Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni con le seguenti modificazioni:
Il 2° comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o delle sezione di Corte di appello in cui e' istituito tribunale per i minorenni, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18».
All'articolo 12, 1° comma, le parole: «ogni quinquennio» sono sostituite dalla altre: «ogni triennio».
Il 1° comma dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potesta' o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223; 233, 271 e 279 del Codice civile ; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore eta' preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso Codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del Codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 ».
Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque Spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni con le seguenti modificazioni:
Il 2° comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o delle sezione di Corte di appello in cui e' istituito tribunale per i minorenni, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18».
All'articolo 12, 1° comma, le parole: «ogni quinquennio» sono sostituite dalla altre: «ogni triennio».
Il 1° comma dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potesta' o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223; 233, 271 e 279 del Codice civile ; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore eta' preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso Codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del Codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 ».
Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque Spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi.