CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 422/2020 RGAC vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'Avv. UG NO giusta procura a margine dell'atto di citazione del primo gradi di giudizio, nonché esso AVV. EUGENIO GUERINO (c.f.:
, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.; tutti elettivamente C.F._5
domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, Via Acri , 89.
APPELLANTI
E
1 (c.f. rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._6
procura a margine dell'atto di appello dall'avv. Patrizia Procopio c.f.
, e domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro alla C.F._7
Via Acri n. 37;
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 23.9.2025 la causa era posta in decisione in data
25.9.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per , , , E Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
UG NO : < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis
e per l'effetto: - accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 79/2009 del Tribunale
di Catanzaro, non opposto e divenuto esecutivo, è l'effetto del dolo e/o della collusione
della sig. e della sig.ra madre e figlia, in danno degli odierni CP_1 CP_2
attori opponenti ai sensi dell'art. 404, II comma, c.p.c.; - per l'effetto annullare e/o
revocare il suddetto decreto ingiuntivo e, comunque, dichiarare che lo stesso è privo di
effetti nei confronti degli odierni attori;
- per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca
iscritta in data 14.04.2009 (registro generale n. 5103, registro particolare n. 709,
presentazione n. 10), in favore della sig.ra sui beni della sig.ra CP_1 CP_2
per complessivi € 780.000,00; - dichiarare che la sig. in relazione
[...] CP_2
all'eredità del sig. è decaduta dal beneficio dell'inventario; - con Parte_5
vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado. >>;
per << chiede che l'On. Collegio adito, Voglia rigettare l'appello con CP_1
vittoria di spese e compensi del giudizio >>;
I FATTI
2 I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni
attori proponevano opposizione di terzo avverso il decreto ingiuntivo n. 79 del 2009 del
Tribunale di Catanzaro, deducendo quanto segue: a) la sig.ra , ha Parte_1
ottenuto dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 932/2009, per complessivi €
49.329,07, oltre interessi e competenze nei confronti di in qualità di CP_2
erede di decreto non opposto;
b) il sig. ha ottenuto dal Parte_5 Parte_2
Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 516/2009 per complessivi € 60.206,55,
oltre interessi e competenze, nei confronti di in qualità di erede di CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
c) i signori e Parte_5 Parte_3 Pt_4
insieme all'avv. NO UG hanno ottenuto dal Tribunale di Catanzaro, il
[...]
decreto ingiuntivo n. 932/2009 per complessivi € 6.798,27, oltre interessi e competenze,
nei confronti di in qualità di erede di decreto non CP_2 Parte_5
opposto; d) la sig.ra coniuge di e madre di CP_1 Parte_5 CP_2
aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 79/2009, nei
[...]
confronti di decreto non opposto, in forza del quale era stata iscritta CP_2
ipoteca, per complessivi € 780.000,00 sui beni ereditati dalla sig.ra e) CP_2
che nessun credito vantava nei confronti del defunto marito e quindi della CP_1
figlia, per come risulta dall'inventario di eredità redatto su disposizione del Tribunale di
Catanzaro. Tanto premesso, gli attori chiedevano che, venisse accertato che il decreto
ingiuntivo n. 79/2009 non opposto e divenuto esecutivo, è l'effetto del dolo e/o della
collusione della sig.ra e della sig.ra in danno degli opponenti CP_1 CP_2
ai sensi dell'art. 404 co II c.p.c.; per l'effetto, annullare e/o revocare il suddetto decreto
ingiuntivo e dichiarare che lo stesso è privo di effetti nei confronti degli odierni attori;
per
l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 14.04.2009 registro generale
n. 5103, registro particolare n. 709, in favore di sui beni di CP_1 CP_2
3 per complessivi € 780.000,00; accertare e dichiarare comunque che in CP_2
relazione all'eredità di è decaduta dal beneficio d'inventario. Si Parte_5
costituiva che eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione CP_1
di terzo. regolarmente citata, rimaneva contumace. La causa veniva CP_2
istruita documentalmente”.
In data 3.7.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 13012/2011, il
Tribunale di Catanzaro emetteva la sentenza n. 1415/2019, pubblicata il 19.7.2019,
con la quale così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna gli opponenti al
pagamento in favore di delle spese del giudizio, che si liquidano, in forza del CP_1
D.M. 55/2014, in € 2.768,00, oltre accessori di legge”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, , Parte_1
, , nonché l'avv. UG Parte_2 Parte_3 Parte_4
NO in proprio interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma.
