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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 905/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025, senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_2
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F.
), P.IVA_3
appellante
contro
, in persona Controparte_1
del Legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA , con sede in P.IVA_4
, Corso Cavour n. 1, Palazzo dei Leoni, elettivamente domiciliato in Pt_1 , Via Consolare Valeria n. 6, Pistunina, presso lo studio dell'Avv. Anna Pt_1
Gemellaro (C.F.: , che la rappresenta e difende per C.F._1
procura in atti;
appellata e appellante incidentale
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
Galati Mamertino, Via Giovanni XXIII n. 20, c.f. , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vadalà Bertini del Foro di , per Pt_1
procura in atti appellato
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso, giusta autorizzazione a stare in giudizio con Delibera di G.M. n. 155 del
13.12.2023, dall'Avv. Giovanni Orlando del Foro di Patti, c.f.
per procura in atti C.F._3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA del 10 novembre
2022, n. 190 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale – 2043 e norme
speciali”
Motivi della decisione
1. Con citazione del 28 giugno 2009 il sig. ha Controparte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il e Controparte_3
la , al fine di ottenerne, previa affermazione della CP_1 Parte_1
loro responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna al risarcimento per i danni fisici, morali e patrimoniali subiti in occasione del sinistro in cui era stato coinvolto il 23 giugno 2008. Al riguardo, ha dedotto che in quella data, alle ore
00:10 circa, si trovava alla guida della propria motocicletta Honda Dominator tg
AM39746, percorrendo in territorio del Comune di la strada CP_3 sterrata limitrofa al Torrente DI, località Favara;
che, arrivato alla fine della stessa, per l'assenza di illuminazione e di segnalazione della situazione di pericolo, nonché di protezioni laterali, era precipitato nella sottostante scarpata,
finendo su alcuni frangiflutti presenti ai piedi della tratta per lavori di ripascimento dell'arenile ad opera della , riportando lesioni personali gravissime, CP_1
consistenti in “paraplegia post traumatica di livello neurologico T5”.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_3
della domanda, per non essere il tratto di strada in questione stato da esso realizzato o sottoposto alla sua manutenzione, prospettando l'eventuale coinvolgimento del Demanio regionale.
A sua volta la ha eccepito il suo difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e, comunque, l'esclusiva responsabilità dell per CP_4
condotta negligente nella guida e, in subordine, del . Controparte_3
3. Chiamati in causa su richiesta dell'attore, a seguito delle difese del CP_3
si sono costituiti l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
per quanto di competenza sul demanio marittimo, e l' Parte_1
essendo l'area in questione interessata a opere di ripascimento
[...]
della spiaggia, delegati alla Provincia regionale: entrambi hanno eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, stante la presenta in giudizio degli difesi dall'Avvocatura dello Stato, e, nel merito, il loro difetto di CP_5
legittimazione passiva.
La causa, pertanto, è stata riassunta dall' dinanzi al Tribunale di CP_2
NA.
4. Quest'ultimo Ufficio, in esito all'istruttoria (c.t.u. medico-legale e prova testimoniale), con sentenza a verbale del 10 novembre 2022 n. 1902, rigettate le eccezioni preliminari, riconosciuta la responsabilità di tutti gli Enti convenuti e chiamati in causa, accertata un'invalidità permanente del signor CP_2
dell'80 % (con personalizzazione al 25 %), ha condannato tutti i predetti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati complessivamente in euro
1.053.854,81, oltre accessori.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello l
[...]
e l Parte_1 Parte_2
, per i motivi di seguito esposti, chiedendo dichiararsi la loro
[...]
carenza di legittimazione passiva, con rigetto delle domande accolte in primo grado.
5.1 - A sua volta anche la ha proposto appello Controparte_1
incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità, per essere invece responsabili il signor , per CP_2
il suo negligente ed imprudente comportamento, e, in subordine, il
[...]
, quale Ente proprietario della strada ritenuta causa del sinistro, e CP_3
delle parti ritenute responsabili per i rispettivi comportamenti od omissioni, con il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
5.2 - Il appellato, costituendosi in giudizio, non ha contestato la CP_3
propria accertata responsabilità, chiedendo, comunque, il rigetto dell'appello principale ed eccependo la tardività del gravame incidentale proposto dalla
[...]
, del quale ne ha chiesto in ogni caso il rigetto anche nel merito. CP_1
6. Con ordinanza del 18 maggio 2023 questa Corte ha accolto le istanze di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, proposte dagli dalla . Parte_3 Controparte_1
Quindi, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 23
settembre 2024 ed è stata rimessa sul ruolo per l'astensione di una componente del Collegio.
Infine, con diversa composizione, con ordinanza del 12 giugno 2025 la causa
è stata nuovamente posta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., avendovi le parti rinunciato in quanto avevano già depositato le rituali comparse conclusionali.
7. Con l'unico motivo di gravame principale, gli appellanti, Parte_3
assumendo l'erroneità della sentenza di primo grado in parte qua, hanno riproposto l'eccezione della loro carenza di legittimazione passiva, declinandola a carico:
➢ da una parte, della Capitaneria di Porto (quale Ente responsabile dell'esercizio dei poteri di polizia demaniale alla stessa affidate per legge),
➢ dall'altra del , posto che “l'incidente è avvenuto su Controparte_3
una strada sterrata, quale parte finale di una via asfaltata che costeggia il
fiume DI del ” sicché “la responsabilità di Controparte_3
tale sinistro va comunque ascritta al predetto ente locale (…). Ciò esclude
che possa derivare una responsabilità delle Amministrazioni appellanti
derivante dalla mera natura demaniale marittima della maggiore area teatro
dell'incidente”;
➢ e della (quale Ente responsabile del cantiere Controparte_1
per il ripascimento dell'arenile, con lavori consegnati dalla Capitaneria di
Porto di Milazzo con verbale dell'1 luglio 2003 e con lavori alla data del sinistro non ancora conclusi).
7.1 – Il superiore motivo di censura va esaminato unitamente all'appello
incidentale proposto, come detto, dalla , che Controparte_1
assume l'insussistenza di sua responsabilità, avendo il Tribunale malamente valutato il compendio probatorio acquisito, in quanto
➢ i lavori di ripascimento appaltati dalla Regione, consegnati in data 7 luglio
2005, erano stati ultimati il 10 gennaio 2008, con accertamento della regolare esecuzione a seguito della seconda visita di collaudo del 28 maggio successivo, mentre il sinistro lamentato dal Sig. è Controparte_2
del 23 giugno 2008;
➢ La strada sterrata era preesistente ai fatti, come da foto allegate ai progetti dell'opera pubblica;
➢ “nessun potere di manutenzione e controllo aveva più la convenuta CP_1
alla data del sinistro, rimanendo le aree rispettivamente di proprietà
demaniale e di proprietà del ”. CP_3 CP_3
Ciò premesso, la ha chiesto: Controparte_1
a) preliminarmente, ritenere e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva dell'appellante incidentale e che Controparte_1
nessuna responsabilità è ascrivibile all'appellante incidentale per i fatti di causa;
b) in ogni caso ritenere e dichiarare, che l'evento lesivo lamentato dal Sig.
si verificava a causa del negligente ed imprudente CP_2 Controparte_2
comportamento tenuto dallo stesso;
c) in subordine ritenere e dichiarare l'esclusiva o concorrente-prevalente responsabilità per i fatti di causa del , Controparte_3
7.2 – In primo luogo è necessario procedere alla disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, avanzata dal Controparte_3
[...]
