Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 145/24, vertente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giampaolo Brienza, Lucia Colangelo e Daniela
Brienza, tutti elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via Sanremo n. 67
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte 1 (P.I.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla Via Mazzini n.193
Controparte_2 (P.I. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Flavio Domiziano n.9
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
nonché
Controparte_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE, contumace
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. dopo rinvio da Cassazione;
successione nell'appalto del servizio di pubblico trasporto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale 1. Con ricorso depositato il 28.7.2017 Parte 1
e la società Controparte_2 di Potenza, Controparte 1
CP 1 in quanto elusivo delper l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli da giudicato di cui alla sentenza n. 135/2017, e per l'accertamento del suo diritto alla assunzione da parte quale lavoratore già assunto da CP 1 esponendo: di Controparte 2
(come anche statuito dalla sentenza del Tribunale di Potenza n. 135/2017)
-che Parte 1
era dipendente della CP 1 dal 17.9.2012 con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con livello di inquadramento di operatore di esercizio 1 parametro 140- CCNL Autoferrotranvieri e che, con lettera di riassunzione del 28.2.2017, Parte 1 in data 6.3.2017 rientrava in servizio alle dipendenze del CP 1 la cui lettera di assunzione, protocollo CP 1 000121 del 28.2.2017, indicava espressamente la volontà del datore di lavoro di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza n.135/2017;
- che il 7.3.2017 il datore di lavoro comunicava a Parte 1 il licenziamento per "successione nell'appalto del Servizio di Trasporto Pubblico del Comune di Potenza della ditta Controparte_2
[...] a far data dall' 1.1.2017;
-che il lavoratore inviava formale impugnativa di licenziamento con lettera raccomandata del 26-
27.4.2017 al proprio datore di lavoro e offriva la propria prestazione lavorativa anche alla [...]
Controparte 2 notiziando la stazione appaltante.
Chiedeva, previa declaratoria di nullità e/o illiceità e/o illegittimità del licenziamento:
- in via cautelare, di concedersi idonea misura cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. e 669
quater c.p.c.; di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, già impiegato sull'appalto oggetto di concessione a far data dal 17.9.2012, al mantenimento del proprio posto di lavoro per l'obbligo, assunto dal concessionario di conservazione della dotazione organica consistente nelControparte 2 personale già impegnato nell'appalto in concessione del servizio di trasporto del Comune di Potenza;
di condannare la società CP 2 all'assunzione del ricorrente mediante inclusione nell'elenco dei lavoratori addetti all'appalto del servizio di trasporto del Comune, con decorrenza dall'1.1.2016 e anzianità di servizio, giuridica ed economica, sull'appalto dal 17.9.2012, oltre corresponsioni delle retribuzioni globali dalla medesima data o al limite da quella di messa in mora con offerta della prestazione lavorativa sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
- in via gradata ed in subordine, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illiceità del licenziamento comunicato al ricorrente in data 6.3.2017 per illiceità del giustificato motivo oggettivo, accertata la non inclusione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori trasferiti per cambio appalto ed essendo il licenziamento elusivo del giudicato della sentenza n. 135/2017 resa dal Tribunale di Potenza;
Controparte 1 alla ricostruzione del rapporto per l'effetto, di condannare il
-
di lavoro già in essere con il ricorrente o mediante il collocamento del lavoratore su qualsivoglia differente mansione all'interno dell'organizzazione, con ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale;
in estremo subordine, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione di unʼindennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale in ragione della gravità della violazione procedurale;
- in via istruttoria, di differire alle società resistenti interrogatorio formale e sulle medesime circostanze oggetto dell'interrogatorio formale di ammettere prova testimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.10.2017, si costituiva il
[...]
impugnando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto nei Controparte_1 '
propri confronti perché illegittimo, ingiusto ed infondato, con vittoria di spese e compensi, e chiedendo in via istruttoria, di essere abilitato alla prova testimoniale.
Con memoria costitutiva e contestuale chiamata del terzo, si costituiva la società Controparte_2
[…] chiedendo: - di chiamare in causa la CP_1 ed il - di rigettare la domanda Controparte_3 proposta in via cautelare, stante l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
di rigettare nel merito il ricorso, previa dichiarazione del difetto di legittimazione in capo alla [...]
Controparte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto, e comunque, non provato;
-in via subordinata, di dichiarare che qualora ritenuta responsabile di quanto Controparte_2 reclamato dal ricorrente, aveva diritto a rivalersi nei confronti di CP 1 e del Controparte_3 chiamati in garanzia;
- con condanna delle controparti alla refusione delle spese e delle competenze di causa.
Con memoria difensiva, si costituiva il Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con sentenza n. 471/2021 pubblicata il 3.6.2021, il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
. accertava il diritto del ricorrente all'assunzione presso la Controparte_2 con
decorrenza 1.1.2016, con il livello di inquadramento e l'anzianità maturata a far data dal
17.9.2012 nel rapporto con il precedente datore di lavoro, e condannava la società alla costituzione del rapporto di lavoro;
rigettava per il resto le domande del ricorrente;
• compensava tra le parti, nonché nei rapporti tra chiamante e chiamato, le spese di lite.
3. Con ricorso depositato in data 2.12.2021, proponeva appello Parte 1 sostenendo in '
sintesi:
3.1. che il giudice di prime cure, rigettando parzialmente la domanda azionata dei confronti della aveva negato al ricorrente il diritto creditorio alla corresponsione di tutteControparte_2 le retribuzioni non corrisposte dalla data di decorrenza dell'obbligo di assunzione (1.1.2016) alla data dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, lasciando la corresponsione della retribuzione alla discrezionalità della scelta imprenditoriale;
che era errato ritenere che alla instaurazione del rapporto di lavoro subordinato (riconosciuta dal medesimo Giudice con decorrenza dall'1.1.2016) non conseguisse l'automatica insorgenza del corrispondente diritto alla retribuzione;
che il ricorrente aveva inteso chiedere una tutela di natura retributiva e non risarcitoria, nonché l'accertamento giudiziale del proprio diritto alla esatta esecuzione della sentenza n. 135/2017 emessa dal Tribunale di Potenza;
chiedeva il riconoscimento del diritto alla retribuzione dalla data di decorrenza dell'obbligo di assunzione (1'1.1.2016) o al limite da quella di messa in mora con offerta della prestazione lavorativa, alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal contratto di lavoro in essere con il precedente gestore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3.2. che il giudice di prime cure, qualificando la domanda posta dal ricorrente in subordine come domanda alternativa compatibile con la principale, accertava e dichiarava la legittimità del licenziamento operato da CP 1, inquadrandolo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che l'appellante, anche al fine di non perdere il diritto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato dal CP 1 il 7.3.2017 per giustificato motivo oggettivo, senza previo assolvimento dell'obbligo di repêchage, voleva riproporre in appello le medesime domande proposte in primo grado, essendo interesse del lavoratore la tutela del proprio diritto al lavoro nella prospettiva alternativa secondo cui o in virtù della continuità lavorativa Parte 1 veniva assunto dalla [...] Controparte_2 con decorrenza dall'1.1.2016 e anzianità di servizio dal 17.9.2012, oppure lo
stesso aveva diritto a rimanere alle dipendente della CP 1 anche mediante repêchage, non essendosi tale rapporto mai lecitamente scioltosi, avendo il giudice ritenuto la successione nel rapporto di appalto un giustificato motivo oggettivo di licenziamento;
riproponeva, in via subordinata, la domanda volta ad "accertare e dichiarare comunque la nullità e/o illiceità del licenziamento comunicato al ricorrente in data 6.3.2017 dal Controparte_1 per illiceità
del giustificato motivo oggettivo in quanto, accertata la non inclusione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori trasferiti per cambio appalto, la comunicazione non è sorretta da ragione giustificativa ed anzi è elusiva del giudicato reveniente dalla sentenza n. 135/2017 resa inter partes dal Tribunale di
Potenza - Sezione Lavoro;
per l'effetto, accertata e dichiarata l'illiceità del licenziamento intimato dal CP 1 condannare il Controparte 1 alla ricostruzione del rapporto di lavoro già in essere con il ricorrente o, tramite repecache mediante collocamento del lavoratore su qualsivoglia differente mansione all'interno dell'organizzazione con ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale”; 3.3. che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva, sul rilievo che la parte non aveva evocato in giudizio 1 CP_4, ritenuto contraddittore necessario per l'oggetto della domanda;
che al riconoscimento della decorrenza dell'obbligo di assunzione (o alla pronuncia, nel caso di accoglimento della domanda subordinata, di illegittimità del licenziamento) seguiva la automatica insorgenza del corrispondente obbligo contributivo (e prima ancora retributivo) in capo al datore di lavoro;
che in un giudizio finalizzato ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di continuazione del rapporto di lavoro presso il
CP 1 o di assunzione presso il nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico urbano per cambio appalto con garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali tramite riassorbimento di tutto il personale uscente, l'CP_4 non era litisconsorte necessario, essendo in posizione di terzietà con riferimento alla costituzione del rapporto di lavoro ed essendo invece litisconsorte necessario esclusivamente in caso di omissione dei versamenti della contribuzione correlata alla retribuzione e aventi natura obbligatoria;
che la qualificazione dell'ente previdenziale quale "litisconsorte necessario” non poteva legittimamente (senza violare patentemente il diritto ad una tutela giudiziale piena ed effettiva ex artt. 24 e 111 Cost.), portare ad una pronuncia di inammissibilità della domanda di ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale conseguente alla ricostituzione del rapporto di lavoro senza, prima, quanto meno, e a tutto voler concedere, onerare la parte che abbia omesso l'evocazione in giudizio di esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio in un termine da lui stabilito ex art. 102 c.p.c.; chiedeva il riconoscimento del diritto alla ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal contratto di lavoro in essere con il precedente gestore, con condanna della società ad assolvere tale obbligo.Controparte_2 Si costituiva Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si costituiva Controparte_2 proponendo appello incidentale e chiedendo: - nel merito, di rigettare l'appello proposto e tutte le domande azionate in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate, e per l'effetto di confermare la sentenza n. 471/2021, nella parte che rigetta la corresponsione delle retribuzioni globali di fatto, ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale dalla pretesa messa in mora con offerta della prestazione lavorativa e/o a titolo risarcitorio;
nel merito in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza, di riformare
-
la sentenza laddove accoglieva la domanda di assunzione, in quanto infondata;
- di condannare Parte 1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 31.3.22 la Corte emetteva il seguente dispositivo: dichiarava inammissibile l'appello principale ed inefficace l'appello incidentale;
- dichiarava integralmente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio;
- dichiarava l'appellante principale e l'appellato incidentale tenuti ciascuno al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
A sostegno della decisione, il Giudice d'appello, con sentenza n. 39/2022 pubblicata il 14.9.2022, così motivava:
• preliminarmente, che l'appello era tempestivo, essendo stato depositato in cancelleria entro il termine lungo semestrale di impugnazione;
•che, pur non risultando la notifica del ricorso di appello al Controparte_3 non vi era non appellava laControparte_2violazione del contraddittorio, tenuto conto che la sentenza nella parte in cui il primo giudice respingeva la domanda di chiamata in causa del
CP_3
.• che l'appello era inammissibile per violazione delle norme che riguardavano i requisiti di forma-sostanza dell'atto di appello, avendo il lavoratore dell'azienda, riproposto le medesime questioni generiche contenute nelle allegazioni di primo grado -quali il diritto di essere riassunto dalla nuova società di trasporto urbano, in subordine la dichiarazione di illiceità del licenziamento per difetto del giustificato motivo oggettivo e per mancato esperimento del repêchage, nonché in estremo subordine, la condanna del nuovo gestore del servizio di trasporto urbano alla ricostruzione della carriera del lavoratore al momento del suo passaggio alle dipendenze del nuovo gestore del servizio-, senza indicare le parti della pronuncia che intendeva appellare e omettendo di aggredire in modo specifico e comprensibile la sentenza di prime cure nelle sue parti fondamentali;
.che, pertanto, l'appello principale era inammissibile e l'appello incidentale proposto da
Controparte 2 era inefficace.
