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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2024, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e Parte_1 C.F._1
ANTONELLO PIANA
ATTRICE contro
(ora col patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. MASSIMO FOGLIA presso cui è elettivamente domiciliata
col patrocinio degli avv.ti FRANCESCO MARUFFI e LORENZO DE Controparte_3
MARTINIS
CONVENUTE
Oggetto: rapporti bancari- ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, e gli oneri assicurativi, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza Parte_1 di giustificazione o vessatorietà delle clausole, ex art. 33 CdC per squilibrio giuridico o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare la o la o entrambe in solido tra loro, alla restituzione Controparte_1 CP_3 della somma omnia di € 8.522 (di cui 909 per premio assicurativo e € 7613 per commissioni), o veriore accertanda, oltre interessi al 2,40% come da prospetto prodotto oltre € 400 per spese di mediazione e al netto di quanto rimborsato a seguito di estinzione anticipata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”
PER la CONVENUTA : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, dichiarare la prescrizione di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente per le ragioni sopra esposte pronunziando la sua estromissione dal giudizio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate - rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, sia nell'an, sia nel quantum debeatur dichiarando nulla essere dovuto per le ragioni sopra indicate, con vittoria di spese e compensi oltre pagina 1 di 6 CSG ed accessori di legge;
in mancanza, - dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., a manlevare e tenere indenne la concludente da tutto quanto fosse costretta a pagare o subire, anche a titolo di spese legali, per effetto del presente giudizio”. PER : “Nel merito, in via principale: 1) Rigettare integralmente tutte le domande CP_3 attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità delle clausole del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 43497350, relative agli oneri economici diversi dagli interessi, nonché la domanda di condanna di al pagamento di tutte le CP_3 somme a detta dell'Attrice da essa indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In ogni caso: 2) Condannare la Sig.ra all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15% oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5 aprile 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 CP_3
e (già ) chiedendone la
[...] Controparte_1 Controparte_4 condanna alla restituzione della somma di € 8522,00 (di cui € 909 per premio assicurativo e il resto per commissioni), oltre interessi, che assumeva di aver corrisposto a in esecuzione di un CP_1 finanziamento con cessione del quinto, per commissioni prive di giustificazione causale ed illegittimamente pretese.
Esponeva che il prestito prevedeva la restituzione alla mutuante dell'importo lordo di € 44.280 in 120 rate di € 369 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di € 30.609, ad un
Tan del 2,40% ed un Taeg del 8,14%, aggiungendo che a fronte di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria per 4.947 euro le commissioni addebitatele erano dell'importo ben superiore sopra riportato.
Assumeva quindi che le clausole contrattuali che prevedevano dette commissioni fossero invalide, come poteva anche desumersi dall'anomala differenza fra TAN e TAEG, lamentandone la mancanza di un'effettiva giustificazione causale e di proporzione rispetto al contenuto effettivo ed alla qualità dell'attività di riferimento, in violazione delle relative istruzioni impartite anche da , Org_1 introducendo esse di fatto una remunerazione ulteriore rispetto a quella naturale del prestito, rappresentata dagli interessi. Dette commissioni erano state, inoltre, addebitate al consumatore in violazione dei principi informatori di chiarezza e trasparenza dei costi a carico del contraente ritenuto più debole dal legislatore.
Allegava, in particolare, l'illegittimità delle “Commissioni bancarie finanziarie”, pari a ben 4734,00 euro, riferite ad asseriti costi di istruttoria, già addebitati al mutuatario, nonché per spese di conversione del tasso, acquisizione della provvista, per perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni contrattuali (peraltro non consentito). Lamentava inoltre che non era dato comprendere a quali costi reali potessero riferirsi le “Commissioni dell'intermediario finanziario” addebitatele per € 2.879, dato che nessun intermediario era intervenuto nella stipulazione del prestito se non la stessa
[...]