7.2.1 – Quest'ultimo, dopo aver premesso che la Controparte_1
aveva notificato tardivamente appello in via principale in data 29 gennaio
[...]
2022 (oltre il termine decadenziale di 30 giorni a decorrere dalla notifica,
avvenuta in data 28 novembre 2022), senza iscrizione a ruolo del gravame, ha chiesto che il successivo appello incidentale fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, ai sensi dell'art. 358 c.p.c. (secondo cui “L'appello dichiarato
inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso
il termine fissato dalla legge”). In sostanza, il assume che l'appello CP_3
incidentale (tardivo) notificato dalla non può che essere Controparte_1
considerato un appello principale inammissibilmente riproposto perché per l'appunto tardivo rispetto alla notifica della sentenza impugnata.
7.2.2 – L'eccezione non coglie nel segno.
Va premesso che (Cass. 29 maggio 2024, n. 15100; Cass. 5 settembre 2022,
n. 23139), l'impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è
contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte,
che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Tuttavia, tale principio va coordinato con altra regola che attiene all'ipotesi,
sussistente nel caso in esame, nella quale l'appello incidentale segua un gravame principale precedentemente proposto e che sia inammissibile, sia intervenuta o meno conforme dichiarazione giudiziale).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente affermato (Cass.
SSUU 28 marzo 2024, n. 8486) che il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione (cfr. anche Cass. 10 ottobre 2019, n. 25403, secondo cui quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è
perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove),
l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
7.3 - Ora, nel caso in esame non v'è stata alcuna declatoria di inammissibilità
del gravame principale, perché non iscritto a ruolo, sicché l'impugnazione incidentale della è pienamente ammissibile. Controparte_1
8. A questo punto, al fine di accertare la fondatezza degli appelli (principale e incidentale) sia in ordine all'Ente astrattamente responsabile per la custodia delle aree interessate, sia alla dinamica del sinistro e, quindi, all'eventuale dedotta responsabilità del danneggiato, è essenziale accertare e descrivere il luogo esatto in cui è avvenuto il fatto: e ciò sulla base di tutte le emergenze probatorie acquisite al complesso processo (foto, documentazione dell'appalto,, relazioni,
testimonianze e difese contrapposte delle parti).
8.1 – Dalle foto in atti e dai documenti acquisiti, oltrecchè dalla prova orale espletata, risulta che l stava percorrendo di notte con la sua CP_2
motocicletta prima una strada comunale asfaltata e, quindi, a partire dalla stessa,
una via sterrata che costeggiava il Torrente DI in direzione monte –
mare e che, a un certo punto, terminava repentinamente sul ciglio di un dislivello di un paio di metri, sotto il quale erano posizionati massi da ripascimento e la spiaggia (si rinvia, in particolare, al “rapporto informativo” redatto dal perito assicurativo dott. per la prodotto dalla Persona_1 Controparte_6
). Controparte_1
8.2 – I testimoni e , che seguivano l Testimone_1 Testimone_2 CP_2
con le rispettive moto, hanno dichiarato che l'originario attore stava
[...]
percorrendo una strada sterrata che, dipartendosi dalla via comunale,
costeggiava il Torrente DI in direzione monte – mare, “a velocità
moderata perché era buio e non conoscevamo la strada… la strada fino ad un
certo punto era asfaltata poi diventava buia, sconnessa e sterrata ed anche
l'illuminazione era presente sino ad un certo tratto della strada almeno sino al
tratto asfaltato, mentre sotto il cavalcavia non era presente… Anche di giorno
avrei sbagliato strada… Non vi era alcuna segnalazione di pericolo od altri
segnali equivalenti o di svolta obbligatoria… Non vi era alcun sbarramento alla
strada sterrata” (teste ). “Ci siamo affacciati sul mare ed abbiamo visto che Tes_2
era sulla spiaggia e la sua moto si trovava sugli scogli e Controparte_2 Tes_2 lo stava soccorrendo. La strada era non illuminata e disconnessa. Preciso
[...]
che quella sera non ho visto alcuna segnaletica… escludo che vi fossero dei
guard-rail in quel punto perché la strada finiva e poi c'era il burrone in cui è caduto
” (teste . CP_2 Tes_1
Si tratta, a giudizio della Corte, di deposizioni che, in difetto di specifiche contestazioni su elementi oggettivi, possono considerarsi attendibili, perché
coerenti anche con i luoghi prima descritti e con le altre concordanti emergenze.
8.3 – Ora, l'acclarata circostanza che la strada comunale dalla quale si dipartiva quel tratto successivo sterrato non avesse né segnaletica che indicasse il pericolo di quest'ultima (quale strada senza uscita o, per lo meno, non aperta al pubblico perché di accesso ad un cantiere) né sbarramenti per impedirne la percorrenza intercetta intanto la responsabilità del da quest'ultimo CP_3
peraltro non contestata. In tal senso va confermata la motivazione resa dal
Tribunale sul punto: ”la segnaletica verticale presente sulla strada comunale, al
limite del territorio di sua competenza e prima di immettersi nella strada sterrata,
oltre ad essere insufficiente ed inidonea ai fini della segnalazione della situazione
di pericolo, non era visibile a causa della folta vegetazione presente sul bordo
della carreggiata, così come confermato dal testimone ”. Testimone_2
E che quella strada, sicuramente nella parte finale, dovesse essere inibita al transito (laddove nulla di tutto questo risulta in atti) è confermata dalla difesa della che (pag. 4 dell'appello incidentale) afferma che “l'attore si Controparte_1
approssimava a percorrere in moto in chiara violazione delle più elementari
regole di divieto di transito per i mezzi a trazione meccanica sugli arenili”.
8.4 - Occorre, quindi, accertare se sussista anche la contestata concorrente responsabilità degli altri Enti pubblici coinvolti nel giudizio.