Con un unico motivo di appello gli appellanti deducevano l'erroneità
della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto i beni del ricadenti in comunione legale con e, quindi, Parte_5 CP_1
oggetto di atti dispositivi in danno della stessa che l'avrebbero abilitata a pretendere un credito nei confronti di figlia ed erede. CP_2
A sostegno del gravame gli appellanti deducevano, altresì, che nel momento in cui il giudizio monitorio è stato azionato, la comunione legale era ormai sciolta per il decesso del , sicchè nessun credito poteva Parte_5
vantare la in virtù della comunione legale. CP_1
Chiedevano quindi la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento della circostanza che il decreto ingiuntivo n. 79/09 emesso in favore di CP_1
, poiché non opposto da fosse effetto della collusione tra le
[...] CP_2
4 parti;
ne chiedevano, quindi, l'inefficacia nei confronti degli attori e la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di in forza di tale titolo CP_2
esecutivo.
Precisavano, altresì, che il sig. , a seguito di transazione Parte_2
intervenuta con la sig.ra “non ha più ragioni di credito e quindi CP_2
nessun interesse alla riforma della sentenza impugnata, egli compare tra gli appellanti al
solo fine dell'integrità del contraddittorio. Dunque il solo non propone Parte_2
alcun gravame, partecipando al giudizio passivamente”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato con condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 27.4.2021 parte appellante veniva invitata ad esibire prova della notifica nei confronti di e a produrre la sentenza CP_2
impugnata; la Corte rinviava la causa al 13.2.2024.
Con note scritte del 13.2.2024 l'Avv. NO per le parti appellanti evidenziava di non avere prova della notifica nei confronti di e CP_2
chiedeva termine per la notifica al fine di integrare il contraddittorio.
Con ordinanza del 16.2.2024 la Corte “rilevato che le parti, nel termine
assegnato, hanno depositato note di conclusioni e che occorre integrare il contraddittorio
nei confronti della parte contumace nella sentenza impugnata;
assegna termine sino al 30
aprile 2024 per la notifica dell'atto di appello nei confronti di e rinvia la CP_2
causa per il prosieguo al 22.4.2025”.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva rinviata all'8.7.2025.
Con ordinanza del 25.7.2025 la Corte “rilevato che solo parte appellata ha
depositato note di conclusioni;
ritenuto che
parte appellante non ha depositato prova
dell'avvenuta integrazione nei confronti di rinvia per la precisazione CP_2
delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025”.
5 A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., solo parte appellata depositava note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 25.09.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, preliminarmente all'analisi dei motivi, assume carattere pregiudiziale, dirimente e assorbente l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di – “rilevato che le CP_2
parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni e che occorre integrare
il contraddittorio nei confronti della parte contumace nella sentenza impugnata;
assegna
termine sino al 30 aprile 2024 per la notifica dell'atto di appello nei confronti di CP_2
e rinvia la causa per il prosieguo al 22.4.2025 ore 9.45” - così come risultante
[...]
dall'ordinanza del 16.2.2024 emessa da questa Corte.
Ed invero, quando il giudice d'appello ordina l'integrazione del contraddittorio, fissa un termine che è perentorio, «non prorogabile neppure
sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva costituzione
della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio)». L'inosservanza di detto termine deve essere rilevata d'ufficio, «sicché la sua violazione determina,
per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione» (cfr. ex multis Cass. Civ n. 31316/2018, in senso conforme Cass. n. 7528/2007, n.
17416/2010).
Ed invero, secondo un orientamento ormai consolidato del Supremo
Collegio il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio fissato ex art. 331 c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva
6 costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio) e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, l'inammissibilità dell'impugnazione.
Ebbene, nel caso che ci occupa, ricorre pacificamente un'ipotesi di litisconsorzio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c. (esclusi i presupposti per la configurabilità di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini), per effetto del mancato rispetto del termine perentorio che è stato assegnato da questa Corte alla prima udienza utile al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte,
deve pervenirsi alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio da parte degli appellanti nei confronti di rimanendo, quindi, precluso l'esame dei motivi nel merito. CP_2
Le spese del giudizio sono poste a carico di parte appellante.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti
[...]