, evidenziando che voci quali la “Gestione dei rapporti contabili”, per “eventuale estinzione CP_1 dei precedenti prestiti”, per “prestazione della garanzia non riscosso per riscosso” o per “perdite per la differenza di valuta tra l'erogazione del prestito e il rimborso delle rate”, erano riferite ad oneri costituenti duplicazioni di costi solo eventuali e già imputati al finanziato o comunque non dovuti.
pagina 2 di 6 Sottolineava come la previsione di così elevate spese accessorie prive di una reale funzione remunerativa del prestito fosse tale da dar luogo ad uno squilibrio giuridico, con conseguente vessatorietà delle relative clausole.
Eccepiva infine l'illegittimità dell'addebito relativo agli “oneri assicurativi” di cui alla lettera F) del contratto, in quanto inerenti ad una polizza stipulata a vantaggio esclusivo della mutuante e non essendovi quindi alcuna copertura del rischio in favore della beneficiaria del prestito.
Sulla base di tali assunti, chiedeva la restituzione di quanto versato per commissioni non dovute a titolo di indebito oggettivo, somma produttiva anche d'interessi calcolati dalla finanziaria su tali importi e indebitamente incamerati.
Rappresentava infine di aver inutilmente esperito la mediazione, rimasta senza esito, e chiedeva la rifusione della relativa spesa, concludendo come sopra trascritto.
Si costituiva e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1 del credito, essendo nella specie decorso il decennio dalla data di stipulazione del mutuo, risalente al
2009 e contestando la propria legittimazione passiva, dato che il credito nei confronti dell'attrice mutuataria era stato ceduto pro soluto a con contratto del 24 luglio 2009, come CP_3 comunicato alla debitrice ceduta. Sosteneva che gli elevati costi caratterizzanti i contratti con cessione del quinto giustificavano le commissioni a carico della mutuataria e che l'attività di mediazione era chiaramente indicata nel contratto. Quanto agli oneri assicurativi, precisava che la loro remunerazione era destinata al soggetto che aveva emesso la relativa polizza, eccependo quindi la propria carenza di legittimazione passiva al riguardo.
Concludeva per il rigetto della domanda, come riportato in epigrafe.
Anche si costituiva e contestava la domanda, argomentando sulla legittimità delle CP_3 clausole contestate e sulla giustificazione causale delle commissioni ivi previste. In particolare, sottolineava come l'assicurazione stipulata dalla mutuante fosse obbligatoria per legge, mentre le altre commissioni erano giustificate dalle peculiarità del finanziamento con cessione del quinto e trovavano fondamento causale nella compensazione del differimento della restituzione del capitale rispetto al momento della sua dazione, costituendo, in aggiunta agli interessi, il corrispettivo del prestito, liberamente concordato secondo i principi dell'autonomia contrattuale, non dovendo necessariamente l'onerosità del mutuo esprimersi solo nell'obbligo di pagamento degli interessi.
Negava che fosse configurabile uno squilibrio contrattuale con conseguente vessatorietà delle clausole e precisava che in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la banca aveva detratto dal saldo dovuto dalla cliente, odierna attrice, l'importo di 1.653,62 euro a titolo di "abbuono interessi" e di ulteriori 108,80 euro per "abbuono commissioni bancarie", importi da decurtarsi in caso di condanna dell'esponente.
Concludeva per il rigetto della domanda attrice.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 28 settembre 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da , dato Controparte_1 che, in difetto di alcuna indicazione della banca convenuta circa il momento (e la ragione) della decorrenza del relativo termine decennale, e a fronte della contestazione dell'attrice che nella pagina 3 di 6 successiva difesa ha precisato come non vi sia stato “alcun pagamento delle commissioni al momento della stipula” del prestito, non essendovi nemmeno chiari riferimenti al riguardo desumibili dal contratto (secondo cui “le spese connesse all'erogazione del finanziamento” sono trattenute al momento della sua erogazione: espressione su cui la convenuta non argomenta), deve farsi applicazione del principio per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dall'effettivo pagamento del dovuto, nella specie coincidente con quello di estinzione del prestito, avvenuta per quanto allegato (e non documentato) nel 2014.