8.4.1 – Ritiene la Corte che possa affermarsi come l'area su cui insiste la strada sterrata che costeggia il Torrente DI, rientri nel Demanio
regionale, come stabilito dall'art. 32 Statuto Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale con legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 2, e dall'art. 6, comma 7, legge n. 172/2003: infatti, emerge da tutto il compendio probatorio (come detto prima) che il teatro dell'incidente è
identificabile, per l'appunto, nella parte finale di quella strada che termina improvvisamente sull'arenile alla foce del torrente DI, sporgendo anzi nella scarpata adiacente alla spiaggia. Peraltro, una delle difese degli
Assessorati (v. pag. 7 dell'appello) è che la responsabilità sarebbe della
[...]
, perché “l'intera maggiore zona demaniale di S. Giorgio del CP_1
Comune , comprendente l'area de qua, è stata consegnata, per Controparte_3
lavori di ripascimento, per mq. 24.000, dalla Capitaneria di Porto di Milazzo alla con verbale n. 04/03 del 01/ 07/2003). Controparte_1
8.4.2 – Ne consegue che una prima conclusione può trarsi, nel senso che,
quanto meno in astratto e con le specificazioni che di qui a poco si faranno,
l ex art. 2051 c.c. quale proprietario e custode Parte_2
della res, sarebbe responsabile per l'anomalia della strada sterrata (diversa da quella comunale che intercetta la responsabilità del che, senza CP_3
accorgimenti e/o barriere o segnalazioni, terminava nella scarpata insistente sui massi di cemento sull'arenile.
8.5 - Tuttavia, come dedotto dagli Enti regionali appellanti, alla
[...]
erano stati affidati i lavori di ripascimento dell'arenile dalla Controparte_1
Capitaneria di Porto di Milazzo con verbale n. 04/03 dell'1 luglio 2003, il quale stabiliva espressamente, con previsione negoziale che, comunque, ha rilevanza interna, inter partes, che “l'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi
responsabilità civile, penale ed amministrativa che possa derivare da danni a persone e/o cose nel corso dei citati lavori”.
Assume l'appellante incidentale la sua carenza di legittimazione passiva e,
quindi, l'assenza di sua responsabilità, non solo perché (per i motivi ampiamente
Co esplicitati nell'appello, alla luce anche dell'allegato Studio mpatto ambientale,
in fasc. ) la strada sterrata era preesistente, ma anche perché, Controparte_1
a fronte della consegna dei lavori in data 7 luglio 2005, gli stessi erano stati ultimati il 10 gennaio 2008, ben prima della data dell'incidente per cui è causa
(23 giugno 2008): ne conseguirebbe il venir meno del suo potere/dovere di custodia della cosa al momento del sinistro.
8.5.1 – Le due deduzioni, a giudizio della Corte, non colgono nel segno.
Intanto, risulta dalle prove in atti che la strada o pista sterrata era funzionale all'accesso ai luoghi del ripascimento marittimo ed in stretta aderenza alla fascia di arenile. Ciò risulta ad esempio dalla deposizione del teste , Testimone_3
dipendente del Comune di (“la traccia sterrata (…) serviva CP_3
all'impresa per accedere ai luoghi del ripascimento, anzi preciso che tale traccia
non esisteva prima del ripascimento”) e da quella dell'isp. Capo Niosi (“la Per_2
Provincia ha realizzato la traccia sterrata a partire dal pilone).
Ma anche se la strada fosse stata preesistente alla consegna dei lavori di ripascimento, è stata – alla luce anche delle predette testimonianze - certamente sistemata e ampliata dalla stessa , per le esigenze di cantiere Controparte_1
ed in ogni caso, su di essa l'appellante incidentale aveva un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., funzionale all'esecuzione dei lavori. Infatti, quel che qui conta ai fini risarcitori non è il profilo proprietario o quello di chi abbia realizzato la strada,
ma la circostanza incontestabile che quell'area era nella disponibilità dell'Ente
appaltatore (o delegato per l'appalto) ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche in argomento. 8.5.2 – Ma v'è di più.
A fronte del c.d. fine lavori nel gennaio 2008, le visite di collaudo risultano essere avvenute (dopo quella dell'8 marzo 2006), il 25 giugno 2008 e il 22 marzo
2010 (v. certificato di collaudo del 4 maggio 2010), cioè dopo l'incidente: il che è
significativo al fine di desumerne, in difetto di contrarie emergenze, che il cantiere no era stato ancora chiuso e l'area restituita.
8.5.3 - Ora, premesso che (Cass. 4 aprile 2019, n. 9518) nell'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione (Cass. 16
aprile 2014, n. 8874; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2307).
Nel caso di specie non risulta provata la data di riconsegna dell'area.
8.5.4 – Ancora, la Suprema Corte ha affermato che (Cass. 18 settembre 2015,
n. 18317), in tema di appalto pubblico,
➢ la mancata riconsegna dell'opera all'amministrazione committente vale certamente a fondare la permanente responsabilità della società appaltatrice per la custodia del cantiere ed i danni a terzi ad essa riconducibili. Sicchè
soltanto provando tale evento di riconsegna, la società appaltatrice avrebbe potuto dimostrare il venir meno di quella relazione diretta con la cosa che costituisce il connotato essenziale del rapporto di custodia, e della responsabilità conseguente;
➢ tuttavia, la mancata riconsegna non è al contempo in grado di mandare esente da responsabilità la stazione appaltante, ben potendo anche in tale situazione configurarsi un potere di vigilanza e controllo sul cantiere esercitabile direttamente ed autonomamente da parte della P.A.;
➢ Infatti, l'amministrazione appaltante, sulla base della disciplina pubblicistica dell'appalto (Cass. 22 febbraio 2008, n. 4591; 27 gennaio 2012, n. 1263)
gode di specifici poteri di controllo ed ingerenza nella esecuzione dell'"opus",
che può esercitare tramite l'organo a ciò preposto del direttore dei lavori, e che presuppongono proprio la pendenza del rapporto di appalto e, dunque,
che non si sia giunti al collaudo ed alla consegna delle opere.
8.6 – Da quanto ampiamente detto, in fatto e in diritto, può trarsi la conclusione che da un lato, come anticipato prima e qui ribadito, gli Assessorati appellanti non sono esenti da responsabilità, per gli obblighi su di essi gravanti;
dall'altro, in difetto di elementi certi contrari non dedotti o allegati - la è Controparte_1
rimasta responsabile per la messa in sicurezza dell'area, ed era gravata dai consequenziali oneri di custodia sull'area.
Sotto quest'ultimo aspetto, non può darsi rilevanza alla circostanza, eccepita dalla , che l'area del cantiere controverso fosse transennata, Controparte_1
non risultando tale fatto in maniera obiettiva, essendo palese peraltro che il sinistro è avvento proprio perché la recinzione non sussisteva o, a tutto voler concedere, non era impeditiva del passaggio.
