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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.12 ss. c.p.c. iscritto al n. 214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Santella, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deduceva: Parte_1
- che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso in data
02.08.2023, a seguito di ricorso ex art. 737 c.p.c. iscritto al n. 2985/2022
1 R.G.A.C., aveva disciplinato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori , e disponendo Per_1 Per_2 Per_3
l'affidamento congiunto con collocamento preso la madre, disciplina del diritto di visita paterno con previsione di telefonate quotidiane padre-figli,
l'assegnazione della casa familiare al padre, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 750,00 mensili oltre al 50% delle spese afferenti alla prole;
- che dalla data di emissione del decreto del Tribunale di Civitavecchia, il resistente non si era dimostrato costante nelle frequentazioni con i figli, che spesso lasciava con la nuova compagna;
- che la figlia era affetta da Trigorino Falangea, una malattia Per_3 genetica rara per la quale erano stati necessari molteplici ricoveri;
- che il LC aveva bloccato ogni comunicazione con la ricorrente preferendo deferire le comunicazioni alla figlia maggiore;
Per_1
- che la non riusciva a reperire un'occupazione lavorativa a Parte_1 fronte dell'impossibilità di fare affidamento sulla collaborazione del resistente per la gestione dei minori.
Tutto ciò premesso, la ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia depositato in data
02.08.2023 nel procedimento n. 2985/2022 R.G.A.C., disponendo a carico del l'ammonimento di cui all'art. 473 bis. 39 c.p.c., l'affidamento condiviso CP_1 dei minori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli a carico del padre di €
750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
All'udienza del 15.05.2024 veniva sentita la che deduceva di Parte_1 aver denunciato le condotte di controparte, che i figli stavano risentendo di tale situazione e richiedeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali al fine di sostenere i minori.
Il Giudice, preso atto, rinviava la causa per il perfezionamento della notifica a parte resistente e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli.
In data 11.09.2024 veniva depositata una relazione da parte del Servizio
Sociale del Comune di Ladispoli.
All'udienza del 20.09.2024 il difensore di parte ricorrente deduceva il perfezionamento della notifica e rappresentava che le parti avevano raggiunto 2 un accordo e il Giudice rinviava la causa per il deposito di eventuali conclusioni congiunte e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, avendo le parti raggiunto un accordo al fine di garantire una più costante frequentazione del padre con i figli e garanzie economiche per la ricorrente per fare fronte alle spese straordinarie.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 214/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) i figli minori continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa sita in
Ladispoli (Rm), Via Odescalchi n. 119, condotta in locazione, con impegno del padre a tenerli con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati il padre terrà con sé i minori dal venerdì dalle 16.00 o dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica, alla domenica alle ore 19.30 ovvero alle 20.30 in orario estivo, riaccompagnandoli a casa al termine di ogni frequentazione.
- durante la settimana il padre terrà con sè i minori il giorno del martedì dall'uscita di scuola riaccompagnandoli la mattina seguente a scuola ovvero entro le ore 10.00 presso la casa materna nei casi di chiusura scolastica. Nelle settimane in cui non avrà il weekend il padre terrà con sé i minori anche il giorno del venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 riaccompagnando i bambini a casa al termine di ogni frequentazione ovvero all'uscita di scuola (ore 13.00), nel caso in cui lo stesso, in seguito al riconoscimento della 104 per la piccola Per_3 potrà beneficiare dei permessi lavorativi normativamente previsti. Nei giorni di chiusura scolastica il padre preleverà i bambini dalla casa
3 materna alle ore 10.00.
Tale calendario non rappresenta una limitazione del diritto di visita del padre, il quale avrà sempre la facoltà di accordare con la madre ulteriori momenti di visita, previo preavviso e rispetto degli impegni e delle prevalenti esigenze dei minori;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (fine periodo scolastico) e settembre di ogni anno solare, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
- durante il periodo delle festività natalizie, alternativamente negli anni il giorno del 24 e del 25 dicembre, nonché il periodo dal 26 al 30 dicembre ovvero quello dal 31 al 6 gennaio. A far data dall'anno corrente la sig.ra avrà con sé i bambini dal 31 Parte_1 dicembre al 6 gennaio.
- durante le festività Pasquali i minori trascorreranno con i genitori 3 giorni consecutivi alternando annualmente il periodo dal
Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì.
In occasione del compleanno di ciascun genitore questi avranno la facoltà di poterlo trascorrere in compagnia dei minori, previo accordo con l'altro genitore.
I minori trascorreranno con ciascun genitore alternativamente negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali il 25 aprile, il
2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni nonché le eventuali settimane bianche o vacanze in periodi autunnali ed invernali.
