Sentenza 28 maggio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2004, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA MA SA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gorizia 51/B, presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Zannini, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LERI S.r.l. (già LERI S.p.A.), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Rag. Luigi Beretta;
- intimata -
nonché sul ricorso n^. 31240/01 proposto da:
LERI S.r.l. (già LERI S.p.A.), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Rag. Luigi Beretta, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Depretis 86, presso lo studio dell'Avv. Pietro Casavola, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
TA MA SA;
- intimata -
per la cassazione della sentenza n. 34916/00 del Tribunale di Roma dell'11.2.2000/8.11.2000 nella causa n. 42596 R.G.A.C. 1991. Visto il parere in data 30.9.2003 del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Napoletano Giuseppe, che ha così concluso: "La Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, respinga i ricorsi per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, MA TA conveniva la S.r.l. LE, di cui era stata dipendente per il periodo 16.9.1960/29.10.1981, per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di L. 22.178.441 per differenze retributive ed altre voci (scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, ferie, straordinario, festività soppresse, trattamento di fine rapporto).
Al riguardo deduceva l'illegittimo inquadramento a lei attribuito dalla società convenuta con riferimento al secondo livello, anziché al primo livello, per avere svolto funzioni di gerente e non di semplice addetta alle vendite di capi di abbigliamento. All'esito di prova per testi l'adito Pretore di Roma con sentenza del 18.6.1990 rigettava la domanda.
Tale decisione, impugnata dalla TA, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 34916 del 2000, che riconosceva a favore dell'appellante le differenze per lavoro straordinario pari a L. 4.032.910, oltre accessori, condannando la società appellata al pagamento di tale importo. In particolare il giudice di appello riteneva che le mansioni svolte dalla TA non potessero essere inquadrate nell'ambito della gestione del personale, limitandosi la stessa a fornire direttive, fare richiami e distribuire materialmente gli stipendi senza avere il potere di procedere ad assunzioni, di determinare il trattamento economico, concedere ferie, irrogare sanzioni disciplinari. Nè a sostegno delle rivendicazioni della lavoratrice, ad avviso del Tribunale, poteva essere invocata l'autorizzazione bancaria del 1.7.1980 a firma della LE S.p.A., riferendosi a mere operazioni di cassa per la società e non essendo idonea a dimostrare l'effettuazione continuativa o quanto meno prevalente di tali operazioni da parte della TA. Analoghe considerazioni venivano svolte con riguardo all'iscrizione della TA nel Registro degli esercenti il commercio, non costituendo la mera iscrizione prova dell'effettiva e continuativa adibizione della stessa lavoratrice all'attività di "preposto", nonché con riguardo alla firma di un verbale della Polizia Tributaria come rappresentante dell'azienda, non potendosi desumere da tale firma la prova dell'effettiva esistenza della anzidetta qualità in capo alla TA. Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione la TA con unico articolato motivo, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C.. Resiste la S.p.A. LE con controricorso, contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'artt. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
2. La TA con l'unico motivo del ricorso principale deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. In particolare sostiene che l'impugnata sentenza, nell'esaminare le mansioni svolte da essa ricorrente, ha erroneamente interpretato e descritto i documenti probatori portati a sostegno delle domande, in quanto: a) ha in modo illegittimamente restrittivo valutato la procura bancaria rilasciata dalla società ad operare sul conto corrente presso l'I.B.I.; b) ha erroneamente classificato il certificato di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio rilasciato in data 20.12.1979 non riconoscendole la qualità di preposta;
c) ha riduttivamente qualificato l'assistenza e rappresentanza, in luogo dell'Amministratore, prestata in sede di verifica svolta dalla Guardia di Finanza in data 27.7.1996 presso il punto di vendita di Piazza Colonna n. 359/360. Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese. Il giudice di appello ha proceduto ad un attento esame delle risultanze istruttorie, escludendo che la TA svolgesse funzioni ad "elevato" contenuto professionale, rientranti nel profilo di gerente 1^ livello del CCNL di "sovraintendenza" ad una unità produttiva o ad una funzione organizzativa con connessa autonomia, iniziativa e delega di responsabilità.
Trattasi di apprezzamento di risultanze probatorie e di circostanze di fatto, a cui la ricorrente contrappone una diversa valutazione e tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità, tanto più che la motivazione del giudice di appello è logica, coerente ed esauriente.
D'altro canto va sottolineato che il rinvio ai documenti prodotti in giudizio è insufficiente, in quanto non sono stati riportati e trascritti nel loro contenuto specifico, sicché il ricorso sotto tale profilo, violando il principio dell'autosufficienza, non permette a questa Corte di effettuare il controllo di decisività dei fatti da provare.
3. Con il ricorso incidentale la società LE assume erroneo riconoscimento a favore della TA degli straordinari, a seguito di errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, nonché delle risultanze probatorie.
Anche questo motivo è infondato, atteso che viene sollecitato un riesame di fatti e di risultanze probatorie, che, come già detto, non è ammissibile in sede di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.
4. In conclusione i ricorsi vanno rigettati per manifesta infondatezza.
Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004