In sostanza, l'area in questione doveva essere segnalata, delimitata ed eventualmente chiusa al transito esterno, anche al termine dei lavori, e sino alla riconsegna del bene agli Assessorati. Coglie quindi nel segno l'appellato quanto evidenzia che se tali attenzioni fossero state svolte dall'Ente coinvolto, l CP_2
non avrebbe potuto accedere all'area, con conseguenze probabilmente diverse per l'incidente occorsogli. 9. Il secondo motivo di appello incidentale si incentra sull'asserita esclusiva responsabilità del signor , assumendo la il suo CP_2 Controparte_1
negligente ed imprudente comportamento di guida, idoneo a cagionare autonomamente il sinistro, e, in subordine, la responsabilità del
[...]
, quale Ente proprietario della strada ritenuta causa dell'incidente, CP_3
con il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
avanzate nei suoi confronti.
9.1 - Sulla (non contestata) co-responsabilità del nulla quaestio. CP_3
9.2 – Sulla dinamica del sinistro, a giudizio della Corte l'appello incidentale
è infondato, non essendo stati dedotti specifici elementi di prova idonei a fondare un giudizio di negligenza in capo all' . CP_7
La sentenza impugnata, infatti,
a) ha correttamente richiamato il principio (Cass. 16 maggio 2013, n. 11946;
Cass. 13 gennaio 2015, n. 287) secondo cui in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità
della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
b) ha correttamente esaminato e valutato le prove acquisite, che hanno consentito di accertare la prospettazione attorea (“essere caduto con la propria motocicletta a causa di una serie di fattori causali concorrenti, ovvero
la carenza di illuminazione pubblica e di una specifica segnalazione di
pericolo nonchè la mancanza di protezioni laterali che avrebbero di certo
frenato la rovinosa caduta. Il danneggiato, percorrendo la strada comunale
senza uscita che costeggia il torrente, si trovava improvvisamente su un
percorso sterrato, privo di qualsiasi illuminazione e senza gli opportuni guard-
rail che delimitassero il percorso che conduceva sull'arenile”, con un non segnalato sbalzo di livello);
c) ha, infatti, evidenziato come dalle deposizioni testimoniali (corroborate dalla citata relazione del perito assicurativo) risulta che il percorso sterrato non era illuminato e non aveva barriere protettive.
9.3 - Va aggiunto che, in tale contesto (nel quale non v'è prova che l CP_2
tenesse una velocità men che moderata, stante le condizioni di luogo e
[...]
la non conoscenza dello stesso: v. testimonianze prima citate) coglie nel segno il
Tribunale quando afferma che “il conducente del motociclo era materialmente
impossibilitato a scorgere e ad evitare la situazione di pericolo” che, aggiunge la
Corte, si era presentata senza preavviso, senza barriere protettive e senza possibilità di una prevedibilità ed evitabilità secondo ordinaria diligenza,
trattandosi di improvvisa e non segnalata terminazione di una strada (non formalmente preclusa al pubblico transito) su un dislivello (la sentenza, infatti,
continua affermando “che dalla ricostruzione dei fatti effettuata in giudizio è
emerso che lo stesso, al momento del sinistro, procedeva a velocità moderata a
bordo della motocicletta – tra l'altro seguito da altri ciclomotori ed una autovettura
- e non poteva in alcun modo prevedere la presenza di una situazione di pericolo
per la mancanza di qualsivoglia opportuna segnalazione”).
9.4 - A fronte di tale argomentazione, fondata sulle evidenziate prove, le censure mosse dalla sono del tutto inidonei a pervenire ad Controparte_1
una diversa decisione, fondandosi, in estrema sintesi, sulla affermata (ma smentita in atti) possibilità per il motociclista di avere “la consapevolezza di essere prossimo alla spiaggia alla foce di un torrente” che “non poteva non
essere percepito dal motociclista che si autodeterminava a procedere al buio
esponendosi così a tutti i rischi ordinariamente prevedibili in simili territori”.
10. In conclusione, sia l'appello principale degli Assessorati regionali che l'appello incidentale della vanno rigettati, con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. In ordine alle spese di lite, l'esito del giudizio e il principio di soccombenza comportano che:
a) quanto al rapporto tra appellanti (principali e incidentale) e l , CP_2
i primi devono essere condannati a pagare al secondo le spese del presente grado, liquidate per ciascuno ai medi tabellari in € 29.542,00 per compensi (fase di studio: 7.064,00, fase introduttiva, 4.107,00, fase di trattazione al minimo, per l'attività concretamente svolta, 6.625,00, fase decisoria, 11.746,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022;
b) quanto al rapporto tra e stante il rigetto Controparte_1 CP_3
dell'eccezione di quest'ultimo di inammissibilità dell'appello incidentale, le spese vanno compensate per metà, dovendo la prima pagare al secondo il residuo,
liquidato in € 14.771,00, in base alle voci sub a) indicate), oltre spese generali,
c.p.a. ed iva;
c) gli Assessorati appellanti e la vanno condannati altresì Controparte_1
a pagare al le spese d'appello, liquidate per ciascuna parte in € CP_3 29.542,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
d) quanto al che non ha contestato la propria responsabilità verso CP_3
l vanno compensate per questo grado tra i due soggetti, non essendovi CP_2
stato contrasto tra le parti;
e) analogamente, le spese tra gli Assessorati e la vanno Controparte_1
compensate, per il rigetto degli appelli, con conferma della responsabilità
concorrente di entrambi.
12. Deve darsi atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per la condanna degli appellanti principali e dell'appellante incidentale al pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater dpr 115/2002, ove dovuto, trattandosi di Pubbliche
amministrazioni territoriali.
P.Q.M.
La Corte di appello di NA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 905/2022 R.G. sull'appello proposto dall' e Parte_1
dall' e sull'appello incidentale Parte_2
proposto dalla , ex , Controparte_1 Controparte_1
contro il e avverso la Controparte_3 Controparte_2
sentenza del Tribunale di NA del 10 novembre 2022, n. 190:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4. condanna gli appellanti principali
[...]
da un lato e la Parte_4 [...] dall'altro a pagare all'appellato le Controparte_1 CP_2
spese del grado, liquidate per ciascuno in € 29.542,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
5. compensa per metà le spese di lite tra e Controparte_1 CP_3
condannando la prima a pagare al secondo il residuo, liquidato in €
14.771,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6. condanna gli Assessorati appellanti e la a Controparte_1
pagare al le spese d'appello, liquidate in € 29.542,00, oltre spese CP_3
generali, c.p.a. ed iva;
7. compensa le spese di lite del grado tra il e e tra CP_3 CP_2
e ; Parte_1 Controparte_1
8. Dà atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli Assessorati appellanti principali e della Controparte_1
di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la presente causa, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater d.p.r. 115/2002, ove dovuto dalle Pubbliche Amministrazioni soccombenti.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 19 giugno 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 905/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025, senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_2
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F.
