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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1281/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1281/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di
Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sica ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Piazza Caduti Civili di Guerra nr. 1, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Massara e Carlo Controparte_1
Domenico Massara ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via F. Crispi nr. 62, presso studio difensori.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Salerno –
Domanda di condanna al rilascio di immobile detenuto sine titulo
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 13/12/2023 per l'appellata, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 14/12/2023, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Salerno,
[...] emessa e depositata telematicamente in data 15/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie, per quanto di ragione, le domande di cui ai nnr. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate in citazione da e, per l'effetto: a) Accerta e Controparte_1 dichiara che a far data dal 30.01.2009 ha occupato in via esclusiva gli Parte_1 appartamenti in Salerno alla Via Ventimiglia n. 19 scala B interni 13 e 15, in comproprietà con la sorella;
b) Condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento in favore di , per le causali di cui in motivazione, per il Controparte_1 mancato godimento dell'immobile sito in Salerno via Ventimiglia scala B int. 13, della somma di € 53.247,48, oltre interessi al saggio legale dal dì della messa in mora
(02.04.12) al soddisfo;
c) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, per le causali di cui in motivazione, per il mancato godimento dell'immobile
[...] sito in Salerno via Ventimiglia scala B int. 15, della somma di € 83.561,36, oltre interessi al saggio legale dal dì di messa in mora (02.04.12) al soddisfo;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna a rimborsare in favore di i Parte_1 Controparte_1
4/5 delle spese di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare (1/1) € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione – dichiarando compensato il residuo;
4) Pone le spese di CTU a definitivo carico del convenuto ”. Parte_1
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato in data
06/02/2015 e iscritto a ruolo in data 16/02/2015, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, , esponendo di essere Parte_1 comproprietaria pro indiviso con il germano appellante di due appartamenti, siti in pag. 2/8 Salerno alla Via Ventimiglia, n. 19, scala b, rispettivamente int. 15 e int. 13, loro pervenuti per successione alla madre deceduta ab intestato il 24/01/2009. Persona_1
L'attrice rappresentava, inoltre, che aveva intrapreso condotte volte a Parte_1 impedirle il libero e pieno godimento dei cespiti immobiliari in parola: segnatamente, riferiva che a far data dal 30/01/2009, questi l'aveva estromessa con violenza da detti immobili e che successivamente, malgrado la proposizione di diverse azioni per la reintegra nel possesso, si era reso autore di nuovi violenti spogli, poi culminati nella occupazione sine titulo dei due immobili.
Lamentava di aver patito, oltre allo spoglio del possesso, anche incresciose conseguenze, quali la perdita dei beni mobili di sua proprietà presenti negli appartamenti nonché la revoca dall'incarico di amministratrice di condominio;
pertanto, chiedeva al Tribunale di
Salerno di accertare che a far data dal 30/01/2009 occupava in via Parte_1 esclusiva gli appartamenti sopra descritti, demandando, altresì, la condanna di questi al pagamento di un indennizzo e/o dei danni derivanti dal mancato godimento dei cespiti nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dell'incarico di amministratrice di condominio, alla perdita delle chances lavorative e al mancato godimento dei beni mobili personali presenti negli immobili.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 18/11/2015, si costituiva tardivamente in giudizio , quale parte Parte_1 convenuta, il quale contestava quanto dedotto dalla controparte, chiedendone il rigetto.
Questi negava, infatti, di aver tenuto comportamenti tali da privare la sorella del godimento degli immobili ricevuti per successione alla defunta madre, pur risiedendo lo stesso – e accollandosi, tra l'altro, le relative spese per le utenze – abitualmente in uno dei due e, precisamente, nell'appartamento sito in Salerno alla via Ventimiglia, n. 19, scala b., int. 15; a supporto di tali deduzioni e della non contestabilità del godimento in favore della sorella, il convenuto richiamava l'avvenuta immissione dell'attrice nel possesso del detto immobile per opera degli Ufficiali Giudiziari all'esito delle reintegrazioni nel possesso ordinate dal giudice.
Di contro, esponeva che godeva in via esclusiva dell'appartamento Controparte_1 sito in Salerno alla via Ventimiglia, n. 19, scala b, int. 19 – anch'esso afferente alla massa ereditaria – ragion per cui agiva in giudizio contro la sorella al fine di Parte_1
pag. 3/8 ottenere il pagamento delle somme spettantigli a titolo di detenzione dell'appartamento in parola.
Disposta dal precedente istruttore la riunione del presente procedimento di primo grado con il giudizio incardinato da contro , poi revocata Parte_1 Controparte_1 dal successivo giudice istruttore, istruita la causa a mezzo di prova per testi e C.T.U., si perveniva all'udienza del 15/11/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2704/2023, emessa e depositata telematicamente in data 15/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno, ritenendo comprovate, anche in base alle risultanze dei diversi procedimenti possessori intercorsi tra le parti, le condotte spoliative di in danno della Parte_1 sorella, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente le domande attoree: accertava l'occupazione sine titulo degli appartamenti oggetto di causa da parte di Parte_1
a far data dal 30/01/2009, condannandolo al risarcimento dei danni arrecati all'attrice per il mancato godimento di entrambe le consistenze immobiliari, nonché a rimborsare in favore di i 4/5 delle spese di lite e ponendo, infine, le spese di CTU Controparte_1 interamente a carico del convenuto.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , Parte_1 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “A. Erronea interpretazione delle emergenze processuali – omesso apprezzamento delle risultanze documentali e processuali prodotte dal convenuto - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- motivazione insufficiente e illogica (art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c.); B. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie della c.t.u. e delle dichiarazioni testimoniali – Tes_
di motivazione per mancata presa di posizione sulle osservazioni critiche formulate sulla C.T.U.”.
Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “2- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2704/2023 (nella causa iscritta al n. 1216/2015) resa in data 15/06/2023 dal
Tribunale di Salerno nella persona del G.U. dott.ssa Giuseppina Valiante, pubblicata il
16/06/2023 e mai notificata, accertare e dichiarare che il sig. non ha Parte_1
pag. 4/8 occupato in via esclusiva gli appartamenti siti in Salerno alla via Ventimiglia n. 19 scala Co B, interni 13 e 15, in comproprietà con la sorella . con vittoria di spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
4- condannare
l'appellata al doppio grado di giudizio per quanto concerne le spese, diritti e onorari per il procuratore anticipatario;
5- in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte d'Appello rigetti il dispiegato appello, rideterminare la somma dovuta per il mancato godimento degli immobili, a mezzo di una espletanda C.T.U. di cui si chiede espressa rinnovazione viste le criticità supra evidenziate della perizia di primo grado, caratterizzata da incompletezza e scarsamente attendibile ai fini della decisione della controversia.”. Chiedeva, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c.; in via istruttoria, chiedeva la rinnovazione di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in dat 31/05/2024, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la manifesta infondatezza del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Fissata la prima udienza per il 27/06/2025, poi rinviata al 04/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022 e, depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 09/07/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 11/07/2024, la Corte, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'invocata inibitoria – proposta nell'appello e reiterata nelle note scritte – rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnativa.
Il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 26/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
pag. 5/8 Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127- ter c.p.c. per l'udienza del 26/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, che rendono comprensibile le ragioni della impugnazione.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La sentenza di primo grado ha statuito che a far data dal 30/01/2009 ha occupato in via Parte_1 esclusiva gli appartamenti siti in Salerno alla via Ventimiglia n. 19, scala B interni 13 e
15, in comproprietà con la sorella Per conseguenza, ha condannato CP_1 Parte_1
al pagamento, per il mancato godimento dell'appartamento scala B, int. 13 della
[...] somma di euro 53,247,48, e per il mancato godimento dell'immobile scala B int. 15 della somma di euro 83.561,36. Con il primo motivo di appello ritiene che il Parte_1 giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le risultanze processuali, e non abbia tenuto conto della circostanza che l'appellata è nella disponibilità esclusiva dell'appartamento di via Ventimiglia n. 19, e che è sempre stata nella disponibilità degli appartamenti per cui è causa. L'appellante ha indirizzato diverse raccomandate con avviso di ricevimento per procedere alla consegna delle chiavi, così manifestando la volontà della condivisione con la sorella. Tuttavia dette raccomandate sono state depositate nel giudizio di primo grado in sede di controdeduzioni alla c.t.u., dunque tardivamente e non sono state, correttamente, valutate dal primo giudice. Peraltro, le raccomandate non dimostrano una chiara ed inequivoca volontà di adempiere, in quanto non sono equiparabili ad una offerta reale a mezzo di pubblico ufficiale, fatta nelle forme di cui all'art. 1209 c.c. Passando al secondo motivo di appello esso è relativo alle critiche alla consulenza tecnica ed agli esiti per come recepiti dal giudice. In primo luogo le osservazioni alla consulenza, sono state seguite dalla risposte da parte del consulente, che ha tenuto conto della condizione o stato degli immobili, riportando tali aspetti in atti, inoltre le doglianze dell'appellante rispetto al cattivo funzionamento degli impianti pag. 6/8 appaiono mere elencazioni, non sostenute da riscontro probatorio. La parte non fa fornito alcuna prova sulla condizione all'attualità degli appartamenti, tale da incidere significativamente sul valore di mercato per caratteristiche intrinseche e per ubicazione.