Parte 1 proponeva ricorso per 5. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello cassazione.
Resistevano con controricorso CP 1 e Controparte_2
6. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 16765/2024, accoglieva i primi tre motivi, ritenendo assorbito il quarto;
cassava la sentenza impugnata sui motivi accolti e rinviava alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, per la decisione sulla base dei principi enunciati e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, ritenendo di poter trattare i primi tre motivi congiuntamente, spiegava che l'appello, a pena di inammissibilità doveva contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, senza l'utilizzo di particolari forme sacramentali, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice;
nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello, emergeva una corretta articolazione del percorso redazionale seguito e, pertanto, le censure proposte col ricorso per cassazione risultavano fondate, avendo la sentenza di appello espresso una valutazione di inammissibilità non coerente con i principi espressi dalla Corte stessa;
il quarto motivo veniva ritenuto assorbito dall'accoglimento dei primi tre.
7. Con ricorso in riassunzione depositato il 14.9.2024 e notificato il 2.10.2024, il Parte 1 adiva la
Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice di rinvio, al fine: - di accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni dalla data di decorrenza dell'obbligo di assunzione alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro e con ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale, con condanna della Controparte_2 ad assolvere tale obbligo;
in subordine, per l'ipotesi in cui non si riconoscesse l'assorbimento delle domande alternative compatibili proposte in primo grado, di accogliere le stesse e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illiceità del licenziamento per illiceità del giustificato motivo oggettivo ed elusivo del giudicato della sentenza 135/201, con conseguente condanna di CP 1 alla ricostruzione del rapporto di lavoro già esistente, anche tramite repêchage mediante collocazione del lavoratore su una qualsivoglia differente mansione all'interno dell'organizzazione, con ricostruzione
-contributiva, retributiva, assistenziale e previdenziale;
in estremo subordine, per l'ipotesi del riconoscimento della legittimità del licenziamento per la perdita dell'appalto e l'impossibilità del ripescaggio, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale in relazione alla gravità della violazione procedurale;
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, di ammettersi CTU economico- contabile.
Con comparsa depositata il 21.1.2025 si costituiva CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'assenza di alcuna domanda nei propri confronti, con vittoria di spese e compensi;
evidenziava la piena legittimità del comportamento di CP 1 essendo il licenziamento rientrante nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo.
Controparte_2 deducendo di aver provveduto ad assumere il sig. Con memoria si costituiva in data 29.03.2022, con la conseguenza di non avere intenzione di proporre appello Parte 1
incidentale per la parziale riforma della sentenza impugnata con la quale è stata condannata ad assumere il Santarsiere. Chiedeva: - nel merito, di rigettare il ricorso in riassunzione e tutte le domande azionate in quanto inammissibili e comunque infondate e, per l'effetto, di confermare la sentenza n. 471/2021 del Tribunale di Potenza, con la quale veniva riconosciuto il diritto all'assunzione di Santarsiere a carico di Controparte 2 che provvedeva in data 29.3.2022, e confermare la sentenza nella '
parte in cui rigettava la richiesta di corresponsione delle retribuzioni globali di fatto, ricostruzione contributiva, retributiva, assicurativa e previdenziale;
- di condannare Parte 1 al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese, competenze e onorari del grado di giudizio e di quello avanti alla Corte di Cassazione.
8. All'udienza dell'11.2.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte rinviava per la discussione orale all'udienza del 6.5.2025.