), P.IVA_3
appellante
contro
, in persona Controparte_1
del Legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA , con sede in P.IVA_4
, Corso Cavour n. 1, Palazzo dei Leoni, elettivamente domiciliato in Pt_1 , Via Consolare Valeria n. 6, Pistunina, presso lo studio dell'Avv. Anna Pt_1
Gemellaro (C.F.: , che la rappresenta e difende per C.F._1
procura in atti;
appellata e appellante incidentale
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
Galati Mamertino, Via Giovanni XXIII n. 20, c.f. , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vadalà Bertini del Foro di , per Pt_1
procura in atti appellato
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso, giusta autorizzazione a stare in giudizio con Delibera di G.M. n. 155 del
13.12.2023, dall'Avv. Giovanni Orlando del Foro di Patti, c.f.
per procura in atti C.F._3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA del 10 novembre
2022, n. 190 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale – 2043 e norme
speciali”
Motivi della decisione
1. Con citazione del 28 giugno 2009 il sig. ha Controparte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il e Controparte_3
la , al fine di ottenerne, previa affermazione della CP_1 Parte_1
loro responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna al risarcimento per i danni fisici, morali e patrimoniali subiti in occasione del sinistro in cui era stato coinvolto il 23 giugno 2008. Al riguardo, ha dedotto che in quella data, alle ore
00:10 circa, si trovava alla guida della propria motocicletta Honda Dominator tg
AM39746, percorrendo in territorio del Comune di la strada CP_3 sterrata limitrofa al Torrente DI, località Favara;
che, arrivato alla fine della stessa, per l'assenza di illuminazione e di segnalazione della situazione di pericolo, nonché di protezioni laterali, era precipitato nella sottostante scarpata,
finendo su alcuni frangiflutti presenti ai piedi della tratta per lavori di ripascimento dell'arenile ad opera della , riportando lesioni personali gravissime, CP_1
consistenti in “paraplegia post traumatica di livello neurologico T5”.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_3
della domanda, per non essere il tratto di strada in questione stato da esso realizzato o sottoposto alla sua manutenzione, prospettando l'eventuale coinvolgimento del Demanio regionale.
A sua volta la ha eccepito il suo difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e, comunque, l'esclusiva responsabilità dell per CP_4
condotta negligente nella guida e, in subordine, del . Controparte_3
3. Chiamati in causa su richiesta dell'attore, a seguito delle difese del CP_3
si sono costituiti l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
per quanto di competenza sul demanio marittimo, e l' Parte_1
essendo l'area in questione interessata a opere di ripascimento
[...]
della spiaggia, delegati alla Provincia regionale: entrambi hanno eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, stante la presenta in giudizio degli difesi dall'Avvocatura dello Stato, e, nel merito, il loro difetto di CP_5
legittimazione passiva.
La causa, pertanto, è stata riassunta dall' dinanzi al Tribunale di CP_2
NA.
4. Quest'ultimo Ufficio, in esito all'istruttoria (c.t.u. medico-legale e prova testimoniale), con sentenza a verbale del 10 novembre 2022 n. 1902, rigettate le eccezioni preliminari, riconosciuta la responsabilità di tutti gli Enti convenuti e chiamati in causa, accertata un'invalidità permanente del signor CP_2
dell'80 % (con personalizzazione al 25 %), ha condannato tutti i predetti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati complessivamente in euro
1.053.854,81, oltre accessori.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello l
[...]
e l Parte_1 Parte_2
, per i motivi di seguito esposti, chiedendo dichiararsi la loro
[...]
carenza di legittimazione passiva, con rigetto delle domande accolte in primo grado.
5.1 - A sua volta anche la ha proposto appello Controparte_1
incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità, per essere invece responsabili il signor , per CP_2
il suo negligente ed imprudente comportamento, e, in subordine, il
[...]
, quale Ente proprietario della strada ritenuta causa del sinistro, e CP_3
delle parti ritenute responsabili per i rispettivi comportamenti od omissioni, con il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
5.2 - Il appellato, costituendosi in giudizio, non ha contestato la CP_3
propria accertata responsabilità, chiedendo, comunque, il rigetto dell'appello principale ed eccependo la tardività del gravame incidentale proposto dalla
[...]
, del quale ne ha chiesto in ogni caso il rigetto anche nel merito. CP_1
6. Con ordinanza del 18 maggio 2023 questa Corte ha accolto le istanze di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, proposte dagli dalla . Parte_3 Controparte_1
Quindi, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 23
settembre 2024 ed è stata rimessa sul ruolo per l'astensione di una componente del Collegio.
Infine, con diversa composizione, con ordinanza del 12 giugno 2025 la causa
è stata nuovamente posta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., avendovi le parti rinunciato in quanto avevano già depositato le rituali comparse conclusionali.
7. Con l'unico motivo di gravame principale, gli appellanti, Parte_3
assumendo l'erroneità della sentenza di primo grado in parte qua, hanno riproposto l'eccezione della loro carenza di legittimazione passiva, declinandola a carico:
➢ da una parte, della Capitaneria di Porto (quale Ente responsabile dell'esercizio dei poteri di polizia demaniale alla stessa affidate per legge),
➢ dall'altra del , posto che “l'incidente è avvenuto su Controparte_3
una strada sterrata, quale parte finale di una via asfaltata che costeggia il
fiume DI del ” sicché “la responsabilità di Controparte_3
tale sinistro va comunque ascritta al predetto ente locale (…). Ciò esclude
che possa derivare una responsabilità delle Amministrazioni appellanti
derivante dalla mera natura demaniale marittima della maggiore area teatro
dell'incidente”;
➢ e della (quale Ente responsabile del cantiere Controparte_1
per il ripascimento dell'arenile, con lavori consegnati dalla Capitaneria di
Porto di Milazzo con verbale dell'1 luglio 2003 e con lavori alla data del sinistro non ancora conclusi).
7.1 – Il superiore motivo di censura va esaminato unitamente all'appello
incidentale proposto, come detto, dalla , che Controparte_1
assume l'insussistenza di sua responsabilità, avendo il Tribunale malamente valutato il compendio probatorio acquisito, in quanto
➢ i lavori di ripascimento appaltati dalla Regione, consegnati in data 7 luglio
2005, erano stati ultimati il 10 gennaio 2008, con accertamento della regolare esecuzione a seguito della seconda visita di collaudo del 28 maggio successivo, mentre il sinistro lamentato dal Sig. è Controparte_2
del 23 giugno 2008;
➢ La strada sterrata era preesistente ai fatti, come da foto allegate ai progetti dell'opera pubblica;
➢ “nessun potere di manutenzione e controllo aveva più la convenuta CP_1
alla data del sinistro, rimanendo le aree rispettivamente di proprietà
demaniale e di proprietà del ”. CP_3 CP_3
Ciò premesso, la ha chiesto: Controparte_1
a) preliminarmente, ritenere e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva dell'appellante incidentale e che Controparte_1
nessuna responsabilità è ascrivibile all'appellante incidentale per i fatti di causa;
b) in ogni caso ritenere e dichiarare, che l'evento lesivo lamentato dal Sig.
si verificava a causa del negligente ed imprudente CP_2 Controparte_2
comportamento tenuto dallo stesso;
c) in subordine ritenere e dichiarare l'esclusiva o concorrente-prevalente responsabilità per i fatti di causa del , Controparte_3
7.2 – In primo luogo è necessario procedere alla disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, avanzata dal Controparte_3
[...]