La parte appellante richiama un vizio della motivazione per non aver dato conto delle osservazioni alla consulenza, tuttavia non specifica il capo della motivazione impugnata, proponendo una critica diretta alla consulenza. In particolare, relativamente all'immobile interno 13, composto da tre camere, cucina, anti-bagno, ripostiglio, disimpegno e due balconi, l'appartamento risulta in buono stato conservazione, dotato di caldaia e radiatori, cosi come da consulenza e riscontri fotografici, cui il ctu fa riferimento. L'immobile interno 15 risulta in uno stato di conservazione mediocre, il pavimento della cucina in parte risulta divelto, e parte del bagno in rifacimento, anche in questo caso vi è il richiamo al riscontro fotografico. Dunque, il consulente ha tenuto conto dello stato di conservazione degli immobili al fine della valutazione finale. Inoltre, ha indicato i criteri di calcolo del più probabili canone di locazione, facendo riferimento al mercato immobiliare della zona, nonché alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, con utilizzo di coefficienti corretti, in ragione allo stato dei manufatti, come da risposta alle osservazioni del ctp. Pertanto, il motivo di appello è infondato. Ugualmente, è infondato il motivo di appello relativo alla mancata o parziale valutazione delle prove testimoniali in relazione allo stato di disponibilità del bene da parte della appellata, con facoltà di pari utilizzo, considerato che in questa sede si discute delle facoltà connesse allo stato di comproprietari delle parti. In particolare, quanto alla erronea valutazione e valorizzazione del teste da parte del giudice di primo grado, che avrebbe riferito fatti non a sua Testimone_2 conoscenza diretta, va osservato che dalla dichiarazione a verbale è dato leggere” ero presente all'episodio in data 23/01/2012, la sign.ra recatasi presso gli Controparte_1 immobili in mia compagnia constatava che le serrature delle porte di ingresso degli appartamenti erano state sostituite” Dunque, il teste riferisce di fatti a conoscenza diretta circa l'impossibilità di accede agli immobili da parte dell'appellata. Circa la testimonianza di che non sarebbe stata valutata al fine delle decisione, Testimone_3 essa non si pone in contrasto con le risultanze processuali complessive, visto che lo stesso riferisce in parte di aver saputo dei fatti dalla o di non esserne a conoscenza e CP_1 rispetto all'accesso agli immobili dichiara che poteva accedere agli Controparte_1
pag. 7/8 immobili ma non alle singole stanze, poiché queste erano chiuse a chiave, e di poter affermare ciò, perché l'ha accompagnata sui luoghi essendo intenzionato a fittare una camera, e per visionare detta stanza ha dovuto rivolgersi ad . Dunque, la Parte_1 valutazione delle risultanze probatorie operate dal primo giudice è da ritenersi corretta, in relazione alla prova del mancato godimento dei beni da parte dell'appellata. L'appello è pertanto infondato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 2704/2023 Parte_2 Controparte_3 del Tribunale di Salerno, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 7.500,00, oltre iva e cnap e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione
Civile.
