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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4146 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Sandro Grimaldi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica CP_1
certificata dell'avv. Emanuele Matta, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
INTIMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata il 18 maggio 2022, ex art. 658 cod. proc. civ., Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentir convalidare lo sfratto a
[...] CP_1
lui intimato per morosità, quanto alle differenze non corrisposte sui canoni scaduti per i mesi di novembre e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022, a seguito di pagamento della somma di Euro 650,00, anziché di quella prevista di Euro 750,00, e quanto al canone scaduto per il mese di maggio
1 2022, in riferimento all'immobile ad uso abitativo, sito in Cagliari, via Bandello n.
15, quarto piano, con cantina e due posti auto, distinto in catasto al foglio 13, particella 747, subalterno 17, concesso in locazione per il canone annuo di Euro
9.000,00, da corrispondersi in rate mensili di Euro 750,00, in forza del contratto stipulato il 1° gennaio 2016, e per sentir pronunciare, altresì, separata ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti, per la somma complessiva di Euro 1.350,00, oltre ai canoni da scadere ed agli interessi.
Si è costituito in giudizio eccependo la tolleranza della CP_1
locatrice al pagamento di acconti in situazioni di temporanea difficoltà e, comunque, la cessazione della morosità, a seguito di pagamento di tutto quanto dovuto, da parte del conduttore, ed opponendosi, pertanto, alla richiesta di convalida dello sfratto, in quanto contraria a buona fede.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice non ha pronunciato ordinanza di rilascio, sul rilievo della sanatoria della morosità, e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti.
Con memoria integrativa, l'intimante ha contestato di aver acconsentito ad alcun pagamento oltre il termine pattuito e chiesto accertarsi l'intervenuto pagamento della somma dedotta dopo la notifica dell'intimato sfratto e, di conseguenza, condannarsi l'altra parte alla rifusione delle spese di lite.
Con memoria integrativa, l'intimato ha chiarito quanto già eccepito e concluso per il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
***
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, dopo che l'ordinanza di mutamento del rito ha indicato alle parti la questione attinente all'eventuale sanatoria della morosità, con difese scritte l'intimante ha insistito per l'accertamento, in via incidentale, della posteriorità degli atti solutori rispetto all'intimazione di sfratto per morosità e non anche per la convalida, né per l'ingiunzione, concentrandosi sulla spettanza delle
2 spese processuali, sul presupposto necessario della tacita rinuncia alle domande, mentre l'intimato ha insistito ad affermare di aver sempre pagato tutte le somme dovute, secondo le modalità concordate, tenendo ferma l'opposizione alle medesime domande, ancorché venute meno, con richiesta di poter uscire vittorioso sulle spese processuali;
infine, in udienza su specifica richiesta entrambe le parti per il tramite dei procuratori hanno chiarito essersi ormai ridotta la contesa alle spese di lite. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. Alla stregua di una delibazione del fondamento delle domande, che si rende necessaria in difetto di accordo sulle spese, è presumibile che sarebbe stata soccombente l'intimante, trattandosi di una controversia da risolversi non in forza della clausola del contratto di locazione dedotta dalla medesima, secondo cui veniva esclusa qualsiasi tolleranza rispetto al ritardo se non autorizzato per iscritto dai locatori e il mancato pagamento, anche parziale, entro i primi dieci giorni di ogni mese veniva indicato come motivo di risoluzione del contratto per fatto del conduttore, senza necessità di messa in mora (art. 2 della scrittura privata), bensì direttamente in forza della norma imperativa dettata dalla legge speciale, sulla predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione (art. 5 della L. n. 392 del 1978), tenuto conto del pagamento della minore somma di Euro 650,00, anziché Euro
750,00, per le ultime sei mensilità, quelle da novembre a dicembre 2021 e da gennaio ad aprile 2022, con differenze per la complessiva somma di Euro 600,00
(100 x 6), dunque in ritardo, ma non ancora per almeno un canone intero, e tenuto conto, altresì, del pagamento della corretta somma di Euro 750,00, in relazione alla successiva mensilità, quella di maggio 2022, a mezzo di bonifico bancario eseguito il 16 maggio 2022, come da ricevuta prodotta, dunque in data anteriore
3 alla notifica della citazione per convalida di sfratto (18 maggio 2022); d'altronde, non può estendersi l'esame a periodi ed eventuali ritardi successivi a quelli posti a base dell'intimazione, non essendo stata riproposta nel giudizio di merito la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del conduttore, diretta a far accertare il comportamento di entrambe le parti nel complesso ed anche nelle more.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, oltre che il rifiuto della proposta conciliativa ben più favorevole della parte poi virtualmente vittoriosa
(offerta di integrale compensazione delle spese di lite), e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'intimante al rimborso, in favore dell'intimato, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.276,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4146 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Sandro Grimaldi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica CP_1
certificata dell'avv. Emanuele Matta, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
INTIMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata il 18 maggio 2022, ex art. 658 cod. proc. civ., Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentir convalidare lo sfratto a
[...] CP_1
lui intimato per morosità, quanto alle differenze non corrisposte sui canoni scaduti per i mesi di novembre e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022, a seguito di pagamento della somma di Euro 650,00, anziché di quella prevista di Euro 750,00, e quanto al canone scaduto per il mese di maggio
1 2022, in riferimento all'immobile ad uso abitativo, sito in Cagliari, via Bandello n.
15, quarto piano, con cantina e due posti auto, distinto in catasto al foglio 13, particella 747, subalterno 17, concesso in locazione per il canone annuo di Euro
9.000,00, da corrispondersi in rate mensili di Euro 750,00, in forza del contratto stipulato il 1° gennaio 2016, e per sentir pronunciare, altresì, separata ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti, per la somma complessiva di Euro 1.350,00, oltre ai canoni da scadere ed agli interessi.
Si è costituito in giudizio eccependo la tolleranza della CP_1
locatrice al pagamento di acconti in situazioni di temporanea difficoltà e, comunque, la cessazione della morosità, a seguito di pagamento di tutto quanto dovuto, da parte del conduttore, ed opponendosi, pertanto, alla richiesta di convalida dello sfratto, in quanto contraria a buona fede.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice non ha pronunciato ordinanza di rilascio, sul rilievo della sanatoria della morosità, e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti.
Con memoria integrativa, l'intimante ha contestato di aver acconsentito ad alcun pagamento oltre il termine pattuito e chiesto accertarsi l'intervenuto pagamento della somma dedotta dopo la notifica dell'intimato sfratto e, di conseguenza, condannarsi l'altra parte alla rifusione delle spese di lite.
Con memoria integrativa, l'intimato ha chiarito quanto già eccepito e concluso per il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
***
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, dopo che l'ordinanza di mutamento del rito ha indicato alle parti la questione attinente all'eventuale sanatoria della morosità, con difese scritte l'intimante ha insistito per l'accertamento, in via incidentale, della posteriorità degli atti solutori rispetto all'intimazione di sfratto per morosità e non anche per la convalida, né per l'ingiunzione, concentrandosi sulla spettanza delle
2 spese processuali, sul presupposto necessario della tacita rinuncia alle domande, mentre l'intimato ha insistito ad affermare di aver sempre pagato tutte le somme dovute, secondo le modalità concordate, tenendo ferma l'opposizione alle medesime domande, ancorché venute meno, con richiesta di poter uscire vittorioso sulle spese processuali;
infine, in udienza su specifica richiesta entrambe le parti per il tramite dei procuratori hanno chiarito essersi ormai ridotta la contesa alle spese di lite. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. Alla stregua di una delibazione del fondamento delle domande, che si rende necessaria in difetto di accordo sulle spese, è presumibile che sarebbe stata soccombente l'intimante, trattandosi di una controversia da risolversi non in forza della clausola del contratto di locazione dedotta dalla medesima, secondo cui veniva esclusa qualsiasi tolleranza rispetto al ritardo se non autorizzato per iscritto dai locatori e il mancato pagamento, anche parziale, entro i primi dieci giorni di ogni mese veniva indicato come motivo di risoluzione del contratto per fatto del conduttore, senza necessità di messa in mora (art. 2 della scrittura privata), bensì direttamente in forza della norma imperativa dettata dalla legge speciale, sulla predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione (art. 5 della L. n. 392 del 1978), tenuto conto del pagamento della minore somma di Euro 650,00, anziché Euro
750,00, per le ultime sei mensilità, quelle da novembre a dicembre 2021 e da gennaio ad aprile 2022, con differenze per la complessiva somma di Euro 600,00
(100 x 6), dunque in ritardo, ma non ancora per almeno un canone intero, e tenuto conto, altresì, del pagamento della corretta somma di Euro 750,00, in relazione alla successiva mensilità, quella di maggio 2022, a mezzo di bonifico bancario eseguito il 16 maggio 2022, come da ricevuta prodotta, dunque in data anteriore
3 alla notifica della citazione per convalida di sfratto (18 maggio 2022); d'altronde, non può estendersi l'esame a periodi ed eventuali ritardi successivi a quelli posti a base dell'intimazione, non essendo stata riproposta nel giudizio di merito la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del conduttore, diretta a far accertare il comportamento di entrambe le parti nel complesso ed anche nelle more.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, oltre che il rifiuto della proposta conciliativa ben più favorevole della parte poi virtualmente vittoriosa
(offerta di integrale compensazione delle spese di lite), e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'intimante al rimborso, in favore dell'intimato, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.276,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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