, , , nonché dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
UG NO in proprio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, nonché dall'avv. UG NO in proprio Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1415/2019, pubblicata il
7 22.07.2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.930,00 oltre accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nonché dell'avv. UG NO in proprio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
8
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 422/2020 RGAC vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'Avv. UG NO giusta procura a margine dell'atto di citazione del primo gradi di giudizio, nonché esso AVV. EUGENIO GUERINO (c.f.:
, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.; tutti elettivamente C.F._5
domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, Via Acri , 89.
APPELLANTI
E
1 (c.f. rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._6
procura a margine dell'atto di appello dall'avv. Patrizia Procopio c.f.
, e domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro alla C.F._7
Via Acri n. 37;
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 23.9.2025 la causa era posta in decisione in data
25.9.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per , , , E Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
UG NO : < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis
e per l'effetto: - accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 79/2009 del Tribunale
di Catanzaro, non opposto e divenuto esecutivo, è l'effetto del dolo e/o della collusione
della sig. e della sig.ra madre e figlia, in danno degli odierni CP_1 CP_2
attori opponenti ai sensi dell'art. 404, II comma, c.p.c.; - per l'effetto annullare e/o
revocare il suddetto decreto ingiuntivo e, comunque, dichiarare che lo stesso è privo di
effetti nei confronti degli odierni attori;
- per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca
iscritta in data 14.04.2009 (registro generale n. 5103, registro particolare n. 709,
presentazione n. 10), in favore della sig.ra sui beni della sig.ra CP_1 CP_2
per complessivi € 780.000,00; - dichiarare che la sig. in relazione
[...] CP_2
all'eredità del sig. è decaduta dal beneficio dell'inventario; - con Parte_5
vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado. >>;
per << chiede che l'On. Collegio adito, Voglia rigettare l'appello con CP_1
vittoria di spese e compensi del giudizio >>;
I FATTI
2 I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni
attori proponevano opposizione di terzo avverso il decreto ingiuntivo n. 79 del 2009 del
Tribunale di Catanzaro, deducendo quanto segue: a) la sig.ra , ha Parte_1
ottenuto dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 932/2009, per complessivi €
49.329,07, oltre interessi e competenze nei confronti di in qualità di CP_2
erede di decreto non opposto;
b) il sig. ha ottenuto dal Parte_5 Parte_2
Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 516/2009 per complessivi € 60.206,55,
oltre interessi e competenze, nei confronti di in qualità di erede di CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
c) i signori e Parte_5 Parte_3 Pt_4
insieme all'avv. NO UG hanno ottenuto dal Tribunale di Catanzaro, il
[...]
decreto ingiuntivo n. 932/2009 per complessivi € 6.798,27, oltre interessi e competenze,
nei confronti di in qualità di erede di decreto non CP_2 Parte_5
opposto; d) la sig.ra coniuge di e madre di CP_1 Parte_5 CP_2
aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 79/2009, nei
[...]
confronti di decreto non opposto, in forza del quale era stata iscritta CP_2
ipoteca, per complessivi € 780.000,00 sui beni ereditati dalla sig.ra e) CP_2
che nessun credito vantava nei confronti del defunto marito e quindi della CP_1
figlia, per come risulta dall'inventario di eredità redatto su disposizione del Tribunale di
Catanzaro. Tanto premesso, gli attori chiedevano che, venisse accertato che il decreto
ingiuntivo n. 79/2009 non opposto e divenuto esecutivo, è l'effetto del dolo e/o della
collusione della sig.ra e della sig.ra in danno degli opponenti CP_1 CP_2
ai sensi dell'art. 404 co II c.p.c.; per l'effetto, annullare e/o revocare il suddetto decreto
ingiuntivo e dichiarare che lo stesso è privo di effetti nei confronti degli odierni attori;
per
l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 14.04.2009 registro generale
n. 5103, registro particolare n. 709, in favore di sui beni di CP_1 CP_2
3 per complessivi € 780.000,00; accertare e dichiarare comunque che in CP_2
relazione all'eredità di è decaduta dal beneficio d'inventario. Si Parte_5
costituiva che eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione CP_1
di terzo. regolarmente citata, rimaneva contumace. La causa veniva CP_2
istruita documentalmente”.
In data 3.7.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 13012/2011, il
Tribunale di Catanzaro emetteva la sentenza n. 1415/2019, pubblicata il 19.7.2019,
con la quale così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna gli opponenti al
pagamento in favore di delle spese del giudizio, che si liquidano, in forza del CP_1
D.M. 55/2014, in € 2.768,00, oltre accessori di legge”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, , Parte_1
, , nonché l'avv. UG Parte_2 Parte_3 Parte_4
NO in proprio interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma.
