CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1222 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati CIANCIMINO ROSARIA e Pt_1
CERNIGLIARO DELIA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellata non costituita - All'udienza del 16.01.2025, assenti le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.11.2022 l' ha interposto gravame avverso Pt_1 la sentenza n. 3350/2022, resa il 20.10.2022, con la quale il Tribunale di Palermo, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della aveva Controparte_2 accolto l'opposizione proposta dalla Controparte_1
(d'ora innanzi avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_1
59620180007628704000, notificatole il 19.1.2019, relativo a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'importo totale, comprensivo di spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 19.745.390,00” per le inadempienze indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017015697/DDL del 15/12/2017, notificatole il 19.12.2017, con cui l' le aveva contestato la Pt_1 regolarità del godimento delle agevolazioni contributive di cui all'art. 25 comma 9 L. n. 223/1991, per il periodo dal 2/2011 al 12/2013, sul presupposto che tra la stessa e la che aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori poi riassunti Pt_2 dalla fosse intervenuto un trasferimento di azienda. CP_1
1 A fondamento della propria decisione il Tribunale (riportando le motivazioni già espresse nel proprio precedente n. 3414/2020) aveva richiamato numerose pronunce, sia di merito che di legittimità, che avevano escluso che tra le due società fosse intervenuto un fenomeno di trasferimento di azienda e che tra le stesse sussistesse un collegamento sul piano sia societario che negoziale, anch'esso in tesi ostativo al godimento del beneficio ex art. 25 comma 9 L. n. 223/1991. L'appellante censura la sentenza gravata sostenendo che il richiamo ai citati precedenti giurisprudenziali, peraltro formatisi in controversie aventi un oggetto diverso da quello qui in esame (trattavasi di ricorsi proposti da ex lavoratori della che invocavano, nei confronti della S.E.U.S., la continuità del rapporto di Pt_2 lavoro e gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., sul dedotto presupposto dell'intervenuto trasferimento di azienda dall'una all'altra impresa), non valeva ad escludere che nella fattispecie si fosse realizzato siffatto trasferimento, che, anzi, doveva ritenersi provato alla luce dei fatti accertati in sede ispettiva e compiutamente allegati, che il primo giudice aveva omesso di valutare uniformandosi acriticamente ai menzionati precedenti, dai quali avrebbe potuto e dovuto, invece, discostarsi. Ha dunque ribadito tutti gli argomenti, già illustrati nella memoria difensiva di primo grado, a sostegno della tesi della riconducibilità all'istituto del trasferimento di azienda ai sensi dell'art.2112 c.c. del subentro di alla CP_1 società SISE S.p.A. nella gestione del servizio di emergenza urgenza 118 in ambito regionale, nonché della sussistenza di un rapporto di collegamento e/o di controllo tra l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti ( e l'impresa che ha assunto i Pt_2 lavoratori ( , ovvero di un preciso accordo sindacale traslativo tra le due CP_1 società posto in essere per godere contra legem del beneficio delle agevolazioni contributive previste dall'art. 25 comma 9 della l. n. 223/91. La non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 16.01.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., assenti le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo in calce.
*** Deve darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 9.01.2025 né a quella successiva del 16.01.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza n. 3350/2022, resa il 20.10.2022 dal Tribunale di Palermo.
2 Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 16.01.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
3