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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 114/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 02 aprile 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra nata a [...] il [...] e residente a [...]di Puglia (BAT) Parte_1
via delle Mimose n. 136 (C.F.: ), in proprio e in qualità di erede di CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), deceduto Persona_1 CodiceFiscale_2
in data 15.03.2022, e di nata a [...] il [...] (C.F.: Persona_2 C.F._3
), deceduta in data 07.12.2023, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...]
Francesco Diacovo del Foro di Cosenza
attrice e
residente a [...] CP_1
convenuta contumace residente a [...] Controparte_2
convenuto contumace con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice Controparte_3
fiscale , partita IVA , in persona del procuratore Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Parducci del Foro di Firenze
[...]
convenuta nato a [...] il [...] e residente a [...] (C. F. Controparte_5
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Simona Bellini del C.F._4
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Pisa via G. Impastato
convenuto nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per Controparte_3 la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Leonardo Susini del Foro di Pisa
convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 04.03.24 (quanto a parte attrice), in data 13.03.204 (quanto alla , in data 27.02.24 (quanto alla Controparte_6 Controparte_6
quale impresa designata per conto del F.G.V.S.) e in data 12.03.24 (quanto ad ).
[...] Controparte_5
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 14.12.2018, ritualmente notificato, , e Persona_1 Persona_2
rappresentati e difesi come in atti, adivano il Tribunale di Pisa per ivi sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro in oggetto è da ascriversi a colpa od imperizia concorrente dei conducenti della vettura Fiat PU tg.
DT288JF, della vettura AN Y rimasta non identificata e dalla vettura VW Golf tg. EH723HR, e conseguentemente condannare i convenuti, in solido e ciascuno nella eventuale misura percentuale dell'accertando grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali – subiti a causa del prematuro decesso del sig. e per l'effetto, Controparte_7
riconoscere il diritto del sig. a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti, Persona_1
a causa del prematuro decesso del figlio nella misura globale di € 415.000,00 Controparte_7
ovvero quella che sarà accertata nel corso del giudizio, nonché, riconoscere, il diritto della IG.ra
, madre del a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti Persona_2 Controparte_7 nella misura globale di € 415.000,00 ovvero quella che sarà accertata nel corso di giudizio nonché, infine, accertare e dichiarare il diritto della IG.ra sorella del defunto Parte_2 [...]
a vedersi riconosciuta il risarcimento dei danni subiti nella misura globale di €125.000,00 CP_7
ovvero quella che sarà accertata in corso del giudizio. Condannare in solido, ancora, i convenuti tutti al pagamento in favore degli attori della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo sulle somme loro spettanti a titolo di risarcimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori deducevano di essere rispettivamente padre, madre e sorella di , deceduto a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.12.2013, alle ore 14.30 Controparte_7
circa, nel Comune di Pisa, allo svincolo Pisa Nord Est S.G.C. FI-PI-LI, sinistro che aveva visto coinvolti, oltre al motoveicolo BMW GS 1200 S tg. DK41508 di proprietà e condotto dallo scomparso
, l'autovettura Fiat PU tg. DT288JF (assicurata per la RCA presso Controparte_7 [...]
con polizza n. 14076593208), di proprietà di e condotta da Controparte_8 CP_1 CP_2
un'autovettura AN Y di colore bianco, rimasta non identificata, e l'autovettura VW
[...]
Golf targata EH723HR, di proprietà e condotta da . Controparte_5
Gli istanti assumevano che la causazione del sinistro era da scriversi alla condotta tenuta da CP_2
conducente della Fiat PU, il quale, effettuando un'improvvida manovra di frenata e
[...]
spostamento verso la sinistra della propria carreggiata a causa della presenza di un veicolo (una
AN Y non identificata) che gli avrebbe tagliato la strada, aveva determinato la rovinosa caduta a terra del motociclo BMW R1200S condotto da , il quale, disarcionato dal mezzo e Controparte_7 scivolando sull'asfalto, era andato a impattare violentemente contro la VW Golf tg. DT288JF condotta da , che proveniva in senso contrario, perdendo la vita. Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2019 si costituiva in giudizio quale assicuratore sia dell'autovettura Fiat PU targata DT288JF, di Controparte_6 proprietà di e condotta da sia dell'autovettura VW Golf targata CP_1 Controparte_2
EH723HR, di proprietà e condotta da , per chiedere il rigetto della domande attoree, Controparte_5
dovendo il sinistro essere ascritto, a suo dire, alla condotta del conducente del motoveicolo CP_7
che, come riferito dal testimone presente, a seguito di una frenata posta in essere dal avrebbe CP_2
a sua volta frenato perdendo il controllo del motoveicolo, che era così caduto a terra ed era andato a tamponare la Fiat PU.
Nessuna responsabilità sarebbe stata, inoltre, ascrivibile -parimenti- al convenuto CP_5
conducente della VW Golf, la cui condotta non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in relazione al verificarsi dell'evento e delle sue conseguenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.04.2019 si Controparte_6
costituiva in giudizio anche nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato invio della richiesta di risarcimento dei danni nel termine di cui all'art. 283 comma 1 CdA e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda sussistendo, a suo dire, il concorso colposo della vittima, ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c., nella causazione del sinistro e non essendo emersi elementi idonei a provare la responsabilità di un veicolo non identificato nella dinamica dell'evento.
Il convenuto costituitosi in giudizio in data 20.05.2019, respingeva a sua volta ogni CP_5
eventuale addebito circa la causazione del decesso del asserendo che il veicolo da lui CP_7
condotto aveva tenuto una velocità di marcia modesta (20 Km/h) e che l'urto con il corpo del motociclista, che aveva invaso la corsia di marcia da lui percorsa, era stato pressochè inevitabile.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_2 CP_1
non costituitisi, e, concessi i termini per deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa
[...]
veniva istruita mediante l'escussione dei testi ammessi e l'assunzione dell'interrogatorio formale degli attori, nonché mediante l'espletamento di CTU tecnica.
Nelle more del giudizio, stante l'avvenuto decesso degli attori e Persona_1 Persona_2
la causa veniva proseguita, mediante atto di costituzione in giudizio depositato il 256.2.2022, da sia in proprio che quale erede dei defunti genitori. Parte_1
Depositata la relazione del CTU, le parti venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni e, in esito all'udienza cartolare del 21.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 2.4.2024, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, al quale incombente le parti medesime provvedevano nel termine di legge.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale originata dal sinistro stradale in cui ha perso la vita e che ha visto coinvolti, nei termini di seguito meglio precisati, Controparte_7
i conducenti dei veicoli appresso parimenti indicati.
L'azione promossa dapprima dai genitori e dalla sorella del defunto è oggi coltivata Controparte_7
da sia in proprio che quale erede dei propri ascendenti e Parte_1 Persona_1 [...]
entrambi deceduti in corso di causa. Per_2
Ciò posto, va evidenziato preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da si appalesa infondata. Controparte_9
E' da rilevare, infatti, che il rapporto di parentela tra l'attrice e i defunti Parte_1 Per_1
e (nonché quello tra gli odierni istanti e il defunto ) è stato
[...] Persona_2 Controparte_7 attestato, da , nell'“Autocertificazione situazione di famiglia originale” (doc. 18 Persona_1 prodotto in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio). Ora, se è vero che detta dichiarazione sostitutiva non può costituire piena prova al di fuori dei rapporti con la P.A., giova tuttavia richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che dà rilievo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale deve valorizzarsi il comportamento assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva viene fatta valere
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 12065 del 29.05.2014).
E, poiché nella specie ha sollevato, specificamente, l'eccezione in argomento solo in Controparte_6
sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (e ciò dopo avere, all'atto della sua costituzione in giudizio, svolto difese comportanti l'implicito riconoscimento della legittimazione attiva di controparte: cfr., in particolare, pag. 10 della comparsa di costituzione dell'assicuratore convenuto), ne discende che la legittimazione attiva dell'odierna attrice, anche quale erede di e Persona_1
fondata sul legame di parentela con il defunto , deve considerarsi Persona_2 Controparte_7
circostanza non contestata da detta Compagnia assicuratrice e, quindi, acclarata.
Inoltre l'esercizio dell'azione risarcitoria spettante al de cuius, così come la riassunzione del giudizio da quest'ultimo introdotto, costituiscono atti che implicano, ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.,
l'accettazione tacita dell'eredità da parte di colui che li compia (si veda Corte Appello Milano, sez. I,
10/03/2021 n. 780): il che permette di ritenere accertata, in capo a la qualità di erede Parte_1
dei genitori scomparsi.
Venendo al merito del giudizio, è pacifico che in data 17.12.2013 si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte le autovetture condotte, rispettivamente, dai convenuti Controparte_2
e il motoveicolo condotto da , deceduto in conseguenza dell'evento. Controparte_5 Controparte_7
È invece contestato, tra le parti, il grado di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
la difesa di parte attrice, infatti, allega la sussistenza di una responsabilità concorrente dei rispettivi conducenti della vettura Fiat PU tg. DT288JF ( , della Controparte_2
vettura AN Y rimasta non identificata e dalla vettura VW Golf tg. EH723HR ( ); Controparte_5
i convenuti costituiti, di contro, respingono ogni addebito eccependo che il sinistro sarebbe causalmente riconducibile, in via esclusiva, alla condotta tenuta dal defunto e che, quanto al CP_7
veicolo AN Y non identificato, non sarebbe emerso alcun riscontro che ne proverebbe il coinvolgimento nella dinamica del sinistro.
Va osservato, in relazione al tema di indagine, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito dell'illecito civile da circolazione stradale, disciplinata dagli artt. 2043 e 2054 c.c..
L'art. 2054 c.c., in particolare, prevede che il conducente di un veicolo è obbligato al risarcimento del danno “se non prova di aver fatto tutto il possibile del evitare il danno”. Trattasi di una responsabilità presunta, rispetto alla quale ciascun conducente è ammesso alla prova contraria, tesa a dimostrare la carenza di colpa. Il secondo comma della norma citata introduce, inoltre, una presunzione di pari responsabilità di tipo sussidiario, statuendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
L'ordinamento prevede, pertanto, che laddove non sia possibile accertare la dinamica del sinistro stradale, né stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi i conducenti nella determinazione dell'evento, si debba far ricorso alla presunzione di pari responsabilità prevista dall' art. 2054 c.c. e affermare, di conseguenza, “la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, in virtù del fatto che la presunzione di concorso in pari grado di colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario” (si veda, al riguardo, Tribunale Torino , sez. IV , 25/09/2024 , n. 4821).
Orbene, alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza d'ufficio si ritiene che alla causazione del sinistro di cui vertesi abbiano concorso le rispettive condotte tenute, nei relativi frangenti, dal defunto e del convenuto Controparte_7 Controparte_2
E, invero, il nominato CTU ha ricostruito -anche sulla base delle risultanze del rapporto relativo all'incidente in questione nonchè delle espletate prove orali- la dinamica dell'accaduto partendo dalla posizione dei mezzi coinvolti al momento dell'urto fino al raggiungimento delle posizioni di quiete, calcolando il moto dei veicoli in ragione delle forze agenti sugli stessi e dei parametri di collisione.
La puntuale ricostruzione dell'ausiliario, di cui si condividono le osservazioni e conclusioni nonché la metodologia operativa, ha dunque scisso il sinistro in due fasi: quella inziale, che ha determinato l'impatto tra il motoveicolo condotto dal e l'auto Fiat PU condotta dal e quella CP_7 CP_2 del successivo scontro fatale tra il corpo del e la vettura VW Golf condotta dall' CP_7 CP_5
Per quanto concerne la prima fase dell'incidente l'analisi tecnica, eseguita rapportando la ricostruzione effettuata al simulatore con la classica analisi manuale, “ha evidenziato come il conducente dell'autoveicolo motoveicolo BMW R1200S targato DK41508 nei secondi precedenti all'urto teneva una velocità di circa 60 km/h e stava apprestandosi a superare sulla sinistra
l'autoveicolo Fiat PU tg. DT288JF, quando quest'ultima per motivi non conosciuti scartava verso sinistra frenando bruscamente, obbligando quindi il motociclista a eseguire anch'esso una brusca Co frenata che lo portava a cadere e scivolare sulla sinistra e poi impattare contro la Golf condotta dal sig. “ CP_5
Il CTU ha, di conseguenza, ritenuto che “per il conducente dell'autoveicolo Motoveicolo BMW
R1200S siano quindi ravvisabili la violazione dell'articolo 142 comma 1 in quanto l'evento è avvenuto nell'area di svincolo e la Via Gronchi in Pisa ove il limite è di 40 km/h tra la SGC, e dell'articolo 141 comma 2 del C.d.S.”, violazione quest'ultima consistita nel non aver mantenuto il controllo della moto dinanzi all'ostacolo rappresentato dalla Fiat PU in fase di repentino arresto e deviazione a sinistra.
Quanto al conducente della Fiat PU, il CTU ha sottolineato come la condotta di guida da CP_2 questi tenuta “non sia tecnicamente spiegabile”: la frenata con contemporanea deviazione a sinistra eseguita dal risulta, infatti, coerente con una “reazione emergenziale” conseguente ad una CP_2
percezione di pericolo ( la brusca fermata del veicolo AN non identificato che lo precedeva) e in linea con la ricostruzione da questi offerta nell'immediatezza dei fatti;
trattasi tuttavia, secondo il P.I.
, di un'ipotesi e, come tale, “non rilevabile con assoluta certezza”. Per_3
Sotto il profilo del nesso eziologico, il CTU ha affermato peraltro, con sicurezza, che la ricostruzione da lui effettuata ha comunque evidenziato che “qualora la Fiat PU non avesse deviato verso sinistra, la caduta del motociclo e la collisione non si sarebbe verificata” e che “il conducente dell'autoveicolo Fiat avrebbe potuto, in ogni caso, correggere la propria traiettoria mediante un'opportuna azione di sterzo”, azione da porsi in essere previa visione, dal proprio specchietto retrovisore, dell'eventuale sopraggiungere di altri veicoli: talchè la condotta tenuta, nell'occasione, dal integra una violazione delle cautele imposte dall'art. 154 del CdS. CP_2
Di conseguenza l'ausiliario ha affermato che “Pur confermando la riscontrata velocità non prudenziale da parte del motociclista, emerge comunque come la deviazione verso sinistra messa in atto dal conducente della Fiat PU sia chiaramente in nesso di causa con il verificarsi della collisione”: ciò in quanto è a seguito di tale manovra che il veicolo Fiat PU è venuto a interferire con la traiettoria seguita dal motociclo condotto dal che sopraggiungeva in “scivolata” e, CP_7
quindi, senza che il suo conducente potesse controllarlo.
Il CTU ha, infatti, accertato che in relazione alla “traccia gommosa rilevata al suolo” è stato possibile stabilire come “il conducente del motociclo, nei secondi precedenti alla caduta al suolo, avesse messo in atto un'intensa azione frenante”, la quale, con ogni probabilità, ne ha causato la caduta a terra, cui ha fatto seguito l'urto del motoveicolo con la Fiat AN e lo scivolamento del corpo del CP_7
sull'opposta corsia di marcia.
Il consulente ha, pertanto, valutato che le condotte tenute, rispettivamente, dal e dal CP_7 CP_2
abbiano entrambe contribuito alla causazione del sinistro: quella del primo in quanto il motoveicolo da lui condotto marciava a una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, e quella del secondo perchè ha posto in essere una repentina manovra di deviazione a sinistra senza l'osservanza delle cautele imposte dal CdS.
In sede di indagini tecniche non è stato possibile, tuttavia, accertare se il avesse o meno CP_7 intrapreso un'azione di sorpasso della Fiat PU, né se l'improvvisa manovra di svolta effettuata da quest'ultima sia dipesa o meno dall'improvviso arresto di un veicolo che la precedeva;
quello che è emerso è, comunque, che da parte di ambedue i conducenti anzidetti sono state tenute condotte integranti violazione delle norme regolanti la circolazione stradale e che hanno rivestito un'incidenza causale sulla verificazione dell'evento.
Per quanto attiene, altresì, alla seconda fase del sinistro, ovvero quella dell'investimento del CP_7
che ha visto coinvolto il veicolo VW Golf condotto dal convenuto le simulazioni e rilievi CP_5 condotti hanno evidenziato come “il conducente dell'autoveicolo Volkswagen Golf targato
EH723HR nei secondi precedenti all'urto stava scendendo dal cavalcavia e si approssimava alla linea del dare la precedenza al flusso di veicoli provenienti dalla destra. Superata la linea del dare la precedenza il contatto con il corpo avveniva dopo circa 11,16 metri come rilevato dai verbalizzanti. Il tempo impiegato dal motociclista dalla caduta al suolo all'urto contro la VW Golf,
è stato calcolato in poco più di un secondo, (vedi il grafico Figura 17 a pag.55); quindi, il conducente dell'autoveicolo in ogni caso non avrebbe avuto il tempo per evitare il motociclista in fase di scivolamento al suolo. La ridotta velocità tenuta dal sig. si deve quindi alla presenza Controparte_5
del dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e a una frenata avvenuta solo all'ultimo momento.”
Il CTU ha, quindi, ritenuto che all' non siano ascrivibili violazioni delle norme del C.d.S. o CP_5
di comune diligenza e prudenza, in quanto il mezzo da lui guidato marciava a una velocità estremamente contenuta ed egli non avrebbe avuto, in ogni caso, il tempo di porre in essere alcuna manovra emergenziale idonea a consentirgli di evitare il motociclista in fase di scivolamento al suolo
(il tempo impiegato dal motociclista dalla caduta al suolo all'urto contro la VW Golf è stato calcolato in poco più di un secondo).
Se, dunque, per l' può affermarsi l'assenza di responsabilità riguardo all'accaduto, essendosi CP_5
egli pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune diligenza e prudenza, tale valutazione non può essere espressa di contro, per quanto detto sopra, relativamente alle condotte tenute dagli altri conducenti coinvolti (rispettivamente il che ha perso la vita nell'incidente CP_7
in questione, e il , in quanto risultate, in ragione di quanto acclarato dal CTU, entrambe CP_2
censurabili e da porsi in nesso causale con l'accadimento.
Le risultanze dell'espletata istruttoria, ivi comprese quelle delle indagini effettuate dal P.I. , Per_3
non consentono, tuttavia, il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall' art. 2054
c.c., permanendo, pur in esito agli accertamenti peritali, dubbi circa alcuni aspetti della dinamica, che rendono di fatto impossibile individuare, in concreto, le rispettive percentuali di responsabilità dei due conducenti alle cui condotte la produzione dell'evento deve ritenersi imputabile.
Ne discende che i convenuti (proprietaria della menzionata Fiat PU), CP_1 CP_2
(conducente di tale veicolo) e la (compagnia assicuratrice del
[...] Controparte_11 mezzo) devono essere condannati, previa declaratoria della pari responsabilità -ex art. 2054 c. 2 c.c.- del e di nella causazione dell'incidente di cui trattasi e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_7 risarcire a parte attrice i danni subiti, da quest'ultima, in conseguenza dell'evento, nella percentuale del 50 per cento del relativo ammontare;
laddove la domanda avanzata, nei confronti della ridetta e del suo assicurato , proprietario e conducente della Controparte_6 Controparte_5
suindicata VW Golf, nonché nei confronti della quale impresa designata per Controparte_6
la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. deve essere respinta stante l'acclarata assenza di responsabilità dell' e la carenza di prova circa l'ipotizzata responsabilità del CP_5
conducente del mezzo non individuato in ordine all'accaduto.
Venendo, pertanto, all'accertamento dei danni di cui parte attrice deve essere ristorata e alla loro quantificazione, va osservato che chiede, innanzitutto, il risarcimento del danno patito, Parte_1
iure proprio, per la perdita del rapporto parentale nonché, iure hereditatis, dello stesso tipo di danno subito dai di lei genitori scomparsi nelle more, anche come erede dei quali ella ha coltivato, a seguito del loro decesso, il presente giudizio.
Ora, va osservato che dalla richiamata autocertificazione allegata all'atto introduttivo si evince che e la consorte erano, rispettivamente, padre e madre dello Persona_1 Persona_2
scomparso , mentre è sua sorella. Controparte_7 Parte_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli
o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. sentenza n. 22397 del 15.07.2022).
Ciò posto, deve notarsi che, mentre la sussistenza della sofferenza morale per il lutto è ricavabile dalle massime di comune esperienza, non altrettanto può dirsi per la perdita del legame relazionale con il defunto.
Questo poiché la presunzione iuris tantum di cui sopra, secondo gli insegnamenti della Corte di
Cassazione, "non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Civ. ordinanza n. 5769/2024).
Ora, l'espletata istruttoria ha permesso di accertare che i rapporti tra lo scomparso e Controparte_7
la sua famiglia di origine fossero, nonostante la lontananza, continuativi e assidui. Infatti quanto riferito, in sede di interrogatorio formale assunto presso il Tribunale di Foggia in data
15.03.2022, dall'attrice circa il fatto che il fratello viveva e lavorava a Pisa da 15 anni Parte_1 ma tornava in Calabria far visita alla famiglia di origine “appena aveva tempo libero”, “contribuendo abbondantemente al mantenimento” sia della sorella che dei genitori, risulta confermato dalle dichiarazioni rese dai testi e e costituisce elemento il quale consente Testimone_1 Testimone_2
di ritenere provata l'esistenza di un forte legame tra il ridetto e la sua famiglia di Controparte_7
origine, rappresentata unicamente dai genitori e dalla sorella, e ciò pur in assenza di un rapporto di convivenza, risiedendo il a Pisa da molti anni. CP_7
Sotto il profilo in esame, in sede di determinazione del danno liquidabile in tema di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, “avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. n. 9231/2013)
In proposito l'attrice ha dedotto l'esistenza di una intensa relazione affettiva tra il fratello deceduto e il nucleo familiare di origine, composto anche dal padre e dalla madre scomparsi, la cui lesione può ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale, prescindendo dal connotato della convivenza, in questo caso assente, in quanto, come chiarito da recenti orientamenti della Suprema Corte, “il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti” (Cass. Civ. n. 10335/2023).
Premesso, dunque, che la vittima, nata il [...], aveva 42 anni all'epoca del sinistro
(17.12.2013), a (nato il [...]), di anni 66 all'epoca del sinistro, in qualità di Persona_1
padre del defunto, spetterebbe, laddove fosse ravvisabile l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento, la somma di € 246.393,00 a titolo di risarcimento del danno CP_2
parentale.
Tale somma, calcolata secondo le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti ad oggi, deve essere devalutata (€ 204.985,86) all'epoca del sinistro (17.12.2013) al fine di calcolare gli interessi legali (€
27.721,48).
Si ottiene così la somma di € 274.114,48, di cui € 27.721,48 a titolo di interessi.
Anche (nata il [...]), di anni 63 all'epoca del sinistro, in qualità di madre dello Persona_2 scomparso avrebbe avuto diritto, sempre per l'ipotesi di totale responsabilità del CP_7 CP_2 nel sinistro, alla somma di € 246.393,00, devalutata alla data dell'evento (€ 204.985,86), oltre interessi legali, pari ad € 27.721,48, per complessivi € 274.114,48.
(nata il [...]), di anni 34 all'epoca del sinistro, sorella non convivente con la Parte_1
vittima, avrebbe avuto diritto, sempre in ragione degli anzidetti parametri, alla somma di € 96.786,00, devalutata all'epoca del sinistro (€ 80.520,80) e maggiorata degli interessi legali (10.889,30), per complessivi € 107.675,30.
Ne discende che, in virtù della ritenuta pari responsabilità, in ordine alla causazione del sinistro, della vittima e di le somme anzidette devono essere decurtate nella Controparte_7 Controparte_2 misura del 50% e ammontano, quindi, rispettivamente a € 53.837,65 quanto a quella spettante a iure proprio, a € 137.057,24 quanto a quella spettante, alla stessa quale Parte_1 Parte_1 erede di e parimenti a € 137.057,24 quanto a quella spettante, sempre a Persona_1 Parte_1
quale erede di Il tutto oltre interessi di legge dalla data della presente
[...] Persona_2
decisione fino al saldo effettivo.
Devono invece essere rigettate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice a titolo di lucro cessante e quale danno biologico patito sia iure proprio sia iure hereditatis quale erede degli scomparsi genitori, in quanto la pretesa attorea è rimasta sfornita di adeguata dimostrazione.
In particolare, quanto al danno per lucro cessante, lo stesso è rimasto privo di riscontri documentali o, comunque, idonei a consentirne una compiuta quantificazione;
laddove, quanto al danno biologico, lo stesso non è, a sua volta, supportato dall'allegazione di specifica documentazione sanitaria, che era onere della parte interessata fornire (né, al fine di colmare tale lacuna probatoria, è consentito il ricorso alla consulenza medica d'ufficio, stante il carattere meramente esplorativo che la stessa verrebbe a rivestire nel caso in esame, connotato dalla carenza di elementi sufficientemente solidi e, quindi, suscettibili di essere integrati facendo ricorso a detto mezzo istruttorio).
Quanto alle spese processuali, le stesse, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalle tariffe applicabili alla fattispecie in esame, dovranno essere compensate, nei rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e nella misura della CP_1 CP_2 Controparte_6
metà, stante la soccombenza in pari percentuale, sia in punto di an che di quantum debeatur, dell'attrice medesima, rimanendo la restante metà delle stesse a carico dei convenuti testè indicati, in solido tra loro.
Quanto, invece, ai rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e Controparte_5 [...]
sia quale Compagnia assicuratrice del mezzo di proprietà di -e condotto da- quest'ultimo CP_6
sia quale impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. dall'altro, pur nel rigetto delle richieste avanzate nei confronti di tali convenuti, si ritiene che la complessità dell'istruttoria resasi necessaria per addivenire a una compiuta ricostruzione della dinamica dell'accaduto, connotata da profili peculiari e non dirimibili prima facie, giustifichi la compensazione delle spese sostenute dai convenuti da ultimo indicati, parimenti liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, nella misura di un terzo, rimanendo i restanti due terzi delle stesse a carico di parte attrice.
Relativamente, poi, al compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato, lo stesso dovrà essere posto, in considerazione dell'esito del giudizio e dell'acclarata pari responsabilità del e del nella causazione del sinistro, a carico solidale dei convenuti CP_7 CP_2 CP_1 CP_2
e nella misura del 75 per cento, rimanendo il restante 25 per cento dello stesso Controparte_6
a carico di parte attrice.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA che la responsabilità della causazione del sinistro stradale avvenuto, nelle circostanze meglio precisate in motivazione, in data 17.12.2013 deve essere ascritta, in egual misura, a conducente del veicolo Fiat PU tg. DT288JF di proprietà di Controparte_2 CP_1
e a proprietario e conducente del motoveicolo BMW R1200S, deceduto in Controparte_7 conseguenza dell'evento;
2) CONDANNA, per l'effetto, e la Controparte_2 CP_1 Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice Parte_1
le seguenti somme:
[...]
a) € 53.837,65, oltre interessi di legge dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale parentale spettante, all'attrice medesima, iure proprio;
b) € 137.057,24, oltre interessi di legge dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale parentale spettante, alla iure hereditario, quale CP_7
erede di Persona_1
c) € 137.057,24, oltre interessi di legge dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale parentale spettante, sempre alla iure hereditario, CP_7
quale erede di Persona_2
2) RESPINGE la domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti di e della Controparte_5
nonché della stessa quale impresa designata per Controparte_6 Controparte_6
la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S.;
3) DICHIARA compensate per metà, nei rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e la dall'altro, le spese di lite Controparte_2 CP_1 Controparte_6 sostenute dalla prima, spese che liquida in € 15.000,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e di cui dispone la distrazione in favore del difensore antistatario, ponendo la restante metà delle stesse a carico solidale dei suddetti convenuti;
4) DICHIARA compensate nella misura di un terzo, nei rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e quale impresa designata Controparte_5 Controparte_6 CP_6
per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. dall'altro, le spese di lite sostenute da questi ultimi, spese che liquida, quanto a quelle sostenute dall' in € 15.000,00 per CP_5 competenze ed € 710,08 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, quanto a quelle sostenute dalla n € 15.000,00 per competenze, oltre al 15% Controparte_6
per spese generali, IVA e CPA come per legge e dalla quale impresa designata per la CP_6
Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in € 15.000,00 per competenze, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, rimanendo i restanti due terzi delle stesse a carico di parte attrice;
4) PONE definitivamente a carico solidale dei convenuti e Controparte_2 CP_1
il 75% dell'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in Controparte_6
atti già liquidato, rimanendo a carico di parte attrice il residuo 25% del medesimo;
5) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 20.1.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 02 aprile 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra nata a [...] il [...] e residente a [...]di Puglia (BAT) Parte_1
via delle Mimose n. 136 (C.F.: ), in proprio e in qualità di erede di CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), deceduto Persona_1 CodiceFiscale_2
in data 15.03.2022, e di nata a [...] il [...] (C.F.: Persona_2 C.F._3
), deceduta in data 07.12.2023, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...]
Francesco Diacovo del Foro di Cosenza
attrice e
residente a [...] CP_1
convenuta contumace residente a [...] Controparte_2
convenuto contumace con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice Controparte_3
fiscale , partita IVA , in persona del procuratore Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Parducci del Foro di Firenze
[...]
convenuta nato a [...] il [...] e residente a [...] (C. F. Controparte_5
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Simona Bellini del C.F._4
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Pisa via G. Impastato
convenuto nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per Controparte_3 la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Leonardo Susini del Foro di Pisa
convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 04.03.24 (quanto a parte attrice), in data 13.03.204 (quanto alla , in data 27.02.24 (quanto alla Controparte_6 Controparte_6
quale impresa designata per conto del F.G.V.S.) e in data 12.03.24 (quanto ad ).
[...] Controparte_5
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 14.12.2018, ritualmente notificato, , e Persona_1 Persona_2
rappresentati e difesi come in atti, adivano il Tribunale di Pisa per ivi sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro in oggetto è da ascriversi a colpa od imperizia concorrente dei conducenti della vettura Fiat PU tg.
DT288JF, della vettura AN Y rimasta non identificata e dalla vettura VW Golf tg. EH723HR, e conseguentemente condannare i convenuti, in solido e ciascuno nella eventuale misura percentuale dell'accertando grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali – subiti a causa del prematuro decesso del sig. e per l'effetto, Controparte_7
riconoscere il diritto del sig. a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti, Persona_1
a causa del prematuro decesso del figlio nella misura globale di € 415.000,00 Controparte_7
ovvero quella che sarà accertata nel corso del giudizio, nonché, riconoscere, il diritto della IG.ra
, madre del a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti Persona_2 Controparte_7 nella misura globale di € 415.000,00 ovvero quella che sarà accertata nel corso di giudizio nonché, infine, accertare e dichiarare il diritto della IG.ra sorella del defunto Parte_2 [...]
a vedersi riconosciuta il risarcimento dei danni subiti nella misura globale di €125.000,00 CP_7
ovvero quella che sarà accertata in corso del giudizio. Condannare in solido, ancora, i convenuti tutti al pagamento in favore degli attori della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo sulle somme loro spettanti a titolo di risarcimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori deducevano di essere rispettivamente padre, madre e sorella di , deceduto a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.12.2013, alle ore 14.30 Controparte_7
circa, nel Comune di Pisa, allo svincolo Pisa Nord Est S.G.C. FI-PI-LI, sinistro che aveva visto coinvolti, oltre al motoveicolo BMW GS 1200 S tg. DK41508 di proprietà e condotto dallo scomparso
, l'autovettura Fiat PU tg. DT288JF (assicurata per la RCA presso Controparte_7 [...]
con polizza n. 14076593208), di proprietà di e condotta da Controparte_8 CP_1 CP_2
un'autovettura AN Y di colore bianco, rimasta non identificata, e l'autovettura VW
[...]
Golf targata EH723HR, di proprietà e condotta da . Controparte_5
Gli istanti assumevano che la causazione del sinistro era da scriversi alla condotta tenuta da CP_2
conducente della Fiat PU, il quale, effettuando un'improvvida manovra di frenata e
[...]
spostamento verso la sinistra della propria carreggiata a causa della presenza di un veicolo (una
AN Y non identificata) che gli avrebbe tagliato la strada, aveva determinato la rovinosa caduta a terra del motociclo BMW R1200S condotto da , il quale, disarcionato dal mezzo e Controparte_7 scivolando sull'asfalto, era andato a impattare violentemente contro la VW Golf tg. DT288JF condotta da , che proveniva in senso contrario, perdendo la vita. Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2019 si costituiva in giudizio quale assicuratore sia dell'autovettura Fiat PU targata DT288JF, di Controparte_6 proprietà di e condotta da sia dell'autovettura VW Golf targata CP_1 Controparte_2
EH723HR, di proprietà e condotta da , per chiedere il rigetto della domande attoree, Controparte_5
dovendo il sinistro essere ascritto, a suo dire, alla condotta del conducente del motoveicolo CP_7
che, come riferito dal testimone presente, a seguito di una frenata posta in essere dal avrebbe CP_2
a sua volta frenato perdendo il controllo del motoveicolo, che era così caduto a terra ed era andato a tamponare la Fiat PU.
Nessuna responsabilità sarebbe stata, inoltre, ascrivibile -parimenti- al convenuto CP_5
conducente della VW Golf, la cui condotta non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in relazione al verificarsi dell'evento e delle sue conseguenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.04.2019 si Controparte_6
costituiva in giudizio anche nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato invio della richiesta di risarcimento dei danni nel termine di cui all'art. 283 comma 1 CdA e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda sussistendo, a suo dire, il concorso colposo della vittima, ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c., nella causazione del sinistro e non essendo emersi elementi idonei a provare la responsabilità di un veicolo non identificato nella dinamica dell'evento.
Il convenuto costituitosi in giudizio in data 20.05.2019, respingeva a sua volta ogni CP_5
eventuale addebito circa la causazione del decesso del asserendo che il veicolo da lui CP_7
condotto aveva tenuto una velocità di marcia modesta (20 Km/h) e che l'urto con il corpo del motociclista, che aveva invaso la corsia di marcia da lui percorsa, era stato pressochè inevitabile.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_2 CP_1
non costituitisi, e, concessi i termini per deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa
[...]
veniva istruita mediante l'escussione dei testi ammessi e l'assunzione dell'interrogatorio formale degli attori, nonché mediante l'espletamento di CTU tecnica.
Nelle more del giudizio, stante l'avvenuto decesso degli attori e Persona_1 Persona_2
la causa veniva proseguita, mediante atto di costituzione in giudizio depositato il 256.2.2022, da sia in proprio che quale erede dei defunti genitori. Parte_1
Depositata la relazione del CTU, le parti venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni e, in esito all'udienza cartolare del 21.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 2.4.2024, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, al quale incombente le parti medesime provvedevano nel termine di legge.
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Merito della lite e motivi della decisione
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale originata dal sinistro stradale in cui ha perso la vita e che ha visto coinvolti, nei termini di seguito meglio precisati, Controparte_7
i conducenti dei veicoli appresso parimenti indicati.
L'azione promossa dapprima dai genitori e dalla sorella del defunto è oggi coltivata Controparte_7
da sia in proprio che quale erede dei propri ascendenti e Parte_1 Persona_1 [...]
entrambi deceduti in corso di causa. Per_2
Ciò posto, va evidenziato preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da si appalesa infondata. Controparte_9
E' da rilevare, infatti, che il rapporto di parentela tra l'attrice e i defunti Parte_1 Per_1
e (nonché quello tra gli odierni istanti e il defunto ) è stato
[...] Persona_2 Controparte_7 attestato, da , nell'“Autocertificazione situazione di famiglia originale” (doc. 18 Persona_1 prodotto in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio). Ora, se è vero che detta dichiarazione sostitutiva non può costituire piena prova al di fuori dei rapporti con la P.A., giova tuttavia richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che dà rilievo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale deve valorizzarsi il comportamento assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva viene fatta valere
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 12065 del 29.05.2014).
E, poiché nella specie ha sollevato, specificamente, l'eccezione in argomento solo in Controparte_6
sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (e ciò dopo avere, all'atto della sua costituzione in giudizio, svolto difese comportanti l'implicito riconoscimento della legittimazione attiva di controparte: cfr., in particolare, pag. 10 della comparsa di costituzione dell'assicuratore convenuto), ne discende che la legittimazione attiva dell'odierna attrice, anche quale erede di e Persona_1
fondata sul legame di parentela con il defunto , deve considerarsi Persona_2 Controparte_7
circostanza non contestata da detta Compagnia assicuratrice e, quindi, acclarata.
Inoltre l'esercizio dell'azione risarcitoria spettante al de cuius, così come la riassunzione del giudizio da quest'ultimo introdotto, costituiscono atti che implicano, ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.,
l'accettazione tacita dell'eredità da parte di colui che li compia (si veda Corte Appello Milano, sez. I,
10/03/2021 n. 780): il che permette di ritenere accertata, in capo a la qualità di erede Parte_1
dei genitori scomparsi.
Venendo al merito del giudizio, è pacifico che in data 17.12.2013 si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte le autovetture condotte, rispettivamente, dai convenuti Controparte_2
e il motoveicolo condotto da , deceduto in conseguenza dell'evento. Controparte_5 Controparte_7
È invece contestato, tra le parti, il grado di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
la difesa di parte attrice, infatti, allega la sussistenza di una responsabilità concorrente dei rispettivi conducenti della vettura Fiat PU tg. DT288JF ( , della Controparte_2
vettura AN Y rimasta non identificata e dalla vettura VW Golf tg. EH723HR ( ); Controparte_5
i convenuti costituiti, di contro, respingono ogni addebito eccependo che il sinistro sarebbe causalmente riconducibile, in via esclusiva, alla condotta tenuta dal defunto e che, quanto al CP_7
veicolo AN Y non identificato, non sarebbe emerso alcun riscontro che ne proverebbe il coinvolgimento nella dinamica del sinistro.
Va osservato, in relazione al tema di indagine, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito dell'illecito civile da circolazione stradale, disciplinata dagli artt. 2043 e 2054 c.c..
L'art. 2054 c.c., in particolare, prevede che il conducente di un veicolo è obbligato al risarcimento del danno “se non prova di aver fatto tutto il possibile del evitare il danno”. Trattasi di una responsabilità presunta, rispetto alla quale ciascun conducente è ammesso alla prova contraria, tesa a dimostrare la carenza di colpa. Il secondo comma della norma citata introduce, inoltre, una presunzione di pari responsabilità di tipo sussidiario, statuendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
L'ordinamento prevede, pertanto, che laddove non sia possibile accertare la dinamica del sinistro stradale, né stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi i conducenti nella determinazione dell'evento, si debba far ricorso alla presunzione di pari responsabilità prevista dall' art. 2054 c.c. e affermare, di conseguenza, “la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, in virtù del fatto che la presunzione di concorso in pari grado di colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario” (si veda, al riguardo, Tribunale Torino , sez. IV , 25/09/2024 , n. 4821).
Orbene, alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza d'ufficio si ritiene che alla causazione del sinistro di cui vertesi abbiano concorso le rispettive condotte tenute, nei relativi frangenti, dal defunto e del convenuto Controparte_7 Controparte_2
E, invero, il nominato CTU ha ricostruito -anche sulla base delle risultanze del rapporto relativo all'incidente in questione nonchè delle espletate prove orali- la dinamica dell'accaduto partendo dalla posizione dei mezzi coinvolti al momento dell'urto fino al raggiungimento delle posizioni di quiete, calcolando il moto dei veicoli in ragione delle forze agenti sugli stessi e dei parametri di collisione.
La puntuale ricostruzione dell'ausiliario, di cui si condividono le osservazioni e conclusioni nonché la metodologia operativa, ha dunque scisso il sinistro in due fasi: quella inziale, che ha determinato l'impatto tra il motoveicolo condotto dal e l'auto Fiat PU condotta dal e quella CP_7 CP_2 del successivo scontro fatale tra il corpo del e la vettura VW Golf condotta dall' CP_7 CP_5
Per quanto concerne la prima fase dell'incidente l'analisi tecnica, eseguita rapportando la ricostruzione effettuata al simulatore con la classica analisi manuale, “ha evidenziato come il conducente dell'autoveicolo motoveicolo BMW R1200S targato DK41508 nei secondi precedenti all'urto teneva una velocità di circa 60 km/h e stava apprestandosi a superare sulla sinistra
l'autoveicolo Fiat PU tg. DT288JF, quando quest'ultima per motivi non conosciuti scartava verso sinistra frenando bruscamente, obbligando quindi il motociclista a eseguire anch'esso una brusca Co frenata che lo portava a cadere e scivolare sulla sinistra e poi impattare contro la Golf condotta dal sig. “ CP_5
Il CTU ha, di conseguenza, ritenuto che “per il conducente dell'autoveicolo Motoveicolo BMW
R1200S siano quindi ravvisabili la violazione dell'articolo 142 comma 1 in quanto l'evento è avvenuto nell'area di svincolo e la Via Gronchi in Pisa ove il limite è di 40 km/h tra la SGC, e dell'articolo 141 comma 2 del C.d.S.”, violazione quest'ultima consistita nel non aver mantenuto il controllo della moto dinanzi all'ostacolo rappresentato dalla Fiat PU in fase di repentino arresto e deviazione a sinistra.
Quanto al conducente della Fiat PU, il CTU ha sottolineato come la condotta di guida da CP_2 questi tenuta “non sia tecnicamente spiegabile”: la frenata con contemporanea deviazione a sinistra eseguita dal risulta, infatti, coerente con una “reazione emergenziale” conseguente ad una CP_2
percezione di pericolo ( la brusca fermata del veicolo AN non identificato che lo precedeva) e in linea con la ricostruzione da questi offerta nell'immediatezza dei fatti;
trattasi tuttavia, secondo il P.I.
, di un'ipotesi e, come tale, “non rilevabile con assoluta certezza”. Per_3
Sotto il profilo del nesso eziologico, il CTU ha affermato peraltro, con sicurezza, che la ricostruzione da lui effettuata ha comunque evidenziato che “qualora la Fiat PU non avesse deviato verso sinistra, la caduta del motociclo e la collisione non si sarebbe verificata” e che “il conducente dell'autoveicolo Fiat avrebbe potuto, in ogni caso, correggere la propria traiettoria mediante un'opportuna azione di sterzo”, azione da porsi in essere previa visione, dal proprio specchietto retrovisore, dell'eventuale sopraggiungere di altri veicoli: talchè la condotta tenuta, nell'occasione, dal integra una violazione delle cautele imposte dall'art. 154 del CdS. CP_2
Di conseguenza l'ausiliario ha affermato che “Pur confermando la riscontrata velocità non prudenziale da parte del motociclista, emerge comunque come la deviazione verso sinistra messa in atto dal conducente della Fiat PU sia chiaramente in nesso di causa con il verificarsi della collisione”: ciò in quanto è a seguito di tale manovra che il veicolo Fiat PU è venuto a interferire con la traiettoria seguita dal motociclo condotto dal che sopraggiungeva in “scivolata” e, CP_7
quindi, senza che il suo conducente potesse controllarlo.
