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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 31.01.1958 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 17.09.1954 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giorgia Vigo del Foro di Milano, con studio a Buccinasco (MI), Via Aldo Moro
n. 2, pec: presso il quale hanno eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 15.07.1979
(anno 1979, atto n. 0802, Registro 03, Parte 2, serie A) in separazione dei beni giusta convenzione matrimoniale del 24.06.1988 del Notaio Dott.ssa Per_1
[...]
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali anni 2023, 2022 e 2021, delle condizioni patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, integrato in data 9.01.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali relative all'ano 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Trezzano sul Naviglio (MI), Via Pergolesi n. 2, identificata al catasto di detto comune al foglio 13, mappale 89, sub. 26, categoria A3, consistenza vani 8, superficie mq. 161, di proprietà di entrambi i coniugi ciascuno nella misura del 50%, è in corso di frazionamento in due distinte ed autonome unità immobiliari e all'esito saranno realizzati due bilocali (bilocale “A” a sinistra e bilocale “B” a destra);
3) all'esito del frazionamento della proprietà, una delle unità immobiliari ottenuta dal frazionamento
(bilocale “B”, a destra) verrà venduta a terzi ed il relativo ricavato – al netto di tutte le spese sostenute per il frazionamento e l'adeguamento dei due appartamenti - verrà attribuito alla sig.ra
[...]
; Parte_1
4) quanto al secondo bilocale (bilocale “A”, a sinistra) ottenuto dal frazionamento, il signor Pt_2
si obbliga a cedere alla signora la sua quota del 50% dello stesso
[...] Parte_1 oltre alla sua quota del 50% dei due box di Trezzano sul Naviglio (MI), Via Pergolesi n. 2, identificato al catasto di detto comune il primo al foglio 13, mappale 195, sub. 10, categoria C6, consistenza 14 mq ed il secondo al foglio 13, mappale 195, sub. 11, categoria C6, consistenza 14 mq;
5) il relativo atto notarile verrà stipulato entro il 30.03.2025 con spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
6) a titolo di contributo al mantenimento, il signor verserà ogni mese alla signora un Pt_2 Parte_1 assegno di importo pari ad Euro 300,00 per 12 mensilità annue, importo soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT costo vita;
7) dopo la sentenza di separazione il sig. si trasferirà presso altra abitazione asportando Parte_2 dalla casa coniugale i propri effetti personali;
Le Parti, inoltre, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio a Milano (MI) in data 15.07.1979; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 31.01.1958 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 17.09.1954 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giorgia Vigo del Foro di Milano, con studio a Buccinasco (MI), Via Aldo Moro
n. 2, pec: presso il quale hanno eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 15.07.1979
(anno 1979, atto n. 0802, Registro 03, Parte 2, serie A) in separazione dei beni giusta convenzione matrimoniale del 24.06.1988 del Notaio Dott.ssa Per_1
[...]
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali anni 2023, 2022 e 2021, delle condizioni patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, integrato in data 9.01.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali relative all'ano 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Trezzano sul Naviglio (MI), Via Pergolesi n. 2, identificata al catasto di detto comune al foglio 13, mappale 89, sub. 26, categoria A3, consistenza vani 8, superficie mq. 161, di proprietà di entrambi i coniugi ciascuno nella misura del 50%, è in corso di frazionamento in due distinte ed autonome unità immobiliari e all'esito saranno realizzati due bilocali (bilocale “A” a sinistra e bilocale “B” a destra);
3) all'esito del frazionamento della proprietà, una delle unità immobiliari ottenuta dal frazionamento
(bilocale “B”, a destra) verrà venduta a terzi ed il relativo ricavato – al netto di tutte le spese sostenute per il frazionamento e l'adeguamento dei due appartamenti - verrà attribuito alla sig.ra
[...]
; Parte_1
4) quanto al secondo bilocale (bilocale “A”, a sinistra) ottenuto dal frazionamento, il signor Pt_2
si obbliga a cedere alla signora la sua quota del 50% dello stesso
[...] Parte_1 oltre alla sua quota del 50% dei due box di Trezzano sul Naviglio (MI), Via Pergolesi n. 2, identificato al catasto di detto comune il primo al foglio 13, mappale 195, sub. 10, categoria C6, consistenza 14 mq ed il secondo al foglio 13, mappale 195, sub. 11, categoria C6, consistenza 14 mq;
5) il relativo atto notarile verrà stipulato entro il 30.03.2025 con spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
6) a titolo di contributo al mantenimento, il signor verserà ogni mese alla signora un Pt_2 Parte_1 assegno di importo pari ad Euro 300,00 per 12 mensilità annue, importo soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT costo vita;
7) dopo la sentenza di separazione il sig. si trasferirà presso altra abitazione asportando Parte_2 dalla casa coniugale i propri effetti personali;
Le Parti, inoltre, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio a Milano (MI) in data 15.07.1979; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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