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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore dr. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 27 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 120/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa giusta Pt_1 procura generale alle liti dall'Avv. Francesco Bove ed elettivamente domiciliata in Salerno, al
Corso Garibaldi, n.38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S.;
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Aniello Matrone ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Scafati al Corso Nazionale n° 95
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in data 9.2.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con la sentenza n. 240/2023 qui impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l. accoglieva il ricorso promosso da e volto ad ottenere la declaratoria di Controparte_1 illegittimità della richiesta di restituzione avanzata nei confronti dell'istante da parte dell' in Pt_1 relazione ad un indebito pagamento effettuato dall'Istituto per un importo di euro 1.000,00 la cui percezione, secondo la tesi dell' , sarebbe avvenuta a titolo di indennità per emergenza CP_2
Covid-19, n. 120149/2020 per il periodo dal 01.06.2020 al 30.06.2020.
Il giudice di prime cure riteneva non provato l'avvenuto pagamento della prestazione oggetto del giudizio, affermando altresì la sussistenza dei presupposti di legge utili al conseguimento della predetta prestazione, tanto in assenza di prova contraria da fornirsi da parte dell' sul quale CP_2 ricadeva il relativo onere probatorio.
Con atto di appello depositato l'8.3.2023 l' censurava la sentenza di primo grado CP_2 sostenendone l'erroneità in quanto: 1) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non provato l'avvenuto pagamento della prestazione nonostante la documentazione prodotta in atti dall' Pt_1 emergendo in particolare dagli estratti tratti dall'archivio informatizzato che l'importo in Pt_1 questione era “stato posto in pagamento a novembre del 2020 presso la B.C.C. di Scafati (IBAN
T10F0885576490000001004188), come richiesto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda”; 2) non sussistevano nel caso di specie i presupposti per l'erogazione della provvidenza in questione, atteso che «la sig.ra è stata occupata nel mese di giugno del CP_1
2020, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze della azienda “AL
MARE” che si occupa di ristorazione» e che “Nessuna eccezione, nessuna doglianza, nessuna contestazione è mai stata sollevata dalla ricorrente in merito alla causale dell'indebito, che deve essere considerato come pacificamente ammesso ex art.115 c.p.c.”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata nel senso del rigetto della domanda della
, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva resistendo Controparte_1 all'impugnazione dell' e chiedendo alla Corte di disattenderla, con vittoria di spese di lite. Pt_1
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va accolto per quanto si dirà. Pt_1
Il tema del riparto dell'onere probatorio nelle controversie riguardanti l'indebito previdenziale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento è nel senso di ritenere che grava esclusivamente sul beneficiario della prestazione l'onere di dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del proprio diritto al conseguimento della prestazione e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito (cfr. Cass. sez. un. 18046/10).
Come chiarito poi da Cass. civ. Sez. lavoro, 17/11/2003, n. 17404, in caso di erroneo pagamento di prestazione temporanea non pensionistica trova comunque applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato Pt_1 prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 c.c., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'erronea corresponsione della prestazione previdenziale.
In termini analoghi si è espressa, con riferimento ad altra ipotesi di prestazione temporanea indebitamente percepita, anche Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373, secondo cui in tal caso non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989, in base al quale non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, atteso che tale ultima disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non qualunque prestazione previdenziale, e dunque, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica. Come chiarito in motivazione dalla richiamata pronuncia, i trattamenti previdenziali ma non pensionistici, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (cfr. anche Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n.
27674 del 2011 e i precedenti ivi citati), non rientrano nell'alveo di applicabilità della L. n. 88 del
1989, citato art. 52, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico, tanto senza trascurare che alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di applicazione a qualunque prestazione previdenziale (cfr. fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011). Secondo tale condivisibile impostazione, “[…]Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019,
Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018)”.
Per completezza va anche riferito che recentemente Corte Costituzionale, 27/01/2023, n.8, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 Cost., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita, ribadendo dunque il principio per cui, al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, atteso che, in considerazione del quadro di rimedi specificamente offerti dall'ordinamento nazionale, “[…] la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”.
Tanto precisato, l' ha richiesto alla la restituzione dell'indennità per emergenza CP_2 CP_1
Covid in favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che la stessa avrebbe percepito per il periodo di giugno 2020 in relazione ad un importo di euro 1.000,00, sul presupposto che l'istante avrebbe lavorato in quello stesso periodo presso l'azienda “Al Mare”, operante nel campo della ristorazione.
Le circostanze di cui sopra risultano espressamente dedotte nella comparsa di costituzione depositata dell' nella precedente fase di giudizio, in particolare a pag. 3 (rapporto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo determinato dell'istante nel giugno 2020 presso l'azienda di cui sopra) e a pag.