Tutto ciò premesso,
si osserva quanto segue.
9. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza è pronunciata dalla Corte in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata. 10. Sempre in via preliminare occorre dichiarare la contumacia del Controparte_3 che non si è costituito, nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione, eseguita nei suoi confronti, a mezzo pec del 2.10.2024.
11. Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 16765/2024, occorre esaminare nel merito l'appello proposto da Parte 1
12. L'appello principale proposto da Parte 1
Il primo e il terzo dei motivi proposti con i quali l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni dalla data di decorrenza dell'obbligo di assunzione (1'1.1.2016) o dalla diversa data di messa a disposizione, stragiudiziale o giudiziale, dell'attività lavorativa, sino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con ricostruzione contributiva, retributiva,
assicurativa e previdenziale, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL
Autoferrotranvieri e dal contratto- sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.
Con la sentenza n. 471/21, il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, dopo aver dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da CP_1 a
a far data dal 7.3.2017, ha accertato il diritto del Parte 1 già impiegato Parte 1
nell'appalto oggetto di concessione a partire al 17.9.2012, alla assunzione presso la [...]
Controparte 2 -subentrata nel rapporto di appalto- con decorrenza 1.1.2016, con il livello di inquadramento e l'anzianità maturata a far data dal 17.9.2012 nel rapporto con il precedente datore di lavoro;
pertanto, la società CP_2 è stata condannata alla costituzione del rapporto di lavoro;
è stata tuttavia rigettata la domanda del Parte_1 di pagamento di tutte le retribuzioni spettanti dalla data di maturazione del diritto all'assunzione (1.1.2016) ovvero dalla data della messa a disposizione della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal contratto- e di regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Il Tribunale ha respinto la domanda di pagamento delle retribuzioni, affermando che non vi era stata alcuna controprestazione legittimante il diritto alla retribuzione e ha respinto la domanda di regolarizzazione contributiva, affermando che la stessa era inammissibile, non essendo stato evocato in giudizio l'CP_4.
Parte 2 era obbligata all'assunzione del Ebbene, essendosi accertato che Parte 1
nella gestione con decorrenza dall'1.1.2016 -data di subentro della Parte 2
dell'appalto- e con anzianità di servizio dal 17.9.2012, è evidente che Parte 2 doveva essere altresì condannata alla corresponsione, in favore di delle Parte 1
retribuzioni globali di fatto, dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL
Autoferrotranvieri e dal contratto di lavoro in essere con il precedente gestore.
Ed infatti, con l'assunzione dell'obbligo di assorbimento del personale già addetto in servizio (tra cui
), il datore di lavoro Controparte_2 è divenuto altresì debitoreParte 1 dell'obbligazione di pagamento della retribuzione.
E al dipendente spetta la retribuzione sia se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti;
in altri termini, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva.
Nel caso di specie, la sussistenza dell'offerta della prestazione lavorativa deve ritenersi provata in forza della nota del 26.4.2017, indirizzata a CP 1 -quale soggetto in grado di poter dare esecuzione alle statuizioni di cui alla sentenza n. 135/2017 del Tribunale di Potenza-, ma comunque portata a conoscenza della Parte_2 a mezzo raccomandata spedita il 27.4.2017 - come peraltro riconosciuto dalla stessa società CP 2, la quale a pag. 6, par. 5 della memoria di costituzione in riassunzione, ha dato atto che "Il Parte 1 , invece inviava formale impugnativa del licenziamento appena comunicato da CP 1, con lettera raccomandata del 26-27.04.2017 e al contempo offriva la propria prestazione lavorativa anche alla Controparte_2
Quanto all'obbligo, in capo al datore di lavoro, di provvedere alla ricostruzione contributiva e previdenziale, quale conseguenza della condanna all'assunzione e alla corresponsione delle retribuzioni, non rileva la circostanza che il Parte 1 non abbia evocato in giudizio, sin dal primo grado, l'CP_4, ente che assume la qualità di litisconsorte necessario in caso di omesso versamento della contribuzione correlata alla retribuzione e non anche nel caso di specie in cui si verte in una controversia riguardante la costituzione del rapporto di lavoro e la sua ricostruzione.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
[...] Parte 2 deve essere condannata alla corresponsione delle retribuzioni globali di fatto, a favore dalla data della messa in mora ovverosia dalla data dell'offerta della di Parte 1
,
prestazione lavorativa -27.4.2016-, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal contratto di lavoro in essere con il precedente gestore CP 1 oltre interessi e rivalutazione come per legge e con ricostruzione contributiva e previdenziale.
