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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/11/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) iscritto al n. 218/2024 R.G promosso da
, rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cinzia Calonaci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Loc. Drove n. 21, Poggibonsi (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Nicola Mini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dei Rossi n. 91, Siena
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Che codesto Ecc.mo Tribunale di Siena, modificando parzialmente la sentenza di divorzio n° 304/2020 emessa in data 16.01.2020 tra e , nella parte riguardante il concorso al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie per i motivi e modalità esposti in narrativa.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite nella suindicata sentenza”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, osservato che con sentenza n. 304/2020 del 16.1.2020 questo Tribunale pronunciava sentenza di divorzio tra le odierne parti ricorrenti stabilendo: -
l'affidamento congiunto delle figlie allora minori (30.5.1998) e Per_1
(18.5.2007); - che il padre corrispondesse alla moglie Per_2 Parte_1 la somma di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie sulla base del Protocollo di questo Tribunale;
osservato che le odierne parti ricorrenti hanno dedotto che attualmente la figlia ha un lavoro fisso, essendo stata regolarmente assunta presso un Per_1 supermercato, ed hanno pertanto chiesto modificarsi le condizioni di divorzio nella parte in cui si prevedeva il pagamento da parte del padre per il mantenimento delle figlie, riducendo la somma ad € 290,00, tenuto conto anche della rivalutazione ISTAT, per la sola figlia , oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie necessarie per le figlie;
rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza e di insistere per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse appaiono rispondenti all'interesse delle figlie;
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c.,
P.Q.M.
in accoglimento della domanda comune delle parti dispone come da condizioni indicate in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso oggi in Siena, 31/10/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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