5 (pagamento dell'importo in questione a novembre 2020 presso l'istituto di credito indicato dalla ricorrente nella domanda amministrativa).
Le circostanze di cui sopra non risultano specificamente contestate dalla nel primo atto CP_1 difensivo utile, ovvero nelle note difensive di trattazione scritta depositate in relazione alla prima udienza del 29.6.2022 celebrata ex art. 127 ter c.p.c., atteso che nel predetto atto l'istante si limita a riportarsi al proprio atto introduttivo senza prendere alcuna posizione sulle richiamate deduzioni difensive dell'ente resistente. Con riferimento, poi, all'intervenuto pagamento della prestazione in oggetto, va altresì preso atto della produzione in giudizio da parte dell' di documentazione CP_2 relativa al pagamento dell'indennità in questione (cfr. estratto del cassetto previdenziale della
). CP_1
Con riferimento al profilo appena esposto, è il caso di rammentare i principi espressi più volte dalla
Suprema Corte in subiecta materia, recentemente anche da Cass. civ. n. 10860/2011, con riferimento all'architettura di tutto il sistema processuale e, in particolare ai meccanismi correlati al carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena nonché l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti ed altresì al generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost., sicché, come già affermato da
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-06-2005, n. 12636, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.
A completamento di quanto fin qui esposto in punto di diritto va in ogni caso precisato che la contestazione non può comunque essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 8933/2009, 5356/2009, 18202/2008, 10182/2007).
In applicazione dei principi fin qui esposti e fermo restando l'onere probatorio gravante sul beneficiario della prestazione nei termini precedenti riferiti, va dunque riformata la sentenza di primo grado e vanno, pertanto, disattese le domande proposte le domande proposte dalla CP_1 nel precedente grado di giudizio.
Non si provvede in ordine alle spese del doppio grado di giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in presenza dell'apposita dichiarazione di esenzione depositata dalla nel precedente grado di giudizio. CP_1
A tal riguardo, come precisato da Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, n. 16284, In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali,
l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, secondo il quale "l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero. Ne consegue pertanto che, ove tali condizioni, originariamente insussistenti, si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, è facoltà dell'interessato rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione diretta ad ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio.
In senso conforme si è espressa più recentemente Cass. 25 giugno 2018 n. 16616. Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 8.3.2023 dall' in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
240/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello dell' ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande Pt_1 proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Controparte_1 nulla per le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore dr. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 27 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 120/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa giusta Pt_1 procura generale alle liti dall'Avv. Francesco Bove ed elettivamente domiciliata in Salerno, al
Corso Garibaldi, n.38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S.;
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Aniello Matrone ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Scafati al Corso Nazionale n° 95
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in data 9.2.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con la sentenza n. 240/2023 qui impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l. accoglieva il ricorso promosso da e volto ad ottenere la declaratoria di Controparte_1 illegittimità della richiesta di restituzione avanzata nei confronti dell'istante da parte dell' in Pt_1 relazione ad un indebito pagamento effettuato dall'Istituto per un importo di euro 1.000,00 la cui percezione, secondo la tesi dell' , sarebbe avvenuta a titolo di indennità per emergenza CP_2
Covid-19, n. 120149/2020 per il periodo dal 01.06.2020 al 30.06.2020.
Il giudice di prime cure riteneva non provato l'avvenuto pagamento della prestazione oggetto del giudizio, affermando altresì la sussistenza dei presupposti di legge utili al conseguimento della predetta prestazione, tanto in assenza di prova contraria da fornirsi da parte dell' sul quale CP_2 ricadeva il relativo onere probatorio.
Con atto di appello depositato l'8.3.2023 l' censurava la sentenza di primo grado CP_2 sostenendone l'erroneità in quanto: 1) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non provato l'avvenuto pagamento della prestazione nonostante la documentazione prodotta in atti dall' Pt_1 emergendo in particolare dagli estratti tratti dall'archivio informatizzato che l'importo in Pt_1 questione era “stato posto in pagamento a novembre del 2020 presso la B.C.C. di Scafati (IBAN
T10F0885576490000001004188), come richiesto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda”; 2) non sussistevano nel caso di specie i presupposti per l'erogazione della provvidenza in questione, atteso che «la sig.ra è stata occupata nel mese di giugno del CP_1
2020, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze della azienda “AL
MARE” che si occupa di ristorazione» e che “Nessuna eccezione, nessuna doglianza, nessuna contestazione è mai stata sollevata dalla ricorrente in merito alla causale dell'indebito, che deve essere considerato come pacificamente ammesso ex art.115 c.p.c.”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata nel senso del rigetto della domanda della
, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva resistendo Controparte_1 all'impugnazione dell' e chiedendo alla Corte di disattenderla, con vittoria di spese di lite. Pt_1
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va accolto per quanto si dirà. Pt_1
Il tema del riparto dell'onere probatorio nelle controversie riguardanti l'indebito previdenziale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento è nel senso di ritenere che grava esclusivamente sul beneficiario della prestazione l'onere di dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del proprio diritto al conseguimento della prestazione e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito (cfr. Cass. sez. un. 18046/10).
Come chiarito poi da Cass. civ. Sez. lavoro, 17/11/2003, n. 17404, in caso di erroneo pagamento di prestazione temporanea non pensionistica trova comunque applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato Pt_1 prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 c.c., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'erronea corresponsione della prestazione previdenziale.
In termini analoghi si è espressa, con riferimento ad altra ipotesi di prestazione temporanea indebitamente percepita, anche Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373, secondo cui in tal caso non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989, in base al quale non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, atteso che tale ultima disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non qualunque prestazione previdenziale, e dunque, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica. Come chiarito in motivazione dalla richiamata pronuncia, i trattamenti previdenziali ma non pensionistici, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (cfr. anche Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n.
27674 del 2011 e i precedenti ivi citati), non rientrano nell'alveo di applicabilità della L. n. 88 del
1989, citato art. 52, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico, tanto senza trascurare che alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di applicazione a qualunque prestazione previdenziale (cfr. fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011). Secondo tale condivisibile impostazione, “[…]Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019,
Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018)”.
Per completezza va anche riferito che recentemente Corte Costituzionale, 27/01/2023, n.8, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 Cost., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita, ribadendo dunque il principio per cui, al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, atteso che, in considerazione del quadro di rimedi specificamente offerti dall'ordinamento nazionale, “[…] la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”.
Tanto precisato, l' ha richiesto alla la restituzione dell'indennità per emergenza CP_2 CP_1
Covid in favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che la stessa avrebbe percepito per il periodo di giugno 2020 in relazione ad un importo di euro 1.000,00, sul presupposto che l'istante avrebbe lavorato in quello stesso periodo presso l'azienda “Al Mare”, operante nel campo della ristorazione.
Le circostanze di cui sopra risultano espressamente dedotte nella comparsa di costituzione depositata dell' nella precedente fase di giudizio, in particolare a pag. 3 (rapporto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo determinato dell'istante nel giugno 2020 presso l'azienda di cui sopra) e a pag.
5 (pagamento dell'importo in questione a novembre 2020 presso l'istituto di credito indicato dalla ricorrente nella domanda amministrativa).
Le circostanze di cui sopra non risultano specificamente contestate dalla nel primo atto CP_1 difensivo utile, ovvero nelle note difensive di trattazione scritta depositate in relazione alla prima udienza del 29.6.2022 celebrata ex art. 127 ter c.p.c., atteso che nel predetto atto l'istante si limita a riportarsi al proprio atto introduttivo senza prendere alcuna posizione sulle richiamate deduzioni difensive dell'ente resistente. Con riferimento, poi, all'intervenuto pagamento della prestazione in oggetto, va altresì preso atto della produzione in giudizio da parte dell' di documentazione CP_2 relativa al pagamento dell'indennità in questione (cfr. estratto del cassetto previdenziale della
). CP_1
Con riferimento al profilo appena esposto, è il caso di rammentare i principi espressi più volte dalla
Suprema Corte in subiecta materia, recentemente anche da Cass. civ. n. 10860/2011, con riferimento all'architettura di tutto il sistema processuale e, in particolare ai meccanismi correlati al carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena nonché l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti ed altresì al generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost., sicché, come già affermato da
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-06-2005, n. 12636, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.
A completamento di quanto fin qui esposto in punto di diritto va in ogni caso precisato che la contestazione non può comunque essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 8933/2009, 5356/2009, 18202/2008, 10182/2007).
In applicazione dei principi fin qui esposti e fermo restando l'onere probatorio gravante sul beneficiario della prestazione nei termini precedenti riferiti, va dunque riformata la sentenza di primo grado e vanno, pertanto, disattese le domande proposte le domande proposte dalla CP_1 nel precedente grado di giudizio.
Non si provvede in ordine alle spese del doppio grado di giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in presenza dell'apposita dichiarazione di esenzione depositata dalla nel precedente grado di giudizio. CP_1
A tal riguardo, come precisato da Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, n. 16284, In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali,
l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, secondo il quale "l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero. Ne consegue pertanto che, ove tali condizioni, originariamente insussistenti, si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, è facoltà dell'interessato rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione diretta ad ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio.
In senso conforme si è espressa più recentemente Cass. 25 giugno 2018 n. 16616. Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 8.3.2023 dall' in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
240/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello dell' ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande Pt_1 proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Controparte_1 nulla per le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)