L'esame del secondo motivo di appello risulta assorbito dall'intervenuto accoglimento degli altri motivi, essendo il secondo motivo di appello stato proposto in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento degli altri motivi.
13. L'appello incidentale proposto da Controparte_5 avverso la statuizione con la quale il
Tribunale aveva condannato la società ad assumere il Parte_1 non è stato riproposto in sede di riassunzione, avendo la espressamente dichiarato, nel costituirsi in sede di Parte 2
riassunzione, di non avere interesse ad una decisione sull'appello incidentale, avendo provveduto, nelle more, ad assumere il sig. in data 29.03.2022. Parte 1
14. Spese di lite.
Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, nonchè del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, si liquidano tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Ne consegue che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta da Parte_1 nei confronti di quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle speseParte 2
"liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 -e di lite sostenute da Parte 1
successive modifiche del 2022-, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa) e dei parametri minimi.
Quanto alle spese di lite sostenute dal Controparte_3 -chiamato in causa da Parte_2
[...] rimane ferma la statuizione di compensazione delle spese disposta per il primo grado di giudizio dal Tribunale, non essendo detta statuizione stata impugnata da alcuna delle parti e non essendosi, con la presente sentenza, disposta la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla
Controparte_3 per gli altri gradi di posizione del Controparte_3 nulla sulle spese del giudizio, non essendosi il CP 3 costituito.
Quanto alle spese di lite sostenute da CP_1, rimane ferma la statuizione di compensazione delle spese disposta per il primo grado di giudizio dal Tribunale, non essendo detta statuizione stata impugnata da alcuna delle parti;
non essendosi, con la presente sentenza, disposta la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla posizione di CP_1 la statuizione di compensazione delle spese di lite nei rapporti tra CP 1 e le altre parti viene ribadita anche per il giudizio di appello, il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di riassunzione promosso da Parte_1
[...] nei confronti di Parte_2 CP 1 e Controparte_3 così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_3
Parte 1 e in parziale riforma della b) in accoglimento dell'appello proposto da allasentenza n. 471/21 del Tribunale di Potenza, condanna Parte 2
corresponsione delle retribuzioni globali di fatto dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa -27.4.2016- sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale lorda prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal contratto di lavoro in essere con il precedente gestore, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con ricostruzione contributiva e previdenziale;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte 1 Parte 2
[…] così liquidate:
per il primo grado di giudizio: € 3.809,00 per compensi ed Euro 259,00 per spese, oltre
•
spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giampaolo Brienza,
Lucia Colangelo e Daniela Brienza, che si sono dichiarati antistatari;
.per il secondo grado di giudizio: € 4.996,00 per compensi ed Euro 388,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giampaolo Brienza,
Lucia Colangelo e Daniela Brienza, che si sono dichiarati antistatari;
•per il giudizio in Cassazione: € 2.757,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giampaolo Brienza e Lucia Colangelo, che si sono dichiarati antistatari;
•per il procedimento di rinvio innanzi alla Corte di appello: € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giampaolo Brienza,
Lucia Colangelo e Daniela Brienza, che si sono dichiarati antistatari;
d) compensa le spese di lite del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio nei rapporti tra CP_1 e le altre parti;
e) nulla sulle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio nei rapporti tra il Controparte_3 e le altre parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Michele Videtta dott.ssa Alessia D'Alessandro