Salerno, lì 5/09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1281/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1281/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di
Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sica ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Piazza Caduti Civili di Guerra nr. 1, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Massara e Carlo Controparte_1
Domenico Massara ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via F. Crispi nr. 62, presso studio difensori.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Salerno –
Domanda di condanna al rilascio di immobile detenuto sine titulo
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 13/12/2023 per l'appellata, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 14/12/2023, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 2704/2023 del Tribunale di Salerno,
[...] emessa e depositata telematicamente in data 15/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie, per quanto di ragione, le domande di cui ai nnr. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate in citazione da e, per l'effetto: a) Accerta e Controparte_1 dichiara che a far data dal 30.01.2009 ha occupato in via esclusiva gli Parte_1 appartamenti in Salerno alla Via Ventimiglia n. 19 scala B interni 13 e 15, in comproprietà con la sorella;
b) Condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento in favore di , per le causali di cui in motivazione, per il Controparte_1 mancato godimento dell'immobile sito in Salerno via Ventimiglia scala B int. 13, della somma di € 53.247,48, oltre interessi al saggio legale dal dì della messa in mora
(02.04.12) al soddisfo;
c) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, per le causali di cui in motivazione, per il mancato godimento dell'immobile
[...] sito in Salerno via Ventimiglia scala B int. 15, della somma di € 83.561,36, oltre interessi al saggio legale dal dì di messa in mora (02.04.12) al soddisfo;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna a rimborsare in favore di i Parte_1 Controparte_1
4/5 delle spese di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare (1/1) € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione – dichiarando compensato il residuo;
4) Pone le spese di CTU a definitivo carico del convenuto ”. Parte_1
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato in data
06/02/2015 e iscritto a ruolo in data 16/02/2015, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, , esponendo di essere Parte_1 comproprietaria pro indiviso con il germano appellante di due appartamenti, siti in pag. 2/8 Salerno alla Via Ventimiglia, n. 19, scala b, rispettivamente int. 15 e int. 13, loro pervenuti per successione alla madre deceduta ab intestato il 24/01/2009. Persona_1
L'attrice rappresentava, inoltre, che aveva intrapreso condotte volte a Parte_1 impedirle il libero e pieno godimento dei cespiti immobiliari in parola: segnatamente, riferiva che a far data dal 30/01/2009, questi l'aveva estromessa con violenza da detti immobili e che successivamente, malgrado la proposizione di diverse azioni per la reintegra nel possesso, si era reso autore di nuovi violenti spogli, poi culminati nella occupazione sine titulo dei due immobili.
Lamentava di aver patito, oltre allo spoglio del possesso, anche incresciose conseguenze, quali la perdita dei beni mobili di sua proprietà presenti negli appartamenti nonché la revoca dall'incarico di amministratrice di condominio;
pertanto, chiedeva al Tribunale di
Salerno di accertare che a far data dal 30/01/2009 occupava in via Parte_1 esclusiva gli appartamenti sopra descritti, demandando, altresì, la condanna di questi al pagamento di un indennizzo e/o dei danni derivanti dal mancato godimento dei cespiti nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dell'incarico di amministratrice di condominio, alla perdita delle chances lavorative e al mancato godimento dei beni mobili personali presenti negli immobili.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 18/11/2015, si costituiva tardivamente in giudizio , quale parte Parte_1 convenuta, il quale contestava quanto dedotto dalla controparte, chiedendone il rigetto.
Questi negava, infatti, di aver tenuto comportamenti tali da privare la sorella del godimento degli immobili ricevuti per successione alla defunta madre, pur risiedendo lo stesso – e accollandosi, tra l'altro, le relative spese per le utenze – abitualmente in uno dei due e, precisamente, nell'appartamento sito in Salerno alla via Ventimiglia, n. 19, scala b., int. 15; a supporto di tali deduzioni e della non contestabilità del godimento in favore della sorella, il convenuto richiamava l'avvenuta immissione dell'attrice nel possesso del detto immobile per opera degli Ufficiali Giudiziari all'esito delle reintegrazioni nel possesso ordinate dal giudice.
