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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7187/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBONI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PERTINI N. 12 44047 TERRE DEL RENOpresso il difensore avv. BALBONI CLAUDIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALBONI Parte_2 C.F._2
CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PERTINI 12 TERRE DEL RENOpresso il difensore avv. BALBONI CLAUDIA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo pagina 1 di 3 I l T r i b u n a l e
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 06/06/2024; sentiti all'udienza del 31 ottobre 2024 i coniugi che hanno confermato la loro volontà di separarsi;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli , in data 05/08/2014, Persona_1 Persona_2
, in data 12/01/2016 e , in data 21/06/2021;
[...] Persona_3 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali e in generale sono conformi al loro interesse visto l'intervento del P.M. in data 07/07/2024 ; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
20/07/1986] e [nato a [...] il [...]] uniti in matrimonio celebrato a San Parte_2
Giovanni in Persiceto (Bo), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni in Persiceto (Bo) al n. 6 parte II, serie A u.
1. anno 2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati
2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori che adotteranno, separatamente, le decisioni di vita ordinaria dei minori, e congiuntamente quelle afferenti la educazione, istruzione e salute di natura straordinaria
3) La prole avrà stabile residenza presso la madre nella casa coniugale che, conseguentemente,
verrà ad ella assegnata con gli arredi che la compongono, salvo diversa ripartizione dei mobili che concordemente le parti vorranno attuare;
4) Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà previo avvertimento telefonico almeno qualche ora prima, ma, in ogni caso, li potrà tenere con sé, due fine settimana al mese alternati tra loro dal venerdì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola, oltre, a tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 17,00 sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola, nella settimana in cui il week and staranno con la mamma, tutti i mercoledì dalle ore
17,00 sino al mattino successivo nella settimana in cui la prole trascorrerà il week and con il papà.
5) I bambini staranno con il padre tre settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, una settimana durante quelle natalizie che, ad anni alterni, corrisponderà ai giorni dal 23 al 30 pagina 2 di 3 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali che, ad anni alterni, ricomprenderanno il giorno di Pasqua, mentre l'anno successivo il Lunedì
Dell'Angelo.
6) Le parti stabiliscono di concordare le vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno, quelle natalizie e pasquali entro il 30 ottobre. I ricorrenti, inoltre, cercheranno di mantenere le attuali abitudini dei figli rispetto al genitore che li accompagna a scuola ed a quello che li riprende al termine delle lezioni.
7) Decorso un anno dalla separazione i genitori, valutata la maturità dei figli, preso atto anche del loro gradimento e della loro volontà, favoriranno la permanenza dei minori dal papà per due settimane al mese alternate tra loro, ovvero aumenteranno di una giornata infrasettimanale in cui questi staranno con il genitore non collocatario.
8) Ciascun genitore dovrà sempre essere preferito a qualunque altro sostituto genitoriale.
9) Il padre, sino a che i minori non staranno con lui a settimane alterne, ovvero un giorno in più a settimana, dovrà corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento € 600,00 (pari ad €
200,00 per ciascun figlio ) al mese, adempimento da curare entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutare anno per anno sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie significativamente secondo lo schema del protocollo adottato dal Tribunale di
Bologna che i ricorrenti dichiarano di conoscere e accettare.
10) I coniugi convengono che la moglie avrà diritto di percepire per intero l'assegno unico riconosciuto per i figli.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 31-10-2024
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Neri Il Presidente Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7187/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBONI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PERTINI N. 12 44047 TERRE DEL RENOpresso il difensore avv. BALBONI CLAUDIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALBONI Parte_2 C.F._2
CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PERTINI 12 TERRE DEL RENOpresso il difensore avv. BALBONI CLAUDIA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo pagina 1 di 3 I l T r i b u n a l e
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 06/06/2024; sentiti all'udienza del 31 ottobre 2024 i coniugi che hanno confermato la loro volontà di separarsi;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli , in data 05/08/2014, Persona_1 Persona_2
, in data 12/01/2016 e , in data 21/06/2021;
[...] Persona_3 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali e in generale sono conformi al loro interesse visto l'intervento del P.M. in data 07/07/2024 ; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
20/07/1986] e [nato a [...] il [...]] uniti in matrimonio celebrato a San Parte_2
Giovanni in Persiceto (Bo), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni in Persiceto (Bo) al n. 6 parte II, serie A u.
1. anno 2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati
2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori che adotteranno, separatamente, le decisioni di vita ordinaria dei minori, e congiuntamente quelle afferenti la educazione, istruzione e salute di natura straordinaria
3) La prole avrà stabile residenza presso la madre nella casa coniugale che, conseguentemente,
verrà ad ella assegnata con gli arredi che la compongono, salvo diversa ripartizione dei mobili che concordemente le parti vorranno attuare;
4) Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà previo avvertimento telefonico almeno qualche ora prima, ma, in ogni caso, li potrà tenere con sé, due fine settimana al mese alternati tra loro dal venerdì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola, oltre, a tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 17,00 sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola, nella settimana in cui il week and staranno con la mamma, tutti i mercoledì dalle ore
17,00 sino al mattino successivo nella settimana in cui la prole trascorrerà il week and con il papà.
5) I bambini staranno con il padre tre settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, una settimana durante quelle natalizie che, ad anni alterni, corrisponderà ai giorni dal 23 al 30 pagina 2 di 3 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali che, ad anni alterni, ricomprenderanno il giorno di Pasqua, mentre l'anno successivo il Lunedì
Dell'Angelo.
6) Le parti stabiliscono di concordare le vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno, quelle natalizie e pasquali entro il 30 ottobre. I ricorrenti, inoltre, cercheranno di mantenere le attuali abitudini dei figli rispetto al genitore che li accompagna a scuola ed a quello che li riprende al termine delle lezioni.
7) Decorso un anno dalla separazione i genitori, valutata la maturità dei figli, preso atto anche del loro gradimento e della loro volontà, favoriranno la permanenza dei minori dal papà per due settimane al mese alternate tra loro, ovvero aumenteranno di una giornata infrasettimanale in cui questi staranno con il genitore non collocatario.
8) Ciascun genitore dovrà sempre essere preferito a qualunque altro sostituto genitoriale.
9) Il padre, sino a che i minori non staranno con lui a settimane alterne, ovvero un giorno in più a settimana, dovrà corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento € 600,00 (pari ad €
200,00 per ciascun figlio ) al mese, adempimento da curare entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutare anno per anno sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie significativamente secondo lo schema del protocollo adottato dal Tribunale di
Bologna che i ricorrenti dichiarano di conoscere e accettare.
10) I coniugi convengono che la moglie avrà diritto di percepire per intero l'assegno unico riconosciuto per i figli.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 31-10-2024
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Neri Il Presidente Dott. Bruno Perla
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