7.2.1 – Quest'ultimo, dopo aver premesso che la Controparte_1
aveva notificato tardivamente appello in via principale in data 29 gennaio
[...]
2022 (oltre il termine decadenziale di 30 giorni a decorrere dalla notifica,
avvenuta in data 28 novembre 2022), senza iscrizione a ruolo del gravame, ha chiesto che il successivo appello incidentale fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, ai sensi dell'art. 358 c.p.c. (secondo cui “L'appello dichiarato
inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso
il termine fissato dalla legge”). In sostanza, il assume che l'appello CP_3
incidentale (tardivo) notificato dalla non può che essere Controparte_1
considerato un appello principale inammissibilmente riproposto perché per l'appunto tardivo rispetto alla notifica della sentenza impugnata.
7.2.2 – L'eccezione non coglie nel segno.
Va premesso che (Cass. 29 maggio 2024, n. 15100; Cass. 5 settembre 2022,
n. 23139), l'impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è
contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte,
che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Tuttavia, tale principio va coordinato con altra regola che attiene all'ipotesi,
sussistente nel caso in esame, nella quale l'appello incidentale segua un gravame principale precedentemente proposto e che sia inammissibile, sia intervenuta o meno conforme dichiarazione giudiziale).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente affermato (Cass.
SSUU 28 marzo 2024, n. 8486) che il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione (cfr. anche Cass. 10 ottobre 2019, n. 25403, secondo cui quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è
perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove),
l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
7.3 - Ora, nel caso in esame non v'è stata alcuna declatoria di inammissibilità
del gravame principale, perché non iscritto a ruolo, sicché l'impugnazione incidentale della è pienamente ammissibile. Controparte_1
8. A questo punto, al fine di accertare la fondatezza degli appelli (principale e incidentale) sia in ordine all'Ente astrattamente responsabile per la custodia delle aree interessate, sia alla dinamica del sinistro e, quindi, all'eventuale dedotta responsabilità del danneggiato, è essenziale accertare e descrivere il luogo esatto in cui è avvenuto il fatto: e ciò sulla base di tutte le emergenze probatorie acquisite al complesso processo (foto, documentazione dell'appalto,, relazioni,
testimonianze e difese contrapposte delle parti).
8.1 – Dalle foto in atti e dai documenti acquisiti, oltrecchè dalla prova orale espletata, risulta che l stava percorrendo di notte con la sua CP_2
motocicletta prima una strada comunale asfaltata e, quindi, a partire dalla stessa,
una via sterrata che costeggiava il Torrente DI in direzione monte –
mare e che, a un certo punto, terminava repentinamente sul ciglio di un dislivello di un paio di metri, sotto il quale erano posizionati massi da ripascimento e la spiaggia (si rinvia, in particolare, al “rapporto informativo” redatto dal perito assicurativo dott. per la prodotto dalla Persona_1 Controparte_6
). Controparte_1
8.2 – I testimoni e , che seguivano l Testimone_1 Testimone_2 CP_2
con le rispettive moto, hanno dichiarato che l'originario attore stava
[...]
percorrendo una strada sterrata che, dipartendosi dalla via comunale,
costeggiava il Torrente DI in direzione monte – mare, “a velocità
moderata perché era buio e non conoscevamo la strada… la strada fino ad un
certo punto era asfaltata poi diventava buia, sconnessa e sterrata ed anche
l'illuminazione era presente sino ad un certo tratto della strada almeno sino al
tratto asfaltato, mentre sotto il cavalcavia non era presente… Anche di giorno
avrei sbagliato strada… Non vi era alcuna segnalazione di pericolo od altri
segnali equivalenti o di svolta obbligatoria… Non vi era alcun sbarramento alla
strada sterrata” (teste ). “Ci siamo affacciati sul mare ed abbiamo visto che Tes_2
era sulla spiaggia e la sua moto si trovava sugli scogli e Controparte_2 Tes_2 lo stava soccorrendo. La strada era non illuminata e disconnessa. Preciso
[...]
che quella sera non ho visto alcuna segnaletica… escludo che vi fossero dei
guard-rail in quel punto perché la strada finiva e poi c'era il burrone in cui è caduto
” (teste . CP_2 Tes_1
Si tratta, a giudizio della Corte, di deposizioni che, in difetto di specifiche contestazioni su elementi oggettivi, possono considerarsi attendibili, perché
coerenti anche con i luoghi prima descritti e con le altre concordanti emergenze.
8.3 – Ora, l'acclarata circostanza che la strada comunale dalla quale si dipartiva quel tratto successivo sterrato non avesse né segnaletica che indicasse il pericolo di quest'ultima (quale strada senza uscita o, per lo meno, non aperta al pubblico perché di accesso ad un cantiere) né sbarramenti per impedirne la percorrenza intercetta intanto la responsabilità del da quest'ultimo CP_3
peraltro non contestata. In tal senso va confermata la motivazione resa dal
Tribunale sul punto: ”la segnaletica verticale presente sulla strada comunale, al
limite del territorio di sua competenza e prima di immettersi nella strada sterrata,
oltre ad essere insufficiente ed inidonea ai fini della segnalazione della situazione
di pericolo, non era visibile a causa della folta vegetazione presente sul bordo
della carreggiata, così come confermato dal testimone ”. Testimone_2
E che quella strada, sicuramente nella parte finale, dovesse essere inibita al transito (laddove nulla di tutto questo risulta in atti) è confermata dalla difesa della che (pag. 4 dell'appello incidentale) afferma che “l'attore si Controparte_1
approssimava a percorrere in moto in chiara violazione delle più elementari
regole di divieto di transito per i mezzi a trazione meccanica sugli arenili”.
8.4 - Occorre, quindi, accertare se sussista anche la contestata concorrente responsabilità degli altri Enti pubblici coinvolti nel giudizio.
8.4.1 – Ritiene la Corte che possa affermarsi come l'area su cui insiste la strada sterrata che costeggia il Torrente DI, rientri nel Demanio
regionale, come stabilito dall'art. 32 Statuto Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale con legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 2, e dall'art. 6, comma 7, legge n. 172/2003: infatti, emerge da tutto il compendio probatorio (come detto prima) che il teatro dell'incidente è
identificabile, per l'appunto, nella parte finale di quella strada che termina improvvisamente sull'arenile alla foce del torrente DI, sporgendo anzi nella scarpata adiacente alla spiaggia. Peraltro, una delle difese degli
Assessorati (v. pag. 7 dell'appello) è che la responsabilità sarebbe della
[...]
, perché “l'intera maggiore zona demaniale di S. Giorgio del CP_1
Comune , comprendente l'area de qua, è stata consegnata, per Controparte_3
lavori di ripascimento, per mq. 24.000, dalla Capitaneria di Porto di Milazzo alla con verbale n. 04/03 del 01/ 07/2003). Controparte_1
8.4.2 – Ne consegue che una prima conclusione può trarsi, nel senso che,
quanto meno in astratto e con le specificazioni che di qui a poco si faranno,
l ex art. 2051 c.c. quale proprietario e custode Parte_2
della res, sarebbe responsabile per l'anomalia della strada sterrata (diversa da quella comunale che intercetta la responsabilità del che, senza CP_3
accorgimenti e/o barriere o segnalazioni, terminava nella scarpata insistente sui massi di cemento sull'arenile.
8.5 - Tuttavia, come dedotto dagli Enti regionali appellanti, alla
[...]
erano stati affidati i lavori di ripascimento dell'arenile dalla Controparte_1
Capitaneria di Porto di Milazzo con verbale n. 04/03 dell'1 luglio 2003, il quale stabiliva espressamente, con previsione negoziale che, comunque, ha rilevanza interna, inter partes, che “l'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi
responsabilità civile, penale ed amministrativa che possa derivare da danni a persone e/o cose nel corso dei citati lavori”.
Assume l'appellante incidentale la sua carenza di legittimazione passiva e,
quindi, l'assenza di sua responsabilità, non solo perché (per i motivi ampiamente
Co esplicitati nell'appello, alla luce anche dell'allegato Studio mpatto ambientale,
in fasc. ) la strada sterrata era preesistente, ma anche perché, Controparte_1
a fronte della consegna dei lavori in data 7 luglio 2005, gli stessi erano stati ultimati il 10 gennaio 2008, ben prima della data dell'incidente per cui è causa
(23 giugno 2008): ne conseguirebbe il venir meno del suo potere/dovere di custodia della cosa al momento del sinistro.
8.5.1 – Le due deduzioni, a giudizio della Corte, non colgono nel segno.
Intanto, risulta dalle prove in atti che la strada o pista sterrata era funzionale all'accesso ai luoghi del ripascimento marittimo ed in stretta aderenza alla fascia di arenile. Ciò risulta ad esempio dalla deposizione del teste , Testimone_3
dipendente del Comune di (“la traccia sterrata (…) serviva CP_3
all'impresa per accedere ai luoghi del ripascimento, anzi preciso che tale traccia
non esisteva prima del ripascimento”) e da quella dell'isp. Capo Niosi (“la Per_2
Provincia ha realizzato la traccia sterrata a partire dal pilone).
Ma anche se la strada fosse stata preesistente alla consegna dei lavori di ripascimento, è stata – alla luce anche delle predette testimonianze - certamente sistemata e ampliata dalla stessa , per le esigenze di cantiere Controparte_1
ed in ogni caso, su di essa l'appellante incidentale aveva un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., funzionale all'esecuzione dei lavori. Infatti, quel che qui conta ai fini risarcitori non è il profilo proprietario o quello di chi abbia realizzato la strada,
ma la circostanza incontestabile che quell'area era nella disponibilità dell'Ente
appaltatore (o delegato per l'appalto) ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche in argomento. 8.5.2 – Ma v'è di più.
A fronte del c.d. fine lavori nel gennaio 2008, le visite di collaudo risultano essere avvenute (dopo quella dell'8 marzo 2006), il 25 giugno 2008 e il 22 marzo
2010 (v. certificato di collaudo del 4 maggio 2010), cioè dopo l'incidente: il che è
significativo al fine di desumerne, in difetto di contrarie emergenze, che il cantiere no era stato ancora chiuso e l'area restituita.
8.5.3 - Ora, premesso che (Cass. 4 aprile 2019, n. 9518) nell'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione (Cass. 16
aprile 2014, n. 8874; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2307).
Nel caso di specie non risulta provata la data di riconsegna dell'area.
8.5.4 – Ancora, la Suprema Corte ha affermato che (Cass. 18 settembre 2015,
n. 18317), in tema di appalto pubblico,
➢ la mancata riconsegna dell'opera all'amministrazione committente vale certamente a fondare la permanente responsabilità della società appaltatrice per la custodia del cantiere ed i danni a terzi ad essa riconducibili. Sicchè
soltanto provando tale evento di riconsegna, la società appaltatrice avrebbe potuto dimostrare il venir meno di quella relazione diretta con la cosa che costituisce il connotato essenziale del rapporto di custodia, e della responsabilità conseguente;
➢ tuttavia, la mancata riconsegna non è al contempo in grado di mandare esente da responsabilità la stazione appaltante, ben potendo anche in tale situazione configurarsi un potere di vigilanza e controllo sul cantiere esercitabile direttamente ed autonomamente da parte della P.A.;
➢ Infatti, l'amministrazione appaltante, sulla base della disciplina pubblicistica dell'appalto (Cass. 22 febbraio 2008, n. 4591; 27 gennaio 2012, n. 1263)
gode di specifici poteri di controllo ed ingerenza nella esecuzione dell'"opus",
che può esercitare tramite l'organo a ciò preposto del direttore dei lavori, e che presuppongono proprio la pendenza del rapporto di appalto e, dunque,
che non si sia giunti al collaudo ed alla consegna delle opere.
8.6 – Da quanto ampiamente detto, in fatto e in diritto, può trarsi la conclusione che da un lato, come anticipato prima e qui ribadito, gli Assessorati appellanti non sono esenti da responsabilità, per gli obblighi su di essi gravanti;
dall'altro, in difetto di elementi certi contrari non dedotti o allegati - la è Controparte_1
rimasta responsabile per la messa in sicurezza dell'area, ed era gravata dai consequenziali oneri di custodia sull'area.
Sotto quest'ultimo aspetto, non può darsi rilevanza alla circostanza, eccepita dalla , che l'area del cantiere controverso fosse transennata, Controparte_1
non risultando tale fatto in maniera obiettiva, essendo palese peraltro che il sinistro è avvento proprio perché la recinzione non sussisteva o, a tutto voler concedere, non era impeditiva del passaggio.
