Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 01/03/2021, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00855/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2015, proposto da
Societa' Agricola Liberelle I^ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Taglio di Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
Azienda Ulss n. 19 Adria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni, Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
Sindaco del Comune di Taglio di Po non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 17 dell’08.04.2015, notificata in data 11.04.2015;
nonché di ogni ulteriore atto connesso per presupposizione o conseguenzialità, tra cui in particolare, la nota della Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione SISP dell’Azienda U.L.S.S. n. 19 del 27.03.2015;
con la pretesa richiesta di condanna al risarcimento, ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 104/2010, di tutti i pretesi danni che deriverebbero alla ricorrente dall’illegittimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 giugno 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO