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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9988/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. COLUCCIA Parte_1
LUIGI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) riconoscere e dichiarare che le somme richieste dall' con comunicazione del 12/07/2024 CP_1 non sono dovute per le ragioni di cui in narrativa;
[pratica indebito 19045107]
b) revocare per l'effetto il provvedimento del 12/07/2024; CP_1
c) ordinare all' di annullare la posizione debitoria della somma di € 5.138,22 comunicata CP_1 con lettera datata 12.07.2024, oltre agli interessi e rivalutazione, o di quella altra maggiore o minore risultante;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Che con sentenza n.154/2019, pubblicata in data 16/01/20219, il Tribunale di Lecce – Sezione
Lavoro (R.G. n.1978/2018), espletata la consulenza tecnica d'Ufficio, accertati i requisiti socio-
1 economici, riconosceva in favore della sig.ra con decorrenza febbraio 2017, Parte_1
l'assegno di invalidità civile.
2) che con provvedimento datato 06/02/2019 l' di Casarano alla sig.ra CP_1 Parte_1
accertati i requisiti socio-economici, liquidava la prestazione n.044-410107664197 con decorrenza febbraio 2017, nei seguenti importi:
€ 289,80 al mese per l'anno 2017;
€ 292,88 al mese per l'anno 2018;
€ 295,99 al mese per l'anno 2019.
3) Che in data 10 aprile 2020 la ricorrente IG.ra compiva 67 anni e il sopra Parte_1
precisato assegno di invalidità civili, nel mese di maggio 2020, si trasformava in ASSEGNO
SOCIALE.
L'art.19 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dice testualmente: decorrenza delle provvidenze economiche) In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 …..>>
4) Che la sig.ra non ha mai avuto redditi propri e tale circostanza è stata Parte_1
accertata dal Giudice del Lavoro di Lecce nella causa R.G. n. 1978/2018, dall' di Casarano CP_1
e dalle Dichiarazioni reddituale che la ricorrente inoltra periodicamente all' CP_1
5) Che l' di Casarano con raccomandata, datata 12/07/2024, comunicava testualmente: <
Ciò precisato eccepisce che la ricorrente avrebbe percepito le somme chieste in ripetizione in buona fede;
inoltre, rappresenta come non avrebbe tenuto conto del disposto CP_1 dell'art. 19 della Legge 30/03/1971 n.118 che prevede la trasformazione automatica della prestazione.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
2 La maggiorazione sociale è concessa con carattere di provvisorietà, proprio in base al reddito dichiarato dal soggetto e con successivi controlli reddituali si verifica il mantenimento del diritto e/o la corretta misura della prestazione.
Il debito in questione nel caso che ci occupa è conseguito al ricalcolo per revoca della maggiorazione sociale, a seguito di mancata comunicazione reddituale.
Non risponde al vero, quindi, quanto affermato in ricorso né può essere equivocata la comunicazione dettagliata dell' . CP_2
Ed invero, in data 12/07/2024, in seguito a ricostituzione della prestazione pensionistica è emerso l'indebito n. 19045107, relativo al periodo 01/02/2017 – 31/08/2024, pari ad € 5.138,22 (All.1). CP_ Tale indebito, regolarmente notificato il 07/08/2024 (All.2), è sorto dopo che l' ha preso in considerazione oltre al reddito della ricorrente anche il reddito del coniuge, mai comunicato;
il coniuge della ricorrente era titolare di pensione VOCPDEL dal 01/02/2017 ovvero con la stessa decorrenza dell'assegno d'invalidità civile del quale era titolare la signora in conseguenza è stato Parte_1 rideterminato l'importo della rata dell'assegno mensile d'invalidità civile, trasformata in assegno sociale dal 01/05/2020, revocando la maggiorazione sociale.
***
1) Va premesso come oggetto della pretesa amministrativa sia la maggiorazione sociale, restando invece questione diversa quella relativa alla prestazione principale trasformata.
Questo si evince chiaramente dalla memoria di CP_1
2) ciò detto, va affermato che si tratta di prestazione assistenziale e come tale retta dai principi in materia di indebito propri di tale categoria di prestazioni.
3) In tal senso appare necessario richiamare Cass. 13915/2021: In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n.
448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n.
173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che
3 accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
4) Nel caso di specie, emerge come effettivamente parte ricorrente non abbia mai dolosamente omesso di comunicare redditi coniugali a Infatti, la pensione del CP_1 coniuge è di categoria VOCPDEL e si tratta di prestazione erogata da che doveva CP_1 conoscere un trattamento, ancorché di gestione ex che esso stesso eroga. CP_3
Sussistono quindi i presupposti di cui alla sopra richiamata giurisprudenza per dichiarare l'irripetibilità dell'indebito.
La raccomandata risulta conosciuta dopo il pagamento della rata di agosto (la ricevuta di ritorno prodotta da porta come data 7.8.24) e quindi appare irripetibile l'intero CP_1 importo.
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al II scaglione. Resta assorbita ogni ulteriore questione dedotta.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9988/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme chieste con nota datata CP_1
12/07/2024, pratica indebito 19045107; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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