Il sig. , dovrà farsi parte diligente nelle frequentazioni con CP_1
i figli, cercando il più possibile di essere presente soprattutto nei fine settimana di sua spettanza cercando di evitare di prendere i figli allorquando lavora e valutando la possibilità di poter chiedere alla mamma un cambio weekend, la quale fin d'ora si rende disponibile ad
4 una variazione con un congruo preavviso di 4 giorni.
Resta inteso tra le parti, che qualora il sig. abbia CP_1 necessità di essere coadiuvato da un parente o altra persona di fiducia per prelevare i figli da scuola ovvero da impegni sportivi o extrascolastici
(Catechismo), la sig.ra si rende fin d'ora disponibile a Parte_1 firmare le necessarie deleghe autorizzative.
2) conferma le statuizioni economiche afferenti il contributo al mantenimento per i figli, con obbligo di versamento entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
3) le parti convengono che dal mese di ottobre 2024, la sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico per i figli affinché Parte_1 possa far fronte alle spese straordinarie necessarie per i figli. All'uopo il sig. si impegna fin d'ora a collaborare con la sig.ra CP_1
per le pratiche necessarie al cambio di attribuzione dello Parte_1 stesso, restando inteso tra le parti che da tali spese straordinarie saranno escluse solo le eventuali spese odontoiatriche che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% tra gli stessi e per le quali le parti dovranno previamente accordarsi con diritto di ciascun genitore ad ottenere il preventivo dal proprio medico di fiducia. La comunicazione dell'intervento necessario e della relativa spesa dovrà essere comunicata per iscritto e solo in caso di mancata risposta entro il termine di giorni 7, il genitore interessato potrà procedere ad eseguire la spesa chiedendone poi il rimborso. Le parti si danno atto che qualora il beneficio dell'assegno familiare venga rimosso le spese saranno nuovamente sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%, secondo le regole del protocollo in essere presso il Tribunale di Civitavecchia. Qualora le spese straordinarie ritorneranno ad essere sostenute dai coniugi al 50%
l'assegno unico o misure similari e alternative saranno usufruite dai coniugi al 50%.
4) Resta inteso che le eventuali spese straordinarie maturate nel mese di settembre 2024 dovranno essere suddivise tra le parti in ragione del 50% e restituite con il contributo al mantenimento di ottobre;
5) le parti si danno reciprocamente atto che tale accordo avrà
5 validità tra le parti dalla settimana successiva a quella di sottoscrizione e comunque entro e non oltre il 1 ottobre 2024;
6) le parti si concedono reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti d'identità e del passaporto proprio e dei minori
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 9 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.12 ss. c.p.c. iscritto al n. 214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Santella, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deduceva: Parte_1
- che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso in data
02.08.2023, a seguito di ricorso ex art. 737 c.p.c. iscritto al n. 2985/2022
1 R.G.A.C., aveva disciplinato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori , e disponendo Per_1 Per_2 Per_3
l'affidamento congiunto con collocamento preso la madre, disciplina del diritto di visita paterno con previsione di telefonate quotidiane padre-figli,
l'assegnazione della casa familiare al padre, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 750,00 mensili oltre al 50% delle spese afferenti alla prole;
- che dalla data di emissione del decreto del Tribunale di Civitavecchia, il resistente non si era dimostrato costante nelle frequentazioni con i figli, che spesso lasciava con la nuova compagna;
- che la figlia era affetta da Trigorino Falangea, una malattia Per_3 genetica rara per la quale erano stati necessari molteplici ricoveri;
- che il LC aveva bloccato ogni comunicazione con la ricorrente preferendo deferire le comunicazioni alla figlia maggiore;
Per_1
- che la non riusciva a reperire un'occupazione lavorativa a Parte_1 fronte dell'impossibilità di fare affidamento sulla collaborazione del resistente per la gestione dei minori.
Tutto ciò premesso, la ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia depositato in data
02.08.2023 nel procedimento n. 2985/2022 R.G.A.C., disponendo a carico del l'ammonimento di cui all'art. 473 bis. 39 c.p.c., l'affidamento condiviso CP_1 dei minori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli a carico del padre di €
750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
All'udienza del 15.05.2024 veniva sentita la che deduceva di Parte_1 aver denunciato le condotte di controparte, che i figli stavano risentendo di tale situazione e richiedeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali al fine di sostenere i minori.
Il Giudice, preso atto, rinviava la causa per il perfezionamento della notifica a parte resistente e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli.
In data 11.09.2024 veniva depositata una relazione da parte del Servizio
Sociale del Comune di Ladispoli.
All'udienza del 20.09.2024 il difensore di parte ricorrente deduceva il perfezionamento della notifica e rappresentava che le parti avevano raggiunto 2 un accordo e il Giudice rinviava la causa per il deposito di eventuali conclusioni congiunte e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, avendo le parti raggiunto un accordo al fine di garantire una più costante frequentazione del padre con i figli e garanzie economiche per la ricorrente per fare fronte alle spese straordinarie.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 214/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) i figli minori continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa sita in
Ladispoli (Rm), Via Odescalchi n. 119, condotta in locazione, con impegno del padre a tenerli con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati il padre terrà con sé i minori dal venerdì dalle 16.00 o dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica, alla domenica alle ore 19.30 ovvero alle 20.30 in orario estivo, riaccompagnandoli a casa al termine di ogni frequentazione.
