Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965.