Con un unico motivo di appello gli appellanti deducevano l'erroneità
della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto i beni del ricadenti in comunione legale con e, quindi, Parte_5 CP_1
oggetto di atti dispositivi in danno della stessa che l'avrebbero abilitata a pretendere un credito nei confronti di figlia ed erede. CP_2
A sostegno del gravame gli appellanti deducevano, altresì, che nel momento in cui il giudizio monitorio è stato azionato, la comunione legale era ormai sciolta per il decesso del , sicchè nessun credito poteva Parte_5
vantare la in virtù della comunione legale. CP_1
Chiedevano quindi la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento della circostanza che il decreto ingiuntivo n. 79/09 emesso in favore di CP_1
, poiché non opposto da fosse effetto della collusione tra le
[...] CP_2
4 parti;
ne chiedevano, quindi, l'inefficacia nei confronti degli attori e la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di in forza di tale titolo CP_2
esecutivo.
Precisavano, altresì, che il sig. , a seguito di transazione Parte_2
intervenuta con la sig.ra “non ha più ragioni di credito e quindi CP_2
nessun interesse alla riforma della sentenza impugnata, egli compare tra gli appellanti al
solo fine dell'integrità del contraddittorio. Dunque il solo non propone Parte_2
alcun gravame, partecipando al giudizio passivamente”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato con condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 27.4.2021 parte appellante veniva invitata ad esibire prova della notifica nei confronti di e a produrre la sentenza CP_2
impugnata; la Corte rinviava la causa al 13.2.2024.
Con note scritte del 13.2.2024 l'Avv. NO per le parti appellanti evidenziava di non avere prova della notifica nei confronti di e CP_2
chiedeva termine per la notifica al fine di integrare il contraddittorio.
Con ordinanza del 16.2.2024 la Corte “rilevato che le parti, nel termine
assegnato, hanno depositato note di conclusioni e che occorre integrare il contraddittorio
nei confronti della parte contumace nella sentenza impugnata;
assegna termine sino al 30
aprile 2024 per la notifica dell'atto di appello nei confronti di e rinvia la CP_2
causa per il prosieguo al 22.4.2025”.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva rinviata all'8.7.2025.
Con ordinanza del 25.7.2025 la Corte “rilevato che solo parte appellata ha
depositato note di conclusioni;
ritenuto che
parte appellante non ha depositato prova
dell'avvenuta integrazione nei confronti di rinvia per la precisazione CP_2
delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025”.
5 A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., solo parte appellata depositava note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 25.09.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, preliminarmente all'analisi dei motivi, assume carattere pregiudiziale, dirimente e assorbente l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di – “rilevato che le CP_2
parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni e che occorre integrare
il contraddittorio nei confronti della parte contumace nella sentenza impugnata;
assegna
termine sino al 30 aprile 2024 per la notifica dell'atto di appello nei confronti di CP_2
e rinvia la causa per il prosieguo al 22.4.2025 ore 9.45” - così come risultante
[...]
dall'ordinanza del 16.2.2024 emessa da questa Corte.
Ed invero, quando il giudice d'appello ordina l'integrazione del contraddittorio, fissa un termine che è perentorio, «non prorogabile neppure
sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva costituzione
della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio)». L'inosservanza di detto termine deve essere rilevata d'ufficio, «sicché la sua violazione determina,
per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione» (cfr. ex multis Cass. Civ n. 31316/2018, in senso conforme Cass. n. 7528/2007, n.
17416/2010).
Ed invero, secondo un orientamento ormai consolidato del Supremo
Collegio il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio fissato ex art. 331 c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva
6 costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio) e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, l'inammissibilità dell'impugnazione.
Ebbene, nel caso che ci occupa, ricorre pacificamente un'ipotesi di litisconsorzio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c. (esclusi i presupposti per la configurabilità di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini), per effetto del mancato rispetto del termine perentorio che è stato assegnato da questa Corte alla prima udienza utile al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte,
deve pervenirsi alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio da parte degli appellanti nei confronti di rimanendo, quindi, precluso l'esame dei motivi nel merito. CP_2
Le spese del giudizio sono poste a carico di parte appellante.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti
[...]
, , , nonché dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
UG NO in proprio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, nonché dall'avv. UG NO in proprio Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1415/2019, pubblicata il
7 22.07.2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.930,00 oltre accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nonché dell'avv. UG NO in proprio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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