- durante la settimana il padre terrà con sè i minori il giorno del martedì dall'uscita di scuola riaccompagnandoli la mattina seguente a scuola ovvero entro le ore 10.00 presso la casa materna nei casi di chiusura scolastica. Nelle settimane in cui non avrà il weekend il padre terrà con sé i minori anche il giorno del venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 riaccompagnando i bambini a casa al termine di ogni frequentazione ovvero all'uscita di scuola (ore 13.00), nel caso in cui lo stesso, in seguito al riconoscimento della 104 per la piccola Per_3 potrà beneficiare dei permessi lavorativi normativamente previsti. Nei giorni di chiusura scolastica il padre preleverà i bambini dalla casa
3 materna alle ore 10.00.
Tale calendario non rappresenta una limitazione del diritto di visita del padre, il quale avrà sempre la facoltà di accordare con la madre ulteriori momenti di visita, previo preavviso e rispetto degli impegni e delle prevalenti esigenze dei minori;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (fine periodo scolastico) e settembre di ogni anno solare, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
- durante il periodo delle festività natalizie, alternativamente negli anni il giorno del 24 e del 25 dicembre, nonché il periodo dal 26 al 30 dicembre ovvero quello dal 31 al 6 gennaio. A far data dall'anno corrente la sig.ra avrà con sé i bambini dal 31 Parte_1 dicembre al 6 gennaio.
- durante le festività Pasquali i minori trascorreranno con i genitori 3 giorni consecutivi alternando annualmente il periodo dal
Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì.
In occasione del compleanno di ciascun genitore questi avranno la facoltà di poterlo trascorrere in compagnia dei minori, previo accordo con l'altro genitore.
I minori trascorreranno con ciascun genitore alternativamente negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali il 25 aprile, il
2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni nonché le eventuali settimane bianche o vacanze in periodi autunnali ed invernali.
Il sig. , dovrà farsi parte diligente nelle frequentazioni con CP_1
i figli, cercando il più possibile di essere presente soprattutto nei fine settimana di sua spettanza cercando di evitare di prendere i figli allorquando lavora e valutando la possibilità di poter chiedere alla mamma un cambio weekend, la quale fin d'ora si rende disponibile ad
4 una variazione con un congruo preavviso di 4 giorni.
Resta inteso tra le parti, che qualora il sig. abbia CP_1 necessità di essere coadiuvato da un parente o altra persona di fiducia per prelevare i figli da scuola ovvero da impegni sportivi o extrascolastici
(Catechismo), la sig.ra si rende fin d'ora disponibile a Parte_1 firmare le necessarie deleghe autorizzative.
2) conferma le statuizioni economiche afferenti il contributo al mantenimento per i figli, con obbligo di versamento entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
3) le parti convengono che dal mese di ottobre 2024, la sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico per i figli affinché Parte_1 possa far fronte alle spese straordinarie necessarie per i figli. All'uopo il sig. si impegna fin d'ora a collaborare con la sig.ra CP_1
per le pratiche necessarie al cambio di attribuzione dello Parte_1 stesso, restando inteso tra le parti che da tali spese straordinarie saranno escluse solo le eventuali spese odontoiatriche che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% tra gli stessi e per le quali le parti dovranno previamente accordarsi con diritto di ciascun genitore ad ottenere il preventivo dal proprio medico di fiducia. La comunicazione dell'intervento necessario e della relativa spesa dovrà essere comunicata per iscritto e solo in caso di mancata risposta entro il termine di giorni 7, il genitore interessato potrà procedere ad eseguire la spesa chiedendone poi il rimborso. Le parti si danno atto che qualora il beneficio dell'assegno familiare venga rimosso le spese saranno nuovamente sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%, secondo le regole del protocollo in essere presso il Tribunale di Civitavecchia. Qualora le spese straordinarie ritorneranno ad essere sostenute dai coniugi al 50%
l'assegno unico o misure similari e alternative saranno usufruite dai coniugi al 50%.
4) Resta inteso che le eventuali spese straordinarie maturate nel mese di settembre 2024 dovranno essere suddivise tra le parti in ragione del 50% e restituite con il contributo al mantenimento di ottobre;
5) le parti si danno reciprocamente atto che tale accordo avrà
5 validità tra le parti dalla settimana successiva a quella di sottoscrizione e comunque entro e non oltre il 1 ottobre 2024;
6) le parti si concedono reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti d'identità e del passaporto proprio e dei minori
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 9 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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