Il CTU ha, infatti, accertato che in relazione alla “traccia gommosa rilevata al suolo” è stato possibile stabilire come “il conducente del motociclo, nei secondi precedenti alla caduta al suolo, avesse messo in atto un'intensa azione frenante”, la quale, con ogni probabilità, ne ha causato la caduta a terra, cui ha fatto seguito l'urto del motoveicolo con la Fiat AN e lo scivolamento del corpo del CP_7
sull'opposta corsia di marcia.
Il consulente ha, pertanto, valutato che le condotte tenute, rispettivamente, dal e dal CP_7 CP_2
abbiano entrambe contribuito alla causazione del sinistro: quella del primo in quanto il motoveicolo da lui condotto marciava a una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, e quella del secondo perchè ha posto in essere una repentina manovra di deviazione a sinistra senza l'osservanza delle cautele imposte dal CdS.
In sede di indagini tecniche non è stato possibile, tuttavia, accertare se il avesse o meno CP_7 intrapreso un'azione di sorpasso della Fiat PU, né se l'improvvisa manovra di svolta effettuata da quest'ultima sia dipesa o meno dall'improvviso arresto di un veicolo che la precedeva;
quello che è emerso è, comunque, che da parte di ambedue i conducenti anzidetti sono state tenute condotte integranti violazione delle norme regolanti la circolazione stradale e che hanno rivestito un'incidenza causale sulla verificazione dell'evento.
Per quanto attiene, altresì, alla seconda fase del sinistro, ovvero quella dell'investimento del CP_7
che ha visto coinvolto il veicolo VW Golf condotto dal convenuto le simulazioni e rilievi CP_5 condotti hanno evidenziato come “il conducente dell'autoveicolo Volkswagen Golf targato
EH723HR nei secondi precedenti all'urto stava scendendo dal cavalcavia e si approssimava alla linea del dare la precedenza al flusso di veicoli provenienti dalla destra. Superata la linea del dare la precedenza il contatto con il corpo avveniva dopo circa 11,16 metri come rilevato dai verbalizzanti. Il tempo impiegato dal motociclista dalla caduta al suolo all'urto contro la VW Golf,
è stato calcolato in poco più di un secondo, (vedi il grafico Figura 17 a pag.55); quindi, il conducente dell'autoveicolo in ogni caso non avrebbe avuto il tempo per evitare il motociclista in fase di scivolamento al suolo. La ridotta velocità tenuta dal sig. si deve quindi alla presenza Controparte_5
del dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e a una frenata avvenuta solo all'ultimo momento.”
Il CTU ha, quindi, ritenuto che all' non siano ascrivibili violazioni delle norme del C.d.S. o CP_5
di comune diligenza e prudenza, in quanto il mezzo da lui guidato marciava a una velocità estremamente contenuta ed egli non avrebbe avuto, in ogni caso, il tempo di porre in essere alcuna manovra emergenziale idonea a consentirgli di evitare il motociclista in fase di scivolamento al suolo
(il tempo impiegato dal motociclista dalla caduta al suolo all'urto contro la VW Golf è stato calcolato in poco più di un secondo).
Se, dunque, per l' può affermarsi l'assenza di responsabilità riguardo all'accaduto, essendosi CP_5
egli pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune diligenza e prudenza, tale valutazione non può essere espressa di contro, per quanto detto sopra, relativamente alle condotte tenute dagli altri conducenti coinvolti (rispettivamente il che ha perso la vita nell'incidente CP_7
in questione, e il , in quanto risultate, in ragione di quanto acclarato dal CTU, entrambe CP_2
censurabili e da porsi in nesso causale con l'accadimento.
Le risultanze dell'espletata istruttoria, ivi comprese quelle delle indagini effettuate dal P.I. , Per_3
non consentono, tuttavia, il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall' art. 2054
c.c., permanendo, pur in esito agli accertamenti peritali, dubbi circa alcuni aspetti della dinamica, che rendono di fatto impossibile individuare, in concreto, le rispettive percentuali di responsabilità dei due conducenti alle cui condotte la produzione dell'evento deve ritenersi imputabile.
Ne discende che i convenuti (proprietaria della menzionata Fiat PU), CP_1 CP_2
(conducente di tale veicolo) e la (compagnia assicuratrice del
[...] Controparte_11 mezzo) devono essere condannati, previa declaratoria della pari responsabilità -ex art. 2054 c. 2 c.c.- del e di nella causazione dell'incidente di cui trattasi e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_7 risarcire a parte attrice i danni subiti, da quest'ultima, in conseguenza dell'evento, nella percentuale del 50 per cento del relativo ammontare;
laddove la domanda avanzata, nei confronti della ridetta e del suo assicurato , proprietario e conducente della Controparte_6 Controparte_5
suindicata VW Golf, nonché nei confronti della quale impresa designata per Controparte_6
la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. deve essere respinta stante l'acclarata assenza di responsabilità dell' e la carenza di prova circa l'ipotizzata responsabilità del CP_5
conducente del mezzo non individuato in ordine all'accaduto.
Venendo, pertanto, all'accertamento dei danni di cui parte attrice deve essere ristorata e alla loro quantificazione, va osservato che chiede, innanzitutto, il risarcimento del danno patito, Parte_1
iure proprio, per la perdita del rapporto parentale nonché, iure hereditatis, dello stesso tipo di danno subito dai di lei genitori scomparsi nelle more, anche come erede dei quali ella ha coltivato, a seguito del loro decesso, il presente giudizio.
Ora, va osservato che dalla richiamata autocertificazione allegata all'atto introduttivo si evince che e la consorte erano, rispettivamente, padre e madre dello Persona_1 Persona_2
scomparso , mentre è sua sorella. Controparte_7 Parte_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli
o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. sentenza n. 22397 del 15.07.2022).
Ciò posto, deve notarsi che, mentre la sussistenza della sofferenza morale per il lutto è ricavabile dalle massime di comune esperienza, non altrettanto può dirsi per la perdita del legame relazionale con il defunto.
Questo poiché la presunzione iuris tantum di cui sopra, secondo gli insegnamenti della Corte di
Cassazione, "non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Civ. ordinanza n. 5769/2024).
Ora, l'espletata istruttoria ha permesso di accertare che i rapporti tra lo scomparso e Controparte_7
la sua famiglia di origine fossero, nonostante la lontananza, continuativi e assidui. Infatti quanto riferito, in sede di interrogatorio formale assunto presso il Tribunale di Foggia in data
15.03.2022, dall'attrice circa il fatto che il fratello viveva e lavorava a Pisa da 15 anni Parte_1 ma tornava in Calabria far visita alla famiglia di origine “appena aveva tempo libero”, “contribuendo abbondantemente al mantenimento” sia della sorella che dei genitori, risulta confermato dalle dichiarazioni rese dai testi e e costituisce elemento il quale consente Testimone_1 Testimone_2
di ritenere provata l'esistenza di un forte legame tra il ridetto e la sua famiglia di Controparte_7
origine, rappresentata unicamente dai genitori e dalla sorella, e ciò pur in assenza di un rapporto di convivenza, risiedendo il a Pisa da molti anni. CP_7
Sotto il profilo in esame, in sede di determinazione del danno liquidabile in tema di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, “avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. n. 9231/2013)
In proposito l'attrice ha dedotto l'esistenza di una intensa relazione affettiva tra il fratello deceduto e il nucleo familiare di origine, composto anche dal padre e dalla madre scomparsi, la cui lesione può ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale, prescindendo dal connotato della convivenza, in questo caso assente, in quanto, come chiarito da recenti orientamenti della Suprema Corte, “il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti” (Cass. Civ. n. 10335/2023).
