Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3493 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Piazza Leonida Bissolati 8 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI GIORDANO e ANGELONE STEFANIA ( ) PIAZZA L. C.F._1
BISSOLATI, 8 82100 BENEVENTO;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di Controparte_1 essere dipendente della resistente fin dal 01/05/1991, con la qualifica di macchinista parametro 190 del vigente CCNL AU;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa e l' indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; che, con sentenza n.476/2022, il Tribunale di Benevento dichiarava il suo diritto a percepire per ciascun giorno di
1
non si era adeguata e continuava a non includere le suddette voci salariali nella retribuzione corrisposta durante il periodo delle ferie;
che, con l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 veniva istituita la cd.
“indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori del settore autoferrotranviario, a decorrere dal 01/07/2022; che, ciò nondimeno, permaneva il suo diritto alle differenze derivanti dal ricalcolo della retribuzione spettante per il periodo di ferie 01/01/2021–30/06/2022, per l'importo complessivo di
€ 1.742,16. Concludeva chiedendo “- previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo Aziendale 25/07/2012 nella parte in cui escludono le voci della retribuzione variabile denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le ex festività soppresse di cui all'art.29 CCNL 28/11/2015, e/o previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale/collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo feriale le predette indennità, per contrarietà a norme imperative, anche di orgine eurounitaria, vigenti in subiecta materia, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 gli importi spettanti per le suddette voci salariali, in attuazione dei principi generali di diritto enunciati dalla CGUE, per i motivi esplicitati nel presente atto, o per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
- per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite nel periodo 01/01/2021–30/06/2022 e quelle spettanti a tale titolo in virtù dei criteri individuati dal Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, per l'importo complessivo di € 1.742,16 – di cui € 229,50 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e € 1.512,16 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011” – ovvero per il diverso importo
2 eventualmente accertato dal Giudice anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
- condannare l' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, nonchè al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Regolarmente convenuto in giudizio a mezzo PEC in data17.03.2025, on si costituiva, pertanto, Controparte_1 deve dichiararsene la contumacia.
La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. E' pacifico che, nel nostro ordinamento non trova applicazione un principio generale di omnicomporensività della retribuzione. Non tutte le erogazione del datore di lavoro di natura retributiva vanno considerate nel calcolo delle retribuzioni per ferie, malattia etc. ove dai patti della contrattazione collettiva od individuale emerga la volontà delle parti di limitare alcuna erogazioni alle sole giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro. Infatti, il cosiddetto principio dell'onnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente caratteri di continuità, obbligatorietà e determinatezza, adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 c. c.), non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 cost. in tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi, come nei suddetti casi del trattamento per ferie, per malattia, o per permessi sindacali una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati (così Cass. civ., 29/05/1985, n. 3251). Tanto premesso, la giurisprudenza eurocomunitaria, è intervenuta sull'argomento intepretando l'art.7 della Dir. 04/11/2003, n. 2003/88/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro in vigore dal 2 agosto 2004, che testualmente prevede “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
3 Con riferimento a detta norma la Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, 13/12/2018, n. 385/17 ha chiarito che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE deve essere interpretato nel senso che dette norme ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell'indennità per ferie retribuite, consente di prendere in considerazione una retribuzione inferiore alla retribuzione ordinaria che il lavoratore riceve durante i periodi di lavoro;
che la normativa nazionale deve essere intepretata quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. In epoca antecedente, Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C- 155/10, IL e altri, ha chiarito che sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" mentre non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”. La normativa comunitaria e l'intepretazione giurisprudenziale conseguente, deve trovare applicazione anche negli stati membri, quantomeno adottando intepretazioni delle norme vigenti, conformi. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come ,al fine di ritenere illegittimamente escluse dalla base di calcolo del compenso per lavoro straordinario, indennità, emolumenti ed altre voci, non è rilevante la continuità della relativa corresponsione, quanto piuttosto la verifica se le stesse siano incluse nella retribuzione "normale", secondo quanto stabilito dal c.c.n.l., dovendo rimanere escluse, dalla detta base di calcolo, quelle voci che, per la relativa funzione e
4 caratteristiche, siano rivolte a compensare particolari prestazioni e disagi specifici, ovvero situazioni particolari, meritevoli di tutela, anche se di fatto corrisposte con continuità. (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 11/07/2016, n. 14120 ). Dalla ricostruzione soprariportata, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema Corte, emerge che rientrano nel calcolo della retribuzione da considerare nel calcolo dell'indennità per ferie a) voci retributive che rientrino nella retribuzione normale intesa come retribuzione percepita in periodi normali di svolgimento dell'attività lavorativa e ,legate alle modalità di svolgimento della prestazione;
b) voci retributive che non siano volte a compensare particolari disagi legati allo svolgimento della mansione o spese occasionali o accessorie. Venendo, dunque, alle indennità perequative e compensative di cui all'Accordo Regionale 16.11.2012, trattasi di indennità introdotte, ai sensi dell'art.3 dell'Accordo, in sostituzione delle indennità previste dalla contrattazione aziendale fino al 31.12.2011, riassorbiti mediante il riconoscimento dell'indennità perequativa – pari al valore più basso tra quelli corrisposti dalla diverse aziende aderenti – e indennità compensativa – pari alla differenza tra l'indennità perequativa e il residuo valore economico delle ex indennità vigenti nelle aziende in epoca antecedente. L'accordo riporta, nell'all.B, l'eleneco di tali indennità (indennità di cassa, gestione, unico, lavoro domenicale, indennità di rischio) e, per molte di tali indennità, è indicata un'erogazione dell'importo spettante legato all'effettiva presenza in servizio. Ciò nondimeno, la misura delle indennità perequativa e compensativa, ai sensi dell'art.3, viene determinata in misura fissa (“gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono erogati in cifra fissa non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del tfr”), prendendo in cosiderazione (V. all. B) le indennità erogate in maniera
“strutturale” o, in caso di indennità erogate con ciclicità, rapportandole alle esigenze di ciclicità in funzione all'effettiva presenza media. In altre parole quelle indennità riconosciute in epoca antecedente al 31.12.2011 e legate anche all'effettiva presenza, per effetto dell'Accordo regionale 2012, confluivano in un'indennità unica, calcolata in maniera fissa ed erogata in maniera continuativa. Sicuramente dette indennità non venivano elencate all'art.2
5 dell'accordo come componenti della retribuzione “normale” ma, per la loro natura, rientrano certamente nella nozione di retribuzione
“normale” di cui C.C.N.L. di categoria che ricomprende “le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”. Il mero riferimento contenuto nell'accordo “all'effettiva presenza\prestazione” non vale ad escluderne la natura di
“retribuzione normale”, ai sensi del CCNL applicato, trattandosi di un compenso che non può considerarsi come accidentale e relativo a prestazioni svolte in condizioni particolari di luogo, di ambiente o di tempo, ma si ingloba, e si identifica, con la normale retribuzione, che costituisce un elemento costante, che va ad integrare la normale retribuzione complessiva dovuta al lavoratore. Da quanto premesso consegue la fondatezza delle ragioni di cui al ricorso e l'accoglimento della domanda. Quanto alla misura del riconoscimento, può tenersi conto del conteggio che appare corretto e che questo Giudice ritiene fare proprio. Contr Tanto premesso dev'essere condannata a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie godute da a Parte_1 decorrere dal 01/01/2021–30/06/2022, al pagamento dell'importo complessivo di € 1.742,16 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% stante la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore di Controparte_1
differenze retributive relative al Parte_1 periodo di ferie godute da a decorrere dal Parte_1
01/01/2021–30/06/2022, per l'importo complessivo di € 1.742,16. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
1) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle Parte_1
6 spese processuali che liquida in complessivi €919,80 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. €49,00 IVA e CPA, con distrazione. Benevento 06.05.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
7