Di contro, esponeva che godeva in via esclusiva dell'appartamento Controparte_1 sito in Salerno alla via Ventimiglia, n. 19, scala b, int. 19 – anch'esso afferente alla massa ereditaria – ragion per cui agiva in giudizio contro la sorella al fine di Parte_1
pag. 3/8 ottenere il pagamento delle somme spettantigli a titolo di detenzione dell'appartamento in parola.
Disposta dal precedente istruttore la riunione del presente procedimento di primo grado con il giudizio incardinato da contro , poi revocata Parte_1 Controparte_1 dal successivo giudice istruttore, istruita la causa a mezzo di prova per testi e C.T.U., si perveniva all'udienza del 15/11/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2704/2023, emessa e depositata telematicamente in data 15/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno, ritenendo comprovate, anche in base alle risultanze dei diversi procedimenti possessori intercorsi tra le parti, le condotte spoliative di in danno della Parte_1 sorella, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente le domande attoree: accertava l'occupazione sine titulo degli appartamenti oggetto di causa da parte di Parte_1
a far data dal 30/01/2009, condannandolo al risarcimento dei danni arrecati all'attrice per il mancato godimento di entrambe le consistenze immobiliari, nonché a rimborsare in favore di i 4/5 delle spese di lite e ponendo, infine, le spese di CTU Controparte_1 interamente a carico del convenuto.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , Parte_1 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “A. Erronea interpretazione delle emergenze processuali – omesso apprezzamento delle risultanze documentali e processuali prodotte dal convenuto - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- motivazione insufficiente e illogica (art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c.); B. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie della c.t.u. e delle dichiarazioni testimoniali – Tes_
di motivazione per mancata presa di posizione sulle osservazioni critiche formulate sulla C.T.U.”.
Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “2- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2704/2023 (nella causa iscritta al n. 1216/2015) resa in data 15/06/2023 dal
Tribunale di Salerno nella persona del G.U. dott.ssa Giuseppina Valiante, pubblicata il
16/06/2023 e mai notificata, accertare e dichiarare che il sig. non ha Parte_1
pag. 4/8 occupato in via esclusiva gli appartamenti siti in Salerno alla via Ventimiglia n. 19 scala Co B, interni 13 e 15, in comproprietà con la sorella . con vittoria di spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
4- condannare
l'appellata al doppio grado di giudizio per quanto concerne le spese, diritti e onorari per il procuratore anticipatario;
5- in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte d'Appello rigetti il dispiegato appello, rideterminare la somma dovuta per il mancato godimento degli immobili, a mezzo di una espletanda C.T.U. di cui si chiede espressa rinnovazione viste le criticità supra evidenziate della perizia di primo grado, caratterizzata da incompletezza e scarsamente attendibile ai fini della decisione della controversia.”. Chiedeva, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c.; in via istruttoria, chiedeva la rinnovazione di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in dat 31/05/2024, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la manifesta infondatezza del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Fissata la prima udienza per il 27/06/2025, poi rinviata al 04/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022 e, depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 09/07/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 11/07/2024, la Corte, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'invocata inibitoria – proposta nell'appello e reiterata nelle note scritte – rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnativa.
Il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 26/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
pag. 5/8 Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127- ter c.p.c. per l'udienza del 26/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, che rendono comprensibile le ragioni della impugnazione.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La sentenza di primo grado ha statuito che a far data dal 30/01/2009 ha occupato in via Parte_1 esclusiva gli appartamenti siti in Salerno alla via Ventimiglia n. 19, scala B interni 13 e
15, in comproprietà con la sorella Per conseguenza, ha condannato CP_1 Parte_1
al pagamento, per il mancato godimento dell'appartamento scala B, int. 13 della
[...] somma di euro 53,247,48, e per il mancato godimento dell'immobile scala B int. 15 della somma di euro 83.561,36. Con il primo motivo di appello ritiene che il Parte_1 giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le risultanze processuali, e non abbia tenuto conto della circostanza che l'appellata è nella disponibilità esclusiva dell'appartamento di via Ventimiglia n. 19, e che è sempre stata nella disponibilità degli appartamenti per cui è causa. L'appellante ha indirizzato diverse raccomandate con avviso di ricevimento per procedere alla consegna delle chiavi, così manifestando la volontà della condivisione con la sorella. Tuttavia dette raccomandate sono state depositate nel giudizio di primo grado in sede di controdeduzioni alla c.t.u., dunque tardivamente e non sono state, correttamente, valutate dal primo giudice. Peraltro, le raccomandate non dimostrano una chiara ed inequivoca volontà di adempiere, in quanto non sono equiparabili ad una offerta reale a mezzo di pubblico ufficiale, fatta nelle forme di cui all'art. 1209 c.c. Passando al secondo motivo di appello esso è relativo alle critiche alla consulenza tecnica ed agli esiti per come recepiti dal giudice. In primo luogo le osservazioni alla consulenza, sono state seguite dalla risposte da parte del consulente, che ha tenuto conto della condizione o stato degli immobili, riportando tali aspetti in atti, inoltre le doglianze dell'appellante rispetto al cattivo funzionamento degli impianti pag. 6/8 appaiono mere elencazioni, non sostenute da riscontro probatorio. La parte non fa fornito alcuna prova sulla condizione all'attualità degli appartamenti, tale da incidere significativamente sul valore di mercato per caratteristiche intrinseche e per ubicazione.