Quanto all'illegittimità delle commissioni, la domanda è fondata, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Il contratto di prestito con cessione del quinto risulta stipulato il 10 marzo 2009 da con Parte_1
l'allora che si qualifica quale mandataria della medesima CP_1 Controparte_4 Controparte_4
ossia di se stessa. Il relativo credito era stato poi ceduto alla
[...] CP_3
Dal testo del documento contrattuale non risulta intervenuto nella stipulazione del mutuo alcun agente in attività finanziaria per conto della banca stipulante che aveva agito quindi nel suo interesse, stante l'evidenziata perfetta coincidenza fra il soggetto erogatore del prestito indicato come mandante e quello operante quale agente-mandatario, né risulta che si fosse avvalsa di terzi intermediari nell'attività CP_1 di erogazione del credito.
Non risultando intervenuti soggetti terzi nella gestione dell'informativa e della collocazione del prodotto sul mercato la relativa “commissione per l'intermediazione del prestito” riferita all'organizzazione di (punto A2 del contratto) e addebitata alla cliente cedente per 2879,20 euro, CP_1
è palesemente ingiustificata in quanto priva di un effettivo riferimento causale, analogamente alle commissioni “finanziarie” di cui al punto sub A1 del contratto.
Queste ultime, addebitate per complessivi € 4734,20, sono riferite ad attività quali l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione del tasso da variabile a fisso, quelli per la copertura del rischio, per l'elaborazione dati, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi, o ancora per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” o per la gestione delle rate di rimborso in scadenza, per l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento, risultando dunque prive di un'adeguata giustificazione causale per tutti i costi ivi elencati, oltre che previste in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
pagina 4 di 6 Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ.
n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri della “finanziaria” incorrono, anche perché riferite ad attività rientranti nella ordinaria gestione di qualsiasi prestito, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale. Vi risultano infatti annoverati costi riconducibili all'amministrazione interna dell'intermediario finanziario e del personale di cui si avvale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria. Deve anche precisarsi al riguardo come siano addebitati alla mutuataria costi per servizi che in nulla si differenziano rispetto a qualunque fase gestoria del rimborso rateale del finanziamento (si pensi all'esecuzione ed al corretto svolgersi dell'ammortamento, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o che appaiono meramente duplicativi di oneri già addebitati per spese d'istruttoria, o ancora eventuali e collegati ad eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi.
La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare priva di titolo e nulla anche detta commissione ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, soprattutto nella fase di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi.
La domanda attrice dev'essere dunque accolta per la complessiva somma di € 7613,40, con esclusione dall'importo dei costi assicurativi (€ 909,70) che risultano documentati dalla polizza, obbligatoria per legge (doc. 2 convenuta), stipulata a copertura del rischio vita e perdita d'impiego del cedente, quindi giustificati e dovuti per quanto sin qui osservato.
