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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella E. Rizzo Presidente
dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1684/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Iolanda Giordanelli, come da procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corso Luigi Fera n. 72 Cosenza.
Appellante
E
C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Vetere, come da procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito alla Via F. Acri n. 3 Cosenza.
Appellata
1
in persona del Sindaco e Legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede in alla Piazza San Carlo Borromeo C.F.: CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfrancesco Vita, P.IVA_1 come da procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Macallè 12 Cosenza.
Appellato
Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare nulla la sentenza n. 1729/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza per l'estromissione dell'odierno appellante, litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere la causa innanzi il Tribunale di Cosenza. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi>>. Per l'Appellata si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita CP_1
- disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa – voglia rigettare il proposto gravame poiché infondato sia in ragioni di fatto che in diritto per tutte le ragioni sopra meglio esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata in relazione alla statuita inammissibilità dell'intervento spiegato dallo . Al Pt_1 rigetto della proposta impugnativa deve seguire quale logica e giuridica conseguenza ed in applicazione del principio generale della soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito>>. Per l'Appellato Dichiarare inammissibile e Controparte_2 comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1729/2022 del Tribunale di Cosenza. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
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< Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva CP_1 in giudizio il concludendo nei seguenti termini: Controparte_2
“…accertata l'esclusiva responsabilità del nella Controparte_2 determinazione dei danni lamentati dall'attrice ovvero la mancata funzionalità dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e/o l'inesistenza di un sistema efficace di raccolta ed allontanamento delle acque piovane, condannare lo stesso a corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento la somma di € 5.000,00 o CP_1 quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'accaduto al soddisfo …” . L'attrice affermava di essere proprietaria dell'immobile sito in Rende (CS) C.da Tufo n. 21/A, adibito a civile abitazione (censito al foglio di Mappa n. 4 part.lle n. 182 e 142), e di avere precedentemente esperito A.T.P. (iscritto al n. 3930/2017 R.G.A.C) per accertare la natura pubblica o privata della strada che conduce alla abitazione della , verificare CP_1 lo stato di dissesto della stradina, individuandone le cause ed i lavori da eseguire per la riparazione, nonché per quantificare i danni subiti. La strada, infatti, era priva di asfalto, costellata da buche, priva di cunette o altre opere di regimentazione delle acque piovane, e la necessità di procedere alla realizzazione di un fosso di scolo era stata confermata dalla Protezione Civile, intervenuta sui luoghi a richiesta dell'attrice, nonché dal che aveva addirittura Controparte_2 confermato la natura “privata ad uso pubblico” della stradina. L'uso pubblico della strada comportava la responsabilità del CP_2 convenuto per la manutenzione e per i danni provocati alla signora
. Si costituiva in giudizio il contestando le CP_1 Controparte_2 deduzioni attoree e soprattutto negando la natura pubblica della strada, allegando che la natura privata della via doveva ricavarsi dall'atto di permuta allegato in atti dall'attrice, nonché dalla C.T.P. e dalla nota emessa in data 23.02.2016 dall'ente locale. Il convenuto concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la natura privata della stradina oggetto di causa con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice. Si procedeva all'istruzione della causa, mediante acquisizione del fascicolo dell'atp, espletamento delle prove testimoniali ammesse e, dopo ordinanza di rimessione sul ruolo, mediante C.T.U. finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi e della natura della “strada” oggetto di causa. Alla indicata udienza veniva, dunque, conferito l'incarico peritale e la causa veniva rinviata all'udienza del 15.04.2022 per il deposito della relazione tecnica. All'udienza del 9.6.2022 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione con
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assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In data 9.09.2022 spiegava intervento Controparte_3 ritenendo necessaria la rimessione della causa sul ruolo in quanto non sarebbe stato evocato in giudizio un litisconsorte necessario, in quanto tra l'intervenuto e l'attrice era intervenuta sentenza che aveva accertato che la stradella in questione era il confine tra le due proprietà, era strada ad uso pubblico e che la chiusura con sbarra ad opera dell'attrice era illegittima>>. Il Tribunale civile di Cosenza all'esito del procedimento avente R.G. n. 690/2019, con sentenza n. 1729 del 12.10.2022, così statuiva:
<<- Rigetta la domanda dell'attrice.
- Dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_4
.
[...]
- Compensa le spese del presente giudizio.
- Pone le spese di ctu, già liquidate nel provvedimento del 6/7/2022, per metà a carico dell'Erario e per metà a carico del CP_2
.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
.
[...]
Con un unico motivo l'appellante, dopo aver ripercorso le fasi dei vari giudizi definiti e pendenti con l'appellata , censura la sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'intervento nel giudizio di primo grado inammissibile perché tardivo, in quanto avvenuto oltre il termine di cui all'art. 268 co. 1 c.p.c., fuori dalle ipotesi di integrazione di litisconsorzio necessario. Secondo gli assunti dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo al fine di garantire l'integrità del contraddittorio. Adduce al riguardo che con la dichiarazione di uso privato della stradella interpoderale disposta dal Tribunale la relativa statuizione di fatto renderebbe precluso l'accesso dell'appellante alla propria abitazione e si porrebbe in contrasto con precedente sentenza, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Cosenza e confermata dalla Corte di Appello, con cui sarebbe stata, invece, accertata la natura pubblica della stradella interpoderale. Sul presupposto che tanto avrebbe imposto la qualificazione di esso appellante siccome litisconsorte necessario, assume lo che il Pt_1 suo intervento avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile anche se spiegato fuori dal termine previsto dall'art. 268 co. 1 c.p.c..
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Con lo stesso motivo, infine, contesta la valutazione delle prove operata dal primo giudice, sia con riferimento alla prova orale sia con riferimento alle risultanze della c.t.u., ritenuta non corretta ed errata.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la quale, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva CP_1 il rigetto dell'appello in quanto infondato. Si costituiva, altresì, in giudizio il in persona del Controparte_2
Sindaco e Legale rappresentante pro tempore, il quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito. All'udienza del 21.01.2025 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui le parti avevano già beneficiato in occasione di anteriore rimessione in decisione, seguita, poi, da rimessione della causa sul ruolo per dimissioni del consigliere onorario relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE È bene preliminarmente chiarire che è Parte_1 legittimato a proporre appello, non ostandovi la declaratoria di inammissibilità del suo intervento in giudizio (la quale, piuttosto, costituisce oggetto del primo motivo di gravame), avendo egli assunto, sia pure attraverso un intervento depositato durante la pendenza del termine ex art. 190 c.p.c., la qualità di parte nel processo di primo grado, in quanto rientrante tra i soggetti nei cui confronti risulta emesso il provvedimento giurisdizionale impugnato e tanto è sufficiente per attribuire la legittimazione alla proposizione dell'appello (Cass. n. 1671 del 29/01/2015, in motivazione). Tanto chiarito, nel merito l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Rilievo assorbente assume la valutazione del primo motivo di gravame, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato dallo , in quanto avvenuto oltre il Pt_1 termine di cui all'art. 268 co. 1 c.p.c.. Ritiene l'appellante che simile preclusione temporale non si applichi all'intervento del litisconsorte necessario pretermesso, quale assume di essere. È utile rammentare che “sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti” (Cass. n. 4849 del 16/02/2023) e tanto perché solo in questo caso la sentenza non può essere pronunciata che nei confronti di più soggetti, per come dispone l'art. 103 c.p.c.: ciò avviene allorché, sul piano sostanziale, la sentenza possa spiegare effetti solo se investa la
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posizione giuridica di tutte le parti del rapporto. Quando, invece, la sentenza può utilmente regolare i rapporti di alcuni dei soggetti, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, allora non sussiste la necessità di un loro litisconsorzio ed eventuali pregiudizi riflessi che tali soggetti, rimasti estranei al giudizio, possano in ipotesi subire, legittimano, in primo grado, il loro intervento (nei limiti di cui all'art. 268 c.p.c.) e, in sede di gravame, l'opposizione di terzo. Nel caso di specie non si verte in ipotesi di rapporto ontologicamente e necessariamente plurisoggettivo né di adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti. La domanda in primo grado aveva ad oggetto la condanna del convenuto al CP_2 risarcimento dei danni patiti dall'attrice per la mancanza di adeguata manutenzione della stradella interpoderale, limitrofa al proprio terreno, previo accertamento della proprietà pubblica di essa e, quindi, dell'obbligo del di curarne lo stato e la manutenzione. Non CP_2 può ritenersi che si tratti di un rapporto plurisoggettivo, avendo la domanda ad oggetto il solo rapporto tra danneggiato e danneggiante, ancorché la valutazione della domanda implicasse anche l'accertamento della sussistenza della titolarità, dal lato passivo, in capo al del rapporto sostanziale dedotto in giudizio Controparte_2
(ma solo di quello e non di altro), quale presupposto per ritenere esistente un comportamento illecito e produttivo di danno. A ben vedere, invece, le ragioni che – a giudizio dell'appellante – gli attribuirebbero la qualifica di litisconsorte necessario, costituiscono pregiudizi riflessi e pratici che, in thesi, potrebbero scaturire, a suo detrimento, dalla sentenza gravata e che, proprio in quanto tali, ne legittimavano l'intervento principale o, più correttamente, l'intervento adesivo, nella misura in cui l'interesse dell'appellante era quello di sostenere la natura pubblica della strada interpoderale oggetto di causa e, quindi, l'uso pubblico della stessa e la tenutezza del CP_2 alla sua manutenzione, al pari di quanto argomentato
[...] dall'attrice in primo grado. Difatti, in sintesi, l'appellante lamenta che la sentenza gravata – avendo accertato la natura privata della stradella e avendo il c.t.u. attribuito la proprietà sulla stessa all'appellata – si sarebbe posta CP_1 in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 345/2022 (di rigetto dell'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Cosenza n. 745/2020), che aveva accertato la natura pubblica dell'uso della stradella in questione, e tanto avrebbe comportato, per un verso, che la , sulla scorta degli accertamenti CP_1 sottesi alla sentenza gravata, si sarebbe sentita legittimata ad apporre
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una sbarra all'ingresso della stradella, impedendone così l'accesso all'appellante, impossibilitato, quindi, a raggiungere la sua proprietà e, per altro verso, avrebbe determinato l'interruzione, da parte del di tutte le attività di manutenzione che anteriormente aveva CP_2 curato, a beneficio dei proprietari degli immobili prospicenti alla stradella. Si tratta, quindi, di pregiudizi pratici e non di ragioni giuridiche tali da connotare il rapporto dedotto in giudizio siccome necessariamente plurisoggettivo e da rendere la sentenza di primo grado improduttiva di effetti se emessa senza la partecipazione in giudizio di esso appellante. Peraltro, non vi è alcun contrasto tra la sentenza qui impugnata e la precedente pronuncia della Corte: in quel caso la causa verteva tra due privati (la e l'odierno appellante) e aveva ad oggetto solo un CP_1 regolamento di confini tra la proprietà della e quella dello CP_1
e non sull'accertamento della natura pubblica o privata della Pt_1 stradella né sull'uso, pubblico o privato, di essa, sicché il mero riferimento, incidentale e semplicemente descrittivo, contenuto nella sentenza n. 345/2022 della Corte di Appello, circa il carattere pubblico dell'uso della strada non è idoneo a costituire giudicato, che, inoltre, non sarebbe neppure opponibile al in quanto contenuto in un CP_2 provvedimento reso in assenza di suo contraddittorio. Neppure nel presente giudizio è dato rinvenire un accertamento, idoneo al giudicato, in ordine alla proprietà della strada, essendosi il Tribunale pronunciato solo sull'uso, ritenuto privato, della stradella, in quanto utilizzata, nel corso del tempo, da parte dei soli proprietari delle tre ville che si trovano sui terreni serviti dalla strada. In sostanza, la prima sentenza ha accertato che la stradella costituisce il confine, dall'un lato e dall'altro, tra i terreni (della e ) che vi sia CP_1 Parte_2 affacciano mentre la sentenza impugnata si è limitata a rigettare la domanda di condanna del al risarcimento del danno per CP_2 omessa esecuzione di opere di manutenzione, avanzata dalla , sul CP_1 presupposto che la strada non sia di uso pubblico. Nessuno dei due provvedimenti giurisdizionali, quindi, verte sulla proprietà o ha accertato la proprietà della stradella né nella sentenza impugnata si legge, neppure velatamente, che la stradella sarebbe di proprietà della
, circostanza, questa, esclusa dalla sentenza di appello n. CP_1
345/2022, passata in giudicato, che ha accertato che i margini della stradella costituiscono il confine, rispettivamente, di ciascun terreno frontista. Pertanto, la sentenza non impedisce allo di contestare Pt_1
l'apposizione della sbarra né di contestare che la ES sia proprietaria
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della stradella ovvero di far valere il giudicato sul regolamento dei confini né di agire nei confronti del per fare accertare CP_2 eventuali obblighi di manutenzione sullo stesso gravanti o per far accertare la natura pubblica della strada. Dunque, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento perché tardivo. La tardività dell'intervento ha precluso, in primo grado, la valutazione delle domande e difese avanzate dall'interveniente e preclude, di conseguenza, alla Corte la valutazione degli ulteriori motivi di gravame (in ordine alla valutazione e interpretazione delle risultanze probatorie) che attengono al merito del giudizio e che, quindi, sono inammissibili.
In conclusione, l'appello deve essere respinto. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa scaglione entro
€ 5.200,00) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase trattazione–istruttoria e € 426,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 1.458,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore del in persona del Sindaco e Legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e dell'Avv. Salvatore Vetere dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c. In ragione della reiezione dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione notificato il 15.11.2022, Parte_1 nei confronti di e del in persona del CP_1 Controparte_2
Sindaco e Legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1729/2022 del Tribunale civile di Cosenza del 12.10.2022, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione, in favore degli Parte_1 appellati, delle spese di lite quantificate, per ciascun appellato, in € 1.458,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, con distrazione del pagamento dovuto all'appellata ES in favore dell'Avv. Salvatore Vetere dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
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-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 30.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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