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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/12/2024, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N.r.g. 2402/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2402/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Ria, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Assunta Luchina, procuratrice domiciliataria;
-resistente-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.10.2024. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio concordatario celebrato da e Parte_1 CP_1 il 09.09.2006, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Sannicola, è intervenuta separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Lecce n. 19065/2018 del 19.12.2018. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 01.10.2024, svolta in modalità cartolare, concordavano di definire il presente procedimento alle seguenti condizioni:
1 2 In particolare, il predetto accordo transattivo prevede: A. in ordine alle somme di cui all'atto di precetto opposto, il SI. offre, a saldo Parte_1
e stralcio della propria posizione debitoria e a tombale tacitazione dell'intercorsa vicenda, alla SI.ra , che accetta, in aggiunta all'importo di € 1.039,11 già corrisposto a CP_1 titolo di spese e compensi professionali direttamente all'Avv. Luchina, l'ulteriore somma onnicomprensiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da corrispondersi, in sede di rogito per la vendita dell'immobile di via Verdi n. 11 alla SI.ra mediante decurtazione di CP_2 tale importo dalla quota parte spettante al SI. L'acquirente, all'uopo, provvederà Pt_1 al versamento diretto in favore della SI.ra della somma di € 24.500,00 CP_1
(ventiquattromilacinquecento/00) e in favore del SI. della somma di € 14.500,00 Pt_1
(quattordicimilacinquecento/00); B. con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 161/2023 (RG n. 664/2024) emesso dal Giudice di Pace di Gallipoli in data 09.11.2023, si intenderà totalmente rinunciato dalla SI.ra che, per l'effetto, dichiara di non avere più CP_1 nulla a pretendere dal SI. per il titolo azionato. Il giudizio iscritto al n. Parte_1
2908/2024 RGE del Tribunale di Lecce, andrà, quindi, abbandonato e cancellato per inattività delle parti;
3 C. quanto all'unità abitativa di via Rossini n. 7, la SI.ra propone di acquistare CP_1 dal SI. che accetta, la quota di proprietà di quest'ultimo pari al 50% del Parte_1 valore dell'immobile, accollandosi la restante parte del mutuo acceso presso la banca
[...]
e intestando la proprietà dell'immobile al figlio L'accollo da parte della P_ CP_4 SI.ra , oltre ad essere formalizzato in sede di rogito notarile, dovrà concretizzarsi, CP_1 entro 30 giorni dalla vendita dell'immobile sopra citato alla SI.ra con l'effettiva CP_2 estromissione del SI. dall'obbligazione solidale nei confronti della banca Pt_1 [...]
attraverso la rinegoziazione o estinzione del mutuo attualmente in essere;
P_
D) con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver definito i reciproci rapporti come sopra indicati e che, a seguito della corretta esecuzione del presente accordo, nulla avranno reciprocamente a pretendere in futuro in ordine alle questioni esposte in premessa e oggetto delle cause pendenti. E) I rispettivi Legali sottoscrivono per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. F) Il presente accordo transattivo ha effetto novativo ed è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano tali da soddisfare le eSIenze delle stesse e di quelle del figlio, oltre ad essere rispettoso del principio della bigenitorialità. Le predette condizioni devono essere integrate con il richiamo al Protocollo vigente in materia di spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Lecce. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] l'[...] (Atto di CP_1 matrimonio n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2006), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sannicola. Lecce, 09.12.2024
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2402/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Ria, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Assunta Luchina, procuratrice domiciliataria;
-resistente-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.10.2024. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio concordatario celebrato da e Parte_1 CP_1 il 09.09.2006, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Sannicola, è intervenuta separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Lecce n. 19065/2018 del 19.12.2018. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 01.10.2024, svolta in modalità cartolare, concordavano di definire il presente procedimento alle seguenti condizioni:
1 2 In particolare, il predetto accordo transattivo prevede: A. in ordine alle somme di cui all'atto di precetto opposto, il SI. offre, a saldo Parte_1
e stralcio della propria posizione debitoria e a tombale tacitazione dell'intercorsa vicenda, alla SI.ra , che accetta, in aggiunta all'importo di € 1.039,11 già corrisposto a CP_1 titolo di spese e compensi professionali direttamente all'Avv. Luchina, l'ulteriore somma onnicomprensiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da corrispondersi, in sede di rogito per la vendita dell'immobile di via Verdi n. 11 alla SI.ra mediante decurtazione di CP_2 tale importo dalla quota parte spettante al SI. L'acquirente, all'uopo, provvederà Pt_1 al versamento diretto in favore della SI.ra della somma di € 24.500,00 CP_1
(ventiquattromilacinquecento/00) e in favore del SI. della somma di € 14.500,00 Pt_1
(quattordicimilacinquecento/00); B. con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 161/2023 (RG n. 664/2024) emesso dal Giudice di Pace di Gallipoli in data 09.11.2023, si intenderà totalmente rinunciato dalla SI.ra che, per l'effetto, dichiara di non avere più CP_1 nulla a pretendere dal SI. per il titolo azionato. Il giudizio iscritto al n. Parte_1
2908/2024 RGE del Tribunale di Lecce, andrà, quindi, abbandonato e cancellato per inattività delle parti;
3 C. quanto all'unità abitativa di via Rossini n. 7, la SI.ra propone di acquistare CP_1 dal SI. che accetta, la quota di proprietà di quest'ultimo pari al 50% del Parte_1 valore dell'immobile, accollandosi la restante parte del mutuo acceso presso la banca
[...]
e intestando la proprietà dell'immobile al figlio L'accollo da parte della P_ CP_4 SI.ra , oltre ad essere formalizzato in sede di rogito notarile, dovrà concretizzarsi, CP_1 entro 30 giorni dalla vendita dell'immobile sopra citato alla SI.ra con l'effettiva CP_2 estromissione del SI. dall'obbligazione solidale nei confronti della banca Pt_1 [...]
attraverso la rinegoziazione o estinzione del mutuo attualmente in essere;
P_
D) con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver definito i reciproci rapporti come sopra indicati e che, a seguito della corretta esecuzione del presente accordo, nulla avranno reciprocamente a pretendere in futuro in ordine alle questioni esposte in premessa e oggetto delle cause pendenti. E) I rispettivi Legali sottoscrivono per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. F) Il presente accordo transattivo ha effetto novativo ed è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano tali da soddisfare le eSIenze delle stesse e di quelle del figlio, oltre ad essere rispettoso del principio della bigenitorialità. Le predette condizioni devono essere integrate con il richiamo al Protocollo vigente in materia di spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Lecce. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] l'[...] (Atto di CP_1 matrimonio n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2006), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sannicola. Lecce, 09.12.2024
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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