Sono tenute alla restituzione entrambe le convenute, quale accipiens delle Controparte_4 somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria e quale cessionaria del credito, essendo CP_3 indiscussa la sua legittimazione passiva, mai contestata dall'interessata. Deve anche rilevarsi come l'estinzione anticipata del prestito e le relative detrazioni operate dalla banca non siano state adeguatamente documentate ( produce solo un conteggio preventivo, come tale CP_3 sfornito di valenza probatoria), né risulta versato in atti il contratto definitivo di cessione del credito da pagina 5 di 6 a sicché nessuna pronuncia può essere adottata in ordine alla domanda di garanzia CP_1 CP_3 formulata dalla cedente, ignorandosi la regolamentazione contrattuale dei rapporti interni e delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle due società.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico delle convenute, mentre i costi di mediazione non risultano documentati da parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna in solido le convenute (ora Controparte_1 Controparte_2
) e al pagamento in favore dell'attrice della somma di
[...] Controparte_3 Parte_1
€ 7613,40, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore dell'attrice, e per la stessa del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 2 aprile 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e Parte_1 C.F._1
ANTONELLO PIANA
ATTRICE contro
(ora col patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. MASSIMO FOGLIA presso cui è elettivamente domiciliata
col patrocinio degli avv.ti FRANCESCO MARUFFI e LORENZO DE Controparte_3
MARTINIS
CONVENUTE
Oggetto: rapporti bancari- ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, e gli oneri assicurativi, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza Parte_1 di giustificazione o vessatorietà delle clausole, ex art. 33 CdC per squilibrio giuridico o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare la o la o entrambe in solido tra loro, alla restituzione Controparte_1 CP_3 della somma omnia di € 8.522 (di cui 909 per premio assicurativo e € 7613 per commissioni), o veriore accertanda, oltre interessi al 2,40% come da prospetto prodotto oltre € 400 per spese di mediazione e al netto di quanto rimborsato a seguito di estinzione anticipata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”
PER la CONVENUTA : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, dichiarare la prescrizione di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente per le ragioni sopra esposte pronunziando la sua estromissione dal giudizio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate - rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, sia nell'an, sia nel quantum debeatur dichiarando nulla essere dovuto per le ragioni sopra indicate, con vittoria di spese e compensi oltre pagina 1 di 6 CSG ed accessori di legge;
in mancanza, - dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., a manlevare e tenere indenne la concludente da tutto quanto fosse costretta a pagare o subire, anche a titolo di spese legali, per effetto del presente giudizio”. PER : “Nel merito, in via principale: 1) Rigettare integralmente tutte le domande CP_3 attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità delle clausole del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 43497350, relative agli oneri economici diversi dagli interessi, nonché la domanda di condanna di al pagamento di tutte le CP_3 somme a detta dell'Attrice da essa indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In ogni caso: 2) Condannare la Sig.ra all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15% oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5 aprile 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 CP_3
e (già ) chiedendone la
[...] Controparte_1 Controparte_4 condanna alla restituzione della somma di € 8522,00 (di cui € 909 per premio assicurativo e il resto per commissioni), oltre interessi, che assumeva di aver corrisposto a in esecuzione di un CP_1 finanziamento con cessione del quinto, per commissioni prive di giustificazione causale ed illegittimamente pretese.
Esponeva che il prestito prevedeva la restituzione alla mutuante dell'importo lordo di € 44.280 in 120 rate di € 369 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di € 30.609, ad un
Tan del 2,40% ed un Taeg del 8,14%, aggiungendo che a fronte di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria per 4.947 euro le commissioni addebitatele erano dell'importo ben superiore sopra riportato.
Assumeva quindi che le clausole contrattuali che prevedevano dette commissioni fossero invalide, come poteva anche desumersi dall'anomala differenza fra TAN e TAEG, lamentandone la mancanza di un'effettiva giustificazione causale e di proporzione rispetto al contenuto effettivo ed alla qualità dell'attività di riferimento, in violazione delle relative istruzioni impartite anche da , Org_1 introducendo esse di fatto una remunerazione ulteriore rispetto a quella naturale del prestito, rappresentata dagli interessi. Dette commissioni erano state, inoltre, addebitate al consumatore in violazione dei principi informatori di chiarezza e trasparenza dei costi a carico del contraente ritenuto più debole dal legislatore.
Allegava, in particolare, l'illegittimità delle “Commissioni bancarie finanziarie”, pari a ben 4734,00 euro, riferite ad asseriti costi di istruttoria, già addebitati al mutuatario, nonché per spese di conversione del tasso, acquisizione della provvista, per perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni contrattuali (peraltro non consentito). Lamentava inoltre che non era dato comprendere a quali costi reali potessero riferirsi le “Commissioni dell'intermediario finanziario” addebitatele per € 2.879, dato che nessun intermediario era intervenuto nella stipulazione del prestito se non la stessa
[...]
, evidenziando che voci quali la “Gestione dei rapporti contabili”, per “eventuale estinzione CP_1 dei precedenti prestiti”, per “prestazione della garanzia non riscosso per riscosso” o per “perdite per la differenza di valuta tra l'erogazione del prestito e il rimborso delle rate”, erano riferite ad oneri costituenti duplicazioni di costi solo eventuali e già imputati al finanziato o comunque non dovuti.
pagina 2 di 6 Sottolineava come la previsione di così elevate spese accessorie prive di una reale funzione remunerativa del prestito fosse tale da dar luogo ad uno squilibrio giuridico, con conseguente vessatorietà delle relative clausole.
Eccepiva infine l'illegittimità dell'addebito relativo agli “oneri assicurativi” di cui alla lettera F) del contratto, in quanto inerenti ad una polizza stipulata a vantaggio esclusivo della mutuante e non essendovi quindi alcuna copertura del rischio in favore della beneficiaria del prestito.
Sulla base di tali assunti, chiedeva la restituzione di quanto versato per commissioni non dovute a titolo di indebito oggettivo, somma produttiva anche d'interessi calcolati dalla finanziaria su tali importi e indebitamente incamerati.
Rappresentava infine di aver inutilmente esperito la mediazione, rimasta senza esito, e chiedeva la rifusione della relativa spesa, concludendo come sopra trascritto.
Si costituiva e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1 del credito, essendo nella specie decorso il decennio dalla data di stipulazione del mutuo, risalente al
2009 e contestando la propria legittimazione passiva, dato che il credito nei confronti dell'attrice mutuataria era stato ceduto pro soluto a con contratto del 24 luglio 2009, come CP_3 comunicato alla debitrice ceduta. Sosteneva che gli elevati costi caratterizzanti i contratti con cessione del quinto giustificavano le commissioni a carico della mutuataria e che l'attività di mediazione era chiaramente indicata nel contratto. Quanto agli oneri assicurativi, precisava che la loro remunerazione era destinata al soggetto che aveva emesso la relativa polizza, eccependo quindi la propria carenza di legittimazione passiva al riguardo.
Concludeva per il rigetto della domanda, come riportato in epigrafe.
Anche si costituiva e contestava la domanda, argomentando sulla legittimità delle CP_3 clausole contestate e sulla giustificazione causale delle commissioni ivi previste. In particolare, sottolineava come l'assicurazione stipulata dalla mutuante fosse obbligatoria per legge, mentre le altre commissioni erano giustificate dalle peculiarità del finanziamento con cessione del quinto e trovavano fondamento causale nella compensazione del differimento della restituzione del capitale rispetto al momento della sua dazione, costituendo, in aggiunta agli interessi, il corrispettivo del prestito, liberamente concordato secondo i principi dell'autonomia contrattuale, non dovendo necessariamente l'onerosità del mutuo esprimersi solo nell'obbligo di pagamento degli interessi.
Negava che fosse configurabile uno squilibrio contrattuale con conseguente vessatorietà delle clausole e precisava che in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la banca aveva detratto dal saldo dovuto dalla cliente, odierna attrice, l'importo di 1.653,62 euro a titolo di "abbuono interessi" e di ulteriori 108,80 euro per "abbuono commissioni bancarie", importi da decurtarsi in caso di condanna dell'esponente.
Concludeva per il rigetto della domanda attrice.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 28 settembre 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da , dato Controparte_1 che, in difetto di alcuna indicazione della banca convenuta circa il momento (e la ragione) della decorrenza del relativo termine decennale, e a fronte della contestazione dell'attrice che nella pagina 3 di 6 successiva difesa ha precisato come non vi sia stato “alcun pagamento delle commissioni al momento della stipula” del prestito, non essendovi nemmeno chiari riferimenti al riguardo desumibili dal contratto (secondo cui “le spese connesse all'erogazione del finanziamento” sono trattenute al momento della sua erogazione: espressione su cui la convenuta non argomenta), deve farsi applicazione del principio per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dall'effettivo pagamento del dovuto, nella specie coincidente con quello di estinzione del prestito, avvenuta per quanto allegato (e non documentato) nel 2014.
Quanto all'illegittimità delle commissioni, la domanda è fondata, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Il contratto di prestito con cessione del quinto risulta stipulato il 10 marzo 2009 da con Parte_1
l'allora che si qualifica quale mandataria della medesima CP_1 Controparte_4 Controparte_4
ossia di se stessa. Il relativo credito era stato poi ceduto alla
[...] CP_3
Dal testo del documento contrattuale non risulta intervenuto nella stipulazione del mutuo alcun agente in attività finanziaria per conto della banca stipulante che aveva agito quindi nel suo interesse, stante l'evidenziata perfetta coincidenza fra il soggetto erogatore del prestito indicato come mandante e quello operante quale agente-mandatario, né risulta che si fosse avvalsa di terzi intermediari nell'attività CP_1 di erogazione del credito.
Non risultando intervenuti soggetti terzi nella gestione dell'informativa e della collocazione del prodotto sul mercato la relativa “commissione per l'intermediazione del prestito” riferita all'organizzazione di (punto A2 del contratto) e addebitata alla cliente cedente per 2879,20 euro, CP_1
è palesemente ingiustificata in quanto priva di un effettivo riferimento causale, analogamente alle commissioni “finanziarie” di cui al punto sub A1 del contratto.
Queste ultime, addebitate per complessivi € 4734,20, sono riferite ad attività quali l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione del tasso da variabile a fisso, quelli per la copertura del rischio, per l'elaborazione dati, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi, o ancora per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” o per la gestione delle rate di rimborso in scadenza, per l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento, risultando dunque prive di un'adeguata giustificazione causale per tutti i costi ivi elencati, oltre che previste in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
pagina 4 di 6 Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ.
n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri della “finanziaria” incorrono, anche perché riferite ad attività rientranti nella ordinaria gestione di qualsiasi prestito, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale. Vi risultano infatti annoverati costi riconducibili all'amministrazione interna dell'intermediario finanziario e del personale di cui si avvale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria. Deve anche precisarsi al riguardo come siano addebitati alla mutuataria costi per servizi che in nulla si differenziano rispetto a qualunque fase gestoria del rimborso rateale del finanziamento (si pensi all'esecuzione ed al corretto svolgersi dell'ammortamento, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o che appaiono meramente duplicativi di oneri già addebitati per spese d'istruttoria, o ancora eventuali e collegati ad eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi.
La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare priva di titolo e nulla anche detta commissione ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, soprattutto nella fase di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi.
La domanda attrice dev'essere dunque accolta per la complessiva somma di € 7613,40, con esclusione dall'importo dei costi assicurativi (€ 909,70) che risultano documentati dalla polizza, obbligatoria per legge (doc. 2 convenuta), stipulata a copertura del rischio vita e perdita d'impiego del cedente, quindi giustificati e dovuti per quanto sin qui osservato.
Sono tenute alla restituzione entrambe le convenute, quale accipiens delle Controparte_4 somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria e quale cessionaria del credito, essendo CP_3 indiscussa la sua legittimazione passiva, mai contestata dall'interessata. Deve anche rilevarsi come l'estinzione anticipata del prestito e le relative detrazioni operate dalla banca non siano state adeguatamente documentate ( produce solo un conteggio preventivo, come tale CP_3 sfornito di valenza probatoria), né risulta versato in atti il contratto definitivo di cessione del credito da pagina 5 di 6 a sicché nessuna pronuncia può essere adottata in ordine alla domanda di garanzia CP_1 CP_3 formulata dalla cedente, ignorandosi la regolamentazione contrattuale dei rapporti interni e delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle due società.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico delle convenute, mentre i costi di mediazione non risultano documentati da parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna in solido le convenute (ora Controparte_1 Controparte_2
) e al pagamento in favore dell'attrice della somma di
[...] Controparte_3 Parte_1
€ 7613,40, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore dell'attrice, e per la stessa del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 2 aprile 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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