Art. 1.
La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 , e' sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.
La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 , e' sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.