La parte appellante richiama un vizio della motivazione per non aver dato conto delle osservazioni alla consulenza, tuttavia non specifica il capo della motivazione impugnata, proponendo una critica diretta alla consulenza. In particolare, relativamente all'immobile interno 13, composto da tre camere, cucina, anti-bagno, ripostiglio, disimpegno e due balconi, l'appartamento risulta in buono stato conservazione, dotato di caldaia e radiatori, cosi come da consulenza e riscontri fotografici, cui il ctu fa riferimento. L'immobile interno 15 risulta in uno stato di conservazione mediocre, il pavimento della cucina in parte risulta divelto, e parte del bagno in rifacimento, anche in questo caso vi è il richiamo al riscontro fotografico. Dunque, il consulente ha tenuto conto dello stato di conservazione degli immobili al fine della valutazione finale. Inoltre, ha indicato i criteri di calcolo del più probabili canone di locazione, facendo riferimento al mercato immobiliare della zona, nonché alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, con utilizzo di coefficienti corretti, in ragione allo stato dei manufatti, come da risposta alle osservazioni del ctp. Pertanto, il motivo di appello è infondato. Ugualmente, è infondato il motivo di appello relativo alla mancata o parziale valutazione delle prove testimoniali in relazione allo stato di disponibilità del bene da parte della appellata, con facoltà di pari utilizzo, considerato che in questa sede si discute delle facoltà connesse allo stato di comproprietari delle parti. In particolare, quanto alla erronea valutazione e valorizzazione del teste da parte del giudice di primo grado, che avrebbe riferito fatti non a sua Testimone_2 conoscenza diretta, va osservato che dalla dichiarazione a verbale è dato leggere” ero presente all'episodio in data 23/01/2012, la sign.ra recatasi presso gli Controparte_1 immobili in mia compagnia constatava che le serrature delle porte di ingresso degli appartamenti erano state sostituite” Dunque, il teste riferisce di fatti a conoscenza diretta circa l'impossibilità di accede agli immobili da parte dell'appellata. Circa la testimonianza di che non sarebbe stata valutata al fine delle decisione, Testimone_3 essa non si pone in contrasto con le risultanze processuali complessive, visto che lo stesso riferisce in parte di aver saputo dei fatti dalla o di non esserne a conoscenza e CP_1 rispetto all'accesso agli immobili dichiara che poteva accedere agli Controparte_1
pag. 7/8 immobili ma non alle singole stanze, poiché queste erano chiuse a chiave, e di poter affermare ciò, perché l'ha accompagnata sui luoghi essendo intenzionato a fittare una camera, e per visionare detta stanza ha dovuto rivolgersi ad . Dunque, la Parte_1 valutazione delle risultanze probatorie operate dal primo giudice è da ritenersi corretta, in relazione alla prova del mancato godimento dei beni da parte dell'appellata. L'appello è pertanto infondato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 2704/2023 Parte_2 Controparte_3 del Tribunale di Salerno, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 16/06/2023 – non notificata respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 7.500,00, oltre iva e cnap e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione
Civile.
Salerno, lì 5/09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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