Premesso, dunque, che la vittima, nata il [...], aveva 42 anni all'epoca del sinistro
(17.12.2013), a (nato il [...]), di anni 66 all'epoca del sinistro, in qualità di Persona_1
padre del defunto, spetterebbe, laddove fosse ravvisabile l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento, la somma di € 246.393,00 a titolo di risarcimento del danno CP_2
parentale.
Tale somma, calcolata secondo le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti ad oggi, deve essere devalutata (€ 204.985,86) all'epoca del sinistro (17.12.2013) al fine di calcolare gli interessi legali (€
27.721,48).
Si ottiene così la somma di € 274.114,48, di cui € 27.721,48 a titolo di interessi.
Anche (nata il [...]), di anni 63 all'epoca del sinistro, in qualità di madre dello Persona_2 scomparso avrebbe avuto diritto, sempre per l'ipotesi di totale responsabilità del CP_7 CP_2 nel sinistro, alla somma di € 246.393,00, devalutata alla data dell'evento (€ 204.985,86), oltre interessi legali, pari ad € 27.721,48, per complessivi € 274.114,48.
(nata il [...]), di anni 34 all'epoca del sinistro, sorella non convivente con la Parte_1
vittima, avrebbe avuto diritto, sempre in ragione degli anzidetti parametri, alla somma di € 96.786,00, devalutata all'epoca del sinistro (€ 80.520,80) e maggiorata degli interessi legali (10.889,30), per complessivi € 107.675,30.
Ne discende che, in virtù della ritenuta pari responsabilità, in ordine alla causazione del sinistro, della vittima e di le somme anzidette devono essere decurtate nella Controparte_7 Controparte_2 misura del 50% e ammontano, quindi, rispettivamente a € 53.837,65 quanto a quella spettante a iure proprio, a € 137.057,24 quanto a quella spettante, alla stessa quale Parte_1 Parte_1 erede di e parimenti a € 137.057,24 quanto a quella spettante, sempre a Persona_1 Parte_1
quale erede di Il tutto oltre interessi di legge dalla data della presente
[...] Persona_2
decisione fino al saldo effettivo.
Devono invece essere rigettate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice a titolo di lucro cessante e quale danno biologico patito sia iure proprio sia iure hereditatis quale erede degli scomparsi genitori, in quanto la pretesa attorea è rimasta sfornita di adeguata dimostrazione.
In particolare, quanto al danno per lucro cessante, lo stesso è rimasto privo di riscontri documentali o, comunque, idonei a consentirne una compiuta quantificazione;
laddove, quanto al danno biologico, lo stesso non è, a sua volta, supportato dall'allegazione di specifica documentazione sanitaria, che era onere della parte interessata fornire (né, al fine di colmare tale lacuna probatoria, è consentito il ricorso alla consulenza medica d'ufficio, stante il carattere meramente esplorativo che la stessa verrebbe a rivestire nel caso in esame, connotato dalla carenza di elementi sufficientemente solidi e, quindi, suscettibili di essere integrati facendo ricorso a detto mezzo istruttorio).
Quanto alle spese processuali, le stesse, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalle tariffe applicabili alla fattispecie in esame, dovranno essere compensate, nei rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e nella misura della CP_1 CP_2 Controparte_6
metà, stante la soccombenza in pari percentuale, sia in punto di an che di quantum debeatur, dell'attrice medesima, rimanendo la restante metà delle stesse a carico dei convenuti testè indicati, in solido tra loro.
Quanto, invece, ai rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e Controparte_5 [...]
sia quale Compagnia assicuratrice del mezzo di proprietà di -e condotto da- quest'ultimo CP_6
sia quale impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. dall'altro, pur nel rigetto delle richieste avanzate nei confronti di tali convenuti, si ritiene che la complessità dell'istruttoria resasi necessaria per addivenire a una compiuta ricostruzione della dinamica dell'accaduto, connotata da profili peculiari e non dirimibili prima facie, giustifichi la compensazione delle spese sostenute dai convenuti da ultimo indicati, parimenti liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, nella misura di un terzo, rimanendo i restanti due terzi delle stesse a carico di parte attrice.
Relativamente, poi, al compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato, lo stesso dovrà essere posto, in considerazione dell'esito del giudizio e dell'acclarata pari responsabilità del e del nella causazione del sinistro, a carico solidale dei convenuti CP_7 CP_2 CP_1 CP_2
e nella misura del 75 per cento, rimanendo il restante 25 per cento dello stesso Controparte_6
a carico di parte attrice.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA che la responsabilità della causazione del sinistro stradale avvenuto, nelle circostanze meglio precisate in motivazione, in data 17.12.2013 deve essere ascritta, in egual misura, a conducente del veicolo Fiat PU tg. DT288JF di proprietà di Controparte_2 CP_1
e a proprietario e conducente del motoveicolo BMW R1200S, deceduto in Controparte_7 conseguenza dell'evento;
2) CONDANNA, per l'effetto, e la Controparte_2 CP_1 Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice Parte_1
le seguenti somme:
[...]
a) € 53.837,65, oltre interessi di legge dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale parentale spettante, all'attrice medesima, iure proprio;
b) € 137.057,24, oltre interessi di legge dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale parentale spettante, alla iure hereditario, quale CP_7
erede di Persona_1
c) € 137.057,24, oltre interessi di legge dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno morale parentale spettante, sempre alla iure hereditario, CP_7
quale erede di Persona_2
2) RESPINGE la domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti di e della Controparte_5
nonché della stessa quale impresa designata per Controparte_6 Controparte_6
la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S.;
3) DICHIARA compensate per metà, nei rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e la dall'altro, le spese di lite Controparte_2 CP_1 Controparte_6 sostenute dalla prima, spese che liquida in € 15.000,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e di cui dispone la distrazione in favore del difensore antistatario, ponendo la restante metà delle stesse a carico solidale dei suddetti convenuti;
4) DICHIARA compensate nella misura di un terzo, nei rapporti tra la parte attrice da un lato e i convenuti e quale impresa designata Controparte_5 Controparte_6 CP_6
per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. dall'altro, le spese di lite sostenute da questi ultimi, spese che liquida, quanto a quelle sostenute dall' in € 15.000,00 per CP_5 competenze ed € 710,08 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, quanto a quelle sostenute dalla n € 15.000,00 per competenze, oltre al 15% Controparte_6
per spese generali, IVA e CPA come per legge e dalla quale impresa designata per la CP_6
Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in € 15.000,00 per competenze, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, rimanendo i restanti due terzi delle stesse a carico di parte attrice;
4) PONE definitivamente a carico solidale dei convenuti e Controparte_2 CP_1
il 75% dell'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in Controparte_6
atti già liquidato, rimanendo a carico di parte attrice il residuo 25% del medesimo;
5) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 20.1.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza