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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 202 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.ta e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Massimiliano Marinelli e Francesco Rubbio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Palermo, nella Via Marchese di
Villabianca n. 54.
-Appellante-
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo.
-Appellato-
OGGETTO: altre controversie in materia previdenziale-agevolazioni contributo per
Anf
All'udienza di discussione del 20 febbraio 2025 le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.3698/2022, del 16.11.2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha rigettato l'opposizione ad avviso d'addebito n. 5962019005166813000 promossa dalla in persona dell'Amministratore unico -notificato dall' il 14 Parte_2 CP_1 novembre 2019 - con la quale veniva contestata la pretesa contributiva dell'Istituto, a dire del quale, la società non avrebbe avuto diritto all'agevolazione contributiva prevista dall'art. 20 comma 1 n.1 della L. 114/1974 relativa al contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, poiché “…presupposto per ottenere il beneficio della riduzione dell'aliquota contributiva Cuaf di cui all'art. 20, comma 1, d.l. n. 30 del 1974, conv. nella l. n. 114 del 1974, è per gli imprenditori commerciali (e per le società di persone ex art. 3 l. n. 45 del 1986), l'iscrizione nell'elenco nominativo commercianti nella misura di almeno il 51% dei soci. Dei due soci della piccola società - inquadrata nel ramo somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - solo il socio (c.f. ) Controparte_2 C.F._1 risulta iscritto alla gestione commercianti da inizio attività…”. Il Tribunale, premessa l'analisi del quadro normativo in materia, ha ritenuto che la fattispecie in esame rientrasse nell'ipotesi di cui all'art. 20 del D.L. 2 aprile 1974 n. 30, comma 1 n. 1, che recita testualmente “"a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153: 1) . 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia di cui rispettivamente, alle L. 29 dicembre 1956, n. 1533,
e L. 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni. "; ha osservato, dunque, che per poter fruire del beneficio in contestazione occorreva verificare la sussistenza di due requisiti, ovvero che i datori di lavoro fossero giuridicamente qualificabili come “commercianti” e la loro relativa iscrizione negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia.
Ha precisato il giudice che il requisito normativo dell'iscrizione nei predetti elenchi non era da intendersi in senso formale quanto piuttosto sostanziale avuto riguardo all'effettivo versamento dei contributi come commerciante, di talché, aderendo alla tesi difensiva prospettata dall' cui ha richiamato la circolare n. CP_3
190/2000 - ha ritenuto che nel caso in esame, trattandosi di s.r.l. con due soci non fosse sufficiente che uno soltanto dei due fosse iscritto alla gestione, non avendo alcun rilievo che quest'ultimo avesse la maggioranza delle quote societarie atteso
2 che, il requisito della “maggioranza dei soci” doveva essere ricondotto al numero fisico dei soci quivi insussistente.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la con Parte_2 ricorso depositato il 10.03.2023.
Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto con memoria depositata il CP_1
10 febbraio 2025.
All'udienza del 20 febbraio 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni adottate dalle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo della normativa vigente in materia con riguardo alla corretta interpretazione del concetto di
“maggioranza dei soci” nelle società di capitali. A sostegno della propria tesi difensiva ha dedotto che l'art. 29 del d.l. n. 30 del 1974, nella sua formulazione originaria, non comprendeva la possibilità dell'iscrizione alla gestione commercianti del socio di società di capitali, di talché l'estensione della disciplina in esame anche a tali soggetti ha richiesto di individuare i requisiti affinché anche il socio di società di capitali possa fruire del beneficio del quale si controverte.
Ha censurato, dunque, la decisione di primo grado laddove -nel silenzio della legge- il G.L. ha aderito ad una interpretazione fornita dall (con la Circolare n. CP_1
190/2000) che - pur affermando espressamente l'estensione del beneficio in parola in favore delle società a responsabilità limitata - richiede, nel caso in cui vi siano solo due soci, l'iscrizione alla gestione commercianti di entrambi. Ha affermato che il riferimento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione di primo grado è inconferente atteso che in quella pronuncia la Corte di
Cassazione - analizzando una fattispecie analoga ma relativa ad una società in accomandita semplice - aveva dato rilievo non già alla maggioranza fisica dei soci ma a quella dei soci accomandatari, in quanto solo questi ultimi sopportano il rischio giuridico ed economico della gestione dell'impresa (Cass. n. 22088/2021). Ha, quindi, sostenuto che il superiore principio non può applicarsi alle società di capitali come una sorta di automatismo atteso che, in queste ultime, “…il peso di ciascun socio non avviene “per testa”, ma sulla base della quota di capitale della quale sia proprietario. Ciò emerge in modo chiaro dall'art. 2648 c.c., che salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo prevede che “ i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”, nonché dall'art. 2479 c.c., secondo il quale in assemblea il voto di ciascun socio vale “in misura proporzionale alla sua partecipazione” e le decisioni prese “con il voto
3 favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno metà del patrimonio sociale…”. La censura è fondata.
L' art.20 I comma. punto 1) cit , prevede che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio
1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153: . 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia di cui rispettivamente, alle L. 29 dicembre 1956, n. 1533,
e L. 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni. "
L'art. 1, comma 202, della stessa legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitino, in qualità di lavoratori autonomi, le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e degli artisti, mentre il successivo comma 203 del predetto articolo 1 - che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 - ha parzialmente modificato i requisiti richiesti per l'individuazione dei soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Per effetto di tale norma, quindi, alle condizioni ivi indicate, sono assoggettati all'obbligo assicurativo in trattazione anche i soci di imprese costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata.
Dunque, anche le s.r.l., possono beneficiare, a decorrere dal 1° gennaio 1997, della riduzione del Cuaf, qualora la maggioranza dei soci sia iscritta negli elenchi nominativi della gestione speciale dei commercianti, in qualità di titolare ( cfr. punto2- circolare n. 190 del 2000). CP_1
Detta circolare stabilisce, infatti, che nel caso di s.r.l. unipersonali deve essere iscritto l'unico socio e che nel caso di s.r.l. costituite da due soci è richiesta l'iscrizione di entrambi i soci. (in tal senso circolare n. 190 del 2000 e punto CP_1
1.2.49 rubricato “ Società a responsabilità limitata” del messaggio hermes n. 5212 del 2016 ove l precisa che “Per beneficare della riduzione Cuaf, la CP_1 maggioranza dei soci deve essere iscritta alla gestione commercianti per l'attività svolta nella società, non è sufficiente essere iscritto in qualità di titolare di ditta individuale o per lo svolgimento di attività commerciale presso un'altra società sia di Part persone che ) .
4 Incontestato, quindi, che anche le società a responsabilità limitata possano beneficiare della riduzione Cuaf, occorre verificare se nel caso in esame la società appellante abbia tutti i requisiti richiesti per poter fruire della riduzione dell'aliquota di cui si controverte.
La risposta non può che essere positiva.
La norma, difatti, dapprima destinata ai soli esercenti attività commerciale in forma individuale e successivamente, rimanendo invariato il testo di legge, estesa – dal 1997 per effetto dell'art.1 comma 203 della l.n.662/1996 – alle società, si limita a richiedere la sussistenza di due requisiti, ossia i datori di lavoro devono essere commercianti ed essere iscritti negli elenchi della Gestione Speciale commercianti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti disciplinata dalla L. n.
160/75, sicché l'applicabilità del beneficio contributivo ai soci di imprese costituite in forma di s.r.l. non è subordinata ad altro requisito se non quello della partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza (v. art.1 comma 203 l.n.662/1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari a gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro propria e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua, gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".).
Se, dunque, l'aliquota contributiva agevolata è riservata ai “datori di lavoro” iscritti ai fini IVS alla gestione commercianti, nell'ipotesi in cui, come nella specie, il datore di lavoro, sia una società di capitali, il cui amministratore e socio di maggioranza è iscritto alla gestione commercianti, reputa la Corte che la corretta interpretazione delle norme richiamate conduca a ritenere che ove la società sia organizzata e gestita con il personale e prevalente lavoro di tale socio – dato incontroverso - sussista il diritto a fruire dell'aliquota agevolata di cui all'art.29 c. 1 lett.a come modificato dalla l.n.662/1996, rimanendo, invece, irrilevante che “la pluralità o la maggioranza dei soci” sia parimenti iscritta alla gestione.
Tale esegesi è quella conforme alla lettera e alla ratio della legge che non contempla, invece, la soluzione proposta dall' e condivisa dal Tribunale. CP_1
5 La circostanza che nella specie il socio amministratore iscritto alla gestione è colui che svolge attività abituale e prevalente all'interno della società, titolare della maggioranza del compendio societario (il socio detiene il 70% Controparte_2 delle quote) e versi i relativi contributi previdenziali (obbligo non previsto dalla legge per l'altro socio di minoranza, non iscritto) realizza anche il presupposto (ove per maggioranza dei soci iscritti si intenda equivalente a maggioranza delle quote detenute dai soci iscritti) richiesto dalla su richiamata circolare n.109/2000. CP_1
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata ed in accoglimento della domanda di primo grado l'avviso di addebito n. 5962019005166813000 notificato all'appellante il 14 novembre 2019 va annullato. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 3698/202 resa il 16 novembre 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l'avviso di addebito impugnato n. 5962019005166813000, notificato all'appellata il 14.11.2019.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, in persona del legale CP_1 rappresentante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 2.540,00 per il primo grado ed € 1.984,00 per il secondo grado, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore
Cinzia Alcamo Il Presidente
Maria G. Di Marco
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