In sostanza, l'area in questione doveva essere segnalata, delimitata ed eventualmente chiusa al transito esterno, anche al termine dei lavori, e sino alla riconsegna del bene agli Assessorati. Coglie quindi nel segno l'appellato quanto evidenzia che se tali attenzioni fossero state svolte dall'Ente coinvolto, l CP_2
non avrebbe potuto accedere all'area, con conseguenze probabilmente diverse per l'incidente occorsogli. 9. Il secondo motivo di appello incidentale si incentra sull'asserita esclusiva responsabilità del signor , assumendo la il suo CP_2 Controparte_1
negligente ed imprudente comportamento di guida, idoneo a cagionare autonomamente il sinistro, e, in subordine, la responsabilità del
[...]
, quale Ente proprietario della strada ritenuta causa dell'incidente, CP_3
con il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
avanzate nei suoi confronti.
9.1 - Sulla (non contestata) co-responsabilità del nulla quaestio. CP_3
9.2 – Sulla dinamica del sinistro, a giudizio della Corte l'appello incidentale
è infondato, non essendo stati dedotti specifici elementi di prova idonei a fondare un giudizio di negligenza in capo all' . CP_7
La sentenza impugnata, infatti,
a) ha correttamente richiamato il principio (Cass. 16 maggio 2013, n. 11946;
Cass. 13 gennaio 2015, n. 287) secondo cui in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità
della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
b) ha correttamente esaminato e valutato le prove acquisite, che hanno consentito di accertare la prospettazione attorea (“essere caduto con la propria motocicletta a causa di una serie di fattori causali concorrenti, ovvero
la carenza di illuminazione pubblica e di una specifica segnalazione di
pericolo nonchè la mancanza di protezioni laterali che avrebbero di certo
frenato la rovinosa caduta. Il danneggiato, percorrendo la strada comunale
senza uscita che costeggia il torrente, si trovava improvvisamente su un
percorso sterrato, privo di qualsiasi illuminazione e senza gli opportuni guard-
rail che delimitassero il percorso che conduceva sull'arenile”, con un non segnalato sbalzo di livello);
c) ha, infatti, evidenziato come dalle deposizioni testimoniali (corroborate dalla citata relazione del perito assicurativo) risulta che il percorso sterrato non era illuminato e non aveva barriere protettive.
9.3 - Va aggiunto che, in tale contesto (nel quale non v'è prova che l CP_2
tenesse una velocità men che moderata, stante le condizioni di luogo e
[...]
la non conoscenza dello stesso: v. testimonianze prima citate) coglie nel segno il
Tribunale quando afferma che “il conducente del motociclo era materialmente
impossibilitato a scorgere e ad evitare la situazione di pericolo” che, aggiunge la
Corte, si era presentata senza preavviso, senza barriere protettive e senza possibilità di una prevedibilità ed evitabilità secondo ordinaria diligenza,
trattandosi di improvvisa e non segnalata terminazione di una strada (non formalmente preclusa al pubblico transito) su un dislivello (la sentenza, infatti,
continua affermando “che dalla ricostruzione dei fatti effettuata in giudizio è
emerso che lo stesso, al momento del sinistro, procedeva a velocità moderata a
bordo della motocicletta – tra l'altro seguito da altri ciclomotori ed una autovettura
- e non poteva in alcun modo prevedere la presenza di una situazione di pericolo
per la mancanza di qualsivoglia opportuna segnalazione”).
9.4 - A fronte di tale argomentazione, fondata sulle evidenziate prove, le censure mosse dalla sono del tutto inidonei a pervenire ad Controparte_1
una diversa decisione, fondandosi, in estrema sintesi, sulla affermata (ma smentita in atti) possibilità per il motociclista di avere “la consapevolezza di essere prossimo alla spiaggia alla foce di un torrente” che “non poteva non
essere percepito dal motociclista che si autodeterminava a procedere al buio
esponendosi così a tutti i rischi ordinariamente prevedibili in simili territori”.
10. In conclusione, sia l'appello principale degli Assessorati regionali che l'appello incidentale della vanno rigettati, con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. In ordine alle spese di lite, l'esito del giudizio e il principio di soccombenza comportano che:
a) quanto al rapporto tra appellanti (principali e incidentale) e l , CP_2
i primi devono essere condannati a pagare al secondo le spese del presente grado, liquidate per ciascuno ai medi tabellari in € 29.542,00 per compensi (fase di studio: 7.064,00, fase introduttiva, 4.107,00, fase di trattazione al minimo, per l'attività concretamente svolta, 6.625,00, fase decisoria, 11.746,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022;
b) quanto al rapporto tra e stante il rigetto Controparte_1 CP_3
dell'eccezione di quest'ultimo di inammissibilità dell'appello incidentale, le spese vanno compensate per metà, dovendo la prima pagare al secondo il residuo,
liquidato in € 14.771,00, in base alle voci sub a) indicate), oltre spese generali,
c.p.a. ed iva;
c) gli Assessorati appellanti e la vanno condannati altresì Controparte_1
a pagare al le spese d'appello, liquidate per ciascuna parte in € CP_3 29.542,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
d) quanto al che non ha contestato la propria responsabilità verso CP_3
l vanno compensate per questo grado tra i due soggetti, non essendovi CP_2
stato contrasto tra le parti;
e) analogamente, le spese tra gli Assessorati e la vanno Controparte_1
compensate, per il rigetto degli appelli, con conferma della responsabilità
concorrente di entrambi.
12. Deve darsi atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per la condanna degli appellanti principali e dell'appellante incidentale al pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater dpr 115/2002, ove dovuto, trattandosi di Pubbliche
amministrazioni territoriali.
P.Q.M.
La Corte di appello di NA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 905/2022 R.G. sull'appello proposto dall' e Parte_1
dall' e sull'appello incidentale Parte_2
proposto dalla , ex , Controparte_1 Controparte_1
contro il e avverso la Controparte_3 Controparte_2
sentenza del Tribunale di NA del 10 novembre 2022, n. 190:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4. condanna gli appellanti principali
[...]
da un lato e la Parte_4 [...] dall'altro a pagare all'appellato le Controparte_1 CP_2
spese del grado, liquidate per ciascuno in € 29.542,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
5. compensa per metà le spese di lite tra e Controparte_1 CP_3
condannando la prima a pagare al secondo il residuo, liquidato in €
14.771,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6. condanna gli Assessorati appellanti e la a Controparte_1
pagare al le spese d'appello, liquidate in € 29.542,00, oltre spese CP_3
generali, c.p.a. ed iva;
7. compensa le spese di lite del grado tra il e e tra CP_3 CP_2
e ; Parte_1 Controparte_1
8. Dà atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli Assessorati appellanti principali e della Controparte_1
di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la presente causa, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater d.p.r. 115/2002, ove dovuto dalle Pubbliche Amministrazioni soccombenti.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 19 giugno 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)