previsto in seno all'accordo di separazione), di determinare in euro
400,00 l'importo dell'assegno mensile dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.02.2025, i coniugi, personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler formalizzare un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla produzione dell'accordo di separazione stipulato tra le parti a seguito di negoziazione assistita, giusta autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Catania dei dì 25- 28/3/2021 (trascritto nei registri degli atti di Stato Civile del Comune di Paternò al n. 45 P.2 S.C anno 2021), mentre la protrazione di tale regime, per il periodo prescritto, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Ciò posto, in base all'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti reciproci e nei confronti della prole, le parti hanno previsto e chiesto quanto segue:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in data 11/06/2007 in Paternò (CT) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò al n.
25 P.
1. anno 2007;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paternò di annotare la emittenda sentenza;
3) affidamento di entrambi i figli minori ( e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, in maniera condivisa, con collocazione degli stessi presso la madre, la quale si ribadisce, dal dì della separazione risiede ed abita stabilmente a
Paternò in via A.Musco n. 100;
4) assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, sita in Paternò in via A.
Musco n. 100, con tutti gli arredi alla sig,ra ; Controparte_1
5) La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori in modo paritetico, che dovranno educare i figli, istruirli, curarli ed assisterli moralmente, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed ispirazioni;
le decisioni di maggiore interesse, quelle che riguardano l'educazione, sviluppo e svolgimento di attività ricreative e la salute dovranno essere concordate e preventivamente da entrambi i genitori;
6) diritto del padre di tenere con sé entrambi i figli minori previo accordo, secondo le seguenti modalità, praticate dal di della separazione ad oggi e cioè: a) dal lunedi al venerdi accompagnare i figli minori a scuola e cosi, al termine delle lezioni scolastiche, prelevarli consumare con loro i pasti e tenerli fino alle 15, per poi ricondirli a casa dalla madre;
b) il sabato e le domenica tenere con se il figlio minore,
dalle ore 09.00 alle ore 21.00; e comunque tenere con sé i figli minori ogni Per_2
3 qualvolta lo richiedano e tenuto conto delle loro esigenze. In ogni caso, è garantito al padre il diritto di visita e di tenere con sé i figli minori nel modo seguente: c) 2 giorni durante ogni settimana dalle ore 16,00 alle 21,00; d) a settimane alterne, dalle ore
16,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
e) per 3 settimane, anche consecutive, da concordare di anno in anno con la madre entro il mese d giugno, nel periodo estivo che va dal mese giugno – successivamente alla fine dell'anno scolastico
- al mese di settembre – coincidente con l'inizio dell'anno scolastico;
f) per 7 giorni consecutivi, durante il periodo delle festività natalizie, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale e di quella del Capodanno;
g) per 5 giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
oltre a ciò, con flessibilità di applicazione delle date cennate, in relazione ad eventuali esigenze contingenti onde evitare la compromissione del rapporto di frequentazione padre-figli, il padre potrà tenere con sè i figli minori nelle seguenti ricorrenze: h) il 19 marzo - festa del papà i) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
j) ad anni alterni, il giorno del compleanno ed onomastico dei figli k) reciproco obbligo di entrambi i genitori a garantire il diritto delle figlie minori a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno di essi nonché di conservare e garantire il rapporto parentale con le rispettive famiglie di origine, nel reciproco rispetto;
7) obbligo del padre di corrispondere, entro il quinto giorno di ogni mese, alla
[...]
a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli minori, Controparte_1
l'importo mensile complessivo di € 450,00 , in ragione di € 225,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, consentendo altresì che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico familiare (che CP_1
ammonta a circa 390,00 euro) così imputando la quota di propria spettanza al contributo di mantenimento per i figli, oltre al 50 % delle spesse straordinarie;
8) non porre a carico di nessuna delle parti l'obbligo di corrispondersi l'un l'altro
l'assegno divorzile, perché entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti;
9) nessuna quota per il canone di locazione dell'ex casa coniugale il signor Parte_1
è tenuto più a corrispondere alla signora ,
[...] Controparte_1
come già pattuito tra le parti in via di fatto.
4 Orbene, le concordi richieste delle parti, come sopra riportate, possono essere recepite dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico ed osservandosi, per quel che concerne l'affidamento ed il mantenimento dei figli nonché la regolamentazione degli incontri con il genitore non "collocatario", che le relative pattuizioni non si pongono in contrasto con gli interessi dei minori ed, anzi, appaiono, nel contemperamento delle rispettive condizioni reddituali dei coniugi, adeguate a garantire condizioni funzionali allo sviluppo ed alla crescita della prole.
Quanto ai rapporti economici fra coniugi, deve poi ritenersi, trattandosi di materia disponibile, che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese processuali fra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Paternò l'11/06/2007 da Parte_1
nato a [...] il [...] e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò al n. 25 Parte 1, anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
dott. ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. ssa Sonia Di Gesu
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